Diritto internazionale privato e dei contratti prof. Sara Tonolo – 4 novembre 2016
RICONOSCIMENTO DELLE DECISIONI IN UN ALTRO STATO? 3 domande GIUDICE COMPETENTE? RICONOSCIMENTO DELLE DECISIONI IN UN ALTRO STATO? LEGGE APPLICABILE?
RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI SENTENZE E PROVVEDIMENTI STRANIERI Attuazione dei diritti affermati nelle sentenze RICONOSCIMENTO: procedimento rivolto ad attribuire alla sentenza straniera l’autorità di cosa giudicata.
RICONOSCIMENTO DI SENTENZE E PROVVEDIMENTI STRANIERI AUTORITA’ DI COSA GIUDICATA POSITIVA: obbligo di attenersi a quanto deciso all’estero NEGATIVA: divieto di contestare la sentenza pronunciata dal giudice straniero
RICONOSCIMENTO DI SENTENZE E PROVVEDIMENTI STRANIERI Chi opera il riconoscimento? Chiunque può attribuire alla sentenza l’autorità di cosa giudicata
ESECUZIONE DI SENTENZE E PROVVEDIMENTI STRANIERI Procedura rivolta ad apporre la formula esecutiva alla sentenza straniera, simile a quella che si segue per porre in esecuzione una sentenza italiana
RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI SENTENZE E PROVVEDIMENTI STRANIERI Sono due aspetti collegati anche perché realizzano in maniera concreta i diritti che vengono affermati nella sentenza stessa. Attuazione dei diritti attraverso il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze straniere è un tema importante anche nella giurisprudenza CEDU come strumento di tutela di un diritto fondamentale dell’individuo (art. 6): sent. 18.12.1997, Hornsby c. Grecia
RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI SENTENZE E PROVVEDIMENTI STRANIERI Approcci e soluzioni diverse nei differenti ordinamenti giuridici Paesi di common law: il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze si fonda sulla comity In altri Paesi (Francia, Germania) fondamento del riconoscimento è il rispetto dei diritti acquisiti
RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI SENTENZE E PROVVEDIMENTI STRANIERI In Italia l’evoluzione del sistema di d.i.p. ha influito anche sull’evoluzione della disciplina della attuazione delle sentenze straniere.
RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI SENTENZE E PROVVEDIMENTI STRANIERI IN L. 218/95 Riconoscimento automatico 1865 Delibazione 1942 Convenzione di Bruxelles 1968 Riconoscimento automatico 1995 Abolizione exequatur Dir. UE? – Reg. 805/2004 – Reg. 2201/2003
RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI SENTENZE E PROVVEDIMENTI STRANIERI Diversi procedimenti entro diverse fonti Prospettiva unilaterale : art. 64 l. 218/95 Prospettiva integrata: Reg. 44/2001 – Reg. 1215/2012; Reg. 2201/2003
RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI SENTENZE E PROVVEDIMENTI STRANIERI IN DIR. UE Evoluzione 1) Convenzione di Bruxelles 1968 2) Dalla comunitarizzazione del d.i.p. 1997 al 2005 3) Dal 2005 a oggi: verso l’abolizione dell’exequatur? Reg. 805/2004 – Reg. 1215/2012 – Bruxelles I bis.
RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI SENTENZE E PROVVEDIMENTI STRANIERI IN L. 218/95 Ambito di applicazione residuale – solo ove non opera la disciplina di fonte comunitaria Ambito di applicazione oggettivo: nozione di sentenza in via interpretativa – Relazione al disegno di legge di riforma – passata in giudicato (Art. 64 lett. d); nozione di provvedimento ex art. 65 e di provvedimento di volontaria giurisdizione (art. 66).
RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI SENTENZE E PROVVEDIMENTI STRANIERI IN DIR. UE – MATERIA COMMERCIALE Ambito di applicazione oggettivo: nozione di sentenza in via interpretativa – art. 25 Conv. Brux. = art. 32 Reg. B.I NON più in Reg. B. I BIS : art. 36 NON E’ NECESSARIO IL PASSAGGIO IN GIUDICATO Se la sentenza straniera cessa di avere efficacia nello Stato d’origine per emanazione di una nuova sentenza deve cessare di avere efficacia anche nello Stato di riconoscimento
RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI SENTENZE E PROVVEDIMENTI STRANIERI IN DIR. UE – MATERIA FAMILIARE Ambito di applicazione oggettivo: nozione di sentenza: art. 2, n. 4 Reg. BIIbis Art. 46 Reg. 2201/2003 NON OCCORRE IL PASSAGGIO IN GIUDICATO SALVO QUANTO PREVISTO DALL’ART. 27 PER LE SENTENZE DI CUI ALL’ART. 21, 2° co. No riconoscimento per sentenza negativa che rigetta domanda di separazione e divorzio – art. 2 n. 4 Regime speciale per sentenze concernenti diritto di visita e rientro del minore
RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI SENTENZE E PROVVEDIMENTI STRANIERI IN L. 218/95 Il riconoscimento delle sentenze e dei provvedimenti stranieri è automatico. In caso di contestazione della parte contro cui si chiede il riconoscimento o di richiesta della parte che chiede il riconoscimento si procede con una azione di accertamento volta ad accertare i requisiti del riconoscimento. Tale azione è la stessa che si propone per ottenere l’esecuzione della sentenza straniera
PROCEDIMENTO IN CASO DI CONTESTAZIONE AL RICONOSCIMENTO E DI RICHIESTA DI ESECUZIONE NELLA L. 218/95 Azione di ACCERTAMENTO DEI REQUISITI (art. 67). LEGITTIMAZIONE: chiunque vi abbia interesse. OGGETTO: sentenza straniera passata in giudicato. ATTO INTRODUTTIVO: atto di citazione. COMPETENZA: Corte d’Appello del luogo di attuazione della sentenza. PROCEDIMENTO: Verifica dei requisiti di artt. 64, 65 e 66
PROCEDIMENTO IN CASO DI CONTESTAZIONE AL RICONOSCIMENTO E DI RICHIESTA DI ESECUZIONE NELLA L. 218/95 Per superare alcuni dubbi e incertezze sollevati all’entrata in vigore della l. 218/95 viene adottata la circolare interpretativa del 7.1.1997 per i casi in cui le sentenze e i provvedimenti stranieri devono essere trascritti o iscritti nei pubblici registri
PROCEDIMENTO IN CASO DI OPERATIVITA’ DI CIRCOLARE 1997 – ORD PROCEDIMENTO IN CASO DI OPERATIVITA’ DI CIRCOLARE 1997 – ORD. STATO CIVILE2000 UFFICIALE DI STATO CIVILE TRASCRIVE PROVVEDIMENTO STRANIERO NON TRASCRIVE E SI RIVOLGE AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA/ORA AL PREFETTO Se il PREFETTO ACCERTA I REQUISITI ORDINA LA TRASCRIZIONE SE NO, COMUNICA CHE NON SI PUO’ TRASCRIVERE PARTE INTERESSATA SI RIVOLGE A CORTE D’APPELLO
PROCEDIMENTO IN CASO DI CONTESTAZIONE AL RICONOSCIMENTO E DI RICHIESTA DI ESECUZIONE NEL REG. 1215/2012 Azione costitutiva LEGITTIMAZIONE: parti del processo originario OGGETTO: sentenza straniera ATTO INTRODUTTIVO: ricorso COMPETENZA: autorità che ogni Stato membro ha dichiarato competente PROCEDIMENTO: Verifica dei requisiti in tre fasi….
PROCEDIMENTO IN CASO DI CONTESTAZIONE AL RICONOSCIMENTO E DI RICHIESTA DI ESECUZIONE NEL REG. 2201/2003 Azione di accertamento LEGITTIMAZIONE: CHIUNQUE abbia interesse – art. 21 par. 3 OGGETTO: sentenza straniera ATTO INTRODUTTIVO: ricorso COMPETENZA: Corte d’Appello del luogo di attuazione della sentenza. PROCEDIMENTO: Verifica dei requisiti in tre fasi….
PROCEDIMENTO IN CASO DI CONTESTAZIONE AL RICONOSCIMENTO E DI RICHIESTA DI ESECUZIONE NEL REG. 1215/2012 VERIFICA DOCUMENTALE DEL CERTIFICATO DI CUI ALL’ART. 53 EXEQUATUR Opposizione VERIFICA CONDIZIONI RICONOSCIMENTO Impugnazione
PROCEDIMENTO IN CASO DI CONTESTAZIONE AL RICONOSCIMENTO E DI RICHIESTA DI ESECUZIONE NEL REG. 2201/2003 FASE MONITORIA – VERIFICA REQUISITI EXEQUATUR Opposizione VERIFICA CONDIZIONI RICONOSCIMENTO Impugnazione
PROCEDIMENTO IN CASO DI CONTESTAZIONE AL RICONOSCIMENTO E DI RICHIESTA DI ESECUZIONE NEL REG. 2201/2003 Raramente vale per le decisioni in materia matrimoniale perché di regola danno luogo all’aggiornamento automatico dei registri di stato civile se passate in giudicato Non vale per quelle negative di rigetto della domanda di separazione e di divorzio – art. 2 par. 4 NON SI APPLICA ALLE SENTENZE IN MATERIA DI DIRITTO DI VISITA E DI RIENTRO DEL MINORE SOTTRATTO: SE ESECUTIVE E CERTIFICATE SONO AUTOMATICAMENTE ESEGUITE (ARTT. 41 E 42), A MENO CHE NON VI SIA RICHIESTA DEL TITOLARE DELLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE (ART. 40, PAR. 2).
RICONOSCIMENTO DELL’ORDINE DI RIENTRO E DEL PROVVEDIMENTO SUL DIRITTO DI VISITA SECONDO IL REGOLAMENTO 2201/2003 Regime di esecuzione agevolato: art. 11 par. 8; artt. 41 e 42; Tappa fondamentale nel procedimento di abolizione dell’exequatur.
RICONOSCIMENTO DELL’ORDINE DI RIENTRO E DEL PROVVEDIMENTO SUL DIRITTO DI VISITA SECONDO IL REGOLAMENTO 2201/2003 Decisioni certificate ricevono attuazione come fossero pronunciate nello Stato di attuazione, in Italia rileva art. 612 e ss. c.p.c. attuazione obblighi di fare; eventuale nomina di esperti da parte del giudice dell’esecuzione (soprattutto in caso di opposizione del minore al rientro)- a meno che titolare di responsabilità genitoriale non instauri il procedimento ordinario (art. 40 par. 2) - Istanza di parte interessata: copia autentica decisione e del certificato di cui all’allegato II, traduzione se richiesta; Alla Corte d’Appello della residenza abituale del minore cui il provvedimento si riferisce o del luogo in cui il provvedimento deve essere eseguito, secondo il procedimento dapprima monitorio poi in contraddittorio
RICONOSCIMENTO DELL’ORDINE DI RIENTRO E DEL PROVVEDIMENTO SUL DIRITTO DI VISITA SECONDO IL REGOLAMENTO 2201/2003 Rilevanza del certificato ai fini dell’esecuzione: - redatto nella lingua della decisione; sulla base dei modelli degli allegati III e IV che attesti: La possibilità che hanno avuto le parti e il minore di essere ascoltate; Per le decisioni in materia di rientro (mai in contumacia): valutazione di elementi di prova ex Conv. L’Aja 1980
RICONOSCIMENTO DELL’ORDINE DI RIENTRO E DEL PROVVEDIMENTO SUL DIRITTO DI VISITA SECONDO IL REGOLAMENTO 2201/2003 Regime agevolato non solo dalle previsioni del Regolamento Bruxelles II bis, ma anche dall’elaborazione della giurisprudenza della CGUE: Sent. 11.7.2008 Inga Rinau; Sent. 1.7.2010 Povse Sent. 15.7.2010 Purrucker; Sent. 23.12.2009 Deticek
CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO E L’ESECUZIONE DELLE SENTENZE STRANIERE Garanzie essenziali nell’ordinamento dello Stato di riconoscimento Apertura ai valori giuridici stranieri del sistema italiano di d.i.p. Avvicinamento della prospettiva unilaterale alla prospettiva integrata
CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO E L’ESECUZIONE DELLE SENTENZE STRANIERE- CONTROLLO DEL DIRITTO APPLICATO Avvicinamento tra sistema nazionale e sistema comunitario: divieto di esame nel merito: art. 26 e 31, par. 3 Reg. 2201/2003, art. 36 e 45 Reg. 1215/2012 (come già di Reg. 44/2001) (≠ art. 27 n. 4 Conv. Brux.)
CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO E L’ESECUZIONE DELLE SENTENZE STRANIERE- CONTRASTO DI GIUDICATI Avvicinamento tra sistema nazionale e sistema comunitario: art. 34 n. 4 Reg. 44/2001; art. 22 Reg. 2201/2003 – nozione più ampia di giudicato identico – stesse parti elemento sufficiente a definirlo (= art. 27.3. Conv. Brux.) – dubbi per sentenza di rigetto di separazione e divorzio pronunciata nello Stato di riconoscimento- è ostacolo al riconoscimento?
CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO E L’ESECUZIONE DELLE SENTENZE STRANIERE Nonostante tali evidenti punti di contatto, vi sono tuttavia molte differenze rilevanti tra i due modelli di riconoscimento…