L’Unione Europea dopo la Brexit: opportunità o inizio del declino

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Transcript della presentazione:

L’Unione Europea dopo la Brexit: opportunità o inizio del declino Prof. Avv. Matteo De Poli Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Padova www.studiodepoli.it L’Unione Europea dopo la Brexit: opportunità o inizio del declino ELSA PADOVA Padova 18 maggio 2017

Sommario dell’intervento Tra la notifica del recesso e la cessazione della partecipazione della GB all’EU: il quadro legale della procedura di exit Effetti del recesso e tutela dei diritti quesiti Exit e perdita del «passaporto bancario»: le strategie legali delle banchi inglesi Brexit means Brexit?

I. La procedura di exit

La base legale: l’art. 50 del Trattato Unione Europea «1. Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall’Unione. 2. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio Europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l’Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l’Unione. L’accordo è negoziato conformemente all’articolo 218, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Esso è concluso a nome dell’Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del parlamento Europeo. 3. I trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordi di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d’intesa con lo Stato membro interessato, decida all’unanimità di prorogare tale termine. 4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo stato membro che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano. Per maggioranza qualificata s’intende quella definita conformemente all’art. 238, paragrafo 3, lettera b) del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. 5. Se lo Stato che ha receduto dall’Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta è oggetto della procedura di cui all’articolo 49»

La procedura per giungere al recesso European Union (Notification of Withdrawal) Bill 16 marzo 2017: deliberazione parlamentare UK di esercizio del recesso da UE Notifica al Consiglio Europeo della volontà di recedere (29 marzo 2017) Il Consiglio Europeo predispone le Linee Guida per la negoziazione delle «modalità del recesso ordinato del regno Unito dalle UE» ( Si veda: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/04/29-euco-brexit-guidelines/) (30 aprile 2017) La Commissione presenta al Consiglio una raccomandazione sull’avvio dei negoziati Il Consiglio autorizza l’avvio dei negoziati e adotta le relative direttive, a maggioranza «forte» (20 stati su 27; 65% popolazione a 27) Apertura del negoziato e raggiungimento dell’Accordo sulle modalità del recesso (l’Accordo): Entro 2 anni dalla Notifica (prorogabili), il negoziatore formula una proposta di Accordo Votazione dei termini dell’Accordo di Parlamento Gran Bretagna, Consiglio (a maggioranza «forte») e Parlamento Europeo (a maggioranza «semplice») Apertura del negoziato e mancato raggiungimento dell’Accordo In caso di Accordo o in caso di scadenza del termine: cessazione della partecipazione della GB dall’UE

Il negoziato Il negoziato deve seguire le Linee guida per il negoziato Esso è condotto dalla Commissione, nella persona di un «negoziatore» (Michel Barnier) I negoziati si terranno a Bruxelles Il regime linguistico deve essere determinato dalle Parti I negoziati devono concludersi entro due anni dalla Notifica. In caso di mancato Accordo, i trattati non si applicheranno più allo Stato recedente I ministri GB partecipano alle riunioni di Consiglio e Consiglio europeo e esprimono il loro voto; i parlamentari eletti nel Regno Unito partecipano ai lavori parlamentari. Unico limite: il membro che rappresenta lo Stato recedente non partecipa alle discussioni e alle deliberazioni di Consiglio e Consiglio europeo sull’Accordo di recesso Dunque, i parlamentari inglesi hanno il diritto di voto sull’Accordo

Gli accordi post exit Il governo britannico ha comunicato che non punterà a restare nel mercato unico; per converso, intenderebbe perseguire un ambizioso accordo di libero scambio con l’Unione europea. I termini di questo accordo non fanno parte dell’Accordo sulle modalità del recesso. Dunque, I lavori per un accordo sugli scambi dovrebbero iniziare ufficialmente solo dopo che il Regno Unito non sarà più uno Stato membro, ma v. art. 50: «l’Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l’Unione» Possibili esiti (v. HM Government, Alternatives to membership: possible models for the United Kingdom outside the European Union) Modello Norvegia Accordi bilaterali UE-GB (modello Svizzera, Canada, Turchia) Regole WTO, con applicazione reciproca di tariffe

I punti di discussione L’accesso al Mercato Unico ed ai suoi servizi (possibilità di uscita dall’UE e permanenza nello spazio economico europeo) La libera circolazione delle merci, l’assenza di tariffe La libera circolazione delle persone La libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi L’adesione all’area Schengen Le misure in materia di giustizia e sicurezza (ad es.: disciplina del mandato d’arresto europeo) La contribuzione al bilancio UE

II. Effetti del recesso e tutela dei diritti quesiti

I diritti dei cittadini UE pendenti le trattative I diritti che l’exit comprometterà: alla cittadinanza UE, con libertà di movimento e residenza, uguaglianza, non discriminazione; diritto allo studio, diritti di esercitare un’attività professionale all’interno della UE La base legale: Art. 50(3) «I trattati cessano di essere applicabili allo stato interessato a decorrere dell’entrata in vigore dell’accordo di recesso I diritti garantiti ai cittadini facenti parte degli stati membri dai Trattati europei rimangono vigenti. In pendenza di trattative, rimangono dunque in vigore I Trattati La Carta dei diritti fondamentali La legislazione derivata La giurisdizione della Corte di Giustizia Il principio di leale cooperazione ex art. 4(3) TUE: «Gli Stati membri facilitano all’Unione l’adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell’Unione»

Exit e diritti acquisiti dei cittadini UE La questione dei diritti acquisiti dei cittadini UE (ad es.: alla residenza permanente in un Paese UE) non è disciplinata dai Trattati. Invero, L’art. 70(1) Conseguenze dell’estinzione di un Trattato, Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (1969) prevede che «1. A meno che il trattato non disponga altrimenti o le parti non convengano altrimenti, la cessazione di un trattato in base alle disposizioni in esso contenute o in base alla presente convenzione: a) libera le parti dall'obbligo di continuare a dare esecuzione al trattato; b) non pregiudica alcun diritto, alcun obbligo né alcuna situazione giuridica delle parti che sia venuta a crearsi a motivo dell'esecuzione del trattato prima della sua cessazione. 2. Quando uno Stato denuncia un trattato multilaterale o si ritira da esso, il paragrafo1 viene applicato nei rapporti fra Stato e ciascuna delle altre parti del trattato a partire dalla data in cui detta denuncia o ritiro entrano in vigore.» E’ diretto alle «parti», cioè agli «Stati» Tra i principi generali dell’ordinamento giuridico UE vi è la «certezza del diritto» e la tutela del «legittimo affidamento», i quali comportano la non-retroattività delle leggi che creano estinzione o modificazione delle posizioni giuridiche già sorte a beneficio dei cittadini La soluzione più probabile: il buon senso (Prof Derrick Wyatt QC: «My guess is that the inclination of Government and Parliament would be to be generous as regards those who had already made their lives in the UK, knowing that it would be likely to be reciprocated»

Exit e perdita del “passaporto bancario”: le strategie legali delle banche inglesi

Il «passaporto bancario» Una vasta serie di attività finanziarie possono essere svolte in tutta la UE da imprese finanziarie autorizzate nel paese d’origine, se membro UE; La disciplina bancaria e finanziaria è armonizzata e vige il principio del mutuo riconoscimento La libertà può essere esercitata Mediante stabilimento di una succursale, senza personalità giuridica (Londra è un hub primario) Prestando direttamente il servizio dal Paese d’origine

I rimedi GB contro la perdita del «passaporto bancario» Tesi GB: intaccare il ruolo finanziario di Londra nella UE comprometterebbe la stabilità finanziaria europea. Soluzione Chiedere, quale Paese terzo, il riconoscimento da parte della Commissione del «regulatory equivalence regime»; Costituire società controllate con sede in Paese membro e fare il «back-to-back trading» Operare con la «reverse solicitation», ossia non promuovendo la prestazione del servizio ma accettando la richiesta proveniente dal cliente (non sollecitato)

Il dubbio finale : «Brexit means Brexit?» Le istituzioni finanziarie inglesi perderanno accesso al Mercato Unico? Il recesso verrà revocato? E, a recesso compiuto, vi sarà una nuova richiesta di adesione? Prof. Avv. Matteo De Poli - Studio De Poli - Venezia Vicenza - www.studiodepoli.it

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