L’EFFICACIA DEL DIRITTO INTERNAZIONALE NEGLI ORDINAMENTI INTERNI Trieste 10 aprile 2017– Prof. Sara Tonolo-
RAPPORTO TRA DIRITTO INTERNAZIONALE E DIRITTO INTERNO Il diritto interno si adegua agli obblighi posti dal diritto internazionale ADATTAMENTO
ADATTAMENTO AL DIRITTO INTERNAZIONALE/AL DIRITTO UE DIRITTO DELL’UE ADATTAMENTO DEGLI ORDINAMENTI NAZIONALI DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO
ADATTAMENTO AL DIRITTO INTERNAZIONALE Al diritto internazionale consuetudinario Al diritto internazionale pattizio
L’ADATTAMENTO AL DIRITTO INTERNAZIONALE -CONSUETUDINARIO; PATTIZIO
L’ADATTAMENTO AL DIRITTO INTERNAZIONALE Fondamento: -Monismo/Dualismo Universalismo (Kelsen)/Nazionalismo (Anzilotti);
L’ADATTAMENTO AL DIRITTO INTERNAZIONALE PATTIZIO Libertà degli Stati e varietà dei procedimenti Ad es. USA: rinvio automatico e permanente (art. VI Cost.); UK: riformulazione.
L’ADATTAMENTO AL DIRITTO INTERNAZIONALE PATTIZIO In Italia non vi è una norma specifica nella Cost. – tentativo di Quadri di individuarla nell’art. 10, 1° co. Cost., e pacta sunt servandateoria smentita dai lavori preparatori alla Costituzione Si deve procedere all’adattamento ad hoc
PROCEDIMENTI DI ADATTAMENTO Procedimento speciale Mediante rinvio/ordine di esecuzione Procedimento ordinario Mediante riformulazione delle norme internazionali Necessario per norme non autoapplicative Norme che attribuiscono allo Stato una facoltà Norme che impongono obblighi per la cui esecuzione sono indispensabili organi o procedure interni Norme per la cui esecuzione soo indispensabili adempimenti costituzionali
L’ADATTAMENTO AL DIRITTO INTERNAZIONALE PATTIZIO Adattamento mediante ordine di esecuzione Ordine di esecuzione può essere contenuto: In l. costituzionale In l. ordinaria In atto regolamentare Ma per i t. per la ratifica dei quali è richiesta legge di autorizzazione ex art. 80 Cost. si è sviluppata prassi di inserire ordine di esecuzione nella legge di autorizzazione alla ratifica
L’ADATTAMENTO AL DIRITTO INTERNAZIONALE PATTIZIO Quindi…per i trattati di cui all’art. 80 Cost. Ordine di esecuzione viene dato prima della ratifica del trattato ma produce effetti a partire dalla data di entrata in vigore del trattato: “piena e intera esecuzione è data al trattato a partire dalla sua data di entrata in vigore”.
PROBLEMA Può applicarsi il trattato nel periodo intercorrente tra la legge di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione e la sua entrata in vigore sul piano internazionale?
PROBLEMA Autorizzazione a ratifica ed esecuzione Conv. L’Aja 1980 sottrazione int. minori l. 15.1.1994 Sottrazione di un minore 01 - 1995 Entrata in vigore della Convenzione dell’Aja sul piano internazionale 10.5.1995
SOLUZIONE Cass.22.11.1997 n. 11696: si ipotizza che, in assenza di espressa previsione che subordini operatività a entrata in vigore del trattato sul piano internazionale, il trattato produca i suoi effetti già al momento dell’entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica contenente l’ordine di esecuzione.
L’ADATTAMENTO AL DIRITTO INTERNAZIONALE PATTIZIO E inoltre… Ordine di esecuzione non opera in caso di t.invalido o estinto.
L’ADATTAMENTO AL DIRITTO INTERNAZIONALE PATTIZIO Se però manca l’ordine di esecuzione di un trattato…
L’ADATTAMENTO AL DIRITTO INTERNAZIONALE PATTIZIO Adattamento avviene mediante procedimento ordinario o riformulazione delle norme internazionali in norme interne E’ necessario nei casi in cui le norme internazionali non sono auto-applicative, o non self executing, ovvero non sono complete di tutti gli elementi per permetterne l’applicazione ad una fattispecie concreta – necessaria integrazione. – Quali sono?
NORME NON SELF EXECUTING Norme prive di elementi necessari per permetterne l’applicazione ad una fattispecie concreta, che vanno dunque integrate con le norme statali.
NORME NON SELF EXECUTING Criteri per definire la categoria di norme non autoapplicative: 1 - norme che attribuiscono allo Stato una facoltà; 2 - norme che impongono allo Stato un obbligo per la cui esecuzione è necessario individuare un organo competente o una procedura applicabile; 3 - norme che impongono allo Stato un obbligo per la cui esecuzione sono necessari adempimenti costituzionali.
NORME NON SELF EXECUTING 1 - Norme che attribuiscono una facoltà: ES: Artt. 5 e 7 della Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare, che lasciano agli Stati contraenti la possibilità di adottare il sistema delle linee di bassa marea quali linee di base per la misurazione del limite esterno del mare territoriale (articolo 5 che pone la regola generale); oppure di optare per l’adozione del sistema delle linee rette (articolo 7). L’Italia ha scelto quest’ultimo sistema con il D.P.R. 26.4.1977 n. 816 (di adeguamento della precedente Convenzione di Ginevra sul mare territoriale del 1958).
NORME NON SELF EXECUTING 1 - Norme che attribuiscono una facoltà: ES.: Art. 8 della Convenzione europea di estradizione del 13.12.1957, adattata in Italia con legge n. 300 del 30.1.1963, il quale riconosce agli Stati contraenti la facoltà di scegliere se estradare o meno un individuo quando in Italia penda un procedimento a carico di quest’ultimo- APPLICATO NEL CASO PRIEBKE – CORTE COST. n. 58 del 3.3.1997 interpreta questa disposizione come di carattere non self-executing, traendone la conseguenza della prevalenza della norma italiana, l’articolo 705 comma 1 del c.p.p. che sancisce l’obbligo del rifiuto di estradizione. Con questa disposizione l’Italia avrebbe infatti scelto, quale una delle due opzioni previste dall’articolo 8 predetto, di non estradare individui nei confronti dei quali penda un processo in Italia.
NORME NON SELF EXECUTING 2 - Norme che impongono un obbligo per il quale è necessario un organo competente o una procedura: ES.: L’articolo 14 § 5 del Patto sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite dispone il principio per il quale ognuno ha diritto al doppio grado di giurisdizione. Perché questa disposizione internazionale possa essere effettivamente applicata occorre che ogni Stato contraente disponga di adeguate norme processuali che assicurino il doppio grado di giudizio. L’articolo 96 della Costituzione italiana nella sua formulazione originaria, ovvero prima della sua modifica ad opera della legge costituzionale n. 1 del 16 gennaio 19897, disponeva che il giudizio di messa in stato di accusa del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri dovesse svolgersi in unico grado davanti alla Corte Costituzionale. Nel caso Lockeed la Corte Costituzionale, con ordinanza del 6.2.1979, ha interpretato l’articolo 14 § 5 del Patto ONU come disposizione non self-executing, escludendone l’applicazione ai giudizi basati sull’articolo 96, perché all’epoca non c’erano norme processuali istitutive del doppio grado di giurisdizione per quel tipo di processi.
NORME NON SELF EXECUTING 3 - Norme che impongono adempimenti costituzionali: Es.: NORME di diritto internazionale che impongano l’obbligo di punire i crimini internazionali individuali; per poter essere applicate in ogni ordinamento statale dovrebbero essere specificate da una legge nazionale che, in ossequio al principio di legalità per cui nessuno può essere condannato penalmente per un comportamento che non sia già previsto dalla legge come reato (principio dell’irretroattività della legge penale) né punito se la legge non specifica la pena da applicare: nullum crimen, nulla poena sine lege. In Italia il principio è sancito dall’articolo 25 commi 2 e 3 della Costituzione. APPLICAZIONE: nel caso Barcot la Corte di Cassazione penale, con sentenza dell’8 luglio 1994, ha escluso di poter incriminare due individui, rispettivamente comandante e primo ufficiale della nave Vela Luka, per violazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’ONU n. 713 del 25 settembre 1991 che impone a tutti gli Stati di adottare le misure necessarie a far rispettare l’embargo sulla fornitura di armi dirette alla Iugoslavia. In particolare la Corte, pronunciandosi sull’efficacia diretta delle risoluzioni del CdS ONU, precisa che queste ultime non possono trovare attuazione nell’ordinamento italiano se non in forza di norme interne di adattamento.
L’ADATTAMENTO AL DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE/CONSUETUDINARIO Art. 10, 1° co., Cost.: “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”. NORME DEL DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALMENTE RICONOSCIUTE= NORME GENERALI=NORME CONSUETUDINARIE
L’ADATTAMENTO AL DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE/CONSUETUDINARIO Art. 10, 1° co., Cost.: determina un RINVIO AUTOMATICO, COSTANTE E IN BLOCCO alle norme del diritto internazionale generale. Le norme internazionali consuetudinarie sono automaticamente applicabili nell’ordinamento italiano. Adattamento speciale o per rinvio.
L’ADATTAMENTO AL DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE/CONSUETUDINARIO Art. 10, 1° co., Cost.= TRASFORMATORE PERMANENTE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE NEL DIRITTO INTERNO (PERASSI).
L’ADATTAMENTO AL DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE/CONSUETUDINARIO PROBLEMA: possono essere immesse nell’ordinamento italiano norme internazionali in contrasto con la Costituzione?
L’ADATTAMENTO AL DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE/CONSUETUDINARIO SOLUZIONE: inizialmente si distingueva tra: CONSUETUDINI ANTERIORI ALLA COSTITUZIONE: recepite senza alcun limite nell’ordinamento italiano; CONSUETUDINI POSTERIORI ALLA COSTITUZIONE: non recepibili se in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione (Corte Cost. 48/79)….però….
L’ADATTAMENTO AL DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE/CONSUETUDINARIO La sentenza della Corte Costituzionale, n. 238 del 2014 si è pronunciata in senso contrario: per la NON esistenza entro l’ordinamento italiano della regola consuetudinaria sull’immunità degli Stati dalla giurisdizione (in seguito alla decisione della CIG nel caso Germania c. Italia del 2012)…
L’ADATTAMENTO AL DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE/CONSUETUDINARIO La sentenza della Corte Costituzionale, n. 238 del 2014 ha affermato che “tutte le norme consuetudinarie possono essere oggetto del giudizio di legittimità costituzionale senza alcun limite temporale quanto alla loro formazione”, inoltre “i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili della persona umana costituiscono un limite all’ingresso delle norme consuetudinarie nel nostro ordinamento”.
L’ADATTAMENTO AL DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE/CONSUETUDINARIO Art. 10 Cost. riguarda anche le norme dello ius cogens? Certamente: sono norme del diritto internazionale GENERALMENTE RICONOSCIUTE ED ACCETTATE (vd. Art. 53 e 64 Conv. Vienna); Problema: giurisprudenza Ferrini e prevalenza di diritti umani garantiti da ius cogens, poi rivista da sent. CIG 2012 Germania v. Italia e di nuovo ripresa da C. Cost. n. 238 del 2014
IL RANGO DELLE NORME INTERNAZIONALI NELL’ORDINAMENTO INTERNO Diritto internazionale consuetudinario Diritto internazionale pattizio
IL RANGO DEI TRATTATI INTERNAZIONALI NELL’ORDINAMENTO ITALIANO Prima della modifica dell’art. 117 Cost., la Corte Cost. assicurava ad alcuni trattati prevalenza sulle l. ordinarie: - i trattati relativi alla condizione giuridica dello straniero ex art. 10, 2° co., Cost. e per estensione interpretativa della giur. Cost. anche i trattati sui diritti umani; C.Cost.19.1.1993 n. 10 - i trattati istitutivi delle organizzazioni internazionali che comportino limitazioni di sovranità ex art. 11 Cost.
IL RANGO DEI TRATTATI INTERNAZIONALI NELL’ORDINAMENTO ITALIANO Poiché di solito l’ordine di esecuzione è contenuto in una legge ordinaria Di solito il rango delle norme del trattato è quello della legge ordinaria
IL RANGO DEI TRATTATI INTERNAZIONALI NELL’ORDINAMENTO ITALIANO Secondo l’art. 117 Cost.(modificato dalla l. Cost. 18-10-2001, n.3):”La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”.
Dunque, per effetto della l. cost., 18.10.2001 n. 3: Si fornisce garanzia costituzionale all’osservanza di tutti gli obblighi internazionali pattizi e prevalenza sulle leggi anche se successive?
CONFERME DELLA GARANZIA COSTITUZIONALE E DEL RANGO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PATTIZIO L. 5.6.2003, n. 131 di attuazione dell’art. 117 stabilisce (art. 1) che “costituiscono vincoli alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni ai sensi dell’art. 117, 1° co., Cost. quelli derivanti …dai trattati internazionali”.
Quindi… In caso di contrasto tra una legge e un trattato internazionaledovrebbe prevalere in ogni caso il trattato Tramite il meccanismo del controllo di costituzionalità delle leggi affidato alla Corte Costituzionale- Corte Cost. 22.10.2007 n.348 e 349.
IL RANGO DEI TRATTATI INTERNAZIONALI NELL’ORDINAMENTO ITALIANO Art. 117 SANCISCE la SUPERIORITA’ DEI TRATTATI RISPETTO ALLA LEGGE ORDINARIA…. Con la conseguenza che una norma di legge contraria a un trattato può essere annullata dalla Corte Costituzionale…
CONTRASTO TRA TRATTATO INTERNAZIONALE E LEGGE ORDINARIA Cosa succede in caso di contrasto tra legge ordinaria e trattato internazionale? Il giudice italiano deve sollevare la pregiudiziale e attendere che la Corte cost. si pronunci sul punto ,come nei casi sent. 348 e 349 del 2007, c.d. sentenze gemelle.
Inoltre… La Corte Cost. ha precisato che “Quanto detto sinora non significa che le norme della CEDU, quali interpretate dalla Corte di Strasburgo, acquistano la forza delle norme costituzionali e sono perciò immuni dal controllo di legittimità costituzionale di questa Corte. Proprio perché si tratta di norme che integrano il parametro costituzionale, ma rimangono pur sempre ad un livello sub-costituzionale, è necessario che esse siano conformi a Costituzione”. Eccezione: per il contrasto con i t. UE è possibile disapplicare n. interna contrastante
PROBLEMI APERTI IN ORDINE ALLA GARANZIA COSTITUZIONALE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PATTIZIO - Interventi della Corte Costituzionale nell’ambito dei t. dir. Umani. - Ruolo Cedu? Dialogo tra Corti anche alla luce della possibile adesione UE alla Cedu – Carta di Nizza/Trattato di Lisbona
PROBLEMI APERTI IN ORDINE ALLA GARANZIA COSTITUZIONALE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PATTIZIO CORTE EDU GIUDICI ORDINARI CORTE COSTITUZIONALE
PROBLEMI APERTI IN ORDINE ALLA GARANZIA COSTITUZIONALE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PATTIZIO CORTE EDU CORTE COSTITUZIONALE GIUDICI ORDINARI
SENTENZA 348/2007 CORTE COST. La Corte Cost. ha precisato che “le norme della CEDU vivono nell’interpretazione che di esse viene data dalla Corte europea”. Ma….”si deve escludere che le pronunce della Corte edu siano vincolanti per il controllo di costituzionalità delle leggi nazionali”… La valutazione del controllo di costituzionalità delle leggi nazionali è sempre rimesso alla Corte costituzionale…
SENTENZA 348/2007 CORTE COST. …il destinatario delle sentenze della Corte edu è in primo luogo il legislatore nazionale che dovrebbe adeguare il sistema interno alla luce delle sentenze di Strasburgo…
EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COST. SENT. 311 e 317/2009: la Corte Cost. precisa ulteriormente il suo ruolo in caso di contrasto delle norme della Convenzione edu con la Costituzione….
SENT. 311 e 317/2009 Corte elabora il principio della “massima espansione delle tutele” per valutare come il precetto elaborato dalla Corte edu si inserisca nell’ordinamento italiano.
INTERPRETE UNICO DELLA CEDU SENT. 311 e 317/2009 CORTE EDU INTERPRETE UNICO DELLA CEDU CORTE COSTITUZIONALE CONTROLLA IL MODO IN CUI L’INTERPRETAZIONE DELLA CEDU ENTRA NELL’ORDINAMENTO ITALIANO SULLA BASE DELLE COMPETENZE INTERNE E DEI RIMEDI VOLTI A IMPEDIRNE I CONFLITTI
CONSEGUENZE DI TALE EVOLUZIONE ….evitare che i giudici italiani possano applicare direttamente le norme della Convenzione europea disapplicando il diritto interno contrastante con essa… …a differenza di quanto accade con il diritto UE direttamente applicabile negli ordinamenti interni….
IL RANGO DEI TRATTATI INTERNAZIONALI NELL’ORDINAMENTO ITALIANO In caso di contrasto di un trattato con norma costituzionale Prevale la norma costituzionale: giudizio di costituzionalità ad opera della Corte Cost. sulla legge che contiene l’ordine di esecuzione; ad es. C. Cost. 2001 n. 73 Baraldini.
IL RANGO DEI TRATTATI INTERNAZIONALI NELL’ORDINAMENTO ITALIANO CASO BARALDINI: riguarda il trasferimento in Italia di una persona, Silvia Baraldini, condannata negli Stati Uniti a pena detentiva, ai fini della prosecuzione della carcerazione nello Stato di cittadinanza della condannata. In base all’accordo intervenuto tra le autorità italiane e statunitensi, di attuazione della Convenzione di Strasburgo del 1983 sul trasferimento delle persone condannate, le autorità italiane si impegnavano a tenere in carcere la Baraldini, nonostante ella fosse seriamente ammalata e nonostante la legge italiana (l’articolo 147 comma 1 n. 2 del codice di procedura penale) consentisse all’autorità giudiziaria la facoltà del rinvio dell’esecuzione della pena in presenza di condizioni di grave infermità fisica del condannato. La Corte Costituzionale, viene richiesta dal Tribunale di Sorveglianza di Roma di stabilire se l’ordine di esecuzione della Convenzione di Strasburgo, consentendo deroghe all’applicazione dell’articolo 147 comma 1 n. 2 c.p.p., che tutela un diritto fondamentale della persona, fosse compatibile, tra l’altro, con l’articolo 32 della Costituzione che tutela il diritto fondamentale alla salute ed all’integrità fisica. La Corte afferma la prevalenza dei principi costituzionali.
ADATTAMENTO DEL DIRITTO ITALIANO AGLI OBBLIGHI DERIVANTI DA FONTI PREVISTE DA ACCORDI - Non esiste una norma costituzionale in materia - Ordine di esecuzione del trattato è sufficiente per rendere applicabili le norme prodotte da tale fonte?
ADATTAMENTO DEL DIRITTO ITALIANO AGLI OBBLIGHI DERIVANTI DA FONTI PREVISTE DA ACCORDI - SE il trattato prevede l’efficacia diretta delle norme da esso prodotte, allora tali norme entrano automaticamente in vigore nell’ordinamento interno (ad es. art. 288TFUE: regolamenti UE direttamente applicabili e obbligatori in tutti i loro elementi).
ADATTAMENTO DEL DIRITTO ITALIANO AGLI OBBLIGHI DERIVANTI DA FONTI PREVISTE DA ACCORDI SE il trattato non prevede nulla rispetto alle norme da esso prodotte, si potrebbe presumere che l’ordine di esecuzione del trattato regga anche le fonti da esso previste, ma invece la prassi depone nel senso che vale un ordine di esecuzione ad hoc per due ragioni: - spesso norme non self executing; - controllo dell’ordinamento di attuazione.
NORMA PREVISTA DAL TRATTATO ADATTAMENTO DEL DIRITTO ITALIANO AGLI OBBLIGHI DERIVANTI DA FONTI PREVISTE DA ACCORDI ORDINE DI ESECUZIONE TRATTATO NORMA PREVISTA DAL TRATTATO
NORMA PREVISTA DAL TRATTATO ADATTAMENTO DEL DIRITTO ITALIANO AGLI OBBLIGHI DERIVANTI DA FONTI PREVISTE DA ACCORDI ORDINE DI ESECUZIONE TRATTATO NORMA PREVISTA DAL TRATTATO
ADATTAMENTO DEL DIRITTO ITALIANO AGLI OBBLIGHI DERIVANTI DA FONTI PREVISTE DA ACCORDI Es. DECISIONI EX ART. 41 CARTA ONU DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA (è così anche in altri Paesi- Cass. fr. 25.4.2006 n. 679); SENTENZE DELLA CIG: ad es….
SENTENZA GERMANIA c. ITALIA 3.2.2012 - CIG La CIG invita l’Italia a rimuovere le sentenze interne che avevano violato l’immunità internazionale della Germania… ….di conseguenza nel ratificare la Convenzione delle NU sulle immunità degli Stati con l. 2013, n. 5….
SENTENZA GERMANIA c. ITALIA 3.2.2012 - CIG ….Viene inserito un nuovo motivo di revocazione della sentenza nell’art. 395 c.p.c.: la sentenza può essere revocata per effetto della sentenza della CIG che accerti la mancanza di giurisdizione del giudice italiano che ha pronunciato la sentenza. In questo modo si attua anche l’art. 94 Carta ONU…poi sent. Corte Cost. 238/2014 ha rimesso tutto in discussione…
RANGO DELLE NORME PRODOTTE DA FONTI PREVISTE DA ACCORDI - Rango della norma interna di adattamento sia esso ordinario o speciale - Per norme UE vale la garanzia dell’art. 11 Cost.; - Per le altre si discute se sia applicabile l’art. 117, 1° co.
ADATTAMENTO IN MATERIE DI COMPETENZA REGIONALE a livello regionale? A livello statale?
RUOLO DELLE REGIONI ITALIANE NELL’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI Art. 117, 5° co: “le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza…provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato che disciplinano le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza”.
RUOLO DELLE REGIONI ITALIANE NELL’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI PER I TRATTATI INTERNAZIONALI: l’art. 6 l. 2003 n. 131 afferma che le Regioni nelle materie di loro competenza provvedono direttamente all’attuazione degli accordi internazionali ratificati.
RUOLO DELLE REGIONI ITALIANE NELL’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI Dibattiti dottrinali sull’applicazione di tali norme: Per t. conclusi dalle regioni è sicura la competenza ad adottare le norme di adattamento necessarie all’adempimento degli obblighi che ne derivano; Per t. conclusi dallo Stato, le Regioni hanno solo competenza ad adottare norme di attuazione di n. non autoapplicative; adattamento è compito dello Stato.
RUOLO DELLE REGIONI ITALIANE NELL’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI Stato ha comunque potere sostitutivo in caso di inadempienza delle Regioni
RUOLO DELLE REGIONI ITALIANE NELL’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI Per le NORME UE che riguardino le materie di competenza regionale: la l. n. 234/2012 contiene disposizioni per il recepimento da parte delle Regioni e delle Province autonome delle direttive europee (art. 40); alcune regioni (Anche il FVG) hanno “legge comunitaria regionale” poi definita legge europea regionale (l. n. 13/2013); Lo Stato conserva comunque il potere di intervento in caso di inerzia (art. 41).