RSU CONTRATTAZIONE D’ISTITUTO

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RSU CONTRATTAZIONE D’ISTITUTO

Gli articoli del CCNL che riguardano la contrattazione di istituto La trattativa per la definizione del contratto di istituto viene svolta tenendo presenti i seguenti articoli del CCNL: art. 6 (relazioni a livello di istituzione scolastica) che stabilisce: le materie di contrattazione, di informazione preventiva e di informazione successiva; l’obbligo del dirigente di presentare la propria proposta contrattuale all’inizio dell’anno scolastico e - comunque - entro 10 giorni dall’inizio della trattativa; i tempi di inizio e di conclusione della trattativa (15 settembre - 30 novembre); il termine ultimo per il pagamento delle attività e degli incarichi aggiuntivi svolti (31 agosto); il ruolo e le competenze del Collegio dei revisori dei conti; i termini e le modalità per l’entrata in vigore del contratto; art. 7 (Composizione delle delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale); art. 8, comma 9/b (quote e nominativi del personale ATA tenuto a garantire i servizi essenziali in caso di assemblea); art. 9 (Finanziamento regionale per i progetti nelle aree a rischio o a forte processo immigratorio);

Gli articoli del CCNL che riguardano la contrattazione di istituto La trattativa per la definizione del contratto di istituto viene svolta tenendo presenti i seguenti articoli del CCNL: art. 33 (Funzioni strumentali); art. 34 (attività di collaborazione con il dirigente scolastico); art. 43 (modalità di svolgimento del tirocinio didattico e lavoro aggiuntivo del docente tutor); art. 47 (modalità e criteri per l’attribuzione al personale ATA di incarichi e compiti che comportano particolare responsabilità, rischio o disagio e definizione dei relativi compensi); art. 63 (che attribuisce al Collegio dei docenti la possibilità di utilizzare una parte delle risorse destinate all’aggiornamento per il rimborso delle spese per l’autoaggiornamento, con criteri, modalità e compensi da definire nel contratto di istituto); art. 85 (Criteri per la definizione del fondo di istituto); art. 87 (attività complementari di educazione fisica); art. 88 (attività da retribuire con il fondo di istituto); art. 89 (I compensi del DSGA).

Le competenze della contrattazione nella scuola dell’autonomia Insieme ai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto nazionale (CGIL- CISL - UIL Scuola - SNALS - GILDA), la RSU è titolare della contrattazione di istituto ed esercita il suo mandato “nel rispetto delle competenze del dirigente e degli organi collegiali”(art. 6, c. 1 del CCnL). Ne consegue che la RSU contratta con il dirigente scolastico esclusivamente le materie stabilite nel CCNL e verifica la corretta attuazione dell'accordo sottoscritto, senza entrare nel merito delle competenze e delle responsabilità del collegio dei docenti, che decide su tutte le questioni attinenti la didattica e delibera il POF, le funzioni strumentali, il Piano delle attività dei docenti ed il Piano per l'aggiornamento; del consiglio di istituto, che può intervenire sugli aspetti organizzativi e amministrativi del servizio scolastico; del dirigente, che rappresenta l’amministrazione e -in base ai criteri definiti nel contratto- assegna gli incarichi, ne verifica lo svolgimento e dispone la liquidazione dei relativi compensi entro il 31 agosto

Le competenze della contrattazione nella scuola dell’autonomia Riteniamo infine utile ribadire che: il contratto di istituto non può modificare né interpretare norme già definite sul CCNL; la tutela dei diritti dei lavoratori è un compito che spetta alle organizzazioni sindacali, non alle RSU. Con questa premessa la contrattazione di istituto è un adempimento relativamente semplice in quanto consiste nell'adattare alcune norme, già definite in linea generale nel CCNL, alle esigenze culturali, didattiche e organizzative di ogni singola scuola. Obiettivo principale del contratto è l'individuazione di criteri e modalità trasparenti per accedere alle attività retribuite con il fondo e per assegnare gli incarichi, i compiti, i servizi e i turni di lavoro secondo regole chiare e condivise, che tengano conto anche delle esigenze personali dei lavoratori.

Le competenze della contrattazione nella scuola dell’autonomia Per arrivare alla sottoscrizione dell'accordo non servono tanto raffinate competenze giuridiche e tecniche, quanto la conoscenza delle norme contrattuali richiamate nella scheda precedente, unita ad una massiccia dose di buon senso e di disponibilità alla mediazione, sapendo bene che un contratto è sempre un compromesso che richiede qualche accomodamento e qualche rinuncia da entrambe le parti contraenti. La sottoscrizione dell’accordo nei tempi stabiliti (15 settembre - 30 novembre) deve costituire un obiettivo comune, sia per la RSU e le organizzazioni sindacali, che devono garantire al personale una serie di norme e di criteri con cui vengono assegnate le varie attività che si svolgono nella scuola; sia per il dirigente che, avendo definito contrattualmente molti aspetti della vita scolastica quotidiana, può limitare notevolmente il contenzioso e seguire con maggiore serenità gli altri impegni e responsabilità che gli competono.

Le risorse Il tema delle risorse è fondamentale per la RSU, che deve conoscere tutti i finanziamenti che ogni anno arrivano alla scuola e sono destinati alla retribuzione accessoria del personale. Tali risorse infatti (sia quelle di origine contrattuale, sia quelle provenienti dall’unione europea, da leggi, da enti locali, da enti pubblici o privati) devono essere attribuite dal dirigente con i criteri definiti nel contratto di istituto (CCNL, art. 6, c. 2/ “L”). Anche il collegio dei docenti deve tener conto delle risorse disponibili, per evitare che nel Piano dell’offerta formativa (POF) vengano deliberate una serie di attività che poi non è possibile realizzare per mancanza di fondi. a tal fine è necessario: conoscere preventivamente il costo di ogni iniziativa, calcolando gli impegni richiesti al personale e la relativa retribuzione spettante in base alle Tabelle 5, 6 e 7 allegate al CCNL; stilare un elenco delle priorità, dando la precedenza a quelle iniziative che si ritengono indispensabili. Spetta poi alla contrattazione stabilire i criteri e le modalità per attribuire gli incarichi e per finanziare le iniziative, seguendo l’ordine di priorità, fino all’impegno di tutte le risorse disponibili.

La gestione delle risorse All’inizio dell’anno scolastico - in base al numero dei dipendenti in organico di diritto ed alla complessità amministrativa - il MIUR comunica alle singole scuole le risorse di origine contrattuale loro spettanti (1), che vengono depositate presso gli uffici Provinciali del Tesoro competenti per territorio. Sulla base degli importi comunicati dal MIUR, ogni istituto predispone i tre piani annuali che comportano attività aggiuntive per il personale, per cui: il Collegio dei docenti delibera il Piano dell’offerta Formativa (POF), previsto nell’art. 26, c. 3 del CCNL; il Piano delle attività dei docenti, predisposto dal dirigente scolastico, secondo le indicazioni dell’art. 28, c. 4 del CCNL; il DSGA predispone il Piano delle attività del personale ATA, che viene adottato dal dirigente dopo averne verificato la congruenza rispetto al POF (art. 53, c. 1 del CCNL). Successivamente la RSU, i rappresentanti delle OOSS firmatarie del CCNL ed il dirigente scolastico sottoscrivono il contratto di istituto entro il 30 novembre (art. 6, c. 2 del CCNL). A mano a mano che gli incarichi e le attività aggiuntive vengono svolti, la scuola comunica all’ufficio Provinciale del Tesoro i nominativi del personale interessato ed i compensi spettanti a ciascuno di essi, che vengono detratti dal fondo della scuola e liquidati - insieme allo stipendio - con la prima busta paga utile.

Il fondo di Istituto criteri di calcolo Per calcolare l’importo del fondo di istituto per l’anno scolastico 2016-2017 occorre attendere la comunicazione del MIUR una quota per ciascun punto di erogazione del servizio (sedi presenti nei bollettini ufficiali del MIUR); una seconda quota per ciascun addetto in organico di diritto del personale docente, educativo e ATA Una quota aggiuntiva per ciascun docente in organico di diritto è poi attribuita agli istituti secondari di II grado in considerazione dell’obbligo che tali scuole hanno di organizzare attività di recupero in favore degli alunni con debiti formativi. Al totale vanno aggiunte eventuali risorse del fondo non utilizzate nell’anno scolastico precedente, come è stabilito nell’art. 2, c. 8 della Sequenza contrattuale del 28 maggio 2008, che ha confermato la validità del comma 4 dell’ar t. 83 del CCnL 27-7-2003: “Le risorse del fondo non utilizzate alla fine dell’esercizio finanziario sono riutilizzate nell’esercizio successivo”. Una volta individuato il numero delle scuole con i relativi punti di erogazione del servizio e con il numero degli addetti in organico di diritto, il MIUR comunica ad ogni singolo istituto le risorse del fondo e quelle destinate alle altre attività (funzioni strumentali, incarichi e compiti del personale ATA, attività complementari di educazione fisica). Nel caso in cui tale comunicazione tardi ad arrivare, è opportuno che la contrattazione di istituto venga comunque avviata non oltre il 15 settembre, cominciando a trattare le norme che non comportano spesa.

Come si utilizza il fondo di Istituto (art. 88) Il Fondo di istituto, illustrato nella scheda precedente, può essere speso soltanto per i fini stabiliti nel CCNL, e precisamente: è destinato a retribuire le prestazioni del personale docente e ATA impegnato a sostenere il processo di autonomia scolastica, con particolare riferimento alla realizzazione del POF ed alla qualificazione e all’ampliamento dell’offerta formativa, anche in relazione alla domanda proveniente dal territorio; va ripartito finanziando attività che coinvolgano tutto il personale, tenendo conto: delle consistenze organiche del personale docente e ATA; dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nello stesso istituto; delle diverse attività che si svolgono nell’istituto (educazione degli adulti, attività in carceri e ospedali, corsi serali, convitti, attività di tirocinio); è utilizzato per retribuire esclusivamente il personale della scuola e non può essere destinato al pagamento di persone estranee al comparto. Per gli insegnanti, le risorse del fondo vanno destinate prioritariamente agli impegni didattici in termini di flessibilità, ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento. I compensi sono stabiliti nelle Tabelle 5, 6, 7 e 8 allegate al CCNL e possono essere attribuiti anche in misura forfettaria (art. 88, c. 1) nel caso in cui non sia possibile quantificare un impegno orario per l’attività richiesta (vedi scheda n.° 20). Salvo una modesta percentuale, che può essere accantonata per esigenze impreviste, è opportuno che le risorse del fondo vengano spese per intero nel corso di ogni anno scolastico, in quanto costituiscono il salario accessorio del personale, che non può essere accantonato e tanto meno utilizzato dalla scuola per altri fini.

Cosa si paga con il Fondo di Istituto (art. 88) Il fondo di istituto è costituito da risorse di origine contrattuale che sono destinate esclusivamente al salario accessorio del personale docente ed ATA. Ne consegue che è illegittimo destinare il fondo al pagamento di spese che non siano espressamente previste dal CCNL, che nell’art. 88 stabilisce le attività e gli incarichi da retribuire: il particolare impegno professionale dei docenti “in aula” riguardante le innovazioni, la ricerca didattica e la flessibilità organizzativa e didattica (per i docenti consiste in un impegno diverso da quello tradizionale, organizzato con l’adozione di iniziative previste dal regolamento sull’autonomia. Il compenso è forfettario da stabilire nel contratto di istituto in base alle risorse disponibili ed alle esigenze complessive del POF); le attività aggiuntive di insegnamento (fino a un massimo di 6 ore settimanali individuali) volte all’arricchimento ed alla personalizzazione dell’offerta formativa (euro 35 orari); le ore aggiuntive prestate dai docenti della secondaria superiore per l’attuazione dei corsi di recupero per gli alunni con debito formativo (euro 50 orari); le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento, che comprendono: i compiti relativi alla progettazione ed alla produzione di materiali utili alla didattica; le ore eccedenti le 40 annue per le attività previste dall’art. 29, c. 3, lettera “a” (riunioni del Collegio dei docenti ecc.): euro 17,50 orari.

Cosa si paga con il Fondo di Istituto (art. 88) le prestazioni aggiuntive del personale ATA svolte oltre l’orario d’obbligo e/o per l’intensificazione di prestazioni lavorative (tabella 6); l’impegno di due docenti collaboratori del dirigente scolastico di cui all’art. 34 del CCNL (compenso forfettario); le indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo (tabella 7); l’indennità di bilinguismo e trilinguismo (tabella 8); il compenso spettante al dipendente che sostituisce il DSGA o ne svolge le funzioni (tabella 9); la quota variabile dell’indennità di direzione spettante al DSGA (tabella 9); ogni altra attività deliberata dal consiglio di istituto nell’ambito del POF; particolari impegni dei docenti connessi alla valutazione degli alunni. Con le risorse del fondo vanno inoltre retribuite le ore aggiuntive del docente tutor che assiste gli studenti universitari che svolgono il tirocinio nella scuola (art. 43, c. 4).

Ulteriori compensi da definire nel contratto di Istituto Oltre alle materie oggetto di contrattazione (definite nell'articolo 6 del CCNL ed illustrate nella scheda n. 11) il CCNL stabilisce che il contratto di istituto – sulla base di specifiche risorse aggiuntive al fondo – deve stabilire altri 5 compensi per retribuire: i docenti che svolgono le funzioni strumentali (art. 33); il personale ATA che svolge incarichi e compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio (art. 47); il personale docente e aTa impegnato in progetti finanziati a livello regionale contro la dispersione scolastica (art. 9); i docenti di educazione fisica che svolgono le attività complementari (art. 87); le attività di autoaggiornamento, nel caso in cui lo preveda il piano annuale delle attività di aggiornamento (art. 65, c. 1).

Funzioni strumentali (art. 33) All’inizio di ogni anno scolastico, in base al numero di docenti in organico di diritto ed alle complessità organizzative, il MIUR comunica ad ogni singolo istituto le risorse specifiche disponibili per le funzioni strumentali. Il Collegio dei docenti delibera il numero, la tipologia delle funzioni ed i nominativi dei docenti a cui le funzioni stesse vengono assegnate. Il contratto di istituto -in base all’entità delle risorse e al numero dei docenti individuati- stabilisce i compensi forfettari, che possono essere uguali per tutti, o diversificati a seconda dell’impegno che comportano le singole funzioni. In caso di mancata o di parziale attivazione delle funzioni strumentali, le risorse non spese possono essere utilizzate nell'anno scolastico successivo.

Compiti del personale ATA (art. 47) In base al numero di posti di personale ATA in organico di diritto, ad ogni singola scuola sono annualmente comunicate dal MIUR le risorse di cui all’art. 47 del CCNL, destinate a tale personale che assume incarichi e compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio che si rendono necessari per la realizzazione del POF. Gli incarichi: vengono inseriti nel Piano delle attività del personale ATA; sono attribuiti dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri ed compensi definiti nella contrattazione di istituto.

Progetti finanziati a livello regionale con le risorse delle "aree a rischio" (art. 9) All’inizio di ogni anno scolastico, sulla base di una contrattazione specifica con le organizzazioni sindacali a livello nazionale, il MIUR assegna ad ogni direzione Scolastica regionale le risorse per finanziare i progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro la dispersione scolastica. Entro il 31 ottobre i direttori degli uffici Scolastici regionali e le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL sottoscrivono un contratto a livello regionale per definire: i criteri di utilizzo da parte delle scuole delle risorse per i progetti; la durata dei progetti; gli obiettivi di lotta all'emarginazione scolastica. Sulla base di tale accordo, le scuole –anche consorziandosi in rete- inviano alla direzione Regionale i propri progetti, che saranno finanziati nei limiti delle risorse disponibili. Se il progetto della scuola viene finanziato, il contratto di istituto definisce i criteri di attribuzione delle attività e l'entità dei compensi da corrispondere ai docenti ed al personale ATA impegnati nel progetto stesso. Nota bene. Le risorse regionali per i progetti relativi alle aree a rischio possono essere integrate da contributi provenienti da enti locali, enti pubblici o privati, nonché da risorse provenienti dal fondo di istituto e deliberate nel POF.

Attività complementari di educazione fisica (art. 87) Tutte le scuole secondarie di 1° e di 2° grado ricevono ogni anno uno specifico finanziamento per i progetti di avviamento alla pratica sportiva. Una quota di risorse viene assegnata alle scuole di titolarità dei docenti coordinatori provinciali. Il Collegio dei docenti delibera le attività complementari di educazione fisica nel POF, nell'ambito di uno specifico progetto, da comunicare agli uffici Scolastici regionali competenti entro da data comunicata dal MIUR. Le risorse assegnate non possono essere utilizzate per altri scopi e sono accreditate alla scuola solo a progetto attuato. Il compenso orario è quello previsto nell'art. 70 del CCNL 4-8-1995 e consiste in 1/78 dello stipendio in godimento, maggiorato del 10%. Invece della retribuzione oraria può essere corrisposto un compenso forfettario.

Il rimborso spese per l'autoaggiornamento (art. 65, c.1) Alle singole scuole sono assegnate annualmente le risorse per la formazione e l'aggiornamento del personale docente e ATA. Il Collegio dei docenti delibera il Piano annuale delle attività di aggiornamento degli insegnanti e il DSGA predispone quello per il personale ATA (art. 66, c. 1). Nel caso in cui un piano preveda il rimborso delle spese per l’autoaggiornamento, il contratto di istituto stabilisce le modalità per accedere al rimborso e l'entità della cifra.

Il quadro complessivo delle risorse destinate al personale Utilizzando lo schema che segue, le RSU sono in grado di conoscere l’ammontare complessivo dei finanziamenti attribuiti alla propria scuola destinati alla retribuzione accessoria del personale. Risorse del Fondo di Istituto assegnate in base ai punti di erogazione del servizio ed alla consistenza organica del personale Risorse per le funzioni strumentali (art. 33) Risorse per incarichi e compiti del personale ATA (art. 47) Risorse per progetti contro la dispersione (aree a rischio, art. 9) Risorse per le attività complementari di educazione fisica (art. 87) Risorse provenienti da leggi (es. la 440/’97 per l’ampliamento dell’offerta formativa) Risorse provenienti dall’unione europea, progetti nazionali, enti pubblici o privati Nota bene. Ai primi di settembre il MIUR comunica alle singole scuole le quote di finanziamento di origine contrattuale spettanti per attivare la programmazione delle iniziative e per definire nei tempi stabiliti il contratto di istituto. In sede di informazione preventiva, la RSU può chiedere al dirigente il prospetto di tutte le risorse assegnate alla scuola e destinate al personale, ai sensi dell’art. 6, c. 2 lettera “b” del CCNL.

La contrattazione

I soggetti della contrattazione (art. 7) Le delegazioni trattanti sono costituite: per la parte pubblica, dal dirigente scolastico; per la parte sindacale: dalla RSU eletta dal personale della scuola; dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL (CGIL, CISL, UIL, SNALS, GILDA), che partecipano alla trattativa con identici poteri e con la stessa dignità delle RSU. Nota bene. Il dirigente deve condurre direttamente la trattativa e non può delegarla ad un suo collaboratore. Nel caso in cui il dirigente sia impedito, il problema va risolto dal direttore scolastico regionale. Se decade più del 50% dei componenti, decade tutta la rSu e in attesa delle elezioni suppletive, le relazioni sindacali a livello di singola scuola -compresa la contrattazione- si svolgono con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e con i componenti la RSU eventualmente rimasti in carica

I tempi della contrattazione (art. 6) La trattativa fra il dirigente e la delegazione di parte sindacale si svolge nei tempi stabiliti nell’art. 6 del CCNL. Prima di iniziare la trattativa, la RSU chiede al dirigente l’informazione preventiva di cui ha bisogno sulle materie definite all’art. 6, c. 2, illustrate nella scheda seguente. L’inizio della trattativa è stabilito non oltre il 15 settembre; entro i successivi 10 giorni lavorativi, il dirigente formalizza la propria proposta contrattuale. La conclusione della trattativa. Il contratto deve essere sottoscritto entro il 30 novembre. Se i tempi di inizio e di conclusione della trattativa non vengono rispettati, la RSU informa la Segreteria provinciale della UIL Scuola per valutare insieme l’opportunità di avviare le procedure di raffreddamento del conflitto con il coinvolgimento delle altre organizzazioni sindacali In questo caso le questioni controverse vengono sottoposte alla Commissione bilaterale incaricata dell’assistenza, del supporto e del monitoraggio delle relazioni sindacali, istituita a livello territoriale in base all’art. 4 c. 4, lettera “d” del CCNL.

Liquidazione dei compensi Le scuole non liquidano più direttamente i compensi accessori, ma seguono le norme sul “cedolino unico”, in base alle quali: a mano a mano che le attività e gli incarichi aggiuntivi vengono conclusi, la scuola comunica tempestivamente alla direzione Provinciale del Tesoro i nominativi dei dipendenti interessati, le attività svolte e l’entità del compenso dovuto; il compenso stesso verrà liquidato dal Tesoro nella busta paga del mese successivo, insieme allo stipendio fisso; resta comunque in vigore l’art. 6, comma 4 del CCNL, che fissa al 31 agosto di ogni anno il termine ultimo per la liquidazione dei compensi per le attività svolte e previste dal Contratto di istituto.

La gestione delle risorse All’inizio dell’anno scolastico - in base al numero dei dipendenti in organico di diritto ed alla complessità amministrativa - il MIUR comunica alle singole scuole le risorse di origine contrattuale loro spettanti (1), che vengono depositate presso gli uffici Provinciali del Tesoro competenti per territorio. Sulla base degli importi comunicati dal MIUR, ogni istituto predispone i tre piani annuali che comportano attività aggiuntive per il personale, per cui: il Collegio dei docenti delibera il Piano dell’offerta Formativa (POF), previsto nell’art. 26, c. 3 del CCNL; il Piano delle attività dei docenti, predisposto dal dirigente scolastico, secondo le indicazioni dell’art. 28, c. 4 del CCNL; il DSGA predispone il Piano delle attività del personale ATA, che viene adottato dal dirigente dopo averne verificato la congruenza rispetto al POF (art. 53, c. 1 del CCNL). Successivamente la RSU, i rappresentanti delle OOSS firmatarie del CCNL ed il dirigente scolastico sottoscrivono il contratto di istituto entro il 30 novembre (art. 6, c. 2 del CCNL). A mano a mano che gli incarichi e le attività aggiuntive vengono svolti, la scuola comunica all’ufficio Provinciale del Tesoro i nominativi del personale interessato ed i compensi spettanti a ciascuno di essi, che vengono detratti dal fondo della scuola e liquidati - insieme allo stipendio - con la prima busta paga utile.

I documenti necessari per la contrattazione L’informazione preventiva Nell’ambito delle relazioni sindacali a livello di istituto, l’informazione preventiva è uno strumento essenziale che consente alla RSU di affrontare la contrattazione conoscendo bene il quadro delle risorse ed i problemi da trattare. L’informazione va richiesta al dirigente sulle materie stabilite nell’art. 6, c. 2 del CCNL e viene fornita dal dirigente stesso nel corso di appositi incontri, unitamente alla relativa documentazione (art. 6, c. 3). E’ quindi necessario che la RSU conosca preventivamente o possa comunque consultare nel corso della trattativa i seguenti documenti: il prospetto di tutte le risorse destinate alla retribuzione accessoria del personale che comprende: le risorse di origine contrattuale, il cui importo è comunicato dal MIUR alle singole scuole sin dall’inizio dell’anno scolastico; eventuali risorse provenienti da enti Locali, progetti nazionali, leggi, da enti Pubblici o Privati, dall’unione europea, ecc. il piano dell’offerta formativa (art. 26, c. 3) per conoscere le attività e gli impegni deliberati dal Collegio dei docenti che vanno retribuiti con il fondo di istituto; il piano annuale delle attività dei docenti (art. 28 c. 4) per verificare l'eventuale presenza di attività aggiuntive da retribuire con il fondo, tenendo conto che vanno retribuite anche le attività eccedenti le 40 ore annue impegnate nelle riunioni del Collegio dei docenti e nell’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini (art. 29, c. 3, lett. "a");

I documenti necessari per la contrattazione L’informazione preventiva la delibera del collegio dei docenti sulle funzioni strumentali (art. 33), per conoscere il numero e la tipologia delle funzioni da attivare e per stabilire il relativo compenso forfettario; il piano annuale delle attività del personale ATA (art. 53, c. 1), per conoscere le attività che vanno retribuite con il fondo di istituto e gli impegni ed i compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio da retribuire con le risorse dell’art. 47 del CCNL; il piano annuale delle attività di aggiornamento dei docenti e del personale ATA (art. 65 e 66, c. 1) per verificare se è previsto il rimborso delle spese sostenute per l’autoaggiornamento e - in caso positivo - per contrattare i criteri e le modalità per accedere al rimborso e l’entità del rimborso stesso. Le materie di informazione preventiva sono riportate nell’art. 6, c. 2 del CCNL. E’ importante che la RSU abbia ben chiari gli obiettivi da raggiungere in ordine di priorità, per evitare che il negoziato si svolga esclusivamente sulle proposte del dirigente; a questo scopo bisogna che la RSU si presenti al confronto con una propria piattaforma confrontandosi preventivamente - se è possibile - anche con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali che partecipano alla contrattazione. Le assemblee della RSU. Prima dell’inizio della contrattazione (o dopo le prime riunioni) è opportuno che la RSU convochi l’assemblea del personale per acquisire suggerimenti e valutare le modifiche e le innovazioni da proporre rispetto al contratto precedente. Una seconda assemblea va convocata prima della sottoscrizione, per illustrare ai lavoratori i risultati conseguiti ed il testo del nuovo contratto.

Le materie di contrattazione (art. 6) Riportiamo di seguito l’elenco delle materie di contrattazione, definite nell’art. 6 del CCNL, indicando per ognuna di esse i principali argomenti da trattare. Modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo. Sulla base delle risorse e della disponibilità del personale, la scuola dell’autonomia delibera all’inizio di ogni anno scolastico tre documenti fondamentali che contengono le scelte organizzative e didattiche operate in favore degli alunni, tenendo conto anche delle richieste del territorio: il Piano dell’offerta formativa (POF), deliberato dal Collegio dei docenti (art. 26, c. 3); il Piano delle attività dei docenti, predisposto dal dirigente e deliberato dal Collegio (art. 28, c. 4); il Piano delle attività del personale ATA, proposto dal DSGA ed adottato dal dirigente scolastico dopo averne verificato la congruenza rispetto al POF (art. 53, c. 1 ). Ne consegue che -accanto alle attività curricolari svolte negli orari tradizionali- ogni singola scuola decide la durata dell’unità didattica e la flessibilità degli orari, organizza attività aggiuntive, corsi pomeridiani o serali, iniziative rivolte agli adulti, il servizio di mensa, dispone l’utilizzo della palestra o di altri locali da parte di enti e associazioni, assegna al personale incarichi, responsabilità e turni di lavoro che garantiscano l’attuazione di tutte le iniziative che si svolgono nel corso della giornata. Nel contratto di istituto, i rappresentanti dei lavoratori ed il dirigente scolastico stabiliscono le norme con cui i docenti ed il personale ATA partecipano alle attività deliberate nel PoF ed alle altre iniziative tendenti alla qualificazione e all’ampliamento dell’offerta formativa.

Le materie di contrattazione (art. 6) Criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi; ricadute sull’organizzazione del lavoro e del servizio derivanti e prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica; ritorni pomeridiani. Nella scuola dell’autonomia, che opera in sedi diverse, stabilisce la durata dell’unità didattica ed organizza attività anche in orario pomeridiano, le condizioni e gli orari di lavoro non sono uguali per tutti. L’obiettivo della contrattazione di questa materia è di contemperare l’esigenza della scuola di attivare tutte le iniziative deliberate nel POF e nei piani dell’attività del personale con le esigenze dei singoli lavoratori, stabilendo - per quanto possibile- criteri e modalità che consentano di attribuire equamente i servizi ed i turni più disagiati. A questo scopo può essere utile il sistema della rotazione dei turni e degli incarichi e l’utilizzo di adeguati incentivi per compensare i disagi più evidenti. Occorre poi tenere presenti: le esigenze del personale con problemi familiari o di salute tutelato dalle norme elencate nell’art. 53, c. 2 (tutela della maternità e paternità, legge di parità in materia di lavoro, portatori di handicap, tossicodipendenze, figli in asili nido o in età scolare, impegno nel volontariato); i diritti del personale impegnato in attività e progetti con l’università (art. 41e 42 del CCnL).

Le materie di contrattazione (art. 6) Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge 146/1990, così come modificata e integrata dalla legge 83/2000. La contrattazione di questa materia tende a: rendere esigibili i diritti individuali e collettivi della RSU, definendo orari e modalità per l’utilizzazione di un albo, di un locale, delle attrezzature, dei servizi e della rete informatica della scuola, ecc.; stabilire il contingente di personale necessario per garantire le prestazioni indispensabili in caso di sciopero (1); regolamentare lo svolgimento delle assemblee, definendo anche i tempi di termine delle lezioni nei plessi, nelle succursali o sedi staccate, per consentire al personale in servizio di essere presente alla riunione sin dall’inizio (2). Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. In proposito occorre ricordare che il decreto Legislativo 626/1994 ed i provvedimenti successivi sulla sicurezza stabiliscono la presenza nella scuola di 3 figure principali con diverse responsabilità: il dirigente scolastico, equiparato al datore di lavoro; il responsabile della sicurezza, che elabora il documento di valutazione dei rischi e viene designato dal dirigente (nel caso in cui il dirigente stesso non assuma in proprio tale compito); il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), che svolge i compiti definiti nell’art. 73 del CCNL. La contrattazione di istituto stabilisce: l’attuazione delle norme sulla sicurezza nella scuola che sono indicate nella C.M. 119 del 29-4-1999 e nel D.M. 382/1998; le iniziative di formazione del personale sulle tematiche della sicurezza; le esercitazioni previste nel piano per la sicurezza, il calendario e le modalità di svolgimento. Nota bene. Quando si contratta questa materia, è opportuno che la RSU si avvalga della consulenza del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nel caso che tale compito non venga svolto da un componente la stessa RSU.

Le materie di contrattazione (art. 6) Criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo di istituto e per l’attribuzione dei compensi accessori al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari. La ripartizione delle risorse del fondo di istituto va attuata in base ai criteri dell’art. 88, c. 1 e deve tenere conto: della consistenza organica del personale docente e ATA; dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nella sede (es. materna, elementare e media di I° grado nello stesso istituto comprensivo); delle diverse tipologie di attività che si svolgono nella scuola (corsi serali, educazione degli adulti, corsi nelle carceri, negli ospedali). La ripartizione non va fatta in maniera rigida, ma utilizzando molto buon senso, finanziando attività che coinvolgano tutto il personale e tutte le strutture. e’ opportuno ricordare a questo proposito che i progetti deliberati nel POF devono indicare il numero dei docenti e di personale ATA necessario per la loro attuazione. Per evitare una eccessiva concentrazione degli incarichi e delle attività in poche persone, il contratto di istituto può stabilire che i compensi individuali non possono superare una certa cifra in un anno scolastico. Le risorse derivanti da progetti nazionali, comunitari, da enti pubblici e privati e destinate al personale, vanno attribuite con i criteri stabiliti nel contratto di istituto, che -ovviamente- devono tener conto delle indicazioni e delle disposizioni eventualmente contenute nei progetti stessi.

Le materie di contrattazione (art. 6) Criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto. I criteri devono privilegiare -oltre alla disponibilità- le competenze e le esperienze acquisite dal personale. nei casi in cui più dipendenti richiedano lo stesso incarico, è opportuno utilizzare (a parità di competenze) il principio della rotazione. In particolare, per il personale ATA, la contrattazione definisce i criteri con cui vengono assegnati i compiti derivanti dall’attuazione degli articoli 47, 51, 53 e 54 del CCNL (Compiti, orario di lavoro, orario flessibile e plurisettimanale, turnazioni, ritardi, recuperi, ecc.). Con l’entrata in vigore del cedolino unico, i compensi accessori possono essere pagati al personale subito dopo l’espletamento delle attività aggiuntive insieme allo stipendio. È quindi opportuno che la RSU chieda che nel contratto venga inserita una norma che preveda -da parte della scuola- la tempestiva segnalazione al Tesoro dei nominativi del personale e dei relativi compensi accessori a mano a mano che le attività aggiuntive vengono svolte. Resta comunque confermato l’art. 6, c. 4 del CCNL che fissa al 31 agosto di ogni anno il termine ultimo per l’ erogazione dei compensi accessori per le attività svolte

La conduzione della trattativa Per evitare complicazioni ed inutili perdite di tempo, nel corso della trattativa è necessario tenere presente che: gli incontri si svolgono -di norma- al di fuori dell'orario di lavoro, oppure -se • le parti lo ritengono opportuno- utilizzando le ore di permesso delle RSU; le riunioni sono valide a condizione che siano stati convocati tutti gli aventi diritto (RSU e rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL - CISL - UIL Scuola - SNALS e GILDA) i quali, ricevuta la convocazione, sono liberi di intervenire o meno agli incontri; le parti contraenti possono avvalersi di propri consulenti che partecipano alla trattativa limitandosi a fornire i pareri che vengono loro richiesti; la verbalizzazione è obbligatoria solo per la seduta conclusiva in cui si sottoscrive l’accordo; per gli altri incontri le parti sono libere di decidere se verbalizzare o meno; l’obiettivo prioritario è la sottoscrizione dell'accordo nei tempi stabiliti (30 novembre), evitando il più possibile le contrapposizioni, gli atteggiamenti rigidi, le cosiddette "questioni di principio“ e tenendo conto che la contrattazione è sempre un compromesso tra più parti che possono avere idee, obiettivi ed interessi diversi; bisogna contrattare esclusivamente le materie stabilite nel CCNL; la discussione di norme riguardanti argomenti diversi (come –ad esempio- il regolamento interno o le modalità di sostituzione del personale assente) non solo allunga inutilmente i tempi della contrattazione, ma è illegittima e le eventuali norme concordate non hanno alcun valore; nel corso degli incontri, vanno verificate di volta in volta le soluzioni condivise, concludendo rapidamente la stesura delle rispettive norme e restringendo progressivamente l'area del conflitto; occorre lavorare intensamente per avvicinare le parti in caso di disaccordo, avanzando proposte di mediazione e cercando di chiudere il negoziato quando si avverte di aver raggiunto il limite oltre il quale si può verificare la rottura della trattativa. La contrattazione di istituto non è una guerra tra il dirigente e la RSU, ma un diritto dei lavoratori, quello di definire attraverso una intesa le regole per lo svolgimento del servizio e delle varie iniziative che la scuola ha in programma di svolgere nel corso dell’anno, nonché alcuni aspetti della retribuzione accessoria.

La Sottoscrizione dell’accordo E’ importante che la RSU abbia ben chiari gli obiettivi da raggiungere in ordine di priorità, e sia in grado di individuare il momento di maggiore consenso, in cui è opportuno chiudere l’accordo. Le firme necessarie per la validità dell’accordo. Il contratto di istituto deve essere sottoscritto entro il 30 novembre di ogni anno. al termine della trattativa, può sorgere qualche problema relativamente al numero delle firme necessarie perché il contratto sia valido. Nel merito, si precisa che se sono presenti tutti gli aventi diritto, la delegazione di parte sindacale dispone complessivamente di 6 voti: la RSU decide a maggioranza se firmare o meno ed esprime un solo voto; ognuno dei 5 rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL (CGIL, CISL, UIL Scuola, SNALS e GILDA) decide autonomamente. L'art. 43, comma 3 del decreto Leg.vo 165-2001 (che stabilisce la validità del contratto se aderiscono i sindacati che rappresentano almeno il 51% dell'area contrattuale) vale solo per i contratti nazionali che si firmano con l‘ARAN e non si applica per la contrattazione di istituto, per la quale il CCNL ed i Contratti Quadro non prevedono alcuna norma specifica. Occorre quindi fare di tutto per definire un testo condiviso dal maggior numero possibile dei contraenti. Se alla fine del confronto solo uno o due membri della delegazione sono disposti a firmare, vuol dire che bisogna lavorare ancora per trovare un'intesa più ampia. Il contratto, oltre che essere sottoscritto, va anche attuato, ed un accordo non condiviso non offre -in questo senso- alcuna garanzia.

La Sottoscrizione dell’accordo Decorrenza del contratto (art. 6, comma 6). Entro 5 giorni dalla firma, il dirigente invia il testo dell'accordo al Collegio dei revisori, insieme alla apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria. I revisori hanno 30 giorni di tempo per effettuare il controllo sulla compatibilità dei costi. Eventuali rilievi del Collegio sono tempestivamente portati a conoscenza della delegazione sindacale che viene convocata dal dirigente per ricontrattare le parti dell'accordo che sono state oggetto di osservazioni in merito alla compatibilità dei costi. Trascorsi 30 giorni senza rilievi, il contratto viene sottoscritto definitivamente ed entra immediatamente in vigore. Durata. Il contratto di istituto ha la durata di un anno e –alla scadenza- può essere prorogato con il consenso delle parti. Interpretazione autentica. Con le modalità stabilite nell' art. 2 del CCNL, il contratto può essere modificato nelle parti controverse o poco chiare attraverso l’istituto dell'interpretazione autentica, che ha valore retroattivo a partire dal momento della sottoscrizione originaria; per l'interpretazione autentica è necessario il verbale della seduta conclusiva. Fino a quando non entra in vigore il nuovo contratto, si applicano le norme del contratto precedente.

Il ruolo del collegio dei revisori dei conti (art. 8, c. 6) Il Collegio dei revisori (i cui compiti sono definiti nell’art. 6, c. 6 del CCNL e da successive norme legislative) controlla solo la compatibilità dei costi e la regolarità amministrativa e contabile degli atti, ma non ha competenze sulle scelte contrattuali che, nel rispetto delle norme generali, spettano solo alle parti contraenti (dirigente e delegazione sindacale). A tal fine, l’ipotesi di contratto di istituto (corredata dalla apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria) viene inviata, entro 5 giorni dalla sottoscrizione, al Collegio dei revisori che ha 30 giorni di tempo per comunicare eventuali rilievi alle delegazioni trattanti; in questo caso, la contrattazione si riapre solo sulle parti controverse e si conclude tenendo conto dei rilievi. Trascorsi 30 giorni senza osservazioni, il contratto diventa definitivo ed entra immediatamente in vigore.

La verifica del contratto L’informazione successiva (art. 6) Alla fine dell’anno scolastico, o - se si ritiene necessario - anche in corso d’anno, la RSU può verificare la corretta attuazione del contratto di istituto chiedendo al dirigente l’informazione successiva sulle due materie stabilite nell’art. 6, c. 2: nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto; verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse. Le informazioni vengono fornite dal dirigente nel corso di appositi incontri, unitamente alla relativa documentazione (art. 6, c. 3).

Informazione e legge sulla privacy L’art. 6 del CCNL stabilisce che in sede di informazione successiva, il dirigente è tenuto a fornire i nominativi del personale utilizzato in attività ed incarichi retribuiti con il fondo di istituto ed i relativi compensi. La materia è stata più volte oggetto di contenzioso quando alcuni dirigenti, invocando la legge sulla privacy, si sono rifiutati di comunicare gli importi liquidati ai singoli dipendenti. Ad avviso della UIL Scuola tale rifiuto è illegittimo, in quanto i compensi aggiuntivi non rientrano tra i dati sensibili tutelati dalla legge 675/96 (origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, adesione a partiti, sindacati, associazioni, stato di salute, vita sessuale delle persone). In base a questo principio numerose sentenze di Giudici del Lavoro hanno condannato per attività antisindacale quei dirigenti che si sono rifiutato di fornire i dati richiesti dalle RSU e dalle organizzazioni sindacali.

I COMPENSI I compensi per le prestazioni retribuite con il fondo di istituto sono definiti nelle Tabelle 5, 6, 7 e 8 allegate al CCNL e devono essere liquidati secondo le norme sul “cedolino unico” in base alle quali: a mano a mano che le attività e gli incarichi aggiuntivi vengono conclusi, la scuola comunica tempestivamente alla direzione Provinciale del Tesoro i nominativi dei dipendenti interessati, le attività svolte e l’entità del compenso dovuto; il compenso stesso verrà liquidato dal Tesoro nella busta paga del mese successivo, insieme allo stipendio fisso; Per il pagamento dei compensi resta comunque valido il termine ultimo del 31 agosto di ogni anno (art. 6, c. 4).

L’entità dei compensi Tab. 5 - Compenso orario per i docenti di ogni ordine e grado per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo: ore aggiuntive per corsi di recupero: euro 50,00 ore aggiuntive di insegnamento: euro 35,00 ore aggiuntive di non insegnamento: euro 17,50 Tab. 6 - Compenso orario per il personale ATA per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo Collaboratori scolastici e istruttori 12,50 (diurne) 14,50 (notturne o festive) 17,00 (notturne e festive) Assistenti amministrativi ed equiparati 14,50 (diurne) 16,50 (notturne o festive) 19,00 (notturne e festive) Coordinatori amministrativi e tecnici 16.50 (diurne) 18,50 (notturne o festive) 21,50 (notturne e festive) Tab. 7 - Indennità di lavoro notturno-festivo per educatori e personale ATA dei convitti Personale educativo 19,00 (notturno o festivo) 37, 50 (notturno e festivo) Personale ATA aree A e B 15,50 (notturno o festivo) 31, 50 (notturno e festivo) Tab. 8 - Indennità di bilinguismo e trilinguismo (Scuole slovene) Insegnanti elementari 312, 50 Personale ATA aree A e B 195, 00 Nota bene: La durata dell’orario notturno, festivo e notturno-festivo, di cui alla tabella 7, è stabilita nell’art. 53/c (turnazioni) del CCNL: l'orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo; per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle 22 del giorno festivo e le 6 del giorno successivo.

I compensi del DSGA La Sequenza contrattuale del personale ATA del 25-7-2008 ha stabilito i nuovi compensi del DSGA che percepisce: l’indennità di direzione (euro 1.750 annui - liquidata dal Tesoro); compensi per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati dalla Unione Europea, da Enti o istituzioni pubblici e privati; la quota variabile dell’indennità di direzione, nelle misure stabilite nella tabella 9 che dal 1-9- 2008 sono così modificate (a carico del fondo di istituto art. 88, lettera j): azienda agraria € 1.220 da moltiplicare per il numero delle aziende funzionanti presso l’istituto convitti ed educandati annessi € 820 da moltiplicare per il numero dei convitti e degli educandati funzionanti presso l’istituto istituti verticalizzati ed istituti con almeno due punti di erogazione del servizio scolastico, istituti di secondo grado aggregati ed istituti tecnici, professionali e d’arte con laboratori e/o reparti di lavorazione € 750 spettante in misura unica, indipendentemente dall’esistenza di più situazioni di cui alla lettera C scuole medie, scuole elementari e licei non rientranti nelle tipologie di cui alla lettera c) € 650 Complessità organizzativa € 30 valore unitario da moltiplicare per il numero del personale docente e ATA in organico di diritto

Compensi particolari Compensi forfettari L’art. 88, c. 1 del CCNL stabilisce che, invece del compenso orario, è possibile attribuire un compenso forfettario, che tenga conto della complessità dell'incarico e del tempo presumibilmente necessario per espletarlo. Il compenso forfettario, da stabilire nella contrattazione di istituto, è espressamente previsto per: la flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, lettera "a"); le funzioni strumentali (art. 33, c. 2); i due docenti collaboratori del dirigente retribuiti con il fondo (art. 34); gli incarichi specifici ed i compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio assegnati al personale ATA (art. 47, c. 3); le attività complementari di educazione fisica (art. 87, c. 2); il lavoro aggiuntivo del docente tutor (art. 43, c. 4). Riposi compensativi del personale ATA Il personale ATA che presta attività oltre l’orario ordinario giornaliero può chiedere - in luogo della retribuzione - il recupero di tali ore in forma di corrispondenti ore o giornate di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative della scuola (art. 54, c. 4). In assenza di una specifica richiesta da parte dell’interessato, le ore vanno retribuite.

Compensi particolari Collaborazioni plurime e contratto di prestazione d’opera Quando in una scuola non sono disponibili le competenze necessarie per attuare una specifica attività deliberata nel POF, si possono adottare due provvedimenti: con le procedure stabilite negli articoli 35 e 57 (Collaborazioni plurime per i docenti e per il personale ATA) si chiede la disponibilità di un dipendente in servizio in un’altra scuola statale, che viene retribuito con il fondo di istituto della scuola richiedente; si assume un esperto esterno, che sottoscrive un contratto di prestazione d’opera. In questo caso la retribuzione non può gravare sul fondo di istituto (destinato esclusivamente al personale del comparto scuola), ma bisogna utilizzare altre risorse eventualmente disponibili provenienti da progetti nazionali, enti Locali, enti pubblici o privati, dall'unione europea, ecc.. Il contratto di prestazione d’opera è definito nell’art. 40 del decreto Interministeriale n.° 44 del 1° febbraio 2001, ("Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche") che riportiamo di seguito: “1. La istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione. 2. Il consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, disciplina nel regolamento di istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto”. Il compenso per i corsi di recupero. Leggendo la tabella 5 allegata al CCNL, si può essere indotti a credere che il compenso spettante al personale docente di ogni ordine e grado di scuola, impegnato nei corsi di recupero, è di euro 50 orari. In realtà non è così, perché la norma sulle attività aggiuntive di insegnamento è definita nell’art. 88 del CCNL (Indennità e compensi a carico del fondo di istituto) in cui si specifica (alla lettera “c”) che per corsi di recupero si intendono quelli rivolti agli alunni con debito formativo; poiché il debito formativo esiste solo nella secondaria superiore, ne consegue che il compenso di 50 euro spetta solo in tale grado di scuola. Le attività aggiuntive di insegnamento nella scuola media sono definite nell’art. 88, lettera “c” e vengono retribuite con il compenso orario di 35 euro, stabilito nella stessa tabella 5.

Valorizzazione del merito: il cosiddetto bonus Per la valorizzazione del merito del personale docente la legge di riforma ha istituito a partire dal 2016 un apposito fondo di 200 milioni di euro annui. Il fondo annuo viene ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti ed ai fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo. Il dirigente in base ai criteri individuati da un comitato di valutazione assegna annualmente al personale docente quote del fondo spettante alla scuola. Compiti del comitato presieduto dal dirigente scolastico: Con la composizione integrata da genitori e/o alunni, componente esterno * individua i criteri per l'attribuzione delle quote del cosiddetto “bonus” ai docenti; (c.127 legge 107/2015) Con la sola componente docenti interni alla scuola** valuta il servizio prestato per un periodo non superiore all'ultimo triennio; (c. 129 legge 107/2015 sub 5 parte prima, rif. art. 448 T.U. 297/1994) esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente; (c. 129 legge 107, sub 5 parte seconda, rif. art.501 T.U. 297/1994). * attribuzione del bonus: come è noto il Comitato di valutazione è stato modificato dalla legge 107/2015 nel senso che integra e modifica l'art.448 del T.u. n. 297/94 per cui, oltre all'attribuzione del c.d. bonus ai docenti a cura del comitato nella nuova composizione ( dirigente, docenti, genitori e/o alunni). ** nella composizione senza "esterni": genitore, alunno, nominato esterno dall‘USR, il comitato continua a svolgere le attività di valutazione del servizio sia per i neoassunti, che per i docenti che la richiedono per particolari motivi che per l’annullamento di sanzioni disciplinari.

Composizione del comitato per l’attribuzione del bonus Per l’attribuzione del Bonus professionale il comitato di valutazione dei docenti è formato da: tre docenti di cui due scelti dal collegio ed uno scelto dal consiglio di istituto; un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale (nella rosa dei docenti e dei dirigenti scolastici e tecnici). a questi si aggiungono: due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo; un rappresentante dei genitori ed uno degli studenti per la scuola del secondo ciclo. La sua costituzione ed il suo funzionamento devono avvenire senza oneri per lo Stato. Il comitato si insedia per la nell'anno scolastico 2015-2016; resta in carica tre anni ed è presieduto dal dirigente scolastico. Il comitato è tenuto ad individuare propri criteri di valutazione in base a parametri generali: qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; i risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri deliberati dal Comitato di valutazione assegna ai singoli docenti il bonus economico che ha natura di salario accessorio. Il citato Fondo è indirizzato a valorizzare personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ed è definito “bonus”, in quanto è da considerare una retribuzione accessoria (come recita il comma 128 della legge 107) che può essere confermata, o meno, di anno in anno, in relazione ai criteri stabiliti dal Comitato di valutazione.

Limiti dei compensi Per l’attribuzione dei compensi, il CCNL stabilisce i seguenti limiti: il compenso per la collaborazione con il dirigente non può essere cumulato con quello per la funzione strumentale (art. 88 lettera “f “); ne consegue che i due collaboratori del dirigente retribuiti con il fondo di istituto possono anche svolgere - in aggiunta- una funzione strumentale, ma non possono percepire due compensi e devono (a loro scelta) rinunciare all’uno o all’altro; il personale docente può svolgere non più di 6 ore settimanali di attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, lettera “b”); il personale docente e ATA con contratto di lavoro part-time è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo (art. 39 e 58, c. 8).

I compensi di natura accessoria sono protetti dalla legge sulla privacy? Il BONUS, come il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, costituiscono “retribuzione accessoria” e pertanto, rispetto alla natura dei compensi e ai criteri quantitativi della loro assegnazione, non esiste differenza tra FIS/MOF e Bonus. Si tratta di risorse pubbliche ed il personale ha il diritto di sapere a chi, con quali criteri e in che misura sono state attribuite le risorse che costituiscono il salario accessorio, così come le RSU hanno il diritto di verificare la piena e corretta attuazione del contratto sottoscritto, tant’ è vero che la materia è oggetto di informazione successiva. I compensi aggiuntivi non rientrano tra i dati sensibili (origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, adesione a partiti, sindacati, associazioni, stato di salute, vita sessuale delle persone) tutelati dalla legge 675/96 sulla privacy. Per tale ragione, i Dirigenti Scolastici hanno l'obbligo di pubblicare tali informazioni e non possono assolutamente opporre opposizione di privacy alle parti contraenti che hanno l’onere di verificare con quali criteri, in che misura ed a chi sono state attribuite le risorse che costituiscono il salario accessorio. Tuttavia consigliamo di inserire nel contratto di istituto che il Dirigente Scolastico non si assume alcuna responsabilità per eventuale violazione della privacy. Saranno, a quel punto, le RSU o i sindacati territoriali a valutare l’eventuale pubblicazione. Addirittura con il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97 sulla riforma della pubblica amministrazione, approvato definitivamente, l’Italia adotta una legislazione sul modello del Freedom of Information Act (FOIA). I cittadini hanno ora diritto di conoscere dati e documenti in possesso della pubblica amministrazione, anche senza un interesse diretto. Il FOIA può garantire la massima trasparenza della PA e la più ampia partecipazione dei cittadini, che possono esercitare un controllo democratico sulle politiche e le risorse pubbliche.

LA RSU

La RSU (composizione, elezione, durata dell’incarico, dimissioni, incompatibilità ) Le norme che regolano i doveri, i diritti e le competenze delle rSu sono contenute nell’ “accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni”, sottoscritto dall’ARAN e dalle organizzazioni sindacali in data 7-8-1998 e nei successivi accordi integrativi di modifica o di interpretazione autentica sottoscritti in data 13-2-2001; 6-4-2004; 11-6-2007; 24-9-2007 e 13-3-2013. La RSU è un organo di rappresentanza collegiale che, in mancanza di unanimità, decide a maggioranza ed esprime un solo voto. La composizione della RSU è determinata in base al numero dei dipendenti di ogni singola scuola: fino a 200 dipendenti: 3 RSU; da 201 a 3000 dipendenti: 3 RSU, più altre 3 per ogni 300 dipendenti (o frazione) oltre i 200 iniziali. Elezione: gli eletti vengono proclamati dalla Commissione elettorale e da quel momento entrano in carica, senza alcuna ulteriore formalità. Durata dell'incarico: 3 anni, al termine dei quali la RSU decade. non essendo prevista la proroga, le nuove elezioni vengono indette 3 mesi prima della scadenza del mandato. Incompatibilità. E’ prevista con cariche in organismi istituzionali e con cariche esecutive in partiti o movimenti politici. L'appartenenza agli organi Collegiali della scuola non costituisce motivo di incompatibilità (vedi anche la risposta dell’ARAN del 22-05-2011).

La RSU (composizione, elezione, durata dell’incarico, dimissioni, incompatibilità ) sono una questione interna alla RSU, sulla quale il dirigente non ha competenza; vanno presentate per iscritto alla RSU, che decide nel merito; il componente dimissionario viene sostituito con il primo dei non eletti nella stessa lista; l'accettazione delle dimissioni ed il nominativo del subentrante vengono comunicate dalla RSU al dirigente ed al personale della scuola; se la lista è esaurita, il posto resta vacante. Decadenza delle RSU ed elezioni supplettive Oltre che per fine mandato e per dimissioni, i singoli componenti la RSU decadono in caso di cessazione dal servizio o di trasferimento ad altra scuola; anche in questo caso i componenti decaduti vanno sostituiti con il primo dei non eletti nella stessa lista. Solo se - nel corso del triennio successivo all'elezione- decade o si dimette più del 50 % degli eletti e non è possibile sostituirli con altri componenti la stessa lista, decade tutta la RSU e si procede a nuove elezioni. In questo caso i sindacati rappresentativi a livello territoriale concordano - entro 5 giorni - con il dirigente la data delle elezioni suppletive, che si devono tenere entro 50 giorni dalla decadenza della RSU. durante tale periodo le relazioni sindacali - compresa la contrattazione- si svolgono con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e con i componenti la RSU rimasti in carica.

I permessi retribuiti delle RSU Come si calcolano: per ogni anno scolastico il monte ore è costituito da 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente a tempo indeterminato (art. 6 del Contratto Quadro ARAN - OOSS del 9 ottobre 2009). Come si utilizzano. Il monte ore così determinato è attribuito alla RSU nel suo insieme e viene utilizzato dalla stessa RSU (attraverso un regolamento interno) in base alle attività che prevede di svolgere nel corso dell'anno scolastico, con le seguenti possibili finalizzazioni: per le attività connesse al ruolo delle RSU, comprese le relazioni sindacali con il dirigente che si svolgono - di norma - al di fuori dell'orario di lavoro, oppure - se è ritenuto opportuno - utilizzando le ore di permesso; per partecipare ad iniziative delle organizzazioni sindacali; per questo particolare tipo di impegno è possibile attribuire un certo numero di ore ad ogni singolo componente la RSU, che le utilizza autonomamente per i rapporti con il sindacato. Cumulo delle ore di permesso Il docente, per motivi legati alla continuità didattica, può cumulare le ore di permesso fino ad un massimo di 12 giorni nell’anno scolastico e per non più di 5 giorni ogni due mesi. Il personale ATA, invece, può cumulare fino a 20 giorni continuativi di permessi nell’anno scolastico, per non più di 3 volte nello stesso anno scolastico. Per il DSGA sono 12 giorni continuativi per non più di 3 volte nell’anno scolastico.

I permessi retribuiti delle RSU Per ottenere i permessi: la comunicazione va presentata per iscritto al dirigente che ne prende atto, registra le ore utilizzate e verifica il rispetto dei vincoli previsti per il cumulo; è opportuno che la comunicazione pervenga al dirigente in tempo utile per facilitare la predisposizione delle sostituzioni o degli adattamenti di orario, al fine di limitare il più possibile disagi agli studenti ed alle famiglie; l'eventuale impedimento dell'uso del permesso deve essere immediatamente comunicato e adeguatamente motivato alla RSU da parte del dirigente che -in caso contrario- è passibile di denuncia per comportamento antisindacale. Cumulo di permessi di diversa origine e natura. Ogni componente la RSU, in aggiunta ai permessi che gli competono per tale funzione, può fruire degli altri permessi che gli derivano da eventuali incarichi che ricopre nell'ambito di sindacati rappresentativi o nell'ambito del decreto Leg.vo 626 sulla sicurezza; se -per esempio- è stato designato rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), gli spettano anche le 40 ore annue di permesso retribuito stabilito nell'art. 73, c. 2. lettera "g" del CCNL.

I diritti collettivi della RSU I diritti delle RSU sono definiti nell’accordo Quadro del 7 agosto 1998 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni autentiche Fruizione di un albo Le RSU hanno diritto a fruire di un albo (diverso da quello delle organizzazioni sindacali) in tutte le sedi della scuola (non solo nella sede centrale) per affiggere materiale attinente la propria attività. Per ottenere l'albo, la RSU invia una richiesta scritta al dirigente, indicando anche il luogo della possibile collocazione, che deve essere facilmente accessibile a tutto il personale. L'utilizzo dell'albo e la responsabilità di quanto viene affisso spetta esclusivamente alla RSU nel suo insieme, non ai singoli componenti che, in mancanza di accordo, decidono a maggioranza. Sui contenuti delle comunicazioni e dei documenti esposti, il dirigente non esercita un controllo preventivo, né può far rimuovere il materiale affisso; se ritiene che esso sia in contrasto con le disposizioni di legge, può invitare la RSU a rimuoverlo dall'albo, oppure può informare l'autorità giudiziaria. Utilizzazione gratuita di un locale della scuola Nelle scuole con più di 200 dipendenti, la RSU ha diritto all'uso permanente e gratuito di un locale e della indispensabile attrezzatura per uso ufficio. Nelle scuole con meno di 200 dipendenti, l'uso permanente del locale è previsto solo se c'è la disponibilità. In caso contrario la RSU utilizza, di volta in volta, un locale temporaneamente libero da attività didattiche. La richiesta di utilizzo va indirizzata per iscritto al dirigente, indicando anche il locale eventualmente individuato. L'uso del locale va regolamentato nel contratto di istituto (per gli aspetti che attengono all’accesso in orario di chiusura della scuola, alla responsabilità per eventuali danni prodotti, all’assicurazione, all’ingresso di persone estranee alla scuola, ecc.). La RSU può chiedere anche l'utilizzazione - o l'acquisto - di un armadio e di quanto è indispensabile per svolgere la propria attività.

I diritti collettivi della RSU Utilizzazione delle attrezzature e dei servizi della scuola. La RSU può avere necessità di utilizzare, per gli adempimenti connessi alla sua attività, il telefono, il fax, la fotocopiatrice, la stampante della scuola. Anche su questa materia è necessario un accordo con il dirigente per definire criteri, modalità, tempi e quantità, considerando che la RSU è un soggetto - riconosciuto dalla legge - che opera nella scuola a tutela e nell'interesse del personale. Sembra evidente che l'investimento complessivo attuato dallo Stato per l'istituzione ed il funzionamento delle RSU (che è un investimento anche economico, se consideriamo i permessi) deve comprendere anche le spese necessarie per consentire l'espletamento delle attività istituzionali di tali organismi. Utilizzo della rete informatica della scuola. La RSU ha il diritto: di accedere ad internet ; di usare la posta elettronica; di collegarsi con i siti sindacali, di ricevere comunicazioni e documenti. Le modalità e gli orari di utilizzo della rete informatica della scuola vanno contrattati con il dirigente, insieme alla garanzia che la posta in arrivo venga tempestivamente consegnata; a questo proposito, per evitare disguidi e "dimenticanze", sarebbe opportuno utilizzare una apposita cassetta per la posta in cui vengono "imbucate" tutte le comunicazioni dirette alla RSU, comprese quelle pervenute per via telematica.

I diritti collettivi della RSU Convocazione dell'assemblea nella scuola. Le norme sulle modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee sono definite nell'art. 8 del CCNL, che stabilisce per le RSU quanto segue: le RSU possono svolgere assemblee in orario di servizio solo nella scuola in cui sono state elette; il diritto di convocare l'assemblea spetta alla RSU nel suo insieme, non ai singoli componenti; l'opportunità della convocazione, la data, l'orario, l'ordine del giorno, i materiali da diffondere e l'eventuale presenza di rappresentanti sindacali esterni vengono stabiliti dalla RSU nel suo complesso; se non c'è accordo, le decisioni vengono assunte a maggioranza; il singolo componente la RSU non può indire l'assemblea; può farlo esclusivamente insieme ad uno o più Sindacati rappresentativi del comparto (CGIL, CISL, UIL, SNALS, GILDA).

RLS Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 73) L’art. 73 del CCNL in vigore (che richiama l’art. 58 del CCNI 31-8-1999) stabilisce che: In tutte le unità scolastiche vengono eletti o designati i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RSL) nell’ambito delle RSU: nelle scuole fino a 200 dipendenti: 1 RSL; nelle scuole con più di 200 dipendenti: 3 RSL. L’incarico di rappresentante per la sicurezza viene assunto da un componente la RSU nel caso in cui nessun componente la RSU sia disponibile a ricoprire l’incarico, la RSU stessa designa un altro soggetto disponibile tra i lavoratori della scuola. I compiti e i diritti dei RLS sono stabiliti nell’art. 73 del CCNL. L’attuazione della normativa sulla sicurezza nella scuola costituisce una specifica materia della contrattazione di istituto (art. 6, c. 2. lettera “k”).

RSU e Sindacato territoriale La RSU rappresenta i lavoratori nella contrattazione di istituto, ma non è un sindacalista. E’ quindi opportuno che su tutte le questioni che non rientrano nella sue competenze e riguardano i diritti dei lavoratori (i permessi, le ferie, l’orario di servizio, ecc.) la RSU non assuma iniziative autonome, ma si rivolga alla Segreteria territoriale della UIL Scuola, sia per risolvere eventuali dubbi sulla corretta applicazione delle norme, sia per garantire al personale interessato il necessario supporto in caso di contenzioso. Suggeriamo di far gestire l’eventuale contenzioso con il D.S. delle segreterie territoriali

VARIE

Collegio docenti e piano triennale In base all'art 3 della legge 107/2015, il Collegio dei docenti è chiamato a definire il piano offerta formativa triennale. La delibera del Collegio deve comprendere la richiesta di organico aggiuntivo funzionale al raggiungimento degli obiettivi. Il piano triennale assorbe il POF e deve esplicitare la progettazione curricolare,extracurricolare, educativa e organizzativa e indica le discipline e gli insegnamenti tali da coprire il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno all'interno dell'organico dell'autonomia. Nel piano triennale vanno indicati il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa. Il piano è elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi definiti dal Dirigente Scolastico ed è approvato dal Consiglio di Istituto. Inoltre il Collegio è chiamato ad individuare le Funzioni Strumentali previste dal vigente CCNL.

Orario settimanale e ‘ore di buco’ I registri personali cartacei - online L’orario delle lezioni è di competenza del Dirigente Scolastico tenendo in considerazione i criteri inerenti la didattica deliberati dal collegio docenti. Il Ds potrà avvalersi, per redigere l’orario, della collaborazione di un docente o più docenti dell’istituto. Nel caso di «ore buche» è bene che nel contratto di istituto venga stabilito un numero massimo di dette ore oltre il quale potrebbe essere riconosciuta al docente una indennità derivante dalla flessibilità che è tenuto ad avere per il buon funzionamento della scuola. Tra le disposizioni contenute nel Decreto legge n. 95/2012 c’è quella che prevede l’adozione dei registri online. Per i registri elettronici ogni scuola provvederà a seconda delle risorse umane, strutturali e finanziarie a sua disposizione. Le scuole che abbiano reti informatiche estese all’intero edificio scolastico e PC in ogni classe, potranno da subito do- tarsi dei nuovi strumenti richiesti dalla normativa. Diversamente è bene che le scuole possano solo sperimentare queste innovazioni per evitare che la novità determini al contrario elementi di difficoltà e di confusione all’interno della scuola. Non c’èobbligo all’adozione dei registri elettronici a meno che non lo deliberi il Collegio. Tutti i registri vanno tenuti ordinati e aggiornati. Sono documenti fondamentali in caso di contenzioso, ispezione amministrativa o procedimento disciplinare.

Il rapporto di autovalutazione Nell'anno scolastico 2014/2015, le scuole hanno elaborato il Rapporto di Autovalutazione. Esprime la capacità della scuola di compiere un’ autoanalisi dei propri punti di forza e di criticità, mettendo in relazione gli esiti di apprendimento con i processi organizzativi-didattici all’interno del contesto socio- culturale; contribuisce a consolidare l’identità e l’autonomia della scuola e responsabilizza tutta la comunità scolastica nel perseguimento dei migliori risultati. La restituzione alle scuole è avvenuta nel corso dell’estate 2015. Il RAV risulta corredato così dagli obiettivi di miglioramento. Nel corso dell’anno 2015-2016 le scuole hanno pianificato le azioni di miglioramento correlate al conseguimento degli obiettivi definiti ed un primo aggiornamento del Rapporto di autovalutazione ne darà comunicazione nel luglio 2016.

Organico dell’autonomia e collaboratori del dirigente Esiste ancora la figura del collaboratore vicario? No. La Legge di stabilità 2015, abrogando l’art. 459 del Testo Unico (D.L.vo 297/94), ha eliminato l’istituto dell’esonero rinviando la soluzione del problema all’organico dell’autonomia. Cosa prevede la legge in proposito? Il comma 83 prevede che il dirigente scolastico può individuare, nell’ambito dell’organico dell’autonomia, fino al 10% di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico.

Link utili Nell’ attività sindacale di ogni giorno, durante le assemblee e le riunioni, è utile tenere come bussola di riferimento (per delineare la posizione della Uil scuola, per mettere a punto risposte a quesiti e per fornire informative puntuali) il sito Uil Scuola: www.uilscuola.it da consultare e monitorare quotidianamente. Nel canale YOUTUBE della UIL SCUOLA sono disponibili video tutorial e filmati tematici. Si accede dalla home page del sito Uil Scuola o tramite Youtube. Questo il link diretto: http://www.uil.it/uilscuola/youtube_channel Di pari interesse sindacale sono i siti della Uil: www.uil.it , del Miur www.istruzione.it