NUOVE NORME E VECCHI PROBLEMI Certificazioni in ambito INPS LA CERTIFICAZIONE MEDICA: NUOVE NORME E VECCHI PROBLEMI Certificazioni in ambito INPS Dott.ssa Patrizia Saiani Dirigente medico legale INPS di Ravenna
Certificazioni in ambito INPS CERTIFICATI MEDICI PER: INVALIDITA’ CIVILE INVALIDITA’ PREVIDENZIALE INDENNITA’ ECONOMICA DI MALATTIA PRESTAZIONI VARIE (TBC, DISOCCUPAZIONE, CBT, etc…)
Certificazioni in ambito INPS Nei primi 9 mesi del 2016 sono pervenuti alla sede INPS di Ravenna circa 82 mila certificati di malattia, circa 10 mila certificati di Inv. Civile e circa 1000 certificati di Prestazioni Previdenziali
Ha valore di certificato e domanda di prestazione contestuale: Certificazioni in ambito INPS Certificato per invalidità civile e previdenziale Certificato di malattia E’ introduttivo, perché necessita che sia presentata domanda a parte: successivo accertamento da parte della CMI e del CML INPS Ha valore di certificato e domanda di prestazione contestuale: erogazione dell’indennità economica di malattia con accertamenti eventuali a campione sulla sussistenza e/o durata prognostica Trovare terminologia giuridica esatta
Certificazioni in ambito INPS MALATTIA In ambito previdenziale INPS la malattia esprime tre fondamentali caratteristiche: Il fatto biologico La rilevanza sul rapporto di lavoro La rilevanza sul rapporto assicurativo (indennizzabilità, automaticità e misura della prestazione, delimitazione temporale)
IL CERTIFICATO DI MALATTIA Certificazioni in ambito INPS IL CERTIFICATO DI MALATTIA II certificato di malattia deve pervenire all'INPS e al datore di lavoro per via telematica o, residualmente, in formato cartaceo L’INPS riceve i Certificati telematici attraverso il Sistema di Accoglienza Centrale (SAC). I certificati dei soli lavoratori del settore privato, aventi diritto all’indennità di malattia, vengono conseguentemente messi a disposizione delle strutture INPS territoriali competenti (sulla base del CAP di residenza del lavoratore) e registrati negli Archivi locali gestionali della certificazione di malattia. Nei casi residuali di certificazione cartacea la trasmissione all'INPS può avvenire in uno dei seguenti modi: - consegna diretta allo sportello INPS - invio con lettera raccomandata (con ricevuta di ritorno)
INDENNITA' DI MALATTIA EROGATA DALL’INPS Certificazioni in ambito INPS INDENNITA' DI MALATTIA EROGATA DALL’INPS AVENTI DIRITTO ALL’INDENNITA’: Operai di tutte le categorie produttive del settore privato Impiegati del commercio
A CHI RIVOLGERSI PER OTTENERE IL CERTIFICATO DI MALATTIA Certificazioni in ambito INPS A CHI RIVOLGERSI PER OTTENERE IL CERTIFICATO DI MALATTIA al medico curante nei giorni feriali alla guardia medica nei giorni festivi e prefestivi alle strutture ospedaliere pubbliche ed accreditate per le giornate di ricovero e successiva convalescenza a ogni medico che abbia fatto richiesta all’INPS del PIN
IL CERTIFICATO DI MALATTIA Certificazioni in ambito INPS IL CERTIFICATO DI MALATTIA Il certificato compilato dal medico deve essere stampato e consegnato al paziente che è tenuto, in base alle disposizioni vigenti, a controllare i dati anagrafici in esso contenuti e deve riportare l'indicazione dell'esatto e completo recapito del lavoratore al fine di consentire l'effettuazione delle visite di controllo N.B. Eventuali variazioni di recapito dopo l’emissione del certificato vanno comunicate per iscritto al datore di lavoro e all’INPS (tramite la casella medicolegale.ravenna@inps.it oppure via fax) N.B. L'omessa o incompleta indicazione della reperibilità comporta, in caso di assenza alla visita domiciliare di controllo, la perdita dell'intera indennità di malattia fino alla comunicazione dell'esatto recapito
VECCHIO PROBLEMA: LA DIAGNOSI La diagnosi è l’attestazione del fatto biologico. Requisiti necessari: Chiara Precisa Non generica Anomalie più frequenti: Dg limitata a sintomi vaghi (accettabili le dg limitate ai sintomi se determinanti incapacità al lavoro) Dg molto generica (es. intervento chirurgico non altrimenti specificato) Dg di patologia o circostanze non determinante incapacità lavorativa (es. analisi del sangue, visita medica ecc…) Dg di patologia non inerente il lavoratore (es. malattia del figlio) Stati fisiologici (es. gravidanza)
Certificazioni in ambito INPS Attività dell’INPS: Erogazione dell’indennità economica di malattia Segnalazione ad INAIL in caso di infortunio lavorativo e/o malattia professionale Surroga verso terzo responsabile Esclusione dall’indennizzabilità (es. per trattamenti a finalità estetica) Esclusione della malattia legata a gravidanza dal periodo massimo di indennizzabilità per anno
DECORRENZA DELL'INDENNITA' GIORNALIERA Certificazioni in ambito INPS DECORRENZA DELL'INDENNITA' GIORNALIERA L'indennità decorre dal 4° giorno di malattia computato dalla data di rilascio della relativa certificazione Ai fini erogativi viene riconosciuta la sussistenza dello stato morboso anche per il giorno immediatamente precedente a quello del rilascio della certificazione, purchè sulla stessa risulti compilata la voce "dichiara di essere ammalato dal...". Ciò in considerazione della previsione confermata nell'art. 20, D.P.R. n. 314 del 28/9/1990 secondo la quale la visita richiesta dopo le ore 10 può essere effettuata il giorno immediatamente successivo entro le ore 12. (Circ. n. Il PMMC/179 dell'8/8/1988) Se al lavoratore già assente per malattia, subentra un nuovo evento patologico, diverso dal primo (es. il pz assente per lombalgia continua la malattia per s. influenzale) occorre barrare la casella di inizio malattia
Certificazioni in ambito INPS CASI PARTICOLARI Le prestazioni sanitarie in regime di "day hospital" sono equiparate al ricovero ospedaliero. Nel caso in cui il trattamento di day hospital non venga eseguito con cadenza giornaliera, i giorni di mancata effettuazione della cura, persistendo l'assenza dal lavoro, se non debitamente certificati, non saranno indennizzabili pur potendosi considerare l'evento unico agli altri effetti
RISPETTO DELLE FASCE ORARIE DI REPERIBILITA’ Certificazioni in ambito INPS RISPETTO DELLE FASCE ORARIE DI REPERIBILITA’ Durante la malattia il lavoratore DIPENDENTE ASSICURATO PER LA MALATTIA CON INPS è tenuto a rispettare le seguenti fasce di reperibilità: tutti i giorni, compresi i festivi dalle ore 10 alle ore 12 dalle ore 17 alle ore 19
Certificazioni in ambito INPS RISPETTO DELLE FASCE ORARIE DI REPERIBILITA’ Durante le fasce di reperibilità Il lavoratore, oltre a rimanere a casa, deve collaborare fattivamente per consentire la regolare effettuazione della visita di controllo, accertandosi che non vi siano impedimenti che possano ostacolarla (ad esempio, controllare il buon funzionamento del citofono e del campanello…etc). Se nel corso della malattia, il lavoratore si sposta in un luogo diverso dal domicilio indicato sul certificato medico, deve informare preventivamente e tempestivamente l'INPS e il datore di lavoro. Il medico non può effettuare correzioni di reperibilità sul certificato telematico già inviato.
Certificazioni in ambito INPS NUOVE NORME: DECRETO 11 gennaio 2016 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Integrazioni e modificazioni al decreto 15 luglio 1986, concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. (16A00450) (GU n.16 del 2112016)
RISPETTO DELLE FASCE ORARIE DI REPERIBILITA’ Art. 1 Esclusioni dall'obbligo di RISPETTO DELLE FASCE ORARIE DI REPERIBILITA’ Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori subordinati, dipendenti dai datori di lavoro privati, per i quali l'assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze: a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita b) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta Nel primo caso, le patologie gravi che richiedono terapie salvavita devono risultare da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare Nel secondo caso, per beneficiare dell'esclusione dall'obbligo di reperibilità, l'invalidità deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 67 %
CIRCOLARE N° 95/2016 dell’INPS Esclusioni dall'obbligo di RISPETTO DELLE FASCE ORARIE DI REPERIBILITA’ Differentemente dai lavoratori pubblici: NON sussiste l’esonero per causa di servizio NON sono esonerabili lavoratori con Invalidità inferiore al 67% CIRCOLARE N° 95/2016 dell’INPS
NON SIGNIFICA CIRCOLARE N° 95/2016 dell’INPS N.B. Esclusioni dall'obbligo di RISPETTO DELLE FASCE ORARIE DI REPERIBILITA’ N.B. Esclusione dalle fasce di reperibilità NON SIGNIFICA Esclusione dal controllo sempre possibile su appuntamento CIRCOLARE N° 95/2016 dell’INPS
SANZIONI PER L'ASSENZA A VISITA DI CONTROLLO Certificazioni in ambito INPS SANZIONI PER L'ASSENZA A VISITA DI CONTROLLO prima assenza: perdita totale dell'indennità per i primi 10 giorni seconda assenza: perdita del 50% dell'indennità per l'ulteriore periodo terza assenza: perdita totale dell'indennità dalla data dell'ultima visita
L'ASSENZA A VISITA DI CONTROLLO Certificazioni in ambito INPS L'ASSENZA A VISITA DI CONTROLLO Il lavoratore assente alla visita domiciliare di controllo è tenuto a presentarsi alla visita ambulatoriale presso il Centro medico INPS nel giorno e nell'ora indicati sull'invito lasciato dal medico fiscale (a meno che in quel giorno non sia avvenuta la ripresa dell'attività lavorativa). Anche se in sede di visita ambulatoriale presso l’INPS viene confermato lo stato di malattia del lavoratore, sarà comunque applicata la prevista sanzione per l'assenza domiciliare, nei casi non ritenuti giustificabili. Avverso i provvedimenti sanzionatori dell'INPS in materia di indennità di malattia può essere proposto un motivato e documentato ricorso al Comitato Provinciale dell'INPS entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento
GIUSTIFICABILITA’ DELL’ASSENZA A VISITA DI CONTROLLO Certificazioni in ambito INPS GIUSTIFICABILITA’ DELL’ASSENZA A VISITA DI CONTROLLO 1. Cause di forza maggiore che determinino l'assoluta inevitabilità dell'assenza dal domicilio durante le fasce di reperibilità 2. Situazione che abbia reso imprescindibile ed indifferibile la presenza personale dell'assicurato altrove per evitare gravi conseguenze per sè o per i componenti del nucleo familiare (a condizione che l'allontanamento non pregiudichi il normale decorso della malattia) 3. Concomitanza di una visita medica generica e/o specialistica, con caratteristiche di URGENZA o di INDIFFERIBILITA’ rispetto alle fasce orarie di reperibilità
GIUSTIFICABILITA’ DELL’ASSENZA A VISITA DI CONTROLLO Certificazioni in ambito INPS GIUSTIFICABILITA’ DELL’ASSENZA A VISITA DI CONTROLLO In ogni caso il lavoratore deve produrre idonea documentazione giustificativa. Per dimostrare l’urgenza della visita concomitante il lavoratore deve produrre certificato medico contestuale o emesso in data immediatamente successiva a quella della visita da cui risultino ora e giorno di effettuazione della visita e la specifica indicazione di una situazione di urgenza supportata da dati clinici obiettivi. In particolare il lavoratore può essere giustificato se prova l'impossibilità di spostare la visita ad altro momento compatibile con il rispetto delle fasce (in caso di coincidenza solo parziale fra l'orario di ambulatorio e le fasce stesse), o la motivata indisponibilità del medico a riceverlo al di fuori delle fasce, ovvero a visitarlo a domicilio (in caso di coincidenza totale per tutti i giorni della settimana
NUOVE NORME E VECCHI PROBLEMI Certificazioni in ambito INPS LA CERTIFICAZIONE MEDICA: NUOVE NORME E VECCHI PROBLEMI Certificazioni in ambito INPS GRAZIE PER L’ATTENZIONE