LE NORME GIURIDICHE E IL DIRITTO

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Transcript della presentazione:

LE NORME GIURIDICHE E IL DIRITTO

NORMA = REGOLA LE NORME SOCIALI NORME RELIGIOSE NORME MORALI E DI BUONA EDUCAZIONE NORME SPORTIVE ….. DIRITTO

Regole tassativamente obbligatorie per tutti. NORME GIURIDICHE Regole tassativamente obbligatorie per tutti.

IL DIRITTO (oggettivo) E’ L’INSIEME DELLE NORME GIURIDICHE

Se non si rispetta una norma giuridica, si incorre in una SANZIONE. DIRITTO

ESEMPI DI SANZIONI SONO LA MULTA, IL CARCERE, ECC. LA SANZIONE E’ LA CONSEGUENZA NEGATIVA PREVISTA NEL CASO IN CUI NON SI RISPETTI LA NORMA GIURIDICA. ESEMPI DI SANZIONI SONO LA MULTA, IL CARCERE, ECC. DIRITTO

TIPOLOGIE DI SANZIONI DETENTIVE  PRIVAZIONE DELLA LIBERTA’ PERSONALE PECUNIARIE  PAGAMENTO DI SOMME DI DENARO RESTRITTIVE  LIMITAZIONI DI DETERMINATE LIBERTA’ (RITIRO DELLA PATENTE) DIRITTO

TIPOLOGIE DI SANZIONI PENALI  VIOLAZIONE DI NORME A TUTELA DELLA COLLETTIVITA’ CIVILI  VIOLAZIONE DI NORME A TUTELA DI INTERESSI PRIVATI AMMINISTRATIVE  ILLECITI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DIRITTO

CARATTERI DELLA NORMA GIURIDICA COATTIVITA’ o OBBLIGATORIETA’ GENERALITA’: le norme giuridiche sono indirizzate a tutti i componenti della società o a tutti coloro che si trovano in una determinata situazione. ASTRATTEZZA: le norma giuridiche non si riferiscono a casi concreti, ma a situazioni ipotetiche. BILATERALITA’: le norme giuridiche, nel regolare i rapporti tra i soggetti, prevedono una situazione di vantaggio a favore di una parte e una situazione di svantaggio nei confronti dell’altra. DIRITTO

TIPI DI NORME GIURIDICHE NORME DEROGABILI NORME INDEROGABILI DIRITTO

TIPI DI NORME GIURIDICHE PERMISSIVE  CONCEDONO DETERMINATI DIRITTI PROIBITIVE  PREVEDONO UN DIVIETO PRECETTIVE  IMPONGONO DETERMINATI COMPORTAMENTI DIRITTO

LE ABBREVIAZIONI DELLE NORME GIURIDICHE E’ IMPORTANTE QUANDO SI CITA UNA NORMA GIURIDICA, INDICARNE LA FONTE: Cost. = Costituzione l. = legge l. cost. = legge costituzionale d.d.l. = disegno di legge d.l.= decreto legge d.lgs. = decreto legislativo d.m. = decreto ministeriale d.p.r. = decreto del Presidente della Repubblica c.c. = Codice civile c.p. = codice penale DIRITTO

Il comma è il capoverso di un articolo. ALTRE ABBREVIAZIONI art. = articolo Spesso le fonti normative sono lunghe. Per questo sono divise in articoli, numerati progressivamente. c. = comma Il comma è il capoverso di un articolo. Quindi «art. 3 c.1 Cost.» significa articolo 3 comma primo della Costituzione. DIRITTO

DIRITTO POSITIVO = insieme delle norme giuridiche in vigore in uno Stato in un determinato momento storico. DIRITTO NATURALE = insieme delle norme ideali proprie della natura dell’uomo. DIRITTO

LE PARTIZIONI DEL DIRITTO POSITIVO DIRITTO PRIVATO DIRITTO CIVILE DIRITTO COMMERCIALE DIRITTO PUBBLICO DIRITTO COSTITUZIONALE DIRITTO AMMINISTRATIVO DIRITTO PENALE DIRITTO PROCESSUALE DIRITTO

LE FONTI DEL DIRITTO Le fonti del diritto sono gli atti e i fatti cui l’ordinamento giuridico riconosce l’idoneità a produrre norme giuridiche. Si dividono in: FONTI COSTITUZIONALI FONTI PRIMARIE FONTI SECONDARIE DIRITTO

DIRITTO COSTITUZIONE FONTI COSTITUZIONALI FONTI PRIMARIE LEGGI COSTITUZIONALI E DI REVISIONE COSTITUZIONALE (approvate dal Parlamento) FONTI PRIMARIE ATTI DELL’UNIONE EUROPEA (regolamenti dell’Unione Europea) LEGGI ORDINARIE (approvate dal Parlamento) LEGGI SOSTANZIALI (decreti approvati dal Governo) LEGGI REGIONALI (approvate dalle Regioni) FONTI SECONDARIE REGOLAMENTI (approvati da organi della Pubblica Amministrazione: Governo, Regioni, Province, Comuni ….) USI E CONSUETUDINE. GIURISPRUDENZA DIRITTO

E SE DUE NORME GIURIDICHE SONO CONTRASTANTI? QUALE PREVALE? DIRITTO

1 – PRINCIPIO DELLA GERARCHIA DELLE FONTI DEL DIRITTO: quando due norme giuridiche sono di diverso grado, le fonti costituzionali prevalgono su quelle primarie, le quali a loro volta prevalgono sulle secondarie. 2 – PRINCIPIO CRONOLOGICO: se due norme giuridiche sono di pari grado, la norma più recente abroga la norma più vecchia. DIRITTO

COSTITUZIONE = legge fondamentale dello Stato COSTITUZIONE = legge fondamentale dello Stato. La Costituzione repubblicana è entrata in vigore il 1° gennaio 1948. Può essere integrata con le leggi costituzionali e modificata con le leggi di revisione costituzionale, entrambe approvate dal Parlamento, mediante una procedura aggravata. DIRITTO

COSTITUZIONE = legge fondamentale dello Stato COSTITUZIONE = legge fondamentale dello Stato. La Costituzione repubblicana è entrata in vigore il 1° gennaio 1948. Può essere integrata con le leggi costituzionali e modificata con le leggi di revisione costituzionale, entrambe approvate dal Parlamento, mediante una procedura aggravata. DIRITTO

1 – LEGGE COSTITUZIONALE E LEGGE ORDINARIA; ESERCITAZIONE - SONO PROPOSTI VARI CASI IN CUI CI SONO DUE NORME CONTRASTANTI. QUALE NORMA SI DEVE APPLICARE?   1 – LEGGE COSTITUZIONALE E LEGGE ORDINARIA; 2 – LEGGE DI REVISIONE COSTITUZIONALE E COSTITUZIONE; 3 – DECRETO–LEGGE E LEGGE ORDINARIA; 4 – DECRETO–LEGGE E DECRETO LEGISLATIVO; 5 – REGOLAMENTO DELL’UE E LEGGE ORDINARIA; 6 – LEGGE ORDINARIA E REGOLAMENTO. DIRITTO

EFFICACIA NEL TEMPO DELLA NORMA GIURIDICA Quando diventa efficace una norma giuridica? La norma giuridica diventa efficace e quindi entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione, salvo eccezioni. Questo vuol dire che fino al quindicesimo giorno i destinatari della norma giuridica non sono tenuti a rispettarla. Questo periodo in cui la norma non è ancora in vigore si chiama “vacatio legis”.  La “vacatio legis” è quel periodo che va dalla pubblicazione della norma giuridica sulla Gazzetta Ufficiale alla sua entrata in vigore. DIRITTO

DOPO LA VACATIO LEGIS PRESUNZIONE ASSOLUTA DI CONOSCENZA (Ignorantia legis non excusat …) PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA’ DIRITTO

abrogazione mediante referendum abrogativo. ABROGAZIONE = ELIMINAZIONE DI UNA NORMA GIURIDICA. LA NORMA GIURIDICA CESSA DI ESSERE EFFICACE. Nel nostro ordinamento la norma giuridica può essere abrogata in due modi: abrogazione mediante una norma giuridica nuova di pari grado che abroga una norma giuridica precedente; abrogazione mediante referendum abrogativo. DIRITTO

ABROGAZIONE ESPRESSA o ESPLICITA: la norma successiva dice espressamente che la norma più vecchia è stata abrogata. ABROGAZIONE TACITA o IMPLICITA: la norma successiva non dice esplicitamente che la norma più vecchia è abrogata. L’abrogazione della norma precedente avviene comunque, ma nella nuova norma non è detto espressamente. Un referendum è una votazione cui partecipano tutti i cittadini che hanno diritto di voto. Un REFERENDUM ABROGATIVO è una votazione in cui viene chiesto ai cittadini se sono favorevoli all’abrogazione di una norma giuridica. Se la maggioranza vota per l’abrogazione, la norma giuridica cesserà di avere efficacia. DIRITTO

EFFICACIA NELLO SPAZIO DELLA NORMA GIURIDICA Per comprendere quali norme devono essere applicate nei rapporti che, all’interno del nostro Stato, sorgono tra italiani e stranieri, si utilizzano le disposizioni del diritto internazionale privato. DIRITTO

Criteri del diritto internazionale privato: NAZIONALITA’ (per i rapporti in cui assume rilievo la persona: rapporti familiari, eredità ecc.) NORME LOCALI (per i rapporti che riguardano i beni o i fatti: proprietà, incidenti stradali ecc.) AUTONOMIA CONTRATTUALE (principio delle norme locali, salvo diversa volontà delle parti) TERRITORIALITA’ (diritto penale) RECIPROCITA’ (diritti degli stranieri in Italia. In ogni caso i diritti inviolabili sono riconosciuti a tutti). DIRITTO

INTERPRETAZIONE DELLA NORMA GIURIDICA Interpretare una norma giuridica significa chiarirne il significato; in questo modo si può applicare correttamente la norma giuridica. In base ai soggetti che interpretano la norma giuridica, si distinguono tre tipi di interpretazione, ciascuno con conseguenze diverse.   DIRITTO

INTERPRETAZIONE GIUDIZIALE: è l’interpretazione elaborata dal giudice nel corso di un processo. E’ vincolante solo per le parti in causa, cioè per i soggetti coinvolti nel processo. INTERPRETAZIONE AUTENTICA: è l’interpretazione prodotta dal legislatore (cioè l’organo che ha emanato e creato la norma giuridica). Con l’interpretazione autentica, il legislatore interviene specificando e spiegando il contenuto della norma giuridica e come bisogna applicarla correttamente. L’interpretazione autentica è vincolante per tutti. INTERPRETAZIONE BUROCRATICA: è l’interpretazione attuata da un organo della Pubblica amministrazione relativamente ad un atto interno, ed è vincolante solo per gli organi amministrativi subordinati. INTERPRETAZIONE DOTTRINALE: è l’interpretazione prodotta da un esperto di diritto, da un “giurista”. Questa interpretazione, per quanto autorevole, rimane comunque un’opinione e non è vincolante per nessuno. DIRITTO

ANALOGIA DI LEGGE E ANALOGIA DI DIRITTO A volte il diritto presenta delle “lacune”: vi sono alcuni aspetti della realtà, alcuni settori che rimangono “scoperti”, cioè non ci sono norme giuridiche che si occupano di disciplinarli. Come fa un giudice a risolvere una controversia nel caso in cui manchi una norma giuridica che si occupi della questione? Nel caso di “lacune” del diritto, si ricorre alla cosiddetta “integrazione” o “analogia”. Il giudice ha a disposizione due tipi di analogia. DIRITTO

ANALOGIA LEGIS (analogia di legge): si ricorre ad una norma giuridica che disciplina un caso simile e la si applica a quella situazione in cui mancano norme giuridiche specifiche. Il termine “analogia” deriva da analogo. Il giudice cerca delle norme analoghe, simili, che possano essere applicate alla situazione. ANALOGIA IURIS (analogia di diritto): se mancano norme giuridiche che disciplinino casi simili, e se quindi non si può ricorrere all’analogia legis, si applicano i principi generali dell’ordinamento giuridico (correttezza, buona fede, equità, divieto di discriminazioni …). DIRITTO