Ordine degli avvocati di Messina, 27 marzo 2017

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Ordine degli avvocati di Messina, 27 marzo 2017 Avv. Annalisa Rosiello Le molestie morali a sfondo discriminatorio e i ragionevoli accomodamenti ai tempi del Jobs act Ordine degli avvocati di Messina, 27 marzo 2017

I focus di questo intervento il Jobs act ha contribuito a 1) Aumentare le molestie e discriminazioni per il personale più garantito? Se sì in quali ambiti? 2) Accrescere le possibili tutele per le persone con disabilità?

Possiamo affermare che… … il Jobs act ha creato il terreno fertile per l’incremento delle situazioni di molestie a sfondo discriminatorio nei riguardi del personale più garantito

Le molestie morali cosa sono? Si tratta di comportamenti indesiderati posti in essere per uno o più motivi odiosi (razza, etnia, genere, orientamento sessuale, convinzioni personali, età, disabilità) aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima ostile, intimidatorio, umiliante degradante e offensivo dd.llggss. antidiscriminatori 215 e 216 del 2003 e 198 del 2006, di derivazione comunitaria

Risposta 1 generale: Peggioramento della situazione Licenziamenti disciplinari Mansioni

I dati numerici Licenziamenti per giusta causa o gms dal gennaio al dicembre 2016* 2014 2015 2016 55.831 59.008 74.627 15 mila licenziamenti per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo in più nel 2016 rispetto al 2015, ovvero il +26 % in un anno! (Il differenziale tra il 2014 e il 2015 era di “sole” 3.000 unità in più) *Fonte: rapporto Inps sul precariato

I dati quantitativi: Sono quasi tutti lavoratori pre jobs act Perché possiamo sostenere questo? I lavoratori post jobs act possono essere (e sono quasi tutti) licenziati per giustificato motivo oggettivo E inoltre perché …

… abbiamo costatato 2. Assenza o quasi di cause “giustificato motivo soggettivo o giusta causa” di lavoratori in jobs act nei Tribunali, in particolare nel Tribunale di Milano 3. Personalmente mi sono capitati solo gms e giusta causa che riguardano lavoratori pre jobs act

Risposta n° 1 a Il Jobs act e, in particolare, le tutele crescenti hanno contribuito a creare il terreno per l’aumento dei licenziamenti per via disciplinare a sfondo molesto e discriminatorio nei riguardi dei lavoratori pre jobs act

Le categorie più colpite per parametri I dati qualitativi: Le categorie più colpite per parametri Età (persone di età avanzata ritenute più costose e meno produttive) Caregivers (persone che accedono a permessi -ritenute meno disponibili)

L’assistenza legale in questi casi Richiamo alla normativa antidiscriminatoria e a quella sulle molestie per chiedere in via principale la nullità dei recessi.

Ma con quali risultati? Reintegrazione (con conseguente opzione) Conciliazione in sede giudiziale su base economica

Risposta n° 1 b Anche il nuovo 2103 (e lo jus variandi più ampio) ha contribuito all’incremento dei casi di molestie e/o discriminazioni (sempre per gli assunti pre-jobs act) In che modo?

Le possibili dinamiche nei luoghi di lavoro Assegnazione di mansioni del tutto eterogenee Previsione di formazione ma dichiarata assenza di conseguenze GLI EFFETTI Ciò potrebbe indurre a utilizzare la norma con intento discriminatorio e/o di molestia.

Come orientarsi in questi casi per tutelare il lavoratore? Molto importante nella fase di intervista al lavoratore, come in tutti i casi, la ricognizione su email, conversazioni, frasi minacciose, precedenti condotte marginalizzanti o ritorsive ai danni di persone facenti parte della stessa “categoria a rischio” o di altre assimilabili (età, genere, ecc.). Le testimonianze sono fondamentali.

Risposta n° 2 – La notizia buona Il nuovo 2103 e l’estensione dell’obbligo di adottare “accomodamenti ragionevoli”

La nozione di handicap Rientra nella nozione la persona che sia affetta da una malattia e una limitazione «risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche, che, in interazione con barriere di diversa natura, possa ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori, e tale limitazione sia di lunga durata» (dir. 2000/78 - CGUE)

La nozione di ragionevoli accomodamenti La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità li definisce come “le modifiche e gli adattamenti necessari e appropriati, che non impongano un carico sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali”. Sempre la Convenzione ONU equipara il rifiuto di adottare un accomodamento ragionevole a una discriminazione. I ragionevoli accomodamenti sono regolati dalla direttiva 2000/78, dalla convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità e dal d.lgs. 216/2003 sulle discriminazioni per ragioni, tra le altre, di handicap come modificata dal d.l. 28 giugno 2013, n° 76 convertito in lette 99/2013.

I ragionevoli accomodamenti: dalla teoria alla pratica Ad esempio In caso di licenziamento per inidoneità sopravvenuta della persona disabile… ...l’analisi sulla condotta aziendale non considera esclusivamente gli accomodamenti logistico-architettonici o organizzativi in generale… …ma anche accomodamenti legati alle mansioni più ampi rispetto a quelli già previsti dalla normativa (l. 104/92, 68/99, d.lgs. 81/08, artt. 41 e 42)

L’art. 2103 c.c. (fino al comma 6°) e i ragionevoli accomodamenti L’azienda dovrebbe vagliare la possibilità della ricollocazione, percorrendo l’intero organigramma in lungo e in largo. E analizzando tutti i commi dell’art. 2103, fino ad arrivare al sesto che recita. “Nelle sedi di cui all’articolo 2113 ultimo comma, o avanti alle commissioni di certificazione di cui all’articolo 76 del decreto legislativo n. 10 settembre 2003, n. 276, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita”.

Il Diritto del Lavoro è profondamente cambiato Le riforme degli ultimi anni – epocali - hanno determinato un arretramento del livello di tutela del lavoratore. Dunque, nuove strade possono e debbono essere percorse, il diritto antidiscriminatorio potrà essere utilizzato, chiaramente laddove richiamabile, quale baluardo e limite per i licenziamenti, ma anche per contrastare casi di utilizzo abusivo del potere direttivo e del potere di controllo, unitamente all’art. 2087 cc. . La nuova norma sulle mansioni può, inoltre, costituire uno strumento per rafforzare e ampliare la tutela effettiva del lavoratore con disabilità sia in costanza di rapporto, sia in caso di licenziamento.

Grazie per l’attenzione !