I REATI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

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I REATI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE Dipartimento di Giurisprudenza Corso di Diritto penale del lavoro Anno Accademico 2016/2017 I REATI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE Prof. Filippo Bottalico, Ph.D. Professore associato di Diritto penale filippo.bottalico@uniba.it

FONDAMENTO RESPONSABILITA’ OMICIDIO E LESIONI COLPOSE art. 40, co. 2 c.p. + art. 2087 c.c. + disposizioni speciali art. 2087 c.c.: “vecchia” regola cautelare d.lgs. n. 81/2008: nuove regole cautelari comunque, spazio per colpa generica valenza interpretativa art. 2087 c.c. (es., “adeguatezza”) illeciti contravvenzionali: concretizzazione violazione regola cautelare: “semplificazione” probatoria (responsabilità in re ipsa? vs. difesa in re ipsa?) illeciti contravvenzionali: diritto penale simbolico

FONDAMENTO RESPONSABILITA’ MASSIMA SICUREZZA TECNOLOGICAMENTE POSSIBILE MASSIMA SICUREZZA RAGIONEVOLMENTE PRATICABILE “non è pensabile che un’impresa rinnovi continuamente le proprie tecnologie, perché è senz’altro necessario stare al passo con i tempi, ma ciò non può significare buttare all’aria investimenti per ammodernamenti tecnologici, rincorrendo incessantamente le novità tecnologiche. In teoria, si innalzerebbe il livello di sicurezza; in pratica, ciò condurrebbe l’azienda sull’orlo del fallimento” (Cass. pen., sez. IV, 19 ottobre 2006, n. 41944, citando G. Marinucci)

OBBLIGO VALUTAZIONE RISCHI OBBLIGHI INDELEGABILI: valutazione rischi / redazione relativo documento (artt. 15 e 17 T.U.) + mancato coinvolgimento RSPP e medico compente (art. 29, co. 1 T.U.) “autopoiesi” normativa: corresponsabilizzazione datore lavoro ART. 55, CO. 1, LETT. A, T.U. artt. 589 / 590 c.p.: no presunzione colpa; individuazione regola cautelare specifica che avrebbe potuto evitare evento

OBBLIGO VALUTAZIONE RISCHI RILIEVO SOLA OMISSIONE PER VALUTAZIONE RISCHI dizione letterale - divieto analogia MOMENTO CONSUMATIVO valutazione: immediata all’avvio; redazione 90 giorni (es., lavoratrice in gravidanza) “SEQUENZIALITA” ILLECITI (=no concorso)

OBBLIGO VALUTAZIONE RISCHI AGGRAVANTI aziende in cui è obbligatorio servizio prevenzione interno (es., centrali nucleari o termoelettriche) aziende in cui si registrano rischio biologici, ecc. cantieri temporanei o mobili con più imprese, non inferiori a 200 uomini-giorno no procedimento estintivo ex art. 301 T.U. no oblazione discrezionale ex art. 162-bis c.p. solo disciplina ripristinatoria-premiale ex artt. 302 e 303 T.U.

OBBLIGO VALUTAZIONE RISCHI CARENZE DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI (DVR) artt. 28, co. 2 lett. b, c, d; 28, co. 2, lett. a, f; 55, co. 3 T.U. indicazione misure protezione e dispositivi protezione individuale aggiornamento documento procedure e ruoli organizzazione aziendale relazione valutazione rischi mansioni lavoratori esposti rischi specifici no (!) assenza data certa

OBBLIGO VALUTAZIONE RISCHI MANCATA CONSULTAZIONE RAPPRESENTANTE LAVORATORI MANCATA RIELABORAZIONE VALUTAZIONE RISCHI art. 55, co. 3 T.U. modifica processo produttivo evoluzioni tecnologiche infortuni significativi risultati sorveglianza sanitaria

OBBLIGO VALUTAZIONE RISCHI OMESSA NOMINA RSPP art. 55, co. 1, lett. b, T.U. obbligo indelegabile solo omessa nomina; no nomina “irregolare” (!) problema errore datore di lavoro su sua idoneità = autonomo reato per “autonomina” senza corso momento consumativo: inizio attività

GESTIONE RISCHIO LAVORATIVO ORDINARIO OMISSIONE MISURE RESTRITTIVE ACCESSO art. 55, co. 5, lett. c, T.U. zone di rischio grave e specifico restrizione accesso ai soli lavoratori “addestrati” reato: mancata adozione restrizioni, irrilevanza accesso restrizioni: badge, tornelli, chiusure sicurezza no istruzioni verbali o semplici segnali zona a rischio: valutata ex ante e non ex post

GESTIONE RISCHIO LAVORATIVO ORDINARIO OMISSIONE INFORMAZIONE / FORMAZIONE / ADDESTRAMENTO art. 55, co. 5, lett. c, T.U. informazione: attività teorica, passiva per lavoratore formazione: attività teorica con profili pratici addestramento: attività diretta lavoratore, affiancato valutazione ex ante sufficienza e adeguatezza informazione a ciascun lavoratore reiterazione periodica imprescinbilità compresenza tre momenti

GESTIONE RISCHIO LAVORATIVO ORDINARIO OMISSIONE DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) art. 55, co. 5, lett. d, T.U. art. 74 T.U.: definizione (co. 2: esclusioni!) utilizzo residuale reato: solo se valutati rischi, emergono rischi “residuali” irrilevanza difficile reperibilità o ritardi fornitura

GESTIONE RISCHIO LAVORATIVO ORDINARIO OMISSIONE AGGIORNAMENTO MISURE PREVENZIONE art. 55, co. 5, lett. d, T.U. art. 18, lett. z T.U.: mutamento organizzativo o produttivo, no evoluzione tecnica (salva colpa “generica”) responsabilità da posizione?

GESTIONE RISCHIO LAVORATIVO ORDINARIO OMISSIONE PROTEZIONI AMBIENTE E POPOLAZIONE art. 55, co. 5, lett. c, T.U. incriminazioni a tutela ambiente: disposizioni speciali

APPALTI mancato coordinamento / cooperazione omissione redazione DUVRI / mancato aggiornamento

VIOLAZIONE OBBLIGHI COORDINAMENTO SOGGETTI ISTITUZIONALI GESTIONE EMERGENZE VIOLAZIONE OBBLIGHI COORDINAMENTO SOGGETTI ISTITUZIONALI art. 55, co. 5, lett. a, T.U. omissione della “organizzazione dei rapporti” irrilevanza carente organizzazione (perché incidente soggetti istituzionali)

VIOLAZIONE OBBLIGHI “INTERNI” GESTIONE EMERGENZE VIOLAZIONE OBBLIGHI “INTERNI” art. 55, co. 5, lett. a e c, T.U. mancata / insufficiente designazione lavorati addetti emergenze informazione (senza necessità periodica); rapporto specialità con informazione “generale”; destinatari: solo lavoratori esposti pericolo grave e immediato Adozione “piano evacuazione” illecita richiesta continuazione attività (commissiva; doloso; pericolo concreto; salve eccezioni debitamente motivate)

VIOLAZIONE OBBLIGHI PRIMO SOCCORSO GESTIONE EMERGENZE VIOLAZIONE OBBLIGHI PRIMO SOCCORSO art. 55, co. 5, lett. a, T.U. omissione provvedimenti necessari (specificazione caratteristiche attrezzature, requisiti e formazione personale addetto); ovviamente non tutte le carenze, ma solo quelle che concretizzano pericolo (es., quattro paia di guanti anziché cinque prescritti) omissione organizzazione rapporti servizi esterni (sussistente quando c’è pericolo)

VIOLAZIONE OBBLIGHI PREVENZIONE INCENDI GESTIONE EMERGENZE VIOLAZIONE OBBLIGHI PREVENZIONE INCENDI art. 55, co. 5, lett. c, T.U. omissione misure idonee per prevenire incendi: necessità indicazione ex ante da parte di un qualsiasi atto normativo, no “accertamento” ex post omissione installazione mezzi estinzione (fattispecie speciale: punizione omessa installazione; manutenzione: disposizione generale