ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

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ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI - Prof. Sara Tonolo - Trieste 29 marzo 2017 -

IL SISTEMA DELLE NAZIONI UNITE – CARTA DI S. FRANCISCO 26.6.1945 APPARTENENZA AMMISSIONE PARTECIPAZIONE ORGANI Consiglio di Sicurezza Assemblea generale Segretariato Consiglio economico e sociale e Consiglio di amministrazione fiduciaria Corte internazionale di giustizia FUNZIONI ATTI

DIRITTO DI VETO/PROFILI PROBLEMATICI/ASTENSIONE ASTENSIONE= VETO? ASSENZA = ASTENSIONE? ASTENSIONE FACOLTATIVA ASTENSIONE/VETO ASTENSIONE DEL MEMBRO PARTE DI UNA CONTROVERSIA ASTENSIONE ASTENSIONE DAL VOTO IN CDS DEL MEMBRO DI UNA CONTROVERSIA ASTENSIONE OBBLIGATORIA ASTENSIONE IN CONTROVERSIA

DOPPIO VETO Il diritto di veto previsto dall’art. 27 par. 3 è esercitabile “ su ogni altra questione” rispetto alle “questioni procedurali” di cui al par. 2 dell’art. 27 che prescrive il voto di 9 membri qualsiasi del Consiglio. Si pone dunque il problema di identificare le QUESTIONI PROCEDURALI… problema posto alla Conferenza di S. Francisco per chiarire la norma dell’art. 27: alcune risposte date dalla Dichiarazione (Statement 7.6.1945) delle potenze invitanti (USA, URSS, Cina, Regno Unito)-accordo internazionale (URSS) o lavori preparatori?

DIRITTO DI VETO ESCLUSO PER QUESTIONI PROCEDURALI Alcune questioni sono sicuramente QUESTIONI PROCEDURALI, come chiarito dallo Statement del 1945 (artt. 28 – 32 del capo V): Svolgimento delle riunioni del CdS (art. 28); Istituzione di organi sussidiari (art. 29); Adozione del regolamento interno (art. 30); Partecipazione di membri ONU ma non del CdS o di Stati non membri ai lavori del CdS senza diritto di voto (artt. 31 e 32);

DIRITTO DI VETO ESCLUSO PER QUESTIONI PROCEDURALI Successivamente sono state definite QUESTIONI PROCEDURALI (da un Comitato provvisorio istituito da AG nel 1947 che nel 2000 ha presentato un rapporto): Formazione di ordine del giorno del CdS; Sospensione e aggiornamento delle riunioni del CdS; Svolgimento dei lavori del CdS.

PROBLEMA DEL DOPPIO VETO:DIFFICOLTA’ DI IDENTIFICARE QUESTIONI PROCEDURALI Nei casi in cui sia difficile identificare le questioni procedurali si pone il problema del c.d. DOPPIO VETO, ovvero se la delibera sulla qualificazione della questione come procedurale o meno si possa qualificare come procedurale e quindi non si possa verificare il veto del membro permanente oppure sì perché non è considerabile come procedurale.

PROBLEMA DEL DOPPIO VETO:DIFFICOLTA’ DI IDENTIFICARE QUESTIONI PROCEDURALI Ad es. se per le violazioni dei diritti umani in Cecenia gli Stati Uniti dicono che si può nominare una commissione che viene mandata in Cecenia, e che questa è una questione meramente procedurale, la Russia dice invece che si tratta di una questione sostanziale e perciò non può essere utilizzato il potere d’inchiesta che è invece un potere procedurale, si determina una controversia a cui segue una votazione….

PROBLEMA DEL DOPPIO VETO:DIFFICOLTA’ DI IDENTIFICARE QUESTIONI PROCEDURALI ….Se la Russia vuole imporre la propria posizione, vota contro(veto); la delibera non può essere adottata come delibera procedurale.e allora agli Stati Uniti resta solo da sottoporla come delibera sostanziale che deve essere votata con posizione favorevole del membro permanente.

DELIBERA SU QUALIFICA QUESTIONE PROBLEMA DEL DOPPIO VETO:DIFFICOLTA’ DI IDENTIFICARE QUESTIONI PROCEDURALI DELIBERA SU QUALIFICA QUESTIONE PROCEDURALE/NON VETO NON PROCEDURALE/VETO

PROBLEMA DEL DOPPIO VETO:DIFFICOLTA’ DI IDENTIFICARE QUESTIONI PROCEDURALI Nella prassi ONU è accaduto che dopo una prima delibera sulla definizione di questione procedurale, adottata con diritto di veto vi fosse seconda delibera con diritto di veto perché si decideva che non fosse procedurale. Strategia per bloccare risoluzione avente a suo favore maggioranza di 9 membri quindi membro permanente voleva bloccarla in questo modo.

DELIBERA NON PROCEDURALE PROBLEMA DEL DOPPIO VETO:DIFFICOLTA’ DI IDENTIFICARE QUESTIONI PROCEDURALI DELIBERA PROCEDURALE DIRITTO DI VETO DELIBERA NON PROCEDURALE

SOLUZIONE DEL PROBLEMA DEL DOPPIO VETO:DIFFICOLTA’ DI IDENTIFICARE QUESTIONI PROCEDURALI SOLUZIONE: non nella Carta (Art. 27 scarno); Statement del 1945: soluzione della questione preliminare in maniera più gravosa (con diritto di veto) e in casi rari essendo la distinzione già implicita nella Carta (artt. 28 – 32 per procedura) e cap. VI e VII per sostanza.

PRASSI INCERTA 1946: intervento nella Spagna di Franco sottoposto al doppio veto; 1948: risoluzione che intendeva costituire Sottocomitato per raccolta di documenti e informazioni sul colpo di stato comunista in Cecoslovacchia (bloccato da doppio veto russo); 1959: istituzione di comitato di indagine su infiltrazioni guerriglieri comunisti in Laos: non si tiene conto di veto URSS perché delibera procedurale.

PRASSI INCERTA E POSSIBILI SOLUZIONI Non essendovi una prassi sicura non vi è dunque un’unica possibile soluzione: vi è semmai la possibilità per lo Stato che si è visto non accogliere la valutazione di questione non procedurale di far valere la violazione della Carta Onu e di invocare l’illegittimità dell’atto (come fece l’URSS nel caso del Laos).

ASTENSIONE DELLO STATO PARTE DI UNA CONTROVERSIA = ASTENSIONE OBBLIGATORIA Art. 27, par. 3 della Carta prevede che:”……lo Stato membro del Consiglio che sia parte in una controversia deve astenersi dal votare nelle decisioni previste nel cap. VI e al par. 3 dell’art. 52”. Si tratta di ASTENSIONE OBBLIGATORIA che non influisce sull’adozione degli atti del CdS quando viene adottata da un membro permanente.

ASTENSIONE DELLO STATO PARTE DI UNA CONTROVERSIA = ASTENSIONE OBBLIGATORIA Si tratta di un’applicazione del principio generale nemo iudex in re sua, secondo il quale chi ha interesse in una controversia non può prendervi parte… Principio generale di diritto riconosciuto dalle Nazioni civili (art. 38 Statuto CIG) e principio generale del diritto internazionale…

AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’ASTENSIONE OBBLIGATORIA AMBITO DI APPLICAZIONE LIMITATO: CAPO VI e Par. 3 di ART. 52 della CARTA; ESCLUSO CAPO VII: delibere in tema di minaccia alla pace e di azioni di aggressione; ESCLUSO ART. 94 par. 2: norma che autorizza il CdS ad adottare raccomandazioni o misure contro uno Stato che si rifiuti di eseguire una sentenza della CIG- impossibilità di agire verso membro permanente (caso Nicaragua c. USA 27.6.1986).

AMBITO POSITIVO: COMPETENZE DEL CDS IN MATERIA DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Consiglio di Sicurezza: Ha potere di inchiesta (art. 34 Carta); Può invitare le parti alla soluzione pacifica della controversia (art. 33 Carta); Può suggerire un metodo specifico (art. 36 Carta); Ha funzione conciliativa ex art. 37 Carta

AMBITO POSITIVO: COMPETENZE DEL CDS IN MATERIA DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Art. 52 par.3 della Carta si occupa dei rapporti tra Consiglio di Sicurezza e organizzazioni internazionali a carattere regionale…

PROFILI PROBLEMATICI DI TALE AMBITO DI APPLICAZIONE: ESCLUSIONE DEL CAPO VII DELLA CARTA Le competenze del CdS in base al Capo VI sono molto vicine a quelle del Capo VII, basti pensare al fatto che le prime riguardano le questioni potenzialmente idonee a turbare la pace; le seconde le situazioni di minaccia alla pace, di violazione della pace di un atto di aggressione. Come distinguerle?

PROFILI PROBLEMATICI CONCERNENTI IL CAPO VII DELLA CARTA ALTRI CRITERI DISTINTIVI: RUOLO DEGLI ATTORI: CAPO VI : STATI che devono risolvere la controversia con mezzi pacifici; CAPO VII CdS ha un ruolo predominante; STRUMENTI DEL CdS: CAPO VI: atto tipico è la raccomandazione; CAPO VII: decisione/risoluzione EFFETTI DI TALI STRUMENTI: CAPO VI non sanzionatorio; CAPO VII: sanzioni.

PROFILI PROBLEMATICI: DEFINIZIONE DI CONTROVERSIA Poiché la presenza di una controversia è elemento che definisce l’ambito di applicazione di tali competenze del CdS occorre definire la nozione di controversia; DEFINIZIONE AMPIA di controversia: “disaccordo su un punto di diritto o di fatto, un contrasto, un’opposizione di tesi giuridiche o di interessi tra due soggetti” (Corte permanente di giustizia . 30.8.1924, Mavrommatis).

DEFINIZIONE DI CONTROVERSIA INTERNAZIONALE Nozione di controversia internazionale, sulla base della prassi: si verifica nel caso in cui la pretesa di uno Stato o di altro soggetto internazionale viene contestata da un altro. o - nel caso in cui si realizza una protesta nei confronti di una lesione di un interesse.

Definizione di controversia internazionale Elementi costitutivi di controversia internazionale: la pretesa e la contestazione della pretesa; - la protesta nei confronti di un comportamento lesivo di un interesse.

DISTINZIONI GENERALI Controversie giuridiche: le parti invocano il diritto internazionale a sostegno delle proprie posizioni Controversie politiche: le parti invocano argomenti politici a sostegno delle proprie posizioni.

CONSEGUENZE DELLA DISTINZIONE TRA CONTROVERSIE GIURIDICHE E POLITICHE Controversie giustiziabili Procedimento giudiziale o arbitrale Controversie politiche Controversie non giustiziabili Mezzi politici

RILEVANZA DELLA DISTINZIONE NELLE FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE Art. 36 par. 2 dello Statuto CIG.controversie giuridiche: Interpretazione di un trattato; Ogni questione di diritto internazionale; L’esistenza di fatti che costituiscono violazioni del diritto internazionale; La natura di una riparazione conseguente a una violazione del diritto internazionale.

METODI DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI Obbligo di risolvere pacificamente le controversie internazionali: Art. 2 par. 3 Carta ONU – complementare a art. 2 par. 4 Carta ONUart. 33: mezzi di soluzione pacifica delle controversie internazionali.

OBBLIGO DI RISOLVERE CONTROVERSIE IN MANIERA PACIFICA E’ CONSUETUDINARIO? Sì – ribadito in Risoluzione dell’AG su relazioni amichevoli del 1970 e in Dichiarazione dell’AG di Manila del 1982 sulla soluzione pacifica delle controversie internazionali. CIG lo ha affermato in caso Nicaragua – USA 1986

DALLA NOZIONE DI CONTROVERSIA DEDUCIAMO INDICAZIONI PRECISE SULL’ASTENSIONE DELLO STATO PARTE DI UNA CONTROVERSIA? No, perché definizione di contrapposizione di interessi può indurre ad estendere l’obbligo di astensione. Invece art. 27 par. 3 è norma da interpretare in maniera restrittiva per assicurare il funzionamento del CdS.

PRASSI DIFFICILE Si pensi ad es. al caso del Canale di Suez e alle restrizioni imposte dall’Egitto al passaggio delle navi nel 1951: Israele adisce il CdS denuciando l’azione egiziana intesa a bloccare navi dirette verso porti israeliani e cariche di petrolio, armi e altro materiale bellico. Prima di Israele altri Stati avevano già protestato contro l’Egitto (Francia, USA, Regno Unito, Turchia). Si propone delibera per ordinare a Egitto blocco di restrizioni e il rappresentante egiziano afferma illegittimità di delibera perché si sarebbero dovuti astenere tutti quelli che avevano protestato….

PRASSI DIFFICILE Soluzione eccessiva: molto spesso interessi di Stati si manifestano in molte circostanze; soluzione inadeguata Soluzione restrittiva: solo chi ha fatto ricorso al CdS…: soluzione inadeguata perché non è detto che il CdS si rivolga solo a chi ha fatto ricorso nei propri atti

PRASSI DIFFICILE Soluzione preferibile: astensione dei destinatari dell’atto che sarà adottato dal CdS…

DEROGA ALLA REGOLA Molto spesso si aggira norma facendo ricadere delibera nel capo VII (ris. 1983 inchiesta per abbattimento di aereo coreano da parte di URSS bloccata per veto URSS – pur non dichiarandosi che rientrava nel capo VII si è sottoposta la delibera alla votazione con diritto di veto).

DEROGA ALLA REGOLA Altro caso: ris. N. 457 del 1979 che chiede al governo iraniano di porre fine alla detenzione del personale dell’ambasciata USA a Teheran. La risoluzione non era sottratta al capo VI ma gli USA parteciparono e vista la condanna degli altri sarebbe stato opportuno che gli USA si astenessero.

DEROGA ALLA REGOLA Altro caso: ris. N. 731 del 1992 richiedente a Libia di consegnare a USA, UK e Francia i cittadini libici sospettati di aver organizzato gli attacchi contro gli aerei esplosi in volo nei cieli della Scozia (Lockerbie) e del Ciad – non era sottratta al Capo VI ma USA e UK vennero comunque ammessi al voto.

DEROGA ALLA REGOLA Caso Ucraina: veto opposto dalla Russia alla adozione di una risoluzione proposta da 42 Stati tra cui 3 permanenti e 3 non permanenti del CdS sulla questione Ucraina volta a ristabilire rapporti amichevoli tra Russia e governo legittimo e impedire che si tenesse il referendum non autorizzato dal Governo in carica per l’annessione della Crimea alla Russia (doc. 2014/189).

DEROGA ALLA REGOLA Forse l’art. 27 par. 3 è superato nella prassi?