La “nuova” conferenza di servizi alla luce del D.Lgs. 30 Giugno 2016, n. 127 Bologna, 21 aprile 2017 Stefano Bianchini
L. 7 agosto 2015, n. 124 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” cd. “Legge Madia”
La L. 124/2015 è composta da 23 articoli, suddivisi sistematicamente in 4 Capi: • Capo I – Semplificazioni amministrative • Capo II – Organizzazione • Capo III – Personale • Capo IV – Deleghe per la semplificazione normativa
La L. 124/2015 intercetta le seguenti materie: • procedimento amministrativo • trasparenza e anticorruzione • rapporto di lavoro alle dipendenze della p.a. • amministrazione digitale • servizi pubblici locali • società a partecipazione pubblica • assetto dell’ amministrazione centrale e periferica • razionalizzazione delle funzioni di polizia e accorpamento del corpo forestale • processo innanzi alla Corte dei conti
La L. 124/2015 ha un’articolazione complessa: 1) da un lato , è una legge delega → decreti legislativi delegati (art. 76 Cost.) 2) dall’altro, detta prescrizioni immediatamente precettive (ad es. art. 3 in materia di silenzio – assenso tra pp.aa.)
Art. 2, L.124/2015 Delega al Governo per l’adozione di un decreto legislativo “per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi”.
ridefinizione delle tipologie di conferenza di servizi; Principi e criteri direttivi di cui all’art. 2: ridefinizione delle tipologie di conferenza di servizi; modalità asincrona e telematica come modello ordinario; drastica riduzione dei termini, legando ad essi decadenze e formazione di silenzi – assensi; onere di chiarezza e inequivocità delle determinazioni; (ri)affermazione del principio della prevalenza delle posizioni espresse; introduzione di modelli innovativi di istruttoria pubblica; Coordinamento della disciplina della conferenza con le previsioni settoriali.
D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127 “Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124”
Il D.Lgs. 127/2016 si articola in due Titoli: • il Titolo I, che opera la completa sostituzione dei cinque articoli della L. n. 241/1990 (artt. 14 e ss.) riguardanti la conferenza di servizi; • il Titolo II, che contiene le disposizioni di coordinamento fra la nuova disciplina generale della conferenza di servizi e normative di settore.
conferenza di servizi istruttoria (comma 1) → facoltativa; L’art. 14 della L. 241/1990 indica tre tipologie di conferenza di servizi: conferenza di servizi istruttoria (comma 1) → facoltativa; conferenza di servizi decisoria (comma 2) → obbligatoria; conferenza di servizi preliminare (comma 3) → facoltativa.
Circa le modalità di svolgimento della conferenza, il D. Lgs Circa le modalità di svolgimento della conferenza, il D.Lgs. 127/2016 distingue: • conferenza semplificata, con modalità asincrona (art. 14 bis); • conferenza simultanea, con modalità sincrona (art. 14 ter).
Le determinazioni delle pp. aa Le determinazioni delle pp.aa. partecipanti possono essere espresse in termini di: assenso; dissenso «incondizionato»; assenso «condizionato»/dissenso «superabile». … a pena di formazione del silenzio - assenso
La determinazione finale di conclusione della conferenza può essere: positiva, se le pp.aa. partecipanti si siano espresse esclusivamente con atti di assenso non condizionato, o comunque indicando condizioni e prescrizioni «superabili»; negativa, qualora la pp.aa. partecipanti si siano espresse in termini di dissenso insuperabile.
Nei procedimenti ad istanza di parte, la determinazione conclusiva negativa produce gli effetti del preavviso di rigetto (art. 10 bis, L. 241/1990). Se l’interessato presenta osservazioni, le pp.aa. partecipanti possono: confermare il proprio diniego → determinazione conclusiva negativa; esprimersi in termini di assenso tout court oppure condizionato → determinazione conclusiva può essere (?) positiva.
La conferenza simultanea può essere convocata: se, dopo lo svolgimento della conferenza semplificata, la p.a. procedente non è in grado di decidere in senso positivo o negativo (art. 14 bis, comma 6) → obbligatoria; direttamente, se la p.a. procedente rileva “una particolare complessità nella determinazione da assumere” (art. 14 bis, comma 7) → facoltativa; direttamente, quando ci sia una richiesta motivata in tal senso da parte delle altre pp.aa. o del privato interessato (art. 14 bis, comma 7) → facoltativa; quando sia stata svolta la conferenza di servizi preliminare e sia presentato il progetto definitivo (art. 14, comma 3) → obbligatoria.
La determinazione conclusiva della conferenza simultanea: 1) è immediatamente efficace se le pp.aa. intervenute si sono espresse unanimamente; 2) se sono stati espressi dissensi motivati da pp.aa. preposte alla tutela di interessi sensibili o da amministrazioni regionali e delle Provincie Autonome di Trento e di Bolzano, l'efficacia della determinazione viene sospesa per il periodo utile all'esperimento dei rimedi di cui all’art. 14 quinquies (10 giorni).
L’art. 14 quater, comma 2 disciplina la cd L’art. 14 quater, comma 2 disciplina la cd. «sollecitazione dell’autotutela», ossia: dell’annullamento d’ufficio (art. 21 nonies, L. 241/1990); della revoca (art. 21 quinquies, L. 241/1990).