Il contratto a tempo determinato Cassetto Giuridico Aggiornato al 7 ottobre 2016
DEFINIZIONE E’ un contratto di lavoro subordinato cui è stato apposto un termine di durata non superiore a 36 mesi. Al verificarsi del termine, il rapporto di lavoro si estingue automaticamente. Cassetto Giuridico
NORMATIVA Attualmente è disciplinato dal D. Lgs. n. 81/2015 agli artt. 19-29. Tale decreto ha recepito le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 368/2001 che pertanto s’intende abrogato.
DURATA non può superare i 36 mesi. La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i 36 mesi. Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in un contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento. I contratti collettivi possono disporre termini differenti. Cassetto Giuridico
STIPULA DI UN ULTERIORE CONTRATTO A TERMINE Presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio, fra gli stessi soggetti può essere stipulato un ulteriore contratto a tempo determinato della durata massima di dodici mesi. In caso di mancato rispetto della procedura prevista, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione. Cassetto Giuridico
L’ACAUSALITA’ Il D. Lgs. n. 81/2015 ha mantenuto l’acausalità dei contratti a termine introdotta dal D.L. n. 34/2014 convertito con modificazioni nella legge n. 78 del 2014. E’ possibile, pertanto, apporre un termine al contratto di lavoro subordinato senza l’obbligo di indicare alcuna causale. L’assenza di ragioni giustificatrici riguarda anche l’ulteriore contratto a tempo determinato, stipulato oltre la scadenza di 36 mesi, di durata massima di 12 mesi. Cassetto Giuridico
FORMA In mancanza di forma scritta, l’apposizione del termine non produce effetti e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Cassetto Giuridico
Ex art. 20 del D. Lgs. n. 81/2015, il lavoro a tempo determinato è vietato: per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi; presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato; da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. In caso di violazione di tali divieti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Cassetto Giuridico
PROROGHE E RINNOVI Ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 81/2015, il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato: se vi è il consenso del lavoratore, se la durata iniziale del contratto è inferiore a trentasei mesi, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, si ha la trasformazione a contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga. Cassetto Giuridico
RIASSUNZIONE A TERMINE DEL LAVORATORE Qualora il lavoratore sia riassunto a termine: entro 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero entro 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Cassetto Giuridico
CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO OLTRE LA SCADENZA Qualora il rapporto di lavoro continui: - oltre il 30° giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, - ovvero oltre il 50° giorno negli altri casi (contratto di durata pari o superiore a 6 mesi), il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di scadenza dei predetti termini. Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al decimo giorno successivo e al 40% per ciascun giorno ulteriore. Cassetto Giuridico
OBBLIGO DI CONTINGENTAMENTO Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori a t.i. in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Cassetto Giuridico
Contratti esenti dall’obbligo di contingentamento Contratti stipulati: nella fase di avvio di nuove attività; per lo svolgimento delle attività stagionali; per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi; per sostituzione di lavoratori assenti (malattia, maternità, infortunio, ferie); con lavoratori di età superiore a 50 anni. Cassetto Giuridico
La computabilità dei dipendenti a tempo indeterminato Non rientrano nella base di calcolo: i lavoratori somministrati, perché dipendenti dall’Agenzia di lavoro; i lavoratori provenienti da esperienze di lavori socialmente utili o di pubblica utilità così come affermato dall’art. 7, comma 7, del D. Lgs. n. 81/2000; i lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art. 20 della l. n. 223/1991; I lavoratori a tempo parziale sono calcolati pro-quota rispetto all’orario contrattuale pieno; le prestazioni lavorative dei lavoratori intermittenti a tempo indeterminato con indennità di disponibilità vanno rilevate con riferimento a ciascun semestre. Nella base di calcolo vanno, infine, ricompresi i lavoratori a domicilio mentre per i dirigenti ciò è possibile solo nel caso di rapporto a tempo indeterminato. Gli apprendisti, come specificato dal Ministero del Lavoro nella circolare n. 18/2014 vanno inclusi nel computo a meno che non si tratti di apprendisti a tempo determinato per cicli stagionali. Cassetto Giuridico
Violazione dell’obbligo di contingentamento. Sanzioni amministrative In caso di violazione del limite percentuale del 20%, restando esclusa la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato, per ciascun lavoratore si applica una sanzione amministrativa di importo pari: a) al 20 % della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non è superiore a uno; b) al 50 % della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale è superiore a uno. Cassetto Giuridico
Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi: DIRITTI DI PRECEDENZA Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi: - il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. - per le lavoratrici, il congedo di maternità usufruito nell'esecuzione di un contratto a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza. Alle medesime lavoratrici è altresì riconosciuto il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine e previo conseguimento del periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza; - il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali. Cassetto Giuridico
PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato. Cassetto Giuridico
Aggiornato all’Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali dell’11 Aprile 2016, n. 12, protocollo n. 37/0007364 Cassetto Giuridico