ART. 589 bis - Omicidio stradale [art. 1, comma 1, l ART.589 bis - Omicidio stradale [art. 1, comma 1, l. 23 marzo 2016, n 41] [I]Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e' punito con la reclusione da due a sette anni. [II] Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, cagioni per colpa la morte di una persona, e' punito con la reclusione da otto a dodici anni. [La precedente giurisprudenza sul dolo eventuale] *quando sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l)
(segue) [III] La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona. b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87; c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90; d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, e' superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati. [IV] Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni. * qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).
(segue) [V]La pena di cui al comma precedente si applica altresi': 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona; 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona; 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimita' o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona. [E l’uso di apparecchio radiotelefonici alla guida - art.173 C.d. S.?]
(segue) [VI]Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena e' aumentata se il fatto e' commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprieta' dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria. VII]Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena e' diminuita fino alla meta'. [ [VIII] Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di piu' persone, ovvero la morte di una o piu' persone e lesioni a una o piu' persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non puo' superare gli anni diciotto.
in passato…. Art. 589 c.p. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope». Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone [590], si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici
ART.589 ter c.p. Fuga del conducente in caso di omicidio stradale Nel caso di cui all'articolo 589-bis, se il conducente si da' alla fuga, la pena e' aumentata da un terzo a due terzi e comunque non puo' essere inferiore a cinque anni. (2/3 ∙ 18) + 18 = 12 + 18 = …. 30 anni
ART. 590 bis c.p. Lesioni personali stradali gravi o gravissime [I]Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e' punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime. [II] Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, e' punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime. [III]Le pene di cui al comma precedente si applicano altresi' al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime. [IV] Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.
(segue) [V] Le pene di cui al comma precedente si applicano altresi': 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocita' pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocita' superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime; 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime; 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimita' o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime. [VI]Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena e' aumentata se il fatto e' commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprieta' dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria. [VII] Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena e' diminuita fino alla meta'. [VIII]Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a piu' persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non puo' superare gli anni sette.
ART. 590 ter c.p. Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali Nel caso di cui all'articolo 590-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena e' aumentata da un terzo a due terzi e comunque non puo' essere inferiore a tre anni.
in passato… Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire centosettantamila a quattrocentomila; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire quattrocentomila a lire ottocentomila. [II]. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque
Art. 590-quater c.p. Computo delle circostanze. Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589-ter, 590-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 590-ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantita' di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.
Art. 222 C.d.S. Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 c.p.p., per i reati di cui agli artt. 589 bis e 590 bis c.p. consegue la revoca della patente di guida, anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.
(segue) Art. 589 bis c.p., secondo, terzo e quarto comma: l'interessato non puo' conseguire una nuova patente prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca; Art. 589 bis c.p., quinto comma: l'interessato non puo' conseguire una nuova patente prima che siano decorsi dieci anni dalla revoca. Tale termine e' elevato a venti anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, del presente codice, e si sia dato alla fuga.
Prescrizione (art. 175 c.p.) I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli (…) 589, secondo e terzo comma, 589 bis c.p.
La Repubblica, 13 agosto 2016 La pirateria stradale non si ferma. Lo dice il Report Asaps (Associazione sostenitori amici polizia stradale) sul primo semestre 2016, che parla di una crescita del 14,9% degli incidenti con omissione di soccorso, di più feriti (+15,4%) a fronte però di un calo del numero delle vittime, 52 rispetto alle 61 (-14,7%). Anche per quanto riguarda l'omicidio stradale, l'entrata in vigore della legge non sembra aver determinato miglioramenti nelle cifre. "Nei 3 mesi dall'entrata in vigore gli episodi sono aumentati del 20%, i feriti del 16,9% mentre è rimasto identico il numero dei morti 33 come nei mesi di aprile, maggio e giugno 2015".
(segue) I dati del primo semestre 2016 dicono che gli episodi gravi di pirateria (omissione di soccorso negli incidenti con feriti o morti) sono stati 556 contro i 484 del 2015. I feriti sono stati 664, 89 in più. Le vittime 52, in diminuzione di 9. Il confronto ristretto ai tre mesi dall'entrata in vigore della nuova norma raccontano una situazione diversa per Asaps. Ad aprile, maggio e giugno 2016 gli episodi gravi di pirateria stradale sono stati 294, contro i 245 dello stesso trimestre del 2015. 49 incidenti in più e un incremento del 20%. I feriti sono stati nello stesso trimestre 366, mentre nel 2015 erano stati 313, +16,9%. Ma è sui decessi che il dato si fa deludente in quanto le persone uccise da pirati della strada nel trimestre sono state 33, esattamente lo stesso numero del 2015.
ASAPS.IT Sicurezza stradale, addio circolo virtuoso: dopo 15 anni tornano ad aumentare le vittime. Era dal 2001, quando in Italia si contavano qualcosa come 7.096 morti sulle strade, che non succedeva un fatto del genere: di anno in anno – con grande fatica – eravamo arrivati nel 2014 a quota 3.381 lenzuoli bianchi stesi sull’asfalto, per poi assistere lo scorso anno ad un’incredibile impennata: 3419 vittime. “Incredibile” perché gli incidenti nel frattempo continuano costantemente a diminuire (erano 263.100 nel 2001 e siamo passati dai 177.031 del 2014 ai 173.892 del 2015) e questo significa solo una cosa: aumenta la violenza dei sinistri, dato confermato dall’incremento del 6 per cento dei feriti
Camere penali – 4 marzo 2016 L'approvazione della legge sul c.d. “omicidio stradale” è stata salutata da ampi settori della politica e dei media come una sorta di “conquista” che finalmente elimina l'impunità (così il vice-Ministro Ferri) dei “pirati della strada”. Si tratta di una vera e propria mistificazione, di un arretramento verso forme di imbarbarimento del diritto penale, frutto di cecità politico-criminale e di un assoluto disprezzo per i canoni più elementari della “grammatica” del diritto penale.
un commento autorevole… Ma al di là di tutto ciò, è l'esperienza effettuale che dimostra come la garanzia stenti ad insediarsi e a trovare attuazione nella fonte legislativa. Qualunque osservatore non distratto si accorge agevolmente che, almeno di recente, le scelte di criminalizzazione effettuate dal parlamento sono proprio quelle solitamente meno ispirate a istanze garantistiche, essendo invece mosse per lo più da un intento repressivo che talvolta varca i limiti della ragionevolezza per sconfinare nel campo del vero e proprio populismo penale. Se l'esempio recente del c.d. omicidio stradale è sotto questo profilo davvero emblematico, anche la gragnuola di recenti incriminazioni nuove con il loro corteggio di aggravanti spesso “blindate” e sottratte alla disciplina generale sono espressioni di una ridotta sensibilità garantistica dell'organo legislativo. F. Palazzo, Principio di legalità e giustizia penale, in Cassazione Penale, , 2016, pag. 2695B
PROBLEMI APERTI
Art. 9 bis C.d.S. Se dallo svolgimento della competizione (gara sportiva di velocità non autorizzata) deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da tre a sei anni.
Colpa specifica o anche generica? [I]Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e' punito… TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO Art. 140. Principio informatore della circolazione. 1. Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale
Causalità della colpa Accertare sempre che l’evento morte è stato causato dalla violazione della regola cautelare. Cioè che l’evento si sarebbe ugualmente verificato, se la regola cautelare fosse stata rispettata. L’evento in concreto deve appartenere al tipo di quelli che la norma cautelare mira a prevenire
Concorso di fattori causali indipendenti [VII]Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena e' diminuita fino alla meta'.
Concorso di reati con artt. 186, c. 2, lett. b) e c) e 187 C.d.S.
Brevi riflessioni politico-criminali Deterrence. Dal diritto penale simbolico al diritto penale emotivo. Diritto penale differenziato/frammentato. Rapporto pena/prescrizione (30 anni…) Diversi tipi di colpa → colpa medica. Reati dolosi di pericolo di mera condotta