Iter legis nella legge di revisione costituzionale

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Transcript della presentazione:

Iter legis nella legge di revisione costituzionale Artt. 70-72

Procedimento bicamerale leggi di revisione costituzionale e altre leggi costituzionali; leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di tutela delle minoranze linguistiche, di referendum popolare e di altre forme di consultazione pubblica; leggi su comuni e città metropolitane (ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo funzioni fondamentali su disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni); la legge che stabilisce le norme geneerali, le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea; la legge che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di senatore; leggi sull'elezione dei membri del Senato (in attuazione dell’art. 57 Cost., sesto comma); leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (80 Cost., primo comma, secondo periodo); legge sull’ordinamento di Roma capitale (art. 114 Cost., terzo comma); legge che può attribuire alle regioni ordinarie ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia (art. 116 Cost., terzo comma); legge che disciplina il potere dello Stato in caso di inadempienza delle Regioni nell’attuazione e nell’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea (art. 117 Cost., quinto comma); leggi sulla piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e sulla parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive (art. 117 Cost., nono comma); leggi su risorse aggiuntive ed interventi speciali in favore di Regioni e altri enti territoriali (art. 119 Cost., sesto comma); leggi che regolano i poteri sostitutivi del Governo nei confronti di Regioni ed altri enti territoriali (art. 120 Cost. secondo comma); leggi sui sistemi elettorali regionali (art. 122 Cost., primo comma): sistema d'elezione, casi di ineleggibilità e di incompatibilità, durata degli organi elettivi; leggi relative ai referendum per consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra (art. 132 Cost. secondo comma); ogni modifica, abrogazione o deroga delle leggi sopra elencate.

Procedimento monocamerale Ogni ddl approvato dalla Camera è trasmesso al Senato. Il Senato ha 10 giorni di tempo per chiederne l’esame (a richiesta di 1/3 dei componenti). Poi ha 30 giorni per proporre emendamenti, su cui si pronuncia la Camera in via definitiva. Quindi l’intervento del Senato è eventuale e non obbligatorio.

Procedimento monocamerale rinforzato-abbreviato Quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica ed economica della Repubblica o l’interesse nazionale lo Stato può intervenire nelle materie non riservate alla competenza esclusiva delle Regioni (clausola di supremazia, art. 117 Cost.). In tal caso il Senato può modificare il ddl approvato dalla Camera, ma ha solo 10 giorni di tempo. Se la Camera non accoglie gli emendamenti del Senato, deve deliberare a maggioranza assoluta.

Procedimento monocamerale abbreviato Per l’esame dei ddl di attuazione del quarto comma dell’art. 81 Cost. (leggi di bilancio e rendiconto consultivo) il Senato ha soli 15 giorni di tempo per esaminarli e proporre eventuali modifiche.

Procedimento ad iniziativa del Senato Secondo il nuovo art. 71, il Senato avrà un ruolo di impulso nell’iter legislativo. Infatti, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, potrà richiedere alla Camera dei deputati di procedere all’esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procederà all’esame e si pronuncerà entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato.

Procedimento abbreviato Secondo il nuovo art. 72, i regolamenti parlamentari potranno stabilire procedimenti abbreviati per i disegni di legge urgenti e stabiliranno i casi in cui l’esame e l’approvazione dei disegni di legge saranno deferiti a Commissioni permanenti. Però, come già accade ora, il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione potranno richiedere di tornare al procedimento di approvazione ordinario. Come già accade ora, la procedura normale continuerà ad essere adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi.

Procedimento urgente a richiesta del governo Se il governo ritiene che l’approvazione di un ddl è essenziale per l’attuazione del suo programma, può chiedere alla Camera di deliberare entro 5 giorni che questo ddl sia iscritto all’odg con priorità. Il procedimento dovrà concludersi entro 70 giorni, con facoltà della Camera di chiedere un proroga di max 15 giorni. I tempi a disposizione del Senato sono dimezzati.

Quando non si può chiedere il procedimento urgente disegni di legge di concessione dell'amnistia e dell'indulto (articolo 79 Cost.); ddl recanti il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri per l'equilibrio di bilancio (art. 81, sesto comma); ddl nelle materie per cui è previsto un procedimento di approvazione bicamerale; dei ddl in materia elettorale; ddl di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali.