RELATORE AVV.G.G. CORBUCCI

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO (ARTT. 7-10; 13) 1.
Advertisements

Fondazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano - 15-feb-2006 sommaruga andrea guido La Consulenza Tecnica di Parte Ing. Andrea Guido Sommaruga.
1 Il DOMICILIO non è un INDIRIZZO anagrafico L’indirizzo anagrafico dei senza fissa dimora.
PROCESSO CIVILE TELEMATICO Le novità del DL 90/2014.
  ORDINE degli AVVOCATI di PESARO   CONVEGNO VENERDI’ 05 MAGGIO 2017 E MERCOLEDI’ 28 GIUGNO 2017   L’esecuzione mobiliare ordinaria e.
AVV. GIOVANNI DI CORRADO CONSULENTE DEL LAVORO PRIMA PARTE
PROCESSO TELEMATICO.
Definizione di ipoteca
Il contratto di lavoro intermittente
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a
Assemblea dei Presidenti
IL NUOVO SCHEMA DEL RICORSO PER CASSAZIONE
GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
Il procedimento amministrativo è
Diritto internazionale privato e dei contratti
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a (7)
L’amministrazione attuale
Unione industriale TORINO 25 ottobre 2016
MORA DEL CREDITORE ARTT – 1217 c.c.
Silenzio assenso fra P.A. Servizi tecnici
Esonero dal lavoro notturno
FONTI DEL DIRITTO.
L’oggetto dell’ipoteca
EFFICACIA DELLE NORME GIURIDICHE
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a (6)
1 Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è un rimedio: A-Alternativo al ricorso giurisdizionale. B-Pregiudiziale al ricorso giurisdizionale.
Corso di formazione per i gestori della crisi da sovraindebitamento
Diritto Il Governo.
EFFICACIA DELLE NORME GIURIDICHE
FONTI DEL DIRITTO.
FONTI DEL DIRITTO.
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
PCT ED ESECUZIONI: BENEFICI INATTESI E PROMESSE NON (ANCORA) MANTENUTE
LA RESPONSABILITA PATRIMONIALE
Il giudizio di ottemperanza
PCT ed esecuzioni: benefici inattesi e promesse non (ancora) mantenute
I RIMEDI NEI CONFRONTI DELLE SENTENZE
E CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Aggiornato alla L. n. 232 dell’11 Dicembre 2016
La cittadinanza europea
competenza esclusiva statale competenza residuale regionale
ARTICOLO N.1994 Effetti del possesso di buona fede
LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
NUOVO RUOLO DEL R.S.P.P PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
29 novembre 2016 Dr. Giovanni SCHETTINO
Recesso, esclusione e controllo del socio nelle S.R.L.
AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA e ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA
DIMISSIONI VOLONTARIE E RISOLUZIONE CONSENSUALE
IL DEDALO DELLE ATTESTAZIONI DI CONFORMITA’ DELL’AVVOCATO TELEMATICO Relatore Avv. Mauro Gualtieri – Foro di Rimini (testi sviluppati con l’Avv. Andrea.
CITTADINANZA DIGITALE
Processo civile telematico Le CTU
Mario Miscali - Diritto Tributario
Le parti e la procedura 25. Il Presidente della Corte costituzionale, appena è pervenuta alla Corte l’ordinanza con la quale l’autorità giurisdizionale.
Mora del debitore e mora del creditore
La mediazione nella responsabilità medica e sanitaria
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a
Guida alla redazione della richiesta di riesame
L’amministrazione della giustizia
Il termine di conclusione del procedimento (art. 2 l. 241/90)
Come si scrive la comparsa di costituzione e risposta
Il fallimento (d.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5)
FONTI DEL DIRITTO.
Come si scrive un atto di citazione
Processo civile telematico Le CTU
LA GESTIONE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Il ricorso amministrativo
AVV. TIZIANA ALLIEVI e DOTT. GIOVANNI FANTICINI
Questioni attuali sul processo esecutivo
LA TUTELA DELL’ASSICURATO TRA LEGGE E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI 10 aprile 2019 Relatore: avv. Alberto Panigada.
Transcript della presentazione:

RELATORE AVV.G.G. CORBUCCI SEMINARIO SUI RAPPORTI GIURIDICI INTERNAZIONALI PERUGIA, HOTEL SAN GALLO 30.09-01.10.16 SESSIONE DIRITTO DELL’ESECUZIONE RELATORE AVV.G.G. CORBUCCI Avv. G. G. Corbucci – Ordine degli Avvocati di Perugia

IL PIGNORAMENTO DEGLI AUTOVEICOLI EX ART. 521-BIS C.P.C.

Il recente D. L. n. 132/2014, (conv. con modifiche nella Legge n Il recente D.L. n. 132/2014, (conv. con modifiche nella Legge n. 162/2014) ha introdotto numerose novità in tema di esecuzione forzata ed in particolare una «nuova» modalità di pignoramento dei veicoli (autoveicoli e motoveicoli) al fine di fornire un ulteriore strumento per il soddisfacimento del proprio creditore. La modifica, dopo svariati decenni di inerzia legislativa in materia, merita un plauso visto il tentativo del legislatore di rendere più efficace l’esecuzione forzata mobiliare. Si rammenta che la legge solo un anno dopo è stata seguita da una nuova modifica in forza del D.L. n. 83/2015, convertito in Legge 132/2015

Prima del D.L. n. 132/2014 Il pignoramento degli autoveicoli seguiva le norme del pignoramento mobiliare presso il debitore (artt. 513 e segg.ti c.p.c.) attraverso la materiale individuazione del bene che per il creditore procedente, e soprattutto per l’Ufficiale Giudiziario, si prospettava particolarmente difficoltosa. L’autoveicolo del debitore può: circolare trovarsi in luoghi diversi dalla residenza di quest’ultimo essere ubicato, in sosta, presso luoghi di difficile accesso sia per il creditore che per l’Ufficiale Giudiziario

L’ART. 521-bis c.p.c., introdotto dall’art. 19 del d.l. n. 132/2014 L’art. 521 bis c.p.c. introdotto dal d.l. sopracitato disponeva che il pignoramento degli autoveicoli, motoveicoli e dei rimorchi deve eseguirsi esclusivamente mediante: notificazione al debitore di un atto indicante gli estremi del mezzo ingiunzione prevista dall’art. 492 c.p.c. Intimazione a consegnare, entro dieci giorni, il bene pignorato, i relativi titoli e documenti di proprietà all’Istituto Vendite Giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo di residenza (domicilio, dimora o sede) del debitore. Tale procedura sembra assimilabile, in qualche modo, a quella prevista per l’espropriazione immobiliare, che ai sensi dell’art. 555 c.p.c. non richiede l’apprensione materiale del bene.

LA TRASCRIZIONE Una volta che l’atto di pignoramento è stato notificato al debitore, l’Ufficiale Giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento perché questi proceda alla relativa trascrizione nei pubblici registri, al fine di rendere conoscibile e opponibile il vincolo.

Comportamento «reticente» del debitore-esecutato La materiale apprensione del bene pignorato che non è prevista nella fase iniziale della procedura, dovrebbe «riemergere» successivamente per effetto dell’intimazione, contenuta nello stesso atto di pignoramento, al debitore esecutato intestatario dell’autovettura/motoveicolo. La norma richiede un comportamento «attivo», in termini di collaborazione, del debitore a cui è stato notificato l’atto di pignoramento: l’autoveicolo e/o motoveicolo individuato dallo stesso creditore deve essere consegnato all’IVG dallo stesso debitore-esecutato. Comportamento «reticente» del debitore-esecutato Rischio della non apprensione degli stessi beni

Art. 521 bis c.p.c., comma 4 «Gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all’uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all’istituto vendite giudiziarie…» Dal tenore della norma non risulta che gli organi di polizia abbiano un obbligo specifico di ricerca dell’autoveicolo/motoveicolo, la cui apprensione, unitamente ai relativi documenti di circolazione e di proprietà, potrà avvenire solo nel caso in cui l’autoveicolo o il motoveicolo vengano «intercettati» in qualche modo dagli stessi organi di polizia.

Rulo di custode del debitore dalla notifica dell’atto di pignoramento alla consegna all’IVG (senza diritto ad alcun compenso) Ruolo di custode dell’IVG successivo alla consegna e immediata comunicazione (ove possibile via PEC) al creditore procedente Termine di 30 giorni dalla comunicazione per deposito in cancelleria nel Tribunale competente della nota di iscrizione a ruolo* e copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’ atto di pignoramento e della nota di trascrizione. * Legge 162/2014 deposito esclusivamente con modalità telematiche

L’Art. 521-bis dopo la legge n. 132/2015 Il pignoramento degli autoveicoli, motoveicoli o rimorchi «oltre che» con le forme previste dall’Art. 518 c.p.c. «può essere eseguito anche» con la procedura specificamente prevista dall’Art. 521-bis c.p.c. QUALI MODIFICHE? PROCEDURA FACOLTATIVA Viene prospettata al creditore una duplice via per poter tentare di soddisfare al meglio le proprie ragioni creditorie, allorché intenda espropriare autoveicoli e/o motoveicoli di cui il debitore risulti intestatario.

Competenza per territorio Sia che si proceda al pignoramento nelle forme «ordinarie» di cui all’art. 518 c.p.c., sia che si proceda nelle forme «specifiche» di cui all’art. 521 bis c.p.c., resta ferma, a mio avviso, la competenza indicata dal II comma dell’art. 26 c.p.c. secondo cui «per l’esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è competente il Giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimore o la sede» (forum rei). Ciò in quanto qualunque sia la procedura seguita, trattasi pur sempre di espropriazione di autoveicoli/motoveicoli.

Competenza dell’ivg Ad essere modificata è anche la competenza dell’IVG, con l’inserimento della dicitura che prevede che in caso di assenza dell’istituto autorizzato ad operare nel territorio del circondario dove è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza (domicilio, dimora o sede), ci si possa rivolgere a «quello più vicino». AMPLIAMENTO POTERI DELLA POLIZIA La polizia, oltre che «accertare» la circolazione dei beni, può anche «rinvenirli» in qualunque altro modo, e cioè anche all’esito di un’attività specifica di ricerca, anche fuori quindi dalla circolazione in senso stretto. È una norma che attribuisce alla polizia un ruolo che va oltre i confini della repressione dei reati e delle irregolarità amministrative, non trattandosi di un’infrazione del C.d.S. non si applicherà né l’art. 203 bis C.d.S che prevede il ricorso al Prefetto, né l’art. 204 bis C.d.S. che prevede l’opposizione innanzi al G.d.P. Gli organi di polizia nell’esercizio delle loro funzioni agiscono in quanto chiamati a collaborare allo svolgimento dell’azione esecutiva.

Restano invariati Il ruolo di custode per il debitore fino alla consegna del bene pignorato all’IVG e, di conseguenza, per quest’ultimo dalla consegna in poi; L’obbligo per l’Ufficiale Giudiziario di consegnare senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento affinché questo possa procedere alla trascrizione; L’obbligo per il creditore procedente di depositare in cancelleria, entro 30 giorni dalla comunicazione all’IVG relativa alla consegna del bene pignorato, nota di iscrizione a ruolo per la formazione del fascicolo;

Sull’efficacia del pignoramento Merita particolare attenzione l’inserimento della previsione di cui al comma 4 secondo cui, in deroga a quanto previsto dall’art. 497 c.p.c., l’istanza di assegnazione o l’istanza di vendita deve essere depositata entro 45 giorni dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizione a ruolo, ovvero dal deposito da parte di quest’ultimo delle copie conformi agli atti, a norma dell’art. 159.ter disp. Att. c.p.c. (e non quindi dal compimento dell’atto di pignoramento). Trattasi di una previsione specifica applicabile ovviamente alle sole procedure espropriative di autoveicoli/motoveicoli adottate conformemente allo schema procedurale di cui all’art. 521 bis c.p.c.; nel caso di procedure adottate invece nelle forme ordinarie resta ferma la vigenza dell’art. 497 c.p.c.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE