Associazione Italiana Leasing

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Transcript della presentazione:

Associazione Italiana Leasing ASSILEA Associazione Italiana Leasing SESSIONE FORMATIVA IL D.LVO 231/01: LA RESPONSABILITA’ “PENALE” DELLE SOCIETA’ E MODELLI DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO 24 maggio 2011 avv. prof. Mario Casellato

Indice I Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità II Le sanzioni III Le fattispecie di reato IV Applicazione pratica del Modello organizzativo e sua manutenzione

Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità

I Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità Il percorso iniziato nel 2001 con l’introduzione della responsabilità “penale” delle società, sino alle ultime recenti integrazioni, ha messo sempre più in evidenza la necessità di un’efficiente organizzazione d’impresa e della gestione consapevole dei rischi operativi. L’adeguamento a questa normativa costituisce lo strumento e l’opportunità per assicurare tali risultati.

I Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità La responsabilità prevista dal D.Lvo 231/01 è una “responsabilità diretta” in quanto deriva da un fatto proprio dell’ente, cioè da una “colpa dell’organizzazione” dell’impresa (ed autonoma rispetto alla responsabilità dell’autore del reato) cfr. Trib. Milano Gip, 26 febbraio 2007; cfr. anche Cass pen, sez. II, 20 dicembre 2005-30 gennaio 2006 n. 3615 “E’ implicata una forma nuova, normativa, di colpevolezza per omissione organizzativa e gestionale” (Cass. pen., n.36083/2009)

I Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità Il decreto legislativo 231/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa degli enti per determinati reati commessi nel loro interesse o vantaggio da soggetti che rivestono una posizione apicale nella struttura dell’ente ovvero da soggetti sottoposti all’altrui vigilanza

I Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità Le disposizioni della disciplina in esame si applicano agli enti forniti di personalità giuridica, alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica; non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici e agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale

I Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità La Corte di Cassazione, con sentenza 20 aprile 2011 (cc 15.12.2010) n. 15657 mutando un precedente orientamento (Cass. Pen., sez. IV, n. 18941/2004) ha stabilito l’applicabilità della disciplina del D.Lgs. 231/2001 anche alle imprese individuali.

I Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità “Sono esonerati dall'applicazione del d.lgs. n. 231/01 - avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica - soltanto lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale e gli "altri enti pubblici non economici" (cfr. art. 1 ult. co.). Dunque, il tenore testuale della norma è inequivocabile nel senso che la natura pubblicistica di un ente è condizione necessaria, ma non sufficiente, all'esonero dalla disciplina in discorso, dovendo altresì concorrere la condizione che l'ente medesimo non svolga attività economica”. (Corte di Cassazione, sez. II penale, sentenza n. 28699 del 21.07.2010)

I Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità L’innovativa disciplina ha comportato il superamento di fatto del principio “societas delinquere non potest” (da ultimo, Cass. Pen., Sezioni Unite, 27 marzo 2008, n. 26654) Rivoluzione copernicana: responsabilità penale della società che si affianca alla responsabilità penale personale degli autori delle condotte

I Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità RESPONSABILITA’ PENALE Al di là del nomen iuris, si tratta, nella sostanza, della previsione di una responsabilità penale delle società e degli enti

I Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell’ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono All’ente si applicano le disposizioni processuali relative all’imputato in quanto compatibili

I Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità Nei casi e alle condizioni previste dal codice penale gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all’estero, purché nei loro confronti non proceda lo stato del luogo in cui è stato commesso il reato

I Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità disciplina proveniente dall’esperienza anglosassone e comunitaria dopo la sua introduzione, la disciplina si è ampliata nell’oggetto e ha assunto particolare rilevanza per le realtà aziendali

I Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità Modifica tutela penale preventiva: prima: rappresentanza legale/delega funzioni ora: modello organizzativo

I Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità Filosofia della disciplina: Prevenzione: sanzioni molto rilevanti “Il sistema sanzionatorio proposto dal d. lgs. n. 231 rivela uno stretto rapporto funzionale tra la responsabilità accertata e la sanzione da applicare, opera certamente sul piano della deterrenza e persegue una massiccia finalità special-preventiva” (Cass. Pen., Sezioni Unite 27 marzo 2008 n. 26654) esimenti se il modello viene adottato

I Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITA’ L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (art. 5): da soggetti in posizione apicale (amministratori, direttori generali, preposti a sedi secondarie, direttori di divisione dotati di autonomia finanziaria e funzionale) o da persone che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo dell’ente dalle persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei soggetti sopraindicati

I Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità L’ente non risponde se i soggetti indicati nelle lettere a) e b) hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi

I Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità In ipotesi di reato commesso da soggetto apicale, l’ente non risponde se prova che (inversione onere della prova) (art. 6): l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curarne l’aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (organismo di vigilanza) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla lettera b)

I Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità Nell’ipotesi di reato commesso da soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza, l’ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza

I Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità La responsabilità dell’ente sussiste anche quando: l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile il reato si estingue per causa diversa dall’amnistia

II Le sanzioni

Le sanzioni previste per l’ente sono: sanzioni pecuniarie II Le sanzioni LE SANZIONI Le sanzioni previste per l’ente sono: sanzioni pecuniarie sanzioni interdittive confisca pubblicazione della sentenza

Le sanzioni pecuniarie: II Le sanzioni Le sanzioni pecuniarie: Sono applicate attraverso un sistema di quote in un numero non inferiore a 100 né superiore a 1000 L’importo di una quota va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro L’importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente Il numero delle quote tiene conto: della gravità del fatto del grado di responsabilità dell’ente dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti

Le sanzioni interdittive sono: II Le sanzioni Le sanzioni interdittive sono: a. interdizione dall’esercizio dell’attività b. sospensione o revoca delle autorizzazioni licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito c. divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio d. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi e. divieto di pubblicizzare beni o servizi

Applicabilità delle sanzioni interdittive: II Le sanzioni Applicabilità delle sanzioni interdittive: Se espressamente previste dalla legge quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: - se l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione e, in tal caso, la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative in caso di reiterazione del reato

II Le sanzioni ART. 17: riparazione delle conseguenze del reato Le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni: a) l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque adoperato efficacemente in tal senso; b) l’ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

II Le sanzioni c) l’ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca. “il profitto del reato nel sequestro preventivo funzionale alla confisca, disposto -ai sensi degli art. 19 e 53 del d. lgs. n. 231/'01- nei confronti dell'ente collettivo, è costituito dal vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato ed è concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato, nell'ambito del rapporto sinallagmatico con l'ente“;

II Le sanzioni CONFISCA Il combinato disposto degli artt. 9 e 19 D.Lvo 231/01 prevede la confisca come sanzione principale, obbligatoria ed autonoma che consegue alla sentenza di condanna nei confronti dell’ente ed ha per oggetto il prezzo o il profitto del reato. L’art. 6 prevede la confisca del profitto del reato commesso da persone che rivestono funzioni apicali anche in ipotesi in cui l’ente vada esente da responsabilità. L’istituto della confisca previsto dal d. lgs. n. 231/’01 sulla responsabilità degli enti si connota in maniera differenziata a seconda del concreto contesto in cui è chiamato ad operare.

II Le sanzioni L’art. 9/1° lett. c) prevede la confisca come sanzione, il cui contenuto e i cui presupposti applicativi sono precisati nell’art. 19/1°, che testualmente recita: “Nei confronti dell’ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato…”. Il secondo comma di quest’ultima disposizione autorizza la confisca anche nella forma per equivalente, replicando lo schema normativo di disposizioni già presenti nel codice penale o in leggi penali speciali. Chiara, quindi, la configurazione della confisca come sanzione principale, obbligatoria e autonoma rispetto alle altre pure previste nel decreto in esame.

II Le sanzioni L’art. 6/5° prevede, però, la confisca del profitto del reato, commesso da persone che rivestono funzioni apicali, anche nell’ipotesi particolare in cui l’ente vada esente da responsabilità, per avere validamente adottato e attuato i modelli organizzativi (compliance programs) previsti e disciplinati dalla stessa norma. In questa ipotesi, riesce difficile cogliere la natura sanzionatoria della misura ablativa, che si differenzia strutturalmente da quella di cui all’art. 19, proprio perché difetta una responsabilità dell’ente. Una parte della dottrina ha ritenuto di ravvisare in tale tipo di confisca una finalità squisitamente preventiva, collegata alla pericolosità del profitto di provenienza criminale.

II Le sanzioni Ritiene la Corte che, in questo specifico caso, dovendosi -di norma- escludere un necessario profilo di intrinseca pericolosità della res oggetto di espropriazione, la confisca assume più semplicemente la fisionomia di uno strumento volto a ristabilire l’equilibrio economico alterato dal reato-presupposto, i cui effetti, appunto economici, sono comunque andati a vantaggio dell’ente collettivo, che finirebbe, in caso contrario, per conseguire (sia pure incolpevolmente) un profitto geneticamente illecito. Ciò è tanto vero che, in relazione alla confisca di cui all’art. 6/5°, non può disporsi il sequestro preventivo, considerato che a tale norma non fa riferimento l’art. 53 del decreto, che richiama esclusivamente l’art. 19”.

II Le sanzioni L’art. 15/4° prevede che, in caso di commissariamento dell’ente, “il profitto derivante dalla prosecuzione dell’attività” debba essere confiscato. In questo caso, la confisca ha natura di sanzione sostitutiva e tanto emerge anche dalla Relazione allo schema del decreto legislativo, nella quale si precisa che “è intimamente collegata alla natura comunque sanzionatoria del provvedimento adottato dal giudice: la confisca del profitto serve proprio ad enfatizzare questo aspetto, nel senso che la prosecuzione dell’attività è pur sempre legata alla sostituzione di una sanzione, sì che l’ente non deve essere messo nelle condizioni di ricavare un profitto dalla mancata interruzione di un’attività che, se non avesse avuto ad oggetto un pubblico servizio, sarebbe stata interdetta”.

II Le sanzioni La confisca, infine, si atteggia nuovamente come sanzione principale nell’art. 23/2°, che configura la responsabilità dell’ente nel cui interesse o a cui vantaggio è stato commesso il reato in ipotesi di inosservanza degli obblighi o divieti inerenti le sanzioni interdittive precedentemente comminate all’ente, o con la sentenza di condanna o in via cautelare, prevedendo in tal caso la confisca del profitto. (Cass. Pen., Sezioni Unite 27 marzo 2008 n.22654)

SANZIONI APPLICATE IN VIA CAUTELARE II Le sanzioni SANZIONI APPLICATE IN VIA CAUTELARE Le sanzioni interdittive sono applicabili dal giudice anche in via cautelare “Il D.L.vo 231 riserva, poi, grande attenzione alle misure cautelari, che hanno una importanza strategica per garantire l'effettività del sistema di responsabilità degli enti collettivi nella fase strumentale del processo, momento particolarmente delicato e determinante per la stessa vita del soggetto collettivo e per la tutela degli interessi pubblicistici che possono essere coinvolti” (Cass. Pen., Sezioni Unite 27 marzo 2008 n. 26654) L’innovazione rispetto alle precedenti discipline sta nel fatto che con le sanzioni interdittive si va a colpire l’aspetto funzionale e operativo dell’azienda

Presupposti per l’applicazione (art. 45): II Le sanzioni Presupposti per l’applicazione (art. 45): - sussistenza di gravi indizi in ordine alla responsabilità dell’ente - sussistenza del concreto pericolo di reiterazione dell’illecito Deve inoltre sussistere almeno una delle condizioni generali che consente l’applicazione delle sanzioni interdittive

II Le sanzioni “Stante la natura sostanzialmente anticipatoria delle misure cautelari contemplate dal d.lgs. n. 231/2001, perché esse possano trovare applicazione è necessario che venga accertata non solo la sussistenza dei presupposti “tipici” delle misure cautelari (gravi indizi di responsabilità e pericolo di reiterazione del reato), ma anche, sia pure entro i limiti propri della cognizione sommaria, la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 13 dello stesso decreto per la comminazione delle pene accessorie interdittive e cioè il profitto di rilevante entità tratto dalla società o la reiterazione degli illeciti” (Ordinanza GIP Tribunale di Milano, 27 aprile 2004).

Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente. II Le sanzioni Sulla richiesta del PM provvede il giudice che procede con ordinanza, tenendo conto che ogni misura cautelare deve essere proporzionata al fatto ed alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all’ente. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

II Le sanzioni Le misure cautelari possono essere sospese se l’ente chiede di poter porre in essere gli adempimenti per la riparazione delle conseguenze del reato previsti dall’art. 17; in tal caso non è infatti consentita l’applicazione di sanzioni interdittive. Il giudice se ritiene di poter accogliere la richiesta determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie

II Le sanzioni MISURE CAUTELARI REALI SEQUESTRO PREVENTIVO (Art. 53) Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3 (revoca), 3-bis (possibilità di disposizione d’urgenza da parte del PM o della PG) e 3-ter (perdita di efficacia per inosservanza dei termini o mancata convalida), 322 (riesame), 322-bis (appello) e 323 (perdita di efficacia del sequestro preventivo a seguito di sentenza) del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

II Le sanzioni La finalità del sequestro preventivo è quella di garantire l’eventuale esecuzione della confisca, che consegue sempre ed obbligatoriamente alla sentenza di condanna ex art. 19: Nei confronti dell’ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

II Le sanzioni “il profitto del reato nel sequestro preventivo funzionale alla confisca, disposto -ai sensi degli art. 19 e 53 del d. lgs. n. 231/01- nei confronti dell'ente collettivo, è costituito dal vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato ed è concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato, nell'ambito del rapporto sinallagmatico con l'ente” (Cass. Pen., Sezioni Unite 27 marzo 2008 n.22654)

SEQUESTRO CONSERVATIVO (art. 54) II Le sanzioni SEQUESTRO CONSERVATIVO (art. 54) Se vi e' fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4 (privilegio), 317 (forma del provvedimento e competenza), 318 (riesame), 319 (offerta di cauzione) e 320 (esecuzione) del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

COMMISSARIO GIUDIZIALE (art.15) II Le sanzioni COMMISSARIO GIUDIZIALE (art.15) Se sussistono i presupposti per l’applicazione di una sanzione interdittiva che determina l’interruzione dell’attività dell’ente, il giudice, in luogo dell’applicazione della sanzione dispone la prosecuzione dell’attività dell’ente da parte di un Commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l’ente svolge un pubblico servizio o servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;

II Le sanzioni (segue) b) L’ interruzione dell’attività dell’ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull’occupazione L’art. 15 prevede, in caso di commissariamento dell’ente, la confisca del profitto derivante dalla prosecuzione dell’attività: in questo caso la confisca ha natura di sanzione sostitutiva, si che l'ente non deve essere messo nelle condizioni di ricavare un profitto dalla mancata interruzione di un'attività che, se non avesse avuto ad oggetto un pubblico servizio, sarebbe stata interdetta (Cass. Pen. Sezioni Unite, 27 marzo 2008, n. 26654)

Le fattispecie di reato III Le fattispecie di reato

III Le fattispecie di reato REATI Reati contro la P.A. (artt. 24 e 25) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis) Delitti di Criminalità Organizzata (art. 24 ter) Falsità monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis) Delitti contro l’industria e il commercio (art.25 bis.1) Reati societari (art. 25 ter)

III Le fattispecie di reato 7. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25 quater) 8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.25 quater.1) 9. Delitti contro la personalità individuale; pedopornografia a mezzo internet (art. 25 quinquies) 10. Abusi di mercato (art. 25 sexies) 11. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25 septies)

III Le fattispecie di reato 12. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies) 13. Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25 novies) 14. Delitto di induzione a rendere dichiarazioni mendaci o non rendere dichiarazioni all’autorità giudiziaria (art. 25 novies) 15. Reati di criminalità organizzata transnazionale

III Le fattispecie di reato Reati contro la P.A. (artt. 24-25) malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis cp) indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art 316 ter cp) truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640 comma 2 n.1 cp) truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis) frode informatica (art. 640 ter )

III Le fattispecie di reato In relazione a tali reati si applicano le sanzioni interdittive: - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi - divieto di pubblicizzare beni o servizi

III Le fattispecie di reato concussione (art. 317 cp) corruzione per un atto di ufficio (artt. 318 cp) corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 cp) corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter cp) Pene per il corruttore (art.321 cp) istigazione alla corruzione (art 322 cp) In relazione ai reati di concussione e corruzione si applicano le sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno

III Le fattispecie di reato Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis cp) “Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

III Le fattispecie di reato Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione del fenomeno delle frodi nei finanziamenti pubblici. L’interesse protetto dalla norma è la corretta gestione delle risorse pubbliche destinate ai fini d’incentivazione economica. Soggetto attivo del reato è qualsiasi privato estraneo all’apparato organizzativo della pubblica amministrazione, qualificato dal fatto di essere beneficiario di un finanziamento pubblico

III Le fattispecie di reato Elemento oggettivo: La condotta incriminata presuppone l’avvenuta concessione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti e consiste nella mancata destinazione degli stessi alle finalità di pubblico interesse per cui sono stati erogati, sia in ipotesi in cui il beneficiario ometta del tutto di impiegare le somme ricevute, sia in ipotesi di destinazione a uno scopo diverso da quello per il quale il contributo, la sovvenzione o il finanziamento è stato concesso. Elemento soggettivo è il dolo generico ossia la volontà cosciente di sottrarre risorse (contributi, sovvenzioni,finanziamenti) per lo scopo prefissato

III Le fattispecie di reato Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter) “Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

III Le fattispecie di reato E’ norma posta a tutela della libera formazione della volontà della P.A. con riferimento ai flussi di erogazione e distribuzione delle risorse economiche, al fine di impedirne la scorretta attribuzione e l’indebito conseguimento. La condotta, infatti, consiste nell’utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi ovvero nell’omissione di informazioni dovute al fine di conseguire l’erogazione pubblica. Soggetto attivo del reato è qualsiasi privato estraneo all’apparato organizzativo della pubblica amministrazione.

III Le fattispecie di reato Elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie è dolo generico ossia nella coscienza e volontà di conseguire indebitamente risorse (contributi finanziamenti..) erogate dallo Stato

III Le fattispecie di reato Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n.1 cp) “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: 1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (…)”

III Le fattispecie di reato Costituisce una ipotesi aggravata di truffa Bene giuridico tutelato dalla norma è la protezione del patrimonio ma anche la tutela della libertà del consenso nei negozi patrimoniali 60

III Le fattispecie di reato Per configurare il reato di truffa è necessario che ricorrano: gli artifizi o i raggiri (per artifizio si intende una manipolazione o trasfigurazione della realtà esterna provocata mediante la simulazione di circostanze inesistenti o la dissimulazione di circostanze esistenti; i raggiri consistono in argomentazioni volte a far scambiare il falso con il vero) l’induzione in errore (occorre in particolare che in conseguenza dell’errore l’ingannato abbia posto in essere un atto che abbia determinato il danno) l’ingiusto profitto con altrui danno

III Le fattispecie di reato Elemento soggettivo del delitto di truffa è il dolo generico avente ad oggetto gli elementi costitutivi del reato (quali l'inganno, il profitto, il danno)

III Le fattispecie di reato Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cp) “La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

III Le fattispecie di reato L’interesse protetto dalla norma è il complesso delle risorse pubbliche destinate a obiettivi di incentivazione economica in relazione alla fase propedeutica alla concessione delle erogazioni pubbliche. Anche in questo caso devono ricorrere gli elementi tipici della truffa (artifici o raggiri) , con la particolarità dell’oggetto della frode, costituito da finanziamenti, mutui agevolati, ecc.

III Le fattispecie di reato Elemento specializzante rispetto al reato di truffa è costituito dall’oggetto materiale della frode cioè da ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato o altri enti pubblici. Elemento soggettivo è, come nel reato di truffa, il dolo generico, per cui il soggetto agente deve essersi prefigurato l’inganno, il profitto e il danno, ma inoltre deve avere coscienza della particolare natura delle erogazioni e della loro provenienza dallo Stato o altri enti pubblici o dalla Comunità Europea.

III Le fattispecie di reato Elemento discretivo tra la malversazione (art. 316 bis cp) e la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640 bis cp) consiste nel fatto che nel primo reato vi è un regolare ottenimento del finanziamento, nel secondo il privato ottiene il finanziamento ingannando l’amministrazione con artifici o raggiri. 66

III Le fattispecie di reato Il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche previsto dall’art. 316 ter cp è norma sussidiaria rispetto al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cp). Distinzione tra i due reati deve ravvisarsi nell’assenza dell’elemento dell’induzione in errore attraverso la messa in atto di artifici e raggiri che connota la condotta di truffa.

III Le fattispecie di reato Frode informatica (art. 640 ter cp) “Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante”.

III Le fattispecie di reato Scopo della norma è, accanto alla tutela del patrimonio del danneggiato, quella del regolare funzionamento dei sistemi informatici e telematici Il reato di frode informatica ha gli stessi elementi costitutivi del reato di truffa, dal quale si differenzia solamente poiché l’attività fraudolenta dell’agente investe non il soggetto passivo bensì il sistema informatico o telematico di pertinenza del soggetto medesimo.

III Le fattispecie di reato Ai fini dell’applicabilità del D.Lvo 231/01 tale reato si applica solo nei casi in cui il titolare del sistema informatico sia rappresentato dallo Stato o altro ente pubblico. 70

III Le fattispecie di reato Corruzione e Concussione Il criterio di distinzione tra corruzione e concussione deve ravvisarsi nel fatto che nella corruzione vi è una posizione di parità delle parti, un libero accordo che dà luogo ad un pactum sceleris; mentre la concussione è caratterizzata dalla posizione di superiorità del pubblico ufficiale idonea ad incutere timore nei confronti del privato

III Le fattispecie di reato Concussione (art. 317 cp) “Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni”.

III Le fattispecie di reato Il reato di concussione è il più grave tra quelli realizzabili dai soggetti pubblici contro la Pubblica Amministrazione e risponde all’esigenza di impedire la strumentalizzazione di tale ruolo, con lo scopo di costringere o indurre taluno alla dazione o alla promessa di prestazioni non dovute E’ reato plurioffensivo poiché bene giuridico tutelato è sia il buon andamento e l’imparzialità della Pubblica Amministrazione sia la tutela della libera determinazione dei singoli in relazione alla gestione del proprio patrimonio.

III Le fattispecie di reato Soggetto attivo è il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio Soggetti passivi sono la Pubblica amministrazione ed il soggetto privato (concusso) Elemento oggettivo: Abuso di qualità o di poteri da parte del pubblico ufficiale Metus publicae potestatis è lo stato di paura o di timore che è ingenerato nel soggetto privato dalla situazione di preminenza di cui usufruisce il pubblico ufficiale; sotto il suo influsso si determina la volontà del soggetto passivo per la preoccupazione di un danno ingiusto

III Le fattispecie di reato Costrizione o induzione Denaro o altra utilità Elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie è il dolo generico: ossia la coscienza e volontà del p.u. di indurre o costringere il privato a dare a sé o ad un terzo indebitamente denaro o altra utilità, abusando della funzione pubblica di cui è investito

III Le fattispecie di reato Corruzione per atti d’ufficio (art. 318 cp) “Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno”.

III Le fattispecie di reato E’ la c.d. corruzione impropria che si caratterizza per la conformità ai doveri d’ufficio dell’atto cui l’accordo si riferisce. Bene giuridico tutelato è il buon andamento e l’imparzialità della Pubblica Amministrazione Soggetto attivo è il pubblico ufficiale La condotta incriminata consiste: - da parte del soggetto pubblico, nel ricevere una retribuzione non dovuta o nell’accettarne la promessa - da parte del privato, nel dare o nel promettere la retribuzione medesima.

III Le fattispecie di reato L’art. 318 cp sanziona il pubblico ufficiale sia per il compimento di un atto del suo ufficio riceve o accetta la promessa di retribuzioni non dovute ( c.d. corruzione antecedente), sia nel caso in cui riceve la retribuzione per un atto d’ufficio da lui già compiuto (corruzione susseguente ) l’art. 321 cp sancisce la punibilità del corruttore solo in relazione alla corruzione antecedente

III Le fattispecie di reato Elemento oggettivo: Accordo tra le parti (è reato a concorso necessario) Competenza: l’atto d’ufficio deve essere di competenza almeno dell’ufficio al quale il p.u. appartiene. c) Atto d’ufficio: si intende l’atto legittimo del p.u. che rappresenta l’esplicazione dei poteri inerenti all’ufficio. d) Retribuzione: denaro o altra utilità

III Le fattispecie di reato Elemento soggettivo della corruzione impropria antecedente è il dolo specifico, consistente nella consapevole recezione o accettazione della promessa da parte del soggetto pubblico e nella consapevole dazione o promessa da parte del privato, allo scopo di compiere un atto dell’ufficio. Nella corruzione impropria susseguente elemento soggettivo è il dolo generico, ossia la consapevolezza di ricevere denaro o altra utilità come retribuzione per un atto già compiuto

III Le fattispecie di reato Corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 cp) “Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni”. E’ la c.d. corruzione propria che si caratterizza per la contrarietà dell’atto ai doveri d’ufficio Bene giuridico tutelato è il buon andamento e l’imparzialità della Pubblica Amministrazione

III Le fattispecie di reato Soggetto attivo: pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio e il soggetto privato (corruttore) Elemento oggettivo: Atto contrario ai doveri d’ufficio ossia ogni concreta esplicazione dei poteri-doveri inerenti all’ufficio la cui contrarietà viene individuata riguardo a specifici doveri d’ufficio in relazione al buon funzionamento della P.A. Denaro o altra utilità Elemento soggettivo della corruzione propria è il dolo specifico, caratterizzato dal fine di omettere o ritardare un atto dovuto o compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio.

III Le fattispecie di reato Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter cp) “Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni”. La fattispecie di corruzione in esame sussiste nel caso in cui la condotta abbia il fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo

III Le fattispecie di reato Pene per il corruttore (art. 321 cp). “Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”. È punito il soggetto privato che dà o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio affinché egli compia un atto del suo ufficio (art. 318, comma 1, c.p.) o un atto contrario ai doveri d’ufficio ovvero al fine di compensarlo per il compimento dell’atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.).

III Le fattispecie di reato Istigazione alla corruzione (art. 322 cp) “Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319 ”

III Le fattispecie di reato Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti tale figura è inquadrata come una fattispecie autonoma di tentativo del reato di corruzione propria e impropria; sotto il profilo della condotta incriminata si distingue l’ipotesi di istigazione alla corruzione attiva da quella di istigazione alla corruzione passiva. Nella prima il soggetto attivo è il privato, il quale offre o promette denaro o altra utilità non dovuta per indurre il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio a compiere, omettere o ritardare un atto dell’ufficio o un atto contrario ai doveri d’ufficio. Nell’istigazione alla corruzione passiva il soggetto attivo è invece il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, che sollecita al privato una promessa o dazione di denaro o altra utilità.  

III Le fattispecie di reato Le sanzioni pecuniarie previste in relazione ai reati di concussione e corruzione si applicano all’ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate dagli artt. 320 (persona incaricata di un pubblico servizio) e 322 bis (membri degli organi delle Comunità europee e funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) del codice penale.

III Le fattispecie di reato 2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati e in particolare (art. 24 bis): Con riferimento a tali fattispecie: art. 615-ter c.p. accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico art. 617-quater c.p. intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche art. 617-quinquies c.p. installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche art. 635-bis c.p. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

III Le fattispecie di reato art. 635-ter c.p. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità art. 635-quater c.p. danneggiamento di sistemi informatici o telematici art. 635-quinquies c.p. danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità si applicano all’ente le sanzioni interdittive: - interdizione dall’esercizio dell’attività - sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze,o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito - divieto di pubblicizzare beni o servizi

III Le fattispecie di reato Con riferimento alle seguenti fattispecie: art. 615-quater c.p. detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici art 615- quinques c.p. diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico si applicano all’ente le seguenti sanzioni interdittive: - sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze,o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito - divieto di pubblicizzare beni o servizi

III Le fattispecie di reato Con riferimento alle seguenti fattispecie: art. 491-bis c.p. documenti informatici (falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria) art. 640-quinquies c.p. frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica si applicano all’ente le seguenti sanzioni interdittive: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi - divieto di pubblicizzare beni o servizi

III Le fattispecie di reato 3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lvo 231/01) Introdotti dalla Legge 94/2009 Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.); Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.); Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);

III Le fattispecie di reato Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309); Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall’art. 2, comma terzo, della L.18/04/1975 n. 110 (art. 407, comma 2, lettera a., numero 5, c.p.p.);

III Le fattispecie di reato In relazione ai reati di criminalità organizzata si applicano le sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

III Le fattispecie di reato Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) “Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (Tratta di persone) e 602 (acquisto e alienazione di schiavi), nonché all’art. 12 comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al d.lvo 25 luglio 1998 n.286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma”.

III Le fattispecie di reato Gli elementi costitutivi del delitto di associazione per delinquere sono la formazione e la permanenza di un vincolo associativo continuativo a fine criminoso tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione comune dei mezzi occorrenti per la realizzazione del programma di delinquenza. Il partecipe di un’associazione per delinquere risponde dei reati strumentali, e cioè di quelli che sono strumento di attuazione del programma criminoso, pur se non abbia concorso alla loro commissione, in ragione dell’adesione alla realizzazione dello scopo criminoso che richiede una comune predisposizione di mezzi ed implica la consapevolezza in ciascuno degli associati di concorrere a detta predisposizione

III Le fattispecie di reato Elemento soggettivo: dolo specifico, consistente nella coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell’accordo e quindi del programma di commettere più delitti in modo stabile e permanente. E’ reato di natura permanente che si consuma nel momento e nel luogo di costituzione del vincolo associativo diretto allo scopo comune, indipendentemente dall’esistenza dell’organizzazione e dalla concreta commissione dei delitti programmati.

III Le fattispecie di reato Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) “Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

III Le fattispecie di reato (segue) Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

III Le fattispecie di reato (segue) Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.

III Le fattispecie di reato La tipicità del modello associativo delineato dall’art. 416 bis risiede nel c.d. metodo mafioso, ossia nella forza intimidatrice del vincolo associativo, nella condizione di assoggettamento e in quella di omertà. La condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile ed organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale.

III Le fattispecie di reato Al fine di favorire la prevenzione di attività illecite ad opera di organizzazioni mafiose nell’ambito dei pubblici appalti in data 23 agosto 2010 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.196, in vigore dal 7 settembre 2010, la legge n. 136, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”.  

III Le fattispecie di reato In particolare si segnala l’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari ” della predetta Legge: “1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

III Le fattispecie di reato 2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1. 3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

III Le fattispecie di reato 4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale. 5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante. Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante. 6. La stazione appaltante richiede il CUP alla struttura di supporto CUP, operativa presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

III Le fattispecie di reato 7. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Il contratto deve essere munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.

III Le fattispecie di reato L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. 9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.”

III Le fattispecie di reato Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) “La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio della erogazione di denaro”. Il reato di scambio elettorale politico-mafioso si perfeziona nel momento della formulazione delle reciproche promesse, indipendentemente dalla loro realizzazione, essendo rilevante, per quanto riguarda la condotta dell’uomo politico, la sua disponibilità a venire a patti con la consorteria mafiosa, in vista del futuro e concreto adempimento dell’impegno assunto in cambio dell’appoggio elettorale.

III Le fattispecie di reato Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) “Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. .

III Le fattispecie di reato (segue) Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo”

III Le fattispecie di reato L’elemento specializzante del reato in questione è rappresentato dal sequestro di una persona, tutti gli altri elementi costitutivi del delitto non possono essere che gli stessi, per natura e caratteri, di quelli propri del delitto di estorsione, tra i quali la violenza intesa come generica condizione non incidente su interessi specificamente tutelati e non superiore, in caso di violenza alla persona, alla semplice percossa. Per la configurabilità del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione è richiesto il dolo specifico che può consistere anche nel proposito dell’agente di conseguire una qualsiasi utilità giuridicamente rilevante.

III Le fattispecie di reato Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) “1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope ), chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e' punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione e' armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

III Le fattispecie di reato (segue) L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 6. Se l'associazione e' costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 8. Quando in leggi e decreti e' richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”.

III Le fattispecie di reato Art. 407, comma 2, lettera a), numero 5) cpp Termini di durata massima delle indagini preliminari “(…) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall’art. 2, comma terzo, della L.18 /04/1975 n. 110” .

III Le fattispecie di reato 4. Falsità monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis) Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.) Alterazione di monete (art. 454 c.p.) Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.) Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati ( art. 459 c.p.)

III Le fattispecie di reato Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) Fabbricazione di filigrane o di strumenti destinati alla fabbricazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.) Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p. )* Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) * * Fattispecie introdotte dalla Legge 99/2009 In relazione a tali reati si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore ad un anno

III Le fattispecie di reato Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.) Per tali reati non è prevista l’applicazione di sanzioni interdittive

III Le fattispecie di reato Contraffazione,alterazione e uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti,modelli e disegni (art.473 c.p.) “Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

III Le fattispecie di reato Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p). “Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

III Le fattispecie di reato 5. Reati contro l’industria e il commercio (art. 25 bis.1) introdotti dalla Legge n. 99/2009 Illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513 bis c.p.) Frode contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) In relazione a tali reati si applicano le sanzioni interdittive

III Le fattispecie di reato Turbata libertà dell’industria e del commercio (art. 513 c.p.) Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.) Per tali reati non è prevista l’applicazione di sanzioni interdittive

III Le fattispecie di reato Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.) “ Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a 1.032”. L’elemento essenziale per l’esistenza di tale delitto è l’uso di “mezzi fraudolenti” tesi ad impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio; occorre perciò un nesso teleologico fra i mezzi fraudolenti e la turbativa del commercio o dell’industria

III Le fattispecie di reato Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.) “Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”. La fattispecie in questione mira a sanzionare quelle tipiche forme di intimidazione che, nello specifico ambiente della criminalità organizzata di stampo mafioso, tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive o, comunque, a condizionarle. L’ipotesi criminosa costituisce reato proprio il cui autore è chiunque eserciti un’attività commerciale, industriale o, comunque, produttiva.

III Le fattispecie di reato Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) “Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516 . Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474”. Ai fini della configurabilità di tale delitto è sufficiente la messa in vendita di prodotti con segni alterati o contraffatti, indipendentemente dall’osservanza delle norme sulla tutela della proprietà industriale.

III Le fattispecie di reato Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) “Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103”. Si tratta di un reato con natura plurioffensiva il quale può essere commesso non solo quando si consegna una cosa diversa da quella pattuita (aliud pro alio), ma anche quando, pur essendoci identità di specie, si consegna una cosa qualitativamente diversa da quella pattuita e tale divergenza qualitativa deve riguardare caratteristiche non essenziali del prodotto, relative alla sua utilizzabilità, al suo pregio qualitativo o al grado di conservazione.

III Le fattispecie di reato Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) “Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032”. Si tratta di un reato che copre l’area della semplice immissione sul mercato ed è sussidiario rispetto a quello di cui all’art. 515 c.p., frode in commercio. Per sostanza alimentare si intende qualsiasi materia, solida, liquida o gassosa, destinata alla alimentazione, cioè al nutrimento corporale.

III Le fattispecie di reato Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) “Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro”. Va esclusa la natura di reato di pericolo in quanto il mettere in vendita o porre altrimenti in circolazione prodotti con segni mendaci costituisce già una lesione effettiva e non meramente potenziale della lealtà degli scambi commerciali. La condotta di messa in vendita o di messa in circolazione si verifica quando il prodotto esce dalla sfera di custodia del fabbricante per un qualsiasi scopo che non escluda la possibilità di circolazione.

III Le fattispecie di reato Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (articolo 517-ter c.p.) “Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”

III Le fattispecie di reato Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.) “Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”

III Le fattispecie di reato 6. Reati societari False comunicazioni sociali (Artt. 2621 cc) False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (Art. 2622 cc) Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (Art. 2624 cc) * Impedito controllo (Art. 2625 comma 2 cc) Indebita restituzione dei conferimenti (Art .2626 cc) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art.2627 cc) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art.2628 cc) *abrogato dal D.Lvo 39/2010

III Le fattispecie di reato Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 cc) Omessa comunicazione del conflitto di interessi (Art 2629 bis cc) Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 cc) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 cc) Illecita influenza sull’assemblea (Art. 2636 cc) Aggiotaggio (Art. 2637 cc) Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 comma 1 e 2 cc) Per i reati societari non è prevista l’applicazione di sanzioni interdittive

III Le fattispecie di reato False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) “Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

III Le fattispecie di reato (segue) La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa”.

III Le fattispecie di reato Tale reato ha natura contravvenzionale ed è perseguibile d’ufficio Soggetti attivi del reato sono: gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori In virtù dell’art. 2639 cc ai soggetti che rivestono formalmente le suddette qualifiche sono equiparati anche chi “esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione”.

III Le fattispecie di reato Bene giuridico tutelato consiste nell’interesse diffuso di soci, creditori sociali e terzi alla leale rappresentazione della situazione economica della società (interesse alla trasparenza societaria). La condotta può essere di due tipi: - commissiva e quindi nel’esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero o - omissiva ossia nell’omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società. (per esempio, iscrizione in bilancio di attività inesistenti o in misura diversa da quella effettiva ovvero di passività fittizie o di diversa entità)

III Le fattispecie di reato Con l’espressione “fatti materiali ancorché oggetto di valutazioni” si intende non solo la falsa rappresentazione della realtà ma anche la non corretta osservanza nella valutazione dei criteri legali previsti dal codice civile. Oggetti materiali della condotta sono i bilanci, le relazioni e le altre comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico Elemento soggettivo previsto dalla fattispecie è Il dolo specifico, espresso con il termine "fraudolentemente", e consiste nella volontà di determinare nei soci, o nei terzi che entrino comunque in relazione con la società, errore sull'effettiva situazione patrimoniale della società mediante dichiarazioni non veritiere in ordine a tale situazione .

III Le fattispecie di reato False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 cc) “Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

III Le fattispecie di reato (segue) Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio. La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

III Le fattispecie di reato (segue) La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa”. .

III Le fattispecie di reato Tale reato ha natura di delitto ed è perseguibile a querela di parte (salvo che sia commesso in danno dello Stato) Bene giuridico tutelato è l’interesse di natura patrimoniale (privatistico) della società, dei soci dei creditori. L’art. 2622 cc è pertanto posto a presidio dell’integrità del patrimonio sociale. Soggetti attivi sono i medesimi previsti dall’art. 2621 cc, ossia gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, anche di fatto.

III Le fattispecie di reato Oggetti materiali della condotta sono i bilanci, le relazioni e le altre comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico La condotta può essere di due tipi: commissiva ed esplicarsi nell’esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero o omissiva ed esplicarsi nell’omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.

III Le fattispecie di reato Per la sussistenza del reato è necessario il verificarsi di un danno patrimoniale per la società, i soci o i creditori. Elemento soggettivo previsto dalla fattispecie è Il dolo specifico, espresso con il termine "fraudolentemente", e consiste nella volontà di determinare nei soci, o nei terzi che entrino comunque in relazione con la società, errore sull'effettiva situazione patrimoniale della società mediante dichiarazioni non veritiere in ordine a tale situazione

III Le fattispecie di reato Momento consumativo del reato è quello di verificazione dell’evento dannoso. E’ prevista una pena più grave qualora il fatto abbia cagionato un grave nocumento ai risparmiatori 143

III Le fattispecie di reato Sia l’art. 2621 che l’art. 2622 cc prevedono articolate soglie di non punibilità, come ad esempio: “La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento”.

III Le fattispecie di reato Aggiotaggio (art. 2637 cc) “Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”

III Le fattispecie di reato E’ reato di pericolo Bene giuridico tutelato è l’economia pubblica ed in particolare il regolare funzionamento del mercato. E’ reato comune in quanto soggetto attivo può essere chiunque; qualora sia commesso da amministratori, direttori generali etc. tale qualifica soggettiva potrebbe configurare l’aggravante comune della dell’abuso di relazioni d’ufficio (ex. 61 n.11 cp)

III Le fattispecie di reato La condotta di natura commissiva può essere realizzata mediante due modalità: diffusione di notizie false o operazioni simulate o altri artifici idonei a mettere in pericolo il bene giuridico protetto (ossia qualunque atto o comportamento fraudolento volto a cagionare una “sensibile alterazione” del prezzo degli strumenti finanziari ovvero a menomare la fiducia del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche.) Elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, ossia nella coscienza e volontà del soggetto agente di diffondere notizie false o di porre in essere operazioni simulate o artificiose.

III Le fattispecie di reato Delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico (L. 14/01/2003 n. 7) “Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 19 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno” Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.); Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.); Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.). Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies cp)

III Le fattispecie di reato Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies cp) Attentato per finalità terroristiche o di eversione (280 cp) Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis cp) Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis cp) Istigazione a commettere alcuno del delitti dai capi I e II (art. 302 cp) Fattispecie previste da leggi speciali e riportate nella Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo firmata a New York il 9 dicembre 1999

III Le fattispecie di reato In relazione ai reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico si applicano le sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

III Le fattispecie di reato 8. Divieto di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis cp) In relazione a tale reato si applicano le sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3

III Le fattispecie di reato 9. Delitti contro la personalità individuale Riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 cp) Prostituzione minorile (art. 600 bis cp) Pornografia minorile (art. 600 ter cp) Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.) Pornografia virtuale (art. 600 quater1 cp) Iniziative turistiche volte alla prostituzione minorile (art.600 quinquies cp) Tratta di persone (art. 601 cp), Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 cp)

III Le fattispecie di reato In relazione a tali reati si applicano le sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3

III Le fattispecie di reato 10.Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (artt. 184 e 185 D.Lvo 58/98, Testo unico in materia di intermediazione finanziaria, modificato dalla legge 18 aprile 2005, n. 62, Legge comunitaria 2004) Per tali reati non è prevista l’applicazione di sanzioni interdittive

III Le fattispecie di reato 11.Omicidio colposo (art. 589 cp) commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro Per tale reato si applicano le sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 cp) commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Per tale reato si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

III Le fattispecie di reato 12. Ricettazione (art. 648 cp), riciclaggio (art. 648 bis cp) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter cp) In relazione a tali reati si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a 2 anni

III Le fattispecie di reato Ricettazione (art. 648 cp) “Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

III Le fattispecie di reato Scopo della norma è impedire che, verificatosi un delitto, persone diverse da coloro che lo hanno commesso o sono concorsi a commetterlo, si interessino delle cose provenienti dal delitto per trarne vantaggio. Presupposto per la commissione di tale reato è che anteriormente ad esso sia stato commesso un altro delitto (il reato presupposto) al quale però il ricettatore non abbia in alcun modo partecipato; il bene deve quindi provenire da delitto, nel senso che il delitto deve essere lo strumento tramite il quale il bene entra nella disponibilità del dante causa. Il soggetto attivo della ricettazione può essere chiunque, escluso l'autore o il compartecipe del delitto presupposto e naturalmente la vittima del delitto precedente.

III Le fattispecie di reato Il fatto materiale consiste nell’acquistare, ricevere o occultare denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto: per acquisto si intende l’effetto di una attività negoziale, a titolo gratuito o oneroso, mediante la quale l’agente consegue il possesso del bene, il termine ricevere indica ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche solo temporaneamente, per occultamento deve intendersi il nascondimento del bene proveniente dal delitto, dopo averlo ricevuto

III Le fattispecie di reato L’oggetto materiale è costituito da denaro o cose provenienti da delitto. L’elemento soggettivo è caratterizzato dalla consapevolezza (dolo) della provenienza delittuosa del bene da un delitto, che non significa conoscenza dettagliata degli autori e delle modalità del reato presupposto, ma semplice cognizione dell’origine illecita del denaro o dei beni, e dal fine di procurare a sé o ad altri un profitto

III Le fattispecie di reato Riciclaggio (art. 648-bis cp) “Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

III Le fattispecie di reato Scopo della norma è quello di impedire che, una volta verificatosi un delitto, persone diverse da coloro che lo hanno commesso o hanno concorso a commetterlo, possano con la loro attività trarre un vantaggio dal delitto medesimo o aiutare gli autori di tale delitto ad assicurarsene il profitto e, comunque, ostacolare le attività di indagine L’art. 648 bis fonda quindi una fattispecie plurioffensiva in quanto è posta a tutela del patrimonio, dell’amministrazione della giustizia e dell’ordine pubblico Presupposto del reato è che anteriormente ad esso sia stato commesso un altro delitto non colposo al quale però il riciclatore non abbia partecipato in alcun modo Soggetto attivo è chiunque non abbia concorso nel reato presupposto

III Le fattispecie di reato Per sostituzione si intende la condotta consistente nel sostituire il denaro di provenienza illecita con valori diversi. Il trasferimento consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro mediante il compimento di atti negoziali. Le operazioni, idonee ad ostacolare l’identificazione della provenienza illecita, potrebbero essere considerate quelle in grado di intralciare l’accertamento da parte delle autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei valori dei proventi del reato. Elemento soggettivo è il dolo generico, ossia la coscienza e volontà di sostituire, trasferire le utilità o ostacolare l’accertamento della provenienza

III Le fattispecie di reato Caratteristiche comuni di ogni processo di riciclaggio è l’attento controllo che viene mantenuto dal proprietario effettivo delle somme sul denaro e la commissione che viene pagata dall’effettivo proprietario a chi ricicla. Tali reati sono spesso caratterizzati dal ricorso a strutture o intermediari finanziari collocati in paesi con scarsa trasparenza finanziaria o situati in paradisi fiscali dove non sono previste segnalazioni antiriciclaggio da parte degli intermediari

III Le fattispecie di reato Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cp) “Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

III Le fattispecie di reato Soggetto attivo è chiunque non sia stato concorrente nel delitto presupposto Il delitto risponde ad una duplice finalità: impedire che il denaro “sporco”, frutto di una illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito far sì che il capitale non trovi un legittimo impiego La clausola di riserva contenuta nell’art 648 ter, comma 1, prevede la punibilità solamente di chi non sia già compartecipe del reato principale ovvero non sia imputabile a titolo di ricettazione o riciclaggio. Da ciò deriva che per la realizzazione di tale fattispecie occorre la presenza, quale elemento qualificante rispetto alla ricettazione e al riciclaggio, di una condotta di impiego di capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

III Le fattispecie di reato La condotta incriminata consiste proprio nell’impiego di capitali di provenienza illecita in attività economiche e finanziarie. Si differenzia dal riciclaggio in quanto mentre il riciclaggio prevede la sostituzione o il trasferimento o le operazioni di ostacolo all’identificazione delle provenienze illecite, questa norma invece punisce l'impiego in attività commerciali economiche o finanziarie.

III Le fattispecie di reato 13.Delitti in materia di violazione del diritto d’autore previsti dalla L. 633/1941 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” (art. 25 novies)   Introdotti dalla Legge n. 99/2009 In relazione a tali reati si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore ad un anno Art.171 primo comma, lett. a-bis, condotta: Immissione a disposizione del pubblico attraverso un sistema di reti telematiche oggetto materiale:opera dell’ingegno protetta o parte di essa

III Le fattispecie di reato Art. 171 bis condotta: Duplicazione abusiva, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale, concessione in locazione, riproduzione, trasferimento su altro supporto, presentazione in pubblico di programmi per elaboratore oggetto materiale: programmi per elaboratore, programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, banche dati Art. 171 ter, condotta: Riproduzione, trasmissione, diffusione abusiva in pubblico, importazione, detenzione per la vendita o distribuzione, concessione in noleggio. oggetto materiale: opere dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, musicali, videocassette, sequenze di immagini in movimento… 169

III Le fattispecie di reato Art. 171 septies soggetto attivo: produttori o importatori di supporti non soggetti al contrassegno ex art. 181 bis condotta: omessa comunicazione alla SIAE entro 30gg dalla data di immissione in commercio nello Stato o di importazione dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi oggetto materiale: supporti non soggetti a contrassegno Art. 171 octies condotta: produzione, vendita, importazione,promozione, installazione,modificazione, utilizzo per uso pubblico o privato oggetto materiale: apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma analogica o digitale. 170

III Le fattispecie di reato 14.Delitto di induzione a rendere dichiarazioni mendaci o non rendere dichiarazioni all’autorità giudiziaria (art. 25 novies)* *si rappresenta che il legislatore ha utilizzato una numerazione già utilizzata con riferimento ai delitti in materia di violazione del diritto d’autore. induzione a rendere dichiarazioni mendaci o non rendere dichiarazioni all’autorità giudiziaria art. 377-bis c.p. “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni” Per tale reato non è prevista l’applicazione di sanzioni interdittive

III Le fattispecie di reato 15.Reati di criminalità organizzata transnazionale(L. 16 maggio 2006, n. 146 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”) all’art.3 stabilisce che: “Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: sia commesso in più di uno Stato; ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

III Le fattispecie di reato Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del D.P.R. 23 novembre 1973, n. 43) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5, D. Lgs. 25.7.1998, n. 286) (Riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro o altra utilità (artt. 648-648 ter) – comma abrogato dall’art. 64, comma 1 , lett. f. d.lgs. 231/2007)

III Le fattispecie di reato DELITTI TENTATI (art. 26) Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti cui si applica la disciplina L’ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento

III Le fattispecie di reato Fattispecie di prossima introduzione nel D.Lvo 231/01 1. Pubblicazione arbitraria di atti in un procedimento penale (art. 684 c.p.); disegno di legge C.1415 “Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali (…)”,approvato alla Camera giugno 2009. Si prevede l’inserimento dell’ art. 25-novies nel D.Lvo 231/01:“In relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 684 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 250 a 300 quote»

III Le fattispecie di reato 2. Reati ambientali e inquinamento provocato dalle navi Legge Comunitaria 2009 - L'art. 19 ha delegato il Governo ad adottare, entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (10 luglio 2010), uno o più decreti legislativi al fine di recepire le direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente e la direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 (che modifica la direttiva 2005/35/CE) relativa all’Inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni. Il Consiglio dei Ministri, in data 7 aprile 2011, ha approvato lo “schema di decreto legislativo di attuazione delle direttive 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e 2009/123/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni, che prevede l’estensione della disciplina di cui al D.Lgs 231/2001 anche a i reati ambientali, attraverso l’introduzione dell’art. 25 decies.

III Le fattispecie di reato Il testo verrà inviato entro 40 giorni alla Camera e al Senato ai fini dell’esame delle Commissioni Parlamentari, per poi tornare nuovamente in Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva.

III Le fattispecie di reato 3. Legge Comunitaria 2009 - Ai sensi dell’art. 52 il Governo è delegato ad adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (10 luglio 2010) i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per l’attuazione delle seguenti decisioni quadro: decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti

III Le fattispecie di reato 4. Corruzione nel settore privato: disegno di legge approvato dal Senato il 25/09/2007 (S.1448) e trasmesso alla Camera, “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee” - Legge Comunitaria 2007;

III Le fattispecie di reato 5. Grave sfruttamento dell’attività lavorativa: Disegno di legge (C.2784) recante “Disposizioni penali contro il grave sfruttamento dell’attività lavorativa e interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale”, all’esame della II Commissione Giustizia della Camera 6. Reati tributari: è stata proposta dalla Commissione del Ministero della Giustizia sul Decreto legislativo 231/01 l’estensione della responsabilità degli enti ai reati tributari

IV Applicazione pratica del Modello organizzativo e sua manutenzione

IV Applicazione pratica del Modello organizzativo e sua manutenzione L’adeguamento da parte delle società a quanto previsto dal D.L.vo 231/01 oltre a consentire una tutela concreta ed effettiva di ogni singola realtà imprenditoriale, certamente rappresenta altresì una grande opportunità di ottimizzazione del lavoro e di realizzazione di un mercato migliore.

IV Applicazione pratica del Modello organizzativo e sua manutenzione I MODELLI ORGANIZZATIVI La responsabilità dell’ente può essere esclusa quando prima della commissione del fatto: l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione e Gestione idoneo a prevenire la commissione dei reati il compito di vigilare sul modello è stato affidato ad un Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (OdV)

IV Applicazione pratica del Modello organizzativo e sua manutenzione I Modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle Associazioni rappresentative degli enti (art. 6, comma 3, D.Lvo 231/01).

IV Applicazione pratica del Modello organizzativo e sua manutenzione E’ necessario che i Modelli prevedano meccanismi interni di prevenzione che ne rendano possibile l’elusione solo attraverso mezzi fraudolenti. Tale soluzione risulta in linea con quanto previsto ai fini dell’esclusione della responsabilità amministrativa dell’ente: ex art. 6, comma 1, lett. c), l’ente non risponde se prova che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello

IV Applicazione pratica del Modello organizzativo e sua manutenzione L’efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’azienda (c.d. attività di manutenzione del Modello)

IV Applicazione pratica del Modello organizzativo e sua manutenzione L’adozione del Modello è un’opportunità per assicurare alla società un efficiente assetto organizzativo ed una consapevole gestione dei rischi operativi.

IV Applicazione pratica del Modello organizzativo e sua manutenzione RILEVANZA PROCESSUALE DEL MODELLO Esclusione della responsabilità dell’ente ex art. 6 D.Lvo 231/01 Criterio di riduzione della sanzione pecuniaria ex art. 12 D.lvo 231/01 Consente la non applicazione di sanzioni interdittive ex art. 17 D.Lvo 231/01, in presenza anche delle altre condizioni ivi previste. Consente la sospensione della misura cautelare ex art. 49 D.Lvo 231/01

IV Applicazione pratica del Modello organizzativo e sua manutenzione Tribunale di Milano, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, dottor E. Manzi, 17.11.2009 E’ la prima sentenza di assoluzione in materia di D.Lgs. 231/2001 Il GIP del Tribunale di Milano ha assolto una Società per Azioni operante nel settore delle costruzioni dalla responsabilità amministrativa prevista dal D.Lgs. 231/2001 per aver adottato già dal 2003 un idoneo modello organizzativo idoneo a prevenire nella fattispecie, tra gli altri, il reato di aggiotaggio informativo (ex art. 2637 cc.) “si ritiene che i comportamenti illeciti oggetto di imputazione non siano frutto di un errato modello organizzativo, ma siano da addebitare al comportamento dei vertici della società che risultano in contrasto con le regole interne del modello organizzativo regolarmente adottato. La società deve essere pertanto dichiarata non punibile ex art. 6 legge 231/2001”.

IV Applicazione pratica del Modello organizzativo e sua manutenzione ASPETTI OPERATIVI VOLUME A) ATTUAZIONE VOLUME B) MANUTENZIONE

IV Applicazione pratica del Modello organizzativo e sua manutenzione Le componenti del Modello sono: 1) Modello Parte Generale 2) Modello Parte Speciale 3) Organismo di Vigilanza 4) Codice Etico

IV Applicazione pratica del Modello organizzativo e sua manutenzione VOLUME A: ATTUAZIONE DEL MODELLO In linea generale il Modello deve essere compatibile con la realtà aziendale in cui si inserisce Il Modello pertanto deve: evitare un’eccessiva onerosità di elaborazione e funzionamento limitare l’appesantimento delle attività operative valorizzare le procedure esistenti per contrastare i comportamenti illeciti

IV Applicazione pratica del Modello organizzativo e sua manutenzione 1) IL MODELLO PARTE GENERALE Individua le “aree a rischio” Prevede specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire individua modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati Prevede obblighi di informazione nei confronti dell’organismo di vigilanza Introduce un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei modelli (per la violazione delle norme del codice etico, nonché delle procedure previste dal modello).

IV Applicazione pratica del Modello organizzativo e sua manutenzione 2) IL MODELLO PARTE SPECIALE prevede: a) Inventariazione degli ambiti aziendali di attività all’esito della risk map b) Analisi dei rischi potenziali c) Valutazione/costruzione/adeguamento del sistema di controlli preventivi d)Creazione di specifici protocolli (definizione delle procedure operative)

IV Applicazione pratica del Modello organizzativo e sua manutenzione I principi di controllo Separazione delle funzioni Adeguata tenuta documentale e tracciabilità delle operazioni rilevanti Poteri autorizzativi e di firma Rispetto delle norme 195

IV Applicazione pratica del Modello organizzativo e sua manutenzione “Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile,documentata, coerente e congrua”. Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all’effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell’operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l’operazione stessa

IV Applicazione pratica del Modello organizzativo e sua manutenzione “Nessuno può gestire in autonomia un intero processo”. Il sistema deve garantire l’applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l’autorizzazione all’effettuazione di un’operazione, deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l’operazione. Inoltre, occorre che: - a nessuno vengano attribuiti poteri illimitati; - i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all’interno dell’organizzazione; - i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

IV Applicazione pratica del Modello organizzativo e sua manutenzione “Documentazione dei controlli”. Il sistema di controllo dovrebbe documentare (eventualmente attraverso la redazione di verbali) l’effettuazione dei controlli, anche di supervisione. (cfr. Linee guida Confindustria pag.24 e ss.)

IV Applicazione pratica del Modello organizzativo e sua manutenzione 3) L’ORGANISMO DI VIGILANZA La vigilanza sul funzionamento e l’osservanza del modello, ed il relativo aggiornamento, è affidata ad un Organismo “dell’ente” (struttura costituita al suo interno) provvisto dei requisiti di autonomia, Indipendenza, professionalità e continuità di azione. Per assicurare la necessaria autonomia di iniziativa e l’indipendenza è poi indispensabile che all’OdV non siano attribuiti compiti operativi che rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne potrebbero minare l’obiettività di giudizio.

IV Applicazione pratica del Modello organizzativo e sua manutenzione ATTIVITA’ DELL’OdV a) Verifica l’adeguatezza del Modello ovvero la sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti b) Verifica l’effettività del Modello che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito c) Verifica periodicamente l’efficacia del Modello sugli atti (es. verifica a campione sugli atti di maggiore rilevanza che coinvolgono processi e aree a rischio di commissione dei reati) - sulle procedure (verifica del loro effettivo funzionamento e del rispetto dei singoli step) L’esito delle verifiche è oggetto di report ai vertici della società

IV Applicazione pratica del Modello organizzativo e sua manutenzione AGGIORNAMENTO DEL MODELLO L’ OdV propone al CdA, e alle funzioni aziendali eventualmente competenti l’aggiornamento del Modello al fine di migliorarne l’adeguatezza e l’efficacia, da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di: - significative violazioni delle prescrizioni del Modello organizzativo; - significative modificazioni dell’assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d’impresa; modifiche normative; evoluzioni giurisprudenziali.

IV Applicazione pratica del Modello organizzativo e sua manutenzione FLUSSI INFORMATIVI DALL’ODV: L’Organismo di Vigilanza riporta i risultati della propria attività: - costantemente all’Amministratore Delegato - al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. Relazioni Periodiche (es. semestrale) in relazione all’attività espletata Relazioni Straordinarie in ipotesi straordinarie

IV Applicazione pratica del Modello organizzativo e sua manutenzione VERSO L’ODV: Devono, essere trasmesse all’Organismo di Vigilanza tutte le informative che presentino elementi rilevanti in relazione all’attività di vigilanza. L’Odv esamina e valuta le informazioni e/o le segnalazioni ricevute dai singoli destinatari del Modello o dalle funzioni aziendali connesse al rispetto del Modello. Può richiedere, se necessario, eventuali integrazioni delle informazioni che devono essergli trasmesse dalle singole funzioni aziendali.

IV Applicazione pratica del Modello organizzativo e sua manutenzione Tutti i dipendenti che vengano a conoscenza di notizie relative a comportamenti non in linea con quanto previsto dal Modello di Organizzazione e dal Codice etico emanati dalla società, hanno l’obbligo di informare l’Organismo di Vigilanza. Le informazioni pervenute all’Organismo di Vigilanza saranno utilizzate ai fini di un miglioramento della pianificazione dell’attività di controllo e non impongono una verifica sistematica di tutti i fatti segnalati, essendo rimessa alla discrezionalità e responsabilità dell’Organismo di Vigilanza la decisione di attivarsi a seguito di una eventuale segnalazione.

IV Applicazione pratica del Modello organizzativo e sua manutenzione 4) IL CODICE ETICO Insieme dei principi etici della società Documento ufficiale della società che raccoglie diritti, doveri e responsabilità della stessa nei confronti di dipendenti, clienti, fornitori, agenti, Pubblica amministrazione ecc. Approvato dai massimi vertici dell’ente

IV Applicazione pratica del Modello organizzativo e sua manutenzione E’ il veicolo tramite il quale presentare la società, la sua storia, la sua struttura, le regole e i principi che ne ispirano l’attività Deve essere portato a conoscenza di tutti i dipendenti e di coloro che operano per conto della società

IV Applicazione pratica del Modello organizzativo e sua manutenzione DIFFUSIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI La società fornisce piena pubblicità al proprio Modello organizzativo, al fine di assicurare che i destinatari siano a conoscenza delle procedure da seguire per la corretta esecuzione delle proprie mansioni La completa, accessibile e continua informazione assicura ai destinatari la piena conoscenza delle direttive aziendali

IV Applicazione pratica del Modello organizzativo e sua manutenzione FORMAZIONE DEL PERSONALE E’ necessaria la formazione del personale dipendente, specifica e diversificata Particolare attenzione verrà prestata all’attività di formazione del personale delle aree a rischio, ai neo assunti e ai dipendenti che vengono chiamati a svolgere incarichi nuovi Principio generale di conoscibilità delle scelte della società e delle misure adottate per prevenire la commissione dei reati.