Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici Luigi Alfidi Malo 1 dicembre 2016
La previsione legislativa L’art. 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ha previsto e disciplinato il “silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche”, introducendo l’art. 17-bis nella legge 7 agosto 1990, n. 241. Luigi Alfidi Malo 1 dicembre 2016
Le finalità Trasparenza e certezza nell’attività funzionalizzata della pubblica amministrazione (stessi principi espressi nel rapporto tra amministrazioni e privati dagli artt. 20 e 21 nonies della legge n. 241/90). Reazione alla patologia determinata dall’inerzia dell’Amministrazione: previsione del valore significativo del “silenzio”. Accelerazione dei processi decisionali. Luigi Alfidi Malo 1 dicembre 2016
Le difficoltà interpretative Con parere della Commissione speciale n. 1640 del 13 luglio 2016, il Consiglio di Stato ha fornito utili elementi di interpretazione. In particolare, si segnala che il predetto parere è stato reso su richiesta dell’Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. Lo stesso Consiglio di Stato ha sottolineato l’efficacia del metodo seguito dal Governo di procedere tramite la proposizione di quesiti sul funzionamento pratico della riforma, evidenziando l’utilità della funzione consultiva del Consiglio di Stato concepita come sostegno in progress riferito a un progetto istituzionale, piuttosto che esclusivamente a singoli provvedimenti individuati. Luigi Alfidi Malo 1 dicembre 2016
Ambito di applicazione soggettivo Silenzio assenso “orizzontale”. L’istituto opera nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici. Luigi Alfidi Malo 1 dicembre 2016
Ambito di applicazione soggettivo (alcuni dubbi) Regioni ed enti locali: sì L’istituto assicura il livello essenziale delle prestazioni di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. Organi politici: sì Purché si tratti di adozione dell’atto normativo o amministrativo Autorità indipendenti: sì Tali enti hanno natura amministrativa Gestori di beni e servizi pubblici (anche società in house): sì Sia quando sono titolari del procedimento (e debbano acquisire l’assenso di altre amministrazioni), sia quando siano chiamati a dare l’assenso. Luigi Alfidi Malo 1 dicembre 2016
Ambito di applicazione oggettivo L’istituto si applica nei casi in cui deve essere acquisito un assenso, un concerto o un nulla osta da parte di un’altra pubblica amministrazione o da un gestore di beni o servizi pubblici. I casi in cui, insomma, il potere decisionale sia pluristrutturato, cioè da esercitare congiuntamente da più pubbliche amministrazioni e/o da più gestori di beni e servizi pubblici. Luigi Alfidi Malo 1 dicembre 2016
Ambito di applicazione oggettivo Il riferimento ai termini assenso, concerto o nulla osta deve essere considerato non in modo letterale (quindi, non i soli provvedimenti di natura autorizzatoria). E’ decisivo, invece, che l’atto da acquisire, al di là del nomen iuris, abbia valenza co-decisoria. Luigi Alfidi Malo 1 dicembre 2016
Ambito di applicazione oggettivo (alcune questioni applicative) Atti normativi: sì E’ la stessa disposizione di legge a prevederlo Atti costitutivi dell’efficacia: no Sono atti che si collocano in un momento successivo a quello della decisione Casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedano l’adozione di provvedimenti espressi: no Ad es.: VIA, AIA … E’ ostativa all’applicazione della norma anche la sua contrarietà con le sentenze rese dalla Corte di Giustizia Luigi Alfidi Malo 1 dicembre 2016
Ambito di applicazione oggettivo (alcune questioni applicative) Applicabilità a procedimenti relativi a interessi pubblici primari (sensibili): sì In questi casi, ove non sia previsto un termine diverso: 90 giorni. Luigi Alfidi Malo 1 dicembre 2016
Gli interessi primari (diversa qualificazione nella legge n. 241/90) Individuazione degli interessi primari 17 bis: preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini. 14 ter: preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini. 16: preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini. 17: preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini 19: casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria 20: patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l’immigrazione, l’asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali Luigi Alfidi Malo 1 dicembre 2016
Ambito di applicazione oggettivo (alcune questioni applicative) Da quanto detto deriva: Se è previsto un termine diverso (ad es. i 45 giorni per il parere vincolante nel procedimento di autorizzazione paesaggistica) si applica tale termine e non i 90 giorni. In caso di interessi primari diversi da quelli dell’art. 17 bis si applica il termine di 30 giorni (ad es. pubblica sicurezza, immigrazione …). Luigi Alfidi Malo 1 dicembre 2016
Ambito di applicazione oggettivo (alcune questioni applicative) L’applicazione della norma agli atti di tutela degli interessi sensibili deve, però, essere esclusa laddove la relativa richiesta non provenga dall’Amministrazione procedente, ma dal privato destinatario finale dell’atto. In tal caso, venendo in rilievo un rapporto verticale, troverà applicazione l’art. 20 della legge n. 241 del 1990 (che esclude dal suo campo di applicazione gli interessi sensibili). Luigi Alfidi Malo 1 dicembre 2016
Ambito di applicazione oggettivo (alcune questioni applicative) Rapporto con gli artt. 16 e 17 legge n. 241/1990 Gli artt. 16 e 17 fanno riferimento ad atti di altre amministrazioni da acquisire nella fase istruttoria, mentre l’art. 17-bis fa riferimento ad atti da acquisire nella fase decisoria, dopo che l’istruttoria si è chiusa. Applicabilità ai pareri vincolanti: sì, in quanto aventi natura sostanzialmente decisoria. Luigi Alfidi Malo 1 dicembre 2016
Ambito di applicazione oggettivo (alcune questioni applicative) Atti richiesti dagli sportelli unici dell’edilizia e delle attività produttive: no In quanto la decisione è monostrutturata, non essendoci un’amministrazione co-decidente; il vero beneficiario del silenzio assenso non è la pubblica amministrazione, ma il privato. Luigi Alfidi Malo 1 dicembre 2016
Ambito di applicazione oggettivo (alcune questioni applicative) L’interpretazione secondo cui l’istituto non si applica agli atti richiesti dagli sportelli unici dell’edilizia e delle attività produttive rischia di vanificarne la portata. Vediamo di ricostruirne il significato. Luigi Alfidi Malo 1 dicembre 2016
Art. 17 bis e sportelli unici Prima ipotesi Se si estremizza l’affermazione secondo la quale l’art. 17 bis non si applica alle attività in cui il beneficiario del silenzio assenso non è la pubblica amministrazione, ma il privato, residuerebbe un ambito di applicazione della norma limitato ai casi in cui la p.a. agisce nel proprio interesse (si pensi al caso in cui si intenda realizzare un’opera pubblica in un ambito interessato da un vincolo paesaggistico). segue … Luigi Alfidi Malo 1 dicembre 2016
Art. 17 bis e sportelli unici …. Deve essere però notato che nello stesso parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato vi sono passaggi che smentiscono tale assunto: riguardano in prima battuta i rapporti orizzontali tra amministrazioni, e solo indirettamente il rapporto verticale con il cittadino ogni procedimento (anche eventualmente a impulso d’ufficio) che preveda al suo interno una fase co-decisoria necessaria di competenza di altra amministrazione, senza che rilevi la natura del provvedimento finale nei rapporti verticali con il privato destinatario degli effetti dello stesso. Luigi Alfidi Malo 1 dicembre 2016
Art. 17 bis e sportelli unici Seconda ipotesi Il parere della Commissione speciale non considera applicabile l’art. 17 bis ai procedimenti dello sportello unico, in quanto in essi le amministrazioni alle quali viene presentata l’istanza svolgono soltanto un ruolo di mediazione tra il privato e l’amministrazione sostanzialmente competente segue … Luigi Alfidi Malo 1 dicembre 2016
Art. 17 bis e sportelli unici A ben vedere, però: l’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001, oltre a competenze di “mediazione” assegna allo Sportello unico dell’edilizia anche la competenza al “rilascio dei permessi di costruire”; l’art. 7, comma 2, del d.P.R. n. 160/2010, dispone che il SUAP adotta il provvedimento conclusivo. segue … Luigi Alfidi Malo 1 dicembre 2016
Art. 17 bis e sportelli unici Non sfugge a chi scrive che, in materia di SUAP, secondo l’insegnamento della Corte costituzionale (n. 376/2002) “la qualificazione dell'operato delle singole amministrazioni in termini di "attività istruttorie", diretto ossia all'adozione dell'unico provvedimento conclusivo, non elimina le distinte competenze e responsabilità delle amministrazioni deputate alla cura degli interessi pubblici coinvolti“, ma ciò è sufficiente ad escludere una competenza decisionale dello sportello? segue … Luigi Alfidi Malo 1 dicembre 2016
Art. 17 bis e sportelli unici La seconda ipotesi afferma, dunque, l’applicabilità dell’art. 17 bis anche ai procedimenti gestiti dagli sportelli unici, laddove essi esercitino competenze decisionali e non sola attività di “mediazione”. Luigi Alfidi Malo 1 dicembre 2016
Art. 17 bis e sportelli unici Terza ipotesi Il parere della Commissione speciale non considera applicabile l’art. 17 bis ai procedimenti dello sportello unico, anche in quanto in tal modo viene surrettiziamente introdotta un’ipotesi di silenzio assenso in ambiti in cui l’art. 20 non prevede alcun silenzio significativo segue … Luigi Alfidi Malo 1 dicembre 2016
Art. 17 bis e sportelli unici Ne consegue che l’art. 17 bis sarebbe applicabile allo sportello unico a condizione che non siano attivati i procedimenti per i quali l’art. 20 della legge n. 241/90 non prevede l’operatività del silenzio assenso (cioè quelli riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, l’immigrazione, l’asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità ….). Luigi Alfidi Malo 1 dicembre 2016
Art. 17 bis e sportelli unici E se semplicemente cambiassimo intestazione alla richiesta? Anziché Sportello unico, amministrazione procedente? Tale soluzione, per così dire, solo formale, sembra, però, essere in contrasto con i compiti che la normativa assegna allo Sportello unico Luigi Alfidi Malo 1 dicembre 2016
Rapporti con la conferenza di servizi L’art. 17-bis trova applicazione nel caso in cui l’Amministrazione procedente debba acquisire l’assenso di una sola Amministrazione, mentre nel caso di assensi da parte di più Amministrazioni opera la conferenza di servizi. Il Consiglio di Stato sostiene anche che il silenzio assenso di cui all’art. 17-bis operi anche nel caso in cui siano previsti assensi di più amministrazioni e possa prevenire, in tal modo, la necessità di convocare la conferenza di servizi. Luigi Alfidi Malo 1 dicembre 2016
Il procedimento: avvio L’Amministrazione procedente avvia il procedimento, inviando lo schema di provvedimento, corredato dalla relativa documentazione, in vista della successiva eventuale sottoscrizione di un testo condiviso (nell’ipotesi in cui l’Amministrazione interpellata esprima un assenso espresso). Luigi Alfidi Malo 1 dicembre 2016
Il procedimento: assenso Se l’Amministrazione o il gestore di pubblici servizi interpellati emanano il proprio assenso, concerto o nulla osta, l’amministrazione procedente emanerà la propria co-decisione sottoscrivendo il provvedimento. Luigi Alfidi Malo 1 dicembre 2016
Il procedimento: silenzio assenso Se l’Amministrazione interpellata rimane in silenzio, il provvedimento potrà essere sottoscritto soltanto dall’Amministrazione procedente, dando atto nelle premesse o in calce al provvedimento dell’invio dello schema di provvedimento e del decorso del termine per il silenzio assenso. Non necessita motivazione “esplicita”. Luigi Alfidi Malo 1 dicembre 2016
Il procedimento: dissenso Se l’Amministrazione interpellata esprime un dissenso il comma 2 dell’art. 17 bis prevede l’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, ma solo nel caso in cui il mancato accordo si manifesti tra amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti. E per gli enti locali? Non è prevista alcuna possibilità per superare il dissenso, che non sia l’indizione di una conferenza di servizi. Luigi Alfidi Malo 1 dicembre 2016
Il procedimento: il termine Il termine ordinario nel quale deve essere espresso l’assenso, il concerto o il nulla osta è di trenta giorni. Il termine può essere interrotto per una sola volta nel caso in cui sia necessario acquisire esigenze istruttorie o siano richieste modifiche, motivate e formulate in modo puntuale nel termine sempre di trenta giorni. Se bisogna acquisire assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, oppure per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche, il termine, salvo diversa regolamentazione, è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Luigi Alfidi Malo 1 dicembre 2016
Annullamento e revoca Nel caso in cui il provvedimento finale non sia stato ancora adottato, è escluso che, formatosi il silenzio-assenso, l’Amministrazione inerte possa superarlo esercitando il potere di autotutela unilaterale. Scaduto il termine, infatti, si perde il potere di dissentire. Invece, nel caso in cui il provvedimento finale sia già stato emesso, è necessario che il procedimento di riesame sia avviato dall’amministrazione procedente; non è, quindi, possibile che l’amministrazione autrice dell’assenso silenzioso esprima autonomamente il proprio dissenso. Luigi Alfidi Malo 1 dicembre 2016
L’art. 17 bis e le autorizzazioni paesaggistiche La posizione del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo. Con circolare n. 40 del 20 novembre 2015, sono stati adottati appositi indirizzi interpretativi. segue … Luigi Alfidi Malo 1 dicembre 2016
L’art. 17 bis e le autorizzazioni paesaggistiche: circolare n. 40/2015 - applicabilità all’art. 17 bis dei termini “speciali” [diversi da quello generale di 90 giorni], di 45 giorni per la resa del parere vincolante del Soprintendente nel procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (art. 146, co. 8, d. lgs. n. 42/2004) e di 30 giorni per il medesimo procedimento nel caso di interventi di lieve entità; - il silenzio assenso non può trovare applicazione nei procedimenti di riesame; - l’art. 17 bis è applicabile in tutti i casi in cui la domanda proviene da una p.a., “anche ove il destinatario finale dell’atto è un privato e la sua domanda è intermediata dallo sportello unico”; - il silenzio assenso opera solo per i pareri vincolanti e non per quelli privi di tale efficacia, benché obbligatori; - l’istituto dell’art. 17 bis opera anche nella materia sanzionatoria, quando devono essere emanati atti decisori vincolanti benché formalmente adottati come pareri (art. 36 d.P.R. 380/2001; art. 167, comma 4, d. lgs. n. 42/2004; art. 32 legge n. 47/85). Luigi Alfidi Malo 1 dicembre 2016
L’art. 17 bis e le autorizzazioni paesaggisti-che: precisazioni alla circolare n. 40/2015 Dopo la resa del parere n. 1640 da parte della Commissione speciale del Consiglio di Stato, il Ministero emana in data 20 luglio 2016 una nota contenente precisazioni alla citata circolare n. 40/2015. In essa si condividono appieno le conclusioni della Commissione speciale e si specifica che: - il nuovo silenzio assenso non opera qualora l’atto di assenso sia chiesto da una pubblica amministrazione non nel proprio interesse ma nell’interesse del privato, destinatario dell’atto, che abbia presentato la domanda mediante lo Sportello unico; - peraltro, in tale nota si ribadisce che, nel caso dell’autorizzazione paesaggistica, trattandosi di rapporto orizzontale tra l’autorità preposta alla gestione del vincolo (regione o ente territoriale subdelegato) e la soprintendenza (chiamata a rendere il parere vincolante codecisorio), trova comunque applicazione il silenzio-assenso tra pubbliche amministrazioni, che non troverà, invece, applicazione, nel rapporto “a valle”, esso sì di tipo “verticale”, tra l’autorità preposta alla gestione vincolo e il privato che ha chiesto l’autorizzazione paesaggistica. Luigi Alfidi Malo 1 dicembre 2016
L’art. 17 bis e le autorizzazioni paesaggisti-che Sembra, dunque, imporsi l’interpretazione secondo cui l’art. 17 bis è pienamente applicabile anche alla materia paesaggistica purché la richiesta provenga dall’autorità preposta alla gestione del vincolo, la quale ultima, quindi, non riveste un ruolo meramente formale. Elemento di novità da rimarcare è quello dell’applicazione dell’istituto alla procedura dell’art. 167 del d. lgs. 42/2004, per il quale non è previsto il c.d. silenzio devolutorio, disciplinato dall’art. 146 (anche se non mancano posizioni contrarie in dottrina). Luigi Alfidi Malo 1 dicembre 2016
Le autorizzazioni paesaggisti-che e la semplificazione Luigi Alfidi Malo 1 dicembre 2016
Le autorizzazioni paesaggistiche semplificate E’ in via di approvazione il decreto del Presidente della Repubblica recante “Individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”. Il decreto individua gli interventi “paesaggisticamente irrilevanti o di lieve entità non soggetti ad autorizzazione paesaggistica”, ai sensi dell’art. 149 del d. lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e quelli “di lieve entità” sottoposti alla procedura autorizzatoria semplificata individuata dal medesimo decreto, già elencati dal d. P.R. n. 139 del 2010, che viene abrogato e sostituito. Luigi Alfidi Malo 1 dicembre 2016
Le autorizzazioni paesaggistiche semplificate Il testo del regolamento di delegificazione sarà effettivamente noto, solo quando sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale. Le informazione che seguono sono, dunque, quelle al momento conosciute, che devono essere confrontate con quello che sarà il testo ufficiale. Luigi Alfidi Malo 1 dicembre 2016
Le autorizzazioni paesaggistiche semplificate In particolare il decreto si compone di venti articoli e quattro allegati, riguardanti l’elenco degli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica (31 tipologie); l’elenco degli interventi sottoposti a procedura semplificata (42 tipologie); lo schema di istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata, nonché la scheda di relazione paesaggistica semplificata, che è l’unico documento che il cittadino dovrà presentare a corredo della domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata Luigi Alfidi Malo 1 dicembre 2016
Le autorizzazioni paesaggistiche semplificate: finalità La finalità del Decreto è quella di snellire il peso burocratico sulle iniziative dei privati, cittadini e imprese. E’ stato calcolato che l’impatto di tale riforma dovrebbe essere quello di eliminare circa un terzo del carico di lavoro degli uffici degli enti preposti alla gestione del vincolo paesaggistico Luigi Alfidi Malo 1 dicembre 2016
Le autorizzazioni paesaggistiche semplificate: gli accordi ex art. 15 L. 241/90 Il Decreto prevede anche la non necessità di acquisire l’autorizzazione paesaggistica se sono stati stipulati accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per alcune tipologie di intervento di lieve entità (barriere architettoniche sopra i 60 centimetri; opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, dehors, verande e strutture tali da configurare ambienti funzionali chiusi; manufatti in soprassuolo per pozzi domestici; posa in opera di cartelloni pubblicitari inferiori a 18 mq). Luigi Alfidi Malo 1 dicembre 2016
Le autorizzazioni paesaggistiche semplificate e l’art. 17 bis. Nel decreto si prevede che, qualora il Soprintendente non esprima il proprio parere vincolante nei termini previsti, si applica il silenzio assenso di cui all’art. 17 bis della legge n. 241 del 1990 e l’amministrazione procedente provvede al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. Riaffermazione del principio di semplificazione, anche se vi sono problemi di coordinamento con la legge delega (art. 12 del d.l. 31 maggio 2014, n. 83, come modificato dall’art. 25 del d.l. 12 settembre 2014, n. 133). Luigi Alfidi Malo 1 dicembre 2016
Le autorizzazioni paesaggistiche semplificate: il procedimento. Il Decreto prevede un procedimento snello per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per le tipologie di interventi previste nell’allegato B (termine massimo 60 gg.). Rispetto al d.P.R. n. 139/2010 sono stati eliminati sia la verifica preliminare di conformità urbanistico-edilizia dell’intervento (art. 4, comma 2, del d.P.R. del 2010), in grado di bloccare il procedimento autorizzatorio semplificato nel caso di esito negativo, sia la possibilità per il privato di adire il Soprintendente con la richiesta di riesame del provvedimento di rigetto dell’autorizzazione paesaggistica da parte della Regione o dell’amministrazione delegata (art. 4, comma 5, del regolamento del 2010). Luigi Alfidi Malo 1 dicembre 2016
Le autorizzazioni paesaggistiche semplificate: il procedimento. Il Decreto prevede tre diverse modalità di presentazione dell’istanza: al SUE nel caso di interventi edilizi ai sensi dell’articolo 5 del dPR 380 del 2001; al SUAP, qualora gli interventi rientrano nella previsione del dPR n. 160 del 2010; all’autorità procedente nei casi residuali. Luigi Alfidi Malo 1 dicembre 2016
Presentazione istanza PROCEDURA SEMPLIFICATA Verifica dell’ufficio: attività libera, procedura semplificata Procedura ordinaria Se oltre titolo edilizio sono richiesti altri pareri: conferenza di servizi PROCEDURA SEMPLIFICATA Se solo titolo edilizio Valutazione compatibilità con vincolo e paesaggio: sì eventuale: entro dieci giorni richiesta integrazione entro dieci giorni presentazione integrazione: procedimento sospeso No integrazione: dichiarazione improcedibilità Sì integrazione Trasmissione documentazione Soprintendenza con proposta accoglimento Entro venti giorni parere positivo Soprintendenza: entro dieci giorni rilascio autorizzazione Entro venti giorni parere negativo: Soprintendente comunica 10 bis con indicazione modifiche indispensabili Entro quindici giorni presentazione modifiche: se persiste parere negativo: Soprintendente entro venti giorni comunica autorità procedente Valutazione compatibilità con vincolo e paesaggio: no Amministrazione procedente comunica 10 bis con indi-cazione modifiche indispensabili da fare entro 15 gg. Se persistono i motivi negativi all’accoglimento dell’istanza, rigetto motivato Luigi Alfidi Malo 1 dicembre 2016
Le autorizzazioni paesaggistiche semplificate. Il procedimento autorizzatorio semplificato si applica anche alle istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche “ordinarie”, ossia rilasciate ai sensi dell’articolo 146 del Codice, scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato ed alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute. Luigi Alfidi Malo 1 dicembre 2016
Le autorizzazioni paesaggistiche semplificate: l’art. 167 del d. lgs La realizzazione di interventi “semplificati” in assenza di autorizzazione paesaggistica soggiace alle sanzioni amministrative previste dal codice e in tale evenienza il soggetto potrà avvalersi, ove del caso, ricorrendone i presupposti, della sanatoria prevista dall’art. 167, comma 4, del codice medesimo. Luigi Alfidi Malo 1 dicembre 2016