INDICE Evoluzione storica della normativa di prevenzione

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Transcript della presentazione:

“IL SISTEMA DELLA PREVENZIONE INFORTUNI ALLA LUCE DEL TESTO UNICO DLVO 81/08”

INDICE Evoluzione storica della normativa di prevenzione Le principali posizioni di garanzia Le posizioni di garanzia nel settore edile La responsabilità amministrativa degli enti

IL QUADRO NORMATIVO DOPO LA GUERRA Art. 32 Cost. (diritto alla salute) e 41 Cost. (iniziativa privata) Art. 590 CP, Art. 589 CP, Art. 437 CP, Art. 451 CP Art. 2087 CC

L’ART. 2087 CC Principio del “massimo tecnologicamente fattibile” Aggravante ai sensi dell’art. 590, comma 3, CP (procedibilità d’ufficio) Contestazione generica;

SOGGETTI IN CREDITO DI SICUREZZA Oltre al lavoratore dipendente qualsiasi persona anche estranea all’impresa che, legittimamente, si trovi all’interno della sfera operativa aziendale e quindi esposta ai rischi tipici di essa (Sez. 4, Sentenza n. 12223 del 03/02/2015) 

LEGISLAZIONE DEGLI ANNI ‘50 DPR 547/55 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) DPR 164/56 (Norme per la prevenzione infortuni nelle costruzioni) DPR 303/56 (Norme generali per l’igiene del lavoro)

CARATTERISTICHE DI QUESTA LEGISLAZIONE I primi 7 articoli del DPR 547/55 contengono principi generali; Interventi nei singoli settori e/o procedimenti lavorativi

LE DIRETTIVE CEE 89/391 CEE (base generale per il decreto 626/94) Direttive di dettaglio su luoghi di lavoro, lavori in quota, ecc. 92/57/CEE (direttiva cantieri)

PRINCIPI GENERALI DELLA DIRETTIVA l’applicazione in tutti i settori lavorativi, compreso quello pubblico (art. 2 par. 1); l’obbligo di valutare i rischi dell’ambiente lavorativo (art. 6, par. 2, lett. b e par. 3, lett. a), art. 9); l’obbligo di collaborazione e reciproca informazione tra datori di lavoro presenti contemporaneamente in uno stesso luogo di lavoro (art. 6, par. 4);

l’istituzione di un servizio di prevenzione e protezione chiamato ad occuparsi delle attività di protezione e delle attività di prevenzione dei rischi professionali nell'impresa e/o nello stabilimento (art. 7); l’obbligo di formazione dei lavoratori (art. 12)

l’obbligo di informazione dei lavoratori (art. 10) la consultazione e partecipazione dei lavoratori attraverso propri rappresentanti (art. 11) l’obbligo del controllo sanitario generalizzato (art. 14). principi generali ex art. 6

LA LEGISLAZIONE DEGLI ANNI ´90 DLVO 277/91 (protezione dei lavoratori contro gli agenti chimici, fisici e biologici) DLVO 626/94 (miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori) DLVO 758/94 DLVO 494/96 (prescrizioni minime di sicurezza e salute nei cantieri)

IL PROCEDIMENTO EX DLVO 758/94 Emissione di una c.d. “prescrizione” da parte degli organi di vigilanza; Notizia di reato alla Procura della Repubblica A seguito di ottemperanza, ammissione al pagamento di un quarto della sanzione massima prevista; Archiviazione del procedimento penale;

VANTAGGI DELLA LEGGE eliminazione pressoché immediata della fonte di rischio; educazione del contravventore; incasso immediato della sanzione economica; deflazione del contenzioso.

CASI PARTICOLARI Prescrizione c.d. “ora per allora” Adempimento in forma diversa o mancato pagamento nel termine Esercizio dell’azione penale senza il rispetto della procedura di cui al decreto 758/94 Omessa prescrizione da parte dell’organo di vigilanza

GLI ORGANI DI VIGILANZA Ispettorato del lavoro Ufficio prevenzione incendi Servizio interaziendale di medicina sul lavoro

LA LEGGE DELEGA 123/2007 il riordino della normativa l’estensione della protezione a tutte le tipologie di lavoro ad altre categorie di lavoratori (ad esempio lavoratori autonomi) la semplificazione degli adempimenti formali

la rivisitazione della normativa in materia di appalti l’introduzione della responsabilità amministrativa degli enti ex Leg. 231/2001

IL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 13 titoli 51 allegati Tripartizione tra definizione, obblighi, sanzione Versione in tedesco del TUSIC

DATORE DI LAVORO Il datore di lavoro ha degli obblighi non delegabili ai sensi dell’art. 17 (valutazione dei rischi e designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione)

DATORE DI LAVORO PRIVATO Definito dall’art. 2, lett. b) Titolare di azienda Legale rappresentante Amministratori di società di capitali (Sez. 4, n. 8118 del 01/02/2017) Socio di società di persone

soggetto titolare del contratto e quindi del rapporto di lavoro; Tra più legali rappresentanti, solo uno o più di essi una figura diversa che ha la responsabilità perché esercita i poteri decisionali e di spesa; il direttore di un’autonoma unità produttiva.

DATORE DI LAVORO PRIVATO Individuazione tramite acquisizione del DVR (firmato dal datore di lavoro) Art. 28 comma 2, lett. d): “l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere…”

DATORE DI LAVORO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Definito dall’art. 2, lett. b), secondo periodo Scissione tra organo politico e dirigente Dirigente quale datore di lavoro in posizione di garanzia

DATORE DI LAVORO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Eccezioni (mancata designazione da parte dell’organo politico, mancata vigilanza dell’organo politico) (Sez. 4  n. 30557 del 07/06/2016)  Scissione tra dirigente tenuto alla vigilanza ed organo con poteri di spesa (Sez. 3, Sentenza n. 30143 del 14/04/2016)

IL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE Art. 26 dlvo 81/08 Prevalenza della sostanza del contratto rispetto alla forma (Sez. 4, Sentenza n. 30557 del 07/06/2016) verificare l’idoneità dell’impresa esecutrice o del lavoratore autonomo;

elaborare un documento di valutazione dei rischi da interferenze (ad eccezione di mere forniture di materiali o attrezzature, nonché lavori inferiori a due giorni); cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione;

fornire all’impresa esecutrice o al lavoratore autonomo dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro ove dovranno operare; coordinare gli interventi di prevenzione e protezione con le imprese esecutrici

Non in caso di presenza di più imprese: PSC (Sez. 4, Sentenza n Non in caso di presenza di più imprese: PSC (Sez. 4, Sentenza n. 14167 del 12/03/2015) Applicabile solamente alle interferenze (Sez. 3, Sentenza n. 12228 del 25/02/2015)

LA DELEGA Prevista per la prima volta dall’art. 16 Requisiti formali Requisiti sostanziali Obbligo di vigilanza Facoltà di subdelega (Sez. 4, Sentenza n. 4350 del 16/12/2015)

DIRIGENTE Definito dall’ art. 2, lett. d) Principio di effettività (Art. 299)

il dirigente, il cui ruolo non sia ben definito all’interno di un’organizzazione complessa, avrà gli stessi doveri del datore di lavoro, esclusi quelli di cui all’art. 17; in un’organizzazione complessa non tutti i dirigenti risponderanno di un infortunio, bensì solamente quelli incaricati della prevenzione e/o aventi un ruolo tecnico; è dirigente anche colui che, formalmente, tale non è, purchè abbia un potere di organizzazione, indipendentemente dalla qualifica formale e/o civilistica che gli viene data.

PREPOSTO Definito dall’art. 2, lett. e) Soggetto con mera funzione di vigilanza Se ha un ruolo di direzione è da inquadrare come dirigente (es. capocantiere)

LAVORATORE Definito dall’art. 2, lett. a) Soggetto con doveri prevenzionali ed in posizione garanzia (art. 20)

L‘ERRORE DEL LAVORATORE È prevedibile (eliminare il rischio alla fonte). Secondo la giurisprudenza: l’imprudenza del lavoratore deve esorbitare dalle sue mansioni e, in generale, dal processo lavorativo; l’imprudenza deve essere imprevedibile per il datore di lavoro, in quanto non conoscibile (perché frutto di un’iniziativa estemporanea in assenza del datore di lavoro)

PRINCIPI GENERALI RICAVABILI DALLA GIURISPRUDENZA Il datore di lavoro: risponderà sempre se l’infortunio è determinato dall’assenza di misure che avrebbero impedito l’imprudenza stessa; risponderà sempre se l’imprudenza del lavoratore è sistematica (prassi) (Sez. 4, Sentenza n. 13858 del 24/02/2015) non risponderà se l’imprudenza è al di fuori delle mansioni (atto abnorme);

ONERE PROBATORIO avere fornito ai lavoratori macchine e strumenti di lavoro privi di pericolo e conformi alla migliore ricerca tecnologica (dovere di prevenzione tecnica ed organizzativa); aver reso edotti i lavoratori dei pericoli cui sono esposti indicando loro gli accorgimenti idonei ad evitare gli infortuni e pretendendo che essi acquisiscano la “forma mentis” antinfortunistica (dovere di informazione e formazione); avere assiduamente vigilato affinché i lavoratori osservassero scrupolosamente le norme antinfortunistiche (dovere di vigilanza e controllo) (Cass. Sez. IV,10 febbraio 3 marzo 2016, n. 8883).

LA VENDITA DI MACCHINARI PERICOLOSI il produttore risponde per l’infortunio anche a distanza di molti anni dalla produzione; assieme al produttore risponde anche il datore di lavoro, amenochè il difetto non sia occulto e, quindi, per lui non conoscibile; l’apposizione del marchio CE da parte del produttore non esime dal datore di lavoro dall’obbligo di controllo del macchinario; il produttore non risponde in caso di manomissione del macchinario da parte dell’acquirente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE L’RSPP è un consulente del datore di lavoro, direttamente non penalmente sanzionato Responsabilità ex art. 589 CP? Responsabilità ex art. 590 CP?

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE L’RSPP è un consulente del datore di lavoro, direttamente non penalmente sanzionato (Sez. 4, Sentenza n. 50605 del 05/04/2013) Soggetto in posizione di garanzia (Sez. U, Sentenza n. 38343 del 24/04/2014) Responsabilità ex art. 590 CP?

MEDICO COMPETENTE Il medico competente ha una posizione di garanzia derivante dagli obblighi di cui agli artt. 16 e 17, direttamente sanzionati Giurisprudenza

SCHEMA DI VALUTAZIONE Sussistenza dell’evento Sussistenza di una violazione Individuazione del soggetto responsabile della violazione (partendo dal basso verso l’alto)  (Sez. 4, Sentenza n. 24136 del 06/05/2016)

FINE