Allegato 1 SINTESI DISPOSIZIONI GOVERNATIVE e SEGNALAZIONE ANTITRUST DEL 22.7.2013 Audizione Federdistribuzione presso la X Commissione della Camera – 19 09.2013 1
Lettera del Governo Italiano all’Unione Europea – Ottobre 2011 Estratto dal testo integrale della lettera del Governo Italiano all'Unione europea. "L'Italia ha sempre onorato i propri impegni europei e intende continuare a farlo….Sono state così create le condizioni per raggiungere il pareggio di bilancio nel 2013….. …OMISSIS… B. CREARE CONDIZIONI STRUTTURALI FAVOREVOLI ALLA CRESCITA Siamo ora impegnati nel creare le condizioni strutturali favorevoli alla crescita. Il Governo ritiene necessario intervenire sulla composizione del bilancio pubblico per renderla più favorevole alla crescita. Con questo obiettivo il Governo intende operare su quattro direttrici nei prossimi 8 mesi: Entro 2 mesi, la rimozione di vincoli e restrizioni alla concorrenza e all'attività economica, così da consentire, in particolare nei servizi, livelli produttivi maggiori e costi e prezzi inferiori Entro 4 mesi, la definizione di un contesto istituzionale, amministrativo e regolatorio che favorisca il dinamismo delle imprese Entro 6 mesi, l'adozione di misure che favoriscano l'accumulazione di capitale fisico e di capitale umano e ne accrescano l'efficacia Entro 8 mesi, il completamento delle riforme del mercato del lavoro, per superarne il dualismo e favorire una maggiore partecipazione". Tale piano d'azione sarà definito entro il 15 novembre 2011. promozione e valorizzazione del capitale umano; efficientamento del mercato del lavoro; Audizione Federdistribuzione presso la X Commissione della Camera – 19 09.2013 2
Lettera del Governo Italiano all’Unione Europea – Ottobre 2011 c) apertura dei mercati in chiave concorrenziale; d) sostegno all’imprenditorialità e all’innovazione; e) semplificazione normativa e amministrativa; f) modernizzazione della pubblica amministrazione; g) efficientamento e snellimento dell’amministrazione della giustizia; h) accelerazione della realizzazione delle infrastrutture ed edilizia; i) riforma dell’architettura costituzionale dello Stato. c) Apertura dei mercati in chiave concorrenziale Entro il primo marzo 2012 saranno rafforzati gli strumenti di intervento dell'Autorità per la Concorrenza per prevenire le incoerenze tra promozione della concorrenza e disposizioni di livello regionale o locale. Verrà generalizzata, la liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali in accordo con gli enti territoriali. "Le principali disposizioni contenute nella bozza di disegno di legge sulla concorrenza riguardano i settori della distribuzione dei carburanti e dell'assicurazione obbligatoria sui veicoli. Le misure relative al mercato assicurativo sono state definite all'interno di una proposta di legge di iniziativa parlamentare, che è già stata approvata dalla camera dei deputati ed è attualmente all'esame del senato. Le misure concernenti i mercati della distribuzione carburanti sono state integralmente inserite nel Decreto Legge n.98/2011 e pertanto sono già in vigore. Si è preferito adottare uno strumento legislativo quale il decreto che garantisce l'immediata efficacia degli interventi. nel medesimo decreto legge sono state inserite anche altre disposizioni di apertura dei mercati e liberalizzazioni, tra cui si ricorda in particolare la liberalizzazione in via sperimentale degli orari dei negozi. …OMISSIS… Audizione Federdistribuzione presso la X Commissione della Camera – 19 09.2013 3
Governo Italiano – Decreto SALVA ITALIA (D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011) – Dicembre 2011 Articolo 31 – Esercizi commerciali - comma 1 (orari) Si prevede la liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali su tutto il territorio nazionale, eliminando i vincoli precedentemente previsti che consentivano, solo in via sperimentale, il venire meno degli orari di apertura e di chiusura, dell'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale solo per gli esercizi ubicati nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte. - comma 2 (apertura nuovi esercizi) La norma prevede l’adeguamento diretto da parte delle Regioni e degli enti locali ai principi di libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali. Articolo 34 - Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante - La norma prevede che la disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, ……………… La norma prevede che gli enti locali devono adeguare, senza bisogno di altri interventi dello Stato, le proprie legislazioni ai principi di libertà di accesso, organizzazione e svolgimento di attività economiche…… Articolo 32 – Farmacie, circa 200 farmaci nelle parafarmcie e conrner GDO - Possibilità di vendere i medicinali di fascia C nelle parafarmacie (quindi anche nei corner della GDO). Sempre sui farmaci viene inoltre prevista come pratica commerciale sleale il comportamento di produttori o distributori dei farmaci che nelle condizioni di fornitura discriminino tra farmacie e parafarmacie. Vengono infine liberalizzati gli sconti sui farmaci. Articolo 35 – Potenziamento Antitrust - L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali……… . 4 Audizione Federdistribuzione presso la X Commissione della Camera – 19 09.2013
Governo Italiano – Decreto CRESCI ITALIA (D.L. 1/2012 convertito nella L. 27/2012) – Gennaio 2012 Articolo 1 - Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese - La norma prevede l’adozione da parte del Governo di uno o più regolamenti (D.P.R.) che individuino le attività per le quali permane l’atto preventivo di assenso dell’amministrazione e disciplinino i requisiti per l’esercizio della attività economiche nonché i termini e le modalità per l’esercizio dei poteri di controllo dell’amministrazione. Con questo o questi provvedimenti devono in particolare essere abrogate: le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità; le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti. . Audizione Federdistribuzione presso la X Commissione della Camera – 19 09.2013 5
Governo Italiano – Decreto CRESCI ITALIA (DL 1/2012 convertito nella L. 27/2012) – Gennaio 2012 Articolo 4 - Norme a tutela e promozione della concorrenza nelle Regioni e negli enti locali - Si prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri monitora la normativa regionale e locale e individua, anche su segnalazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, le disposizioni contrastanti con la tutela o la promozione della concorrenza, assegnando all’ente interessato un congruo termine per rimuovere i limiti alla concorrenza. Decorso inutilmente il termine propone al Consiglio dei Ministri l’esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge (adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario). Articoli 17-18-19-20 - Liberalizzazione della distribuzione di carburanti - Le disposizioni prevedono che i gestori degli impianti di distribuzione carburanti che sono anche titolari dell’autorizzazione petrolifera potranno liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea. Si allarga inoltre il numero delle categorie merceologiche vendibili negli impianti di distribuzione dei carburanti, dove è ora possibile somministrare alimenti e bevande, vendere quotidiani e periodici e pastigliaggi, nonché tabacchi (solo per gli impianti con superficie minima di 1.500 mq) e comunque ogni altro bene e servizio nel rispetto delle norme di riferimento per il bene o servizio posto in vendita. Per l’apertura di nuovi impianti si precisa che non possono essere posti vincoli che prevedano l’obbligo del metano, “…se tale obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alla finalità dell’obbligo”. Vengono inoltre eliminati i vincoli e le limitazioni all’utilizzo continuativo degli impianti a self-service con pagamento anticipato dislocati presso stazioni di rifornimento poste al di fuori dei centri abitati. . Audizione Federdistribuzione presso la X Commissione della Camera – 19 09.2013 6
Segnalazione Antitrust del 22 luglio 2013 Sintesi del contenuto l’Antitrust ricorda in premessa come nel corso degli anni ha effettuato diverse segnalazioni al Governo e al Parlamento circa le azioni da promuovere per adeguare ai principi della concorrenza la normativa relativa al settore della distribuzione commerciale, “ … specificando che anche l'orario di apertura dei negozi costituisce una delle dimensioni, insieme al prezzo ed alle altre caratteristiche del servizio, rispetto alle quali può realizzarsi una concorrenza tra esercenti e proponendo di estendere la liberalizzazione della disciplina degli orari”; l’Autorità ricorda come “sulla legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 1, del Decreto Salva Italia si è pronunciata anche la Corte costituzionale che ha ribadito che la "tutela della concorrenza", di cui al secondo comma, lettera e), dell'art. 117 Cost. - che rientra nelle competenze esclusive del legislatore statale - comprende anche le misure legislative che mirano ad aprire un mercato rimuovendo i vincoli alle modalità di esercizio delle attività economiche e che essa, in quanto «trasversale», può influire anche sulle materie di competenza legislativa, concorrente o residuale, delle Regioni, come appunto la disciplina degli orari degli esercizi commerciali”; l’Autorità riporta poi una sintesi dei risultati di un’indagine da essa svolta per capire lo stato di apertura dei negozi a seguito dell’avvenuta liberalizzazione e le motivazioni per le mancate aperture. Pag. 2 Pag. 3 Pag.4-6 All.1 Audizione Federdistribuzione presso la X Commissione della Camera – 19 09.2013 7
Segnalazione Antitrust del 22 luglio 2013 Sintesi del contenuto dopo avere ricordato le pronunce della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittime le previsioni normative delle Regioni Toscana, Veneto e della Provincia Autonoma di Bolzano, contrarie alla liberalizzazione degli orari di apertura dei negozi, l’Autorità segnala le diverse disposizioni regionale e locali restrittive (leggi di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Provincia Autonoma di Trento, Umbria). Tali “disposizioni devono - secondo l’Autorità - ritenersi contrarie ai principi posti a tutela della concorrenza nella misura in cui contemplano limiti all'esercizio di attività economiche” che appaiono in evidente contrasto con le esigenze di liberalizzazione di cui all' articolo 31 del decreto c.d. Salva Italia. L’Autorità ribadisce infatti che “ … le restrizioni alla libertà degli operatori economici in materia di orari e di giornate di apertura e chiusura degli esercizi commerciali ostacolano il normale dispiegarsi delle dinamiche competitive, riducendo la possibilità degli operatori attivi di differenziare il servizio adattandolo alle caratteristiche della domanda e sono, pertanto, suscettibili di peggiorare le condizioni di offerta e la libertà di scelta per i consumatori, senza peraltro avere una valida giustificazione in termini di efficienza dal punto di vista degli operatori, né tanto meno in particolari interessi pubblici”; Pag. 7-14 Pag. 14 Audizione Federdistribuzione presso la X Commissione della Camera – 19 09.2013 8
Segnalazione Antitrust del 22 luglio 2013 Sintesi del contenuto “ … sebbene gli esercizi commerciali con superficie medio grande abbiano usufruito in una percentuale molto elevata dalla possibilità di apertura nei giorni festivi e domenicali, migliorando così le condizioni di offerta a beneficio dei consumatori, essi hanno riscontrato comunque significativi ostacoli normativi ed amministrativi all’esercizio di tale facoltà disposti a livello regionale e locale”. l'Autorità è consapevole dell'esistenza di difficoltà di natura economica all'apertura festiva, soprattutto da parte del piccolo dettaglio (cosa che ha generato le reazioni negative da parte delle associazioni di categoria) tuttavia, “ … ritiene che la risposta più adeguata non sia nel ripristino della situazione precedente o nella ricerca di una nuova regolamentazione ma nell'eliminazione dei vincoli che impediscono il pieno realizzarsi della Iiberalizzazione, lasciando ai singoli soggetti la piena libertà in merito alla scelta di usufruire di tale possibilità secondo la propria convenienza economica”; “In questa prospettiva potrebbe essere opportuno procedere nella ricerca di nuove forme organizzative per le diverse tipologie di commercio, al fine di renderle più coerenti con le esigenze del mercato sia sotto il profilo della dimensione minima ottimale che dei servizi da rendere. In questo contesto, in particolare, un ruolo importante può essere svolto anche dalle associazioni di categoria, ad esempio, attraverso studi di settore finalizzati ad uno sviluppo efficiente della distribuzione al dettaglio”; Pag. 16 Pag. 17 Audizione Federdistribuzione presso la X Commissione della Camera – 19 09.2013 9
Segnalazione Antitrust del 22 luglio 2013 Sintesi del contenuto “Per garantire a tutti gli operatori la libertà di apertura degli esercizi commerciali secondo la propria convenienza economica, occorre che vengano tempestivamente e definitivamente rimossi gli ostacoli normativi ed amministrativi ancora interposti a livello regionale e locale alla liberalizzazione disposta dal legislatore nazionale”; “La liberalizzazione non può di fatto compiersi solo in seguito a contenziosi giudiziari e dichiarazioni di illegittimità della Corte costituzionale, dal momento che le imprese devono poter esercitare i diritti riconosciutigli dalla legge liberamente, senza costi o tempi addizionali, che aggravano indebitamente lo sviluppo del mercato”; “l'esistenza di vincoli legislativi a livello regionale rende anche complesso l'adeguamento alla legislazione statale da parte dei Comuni che intendono invece darne piena applicazione. Per far fronte a tale problematica si potrebbe ricorrere ad apposite intese tra le Regioni, anche in sede di Conferenza Unificata, al fine di armonizzare tempestivamente le rispettive legislazioni regionali con la relativa normativa statale e per favorire tale adeguamento anche a livello locale”; Pag. 17 5 sett 2013 Audizione Federdistribuzione presso la X Commissione della Camera – 19 09.2013 10
Segnalazione Antitrust del 22 luglio 2013 Sintesi del contenuto “potrebbe essere valutata la facoltà, esplicitamente prevista dal legislatore, di attivare i poteri sostituitivi dello Stato, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione. Infatti, le limitazioni in materia di orari di apertura dei negozi rientrano in quei divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati e non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite che le Regioni, Province, Comuni e Città Metropolitane erano tenuti ad abrogare entro il 31 dicembre 2012. Peraltro, il predetto adeguamento costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi enti a decorrere dall'anno 2013”. Pag. 17 -18 Audizione Federdistribuzione presso la X Commissione della Camera – 19 09.2013 11