CONCETTI BASE SULLA NORMATIVA COMUNITARIA IN TEMA DI AIUTI DI STATO

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CONCETTI BASE SULLA NORMATIVA COMUNITARIA IN TEMA DI AIUTI DI STATO Mestre 20 maggio 2009 Avv. Andrea Cevese Studio legale Dal Ferro Giacomelli Cevese Santoro 1

LA CONCORRENZA NON DEVE ESSERE FALSATA UNO DEI PRINCIPALI OBIETTIVI COMUNITARI: LA CONCORRENZA NON DEVE ESSERE FALSATA NEL MERCATO INTERNO OCCORRE QUINDI CANALIZZARE L’INTERVENTO PUBBLICO VERSO OBIETTIVI DI POLITICA INDUSTRIALE IN SINTONIA CON GLI INTERESSI COMUNITARI 2

AIUTO DI STATO Proviamo a dare una definizione? QUALSIASI MISURA CHE, A SEGUITO DELL’INTERVENTO PUBBLICO, COMPORTI PER CERTE IMPRESE O CERTE PRODUZIONI UN BENEFICIO ECONOMICAMENTE APPREZZABILE,TALE DUNQUE DA ALLEVIARE GLI ONERI NORMALMENTE GRAVANTI SUI LORO BILANCI E MINACCIANDO COSI’ DI ALTERARE LE CONDIZIONI DELLA CONCORRENZA 3

1. CREA UN VANTAGGIO ECONOMICAMENTE APPREZZABILE (VANTAGGIO) REQUISITI DELL’AIUTO 1. CREA UN VANTAGGIO ECONOMICAMENTE APPREZZABILE (VANTAGGIO) 2. SONO BENEFICIARIE DETERMINATE IMPRESE O PRODUZIONI (SELETTIVITA’) 3. COMPORTA UN ONERE PER IL BILANCIO DELLO STATO ATTUANDO UN TRASFERIMENTO DI RISORSE DELLO STATO A UN’IMPRESA (PROVENIENZA PUBBLICA) 4. INCIDE SUGLI SCAMBI TRA STATI MEMBRI (RILEVANZA PER IL DIRITTO COMUNITARIO) in sintesi, CREA UNA POTENZIALE DISTORSIONE DELLA CONCORRENZA NEL MERCATO COMUNITARIO 4

ESEMPI DI AIUTO — SGRAVI FISCALI O PREVIDENZIALI NON GENERALI — GARANZIE STATALI SENZA PREMI — AUMENTI DI CAPITALE IN IMPRESE PUBBLICHE O FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO CHE NON SAREBBERO ATTUATI DA UN INVESTITORE PRIVATO — L’ACQUISTO DA PARTE DI UN’IMPRESA DI UN TERRENO DI PROPRIETA’ DELLO STATO AD UN PREZZO INFERIORE A QUELLO DI MERCATO 5

Principali effetti negativi degli aiuti EFFETTI PROTEZIONISTICI Gli aiuti facilitano le esportazioni ed ostacolano le importazioni EFFETTI ASSISTENZIALISTICI Rischiano di ostacolare le imprese più competitive e ritardano le ristrutturazioni necessarie a ridare competitivita’ alle imprese 6

PRINCIPIO GENERALE INCOMPATIBILITA' DEGLI AIUTI 7

DEROGHE ALL'INCOMPATIBILITA' LA COMUNITA’ PERO’ HA IL COMPITO DI PROMUOVERE UNO SVILUPPO ARMONIOSO ED EQUILIBRATO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE (art. 2 Trattato) DEROGHE ALL'INCOMPATIBILITA' 8

COMPATIBILITA’ DE JURE AIUTI “AUTOMATICAMENTE COMPATIBILI” AIUTI POTENZIALMENTE COMPATIBILI POSSONO ESSERE AUTORIZZATI A SEGUITO DI UNA VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE 9

COMPATIBILITA' DE JURE (ART. 87, II° PARAGRAFO) 1. AIUTI A CARATTERE SOCIALE CONCESSI AI SINGOLI CONSUMATORI, PURCHE’ ACCORDATI SENZA DISCRIMINAZIONI DETERMINATE DALL’ORIGINE DEI PRODOTTI 2. AIUTI DESTINATI AD OVVIARE AI DANNI CAUSATI DA CALAMITA’ NATURALI OPPURE DA ALTRI EVENTI ECCEZIONALI 10

AIUTI POTENZIALMENTE COMPATIBILI (art. 87, paragrafo III°) a. GLI AIUTI DESTINATI A FAVORIRE LO SVILUPPO ECONOMICO DELLE REGIONI OVE IL TENORE DI VITA SIA ANORMALMENTE BASSO, OPPURE SI ABBIA UNA GRAVE FORMA DI SOTTOCCUPAZIONE b. GLI AIUTI DESTINATI A PROMUOVERE LA REALIZZAZIONE DI UN IMPORTANTE PROGETTO DI COMUNE INTERESSE EUROPEO OPPURE A PORRE RIMEDIO A UN GRAVE TURBAMENTO DELL’ECONOMIA DI UNO STATO MEMBRO c. GLI AIUTI DESTINATI AD AGEVOLARE LO SVILUPPO DI TALUNE ATTIVITA’ O DI TALUNE REGIONI ECONOMICHE, SEMPRE CHE NON ALTERINO LE CONDIZIONI DEGLI SCAMBI IN MISURA CONTRARIA AL COMUNE INTERESSE d. GLI AIUTI DESTINATI A PROMUOVERE LA CULTURA E LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO, QUANDO NON ALTERINO LE CONDIZIONI DEGLI SCAMBI E DELLA CONCORRENZA NELLA COMUNITA’ IN MISURA CONTRARIA ALL’INTERESSE COMUNE e. LE ALTRE CATEGORIE DI AIUTI, DETERMINATE CON DECISIONE DEL CONSIGLIO, CHE DELIBERA A MAGGIORANZA QUALIFICATA SU PROPOSTA DELLA COMMISSIONE 11

OBBLIGO DI NOTIFICA DEGLI AIUTI PRINCIPIO GENERALE OBBLIGO DI NOTIFICA DEGLI AIUTI 12

ESENZIONE DAGLI OBBLIGHI DI NOTIFICA LA REGOLAMENTAZIONE DI ESENZIONE DAGLI OBBLIGHI DI NOTIFICA 13

REGOLAMENTI DI ESENZIONE GENERALE DI ESENZIONE PER CATEGORIA N. 800/2008 DE MINIMIS N. 1998/2006 DE MINIMIS AGRICOLTURA N. 1535/2007 DE MINIMIS PESCA N. 875/2007 PMI AGRICOLTURA N. 1857/2006 PMI PESCA N. 736/2008 14

SE UN AIUTO NON RIENTRA NELL’AMBITO DEI REGOLAMENTI DI ESENZIONE (o in de minimis) NOTIFICA 15

REGOLAMENTO DE MINIMIS 1998/06 AIUTI EROGATI AD UN’IMPRESA CHE NON SUPERANO I 200.000 EURO NELL’ARCO DI TRE ESERCIZI FINANZIARI (100.000 euro in caso di trasporto su strada) 16

SE L’AIUTO ECCEDE LA SOGLIA MASSIMA, PERDE L’ESENZIONE (ANCHE PER LA PARTE CHE NON ECCEDE IL MASSIMALE) IL MOMENTO RILEVANTE DI CONCESSIONE E’ QUELLO IN CUI AL BENEFICIARIO E’ ACCORDATO IL DIRITTO GLI AIUTI DE MINIMIS NON POSSONO ESSERE CUMULATI CON ALTRI AIUTI STATALI PER LO STESSO PROGETTO SE SI SUPERANO INTENSITA’ MASSIME CONSENTITE 17

NON SI APPLICA A PESCA E ACQUACOLTURA ALLA PRODUZIONE AGRICOLA (ma si applica alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli) AD AIUTI ALL’ESPORTAZIONE ALL’ACQUISTO DI VEICOLI PER TRASPORTO MERCI SU STRADA da parte di imprese operanti per conto di terzi AD AIUTI CONDIZIONATI ALL’IMPIEGO PREFERENZIALE DI PRODOTTI INTERNI 18

SI APPLICA AD AIUTI TRASPARENTI per i quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessaria un’analisi del rischio Es. SOVVENZIONI, CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI, ESENZIONI FISCALI LIMITATE 19

SONO TRASPARENTI AIUTI SOTTO FORMA DI - CONFERIMENTI DI CAPITALE E DI CAPITALE DI RISCHIO, se l’apporto di capitale pubblico è inferiore alla soglia de minimis - GARANZIE, se concesse ad imprese non in difficoltà, se il prestito cui è collegata la garanzia non supera 1,5 milioni e se la garanzia non supera l’80% del prestito - PRESTITI, se l’ESL è calcolato sulla base di tassi di interesse di mercato 20

CONTROLLI e DURATA I beneficiari devono rilasciare una dichiarazione oppure, lo Stato membro ha attivato un registro centrale degli aiuti che copre almeno l’ultimo triennio Il nuovo regolamento de minimis resterà in vigore fino al 31 dicembre 2013 21

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE DEL 17 DICEMBRE 2008 (GUUE 22. 1 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE DEL 17 DICEMBRE 2008 (GUUE 22.1.09 C 16) QUADRO DI RIFERIMENTO PER AIUTI DI STATO A SOSTEGNO DEL FINANZIAMENTO NELL’ATTUALE SITUAZIONE DI CRISI FINANZIARIA ED ECONOMICA IN VIGORE DAL 17.12.2008 AL 31.12.2010

RIDURRE I COSTI UMANI DELLA CRISI PREPARARE IL RITORNO ALLA CRESCITA OBIETTIVI STIMOLARE LA DOMANDA RIDURRE I COSTI UMANI DELLA CRISI PREPARARE IL RITORNO ALLA CRESCITA

MISURE TEMPORANEE AMMESSE (a certe condizioni) CONTRIBUTI ECCEZIONALI A FONDO PERDUTO AIUTI SOTTO FORMA DI GARANZIA (RIDUZIONE DEL PREMIO PAGATO) CONTRIBUTI SOTTO FORMA DI TASSI AGEVOLATI PRESTITI AGEVOLATI PER PRODUZIONE DI “PRODOTTI VERDI” PARZIALE DEROGA A ORIENTAMENTI CAPITALE DI RISCHIO PMI SEMPLIFICAZIONE ASSICURAZIONE CREDITO ALL’ESPORTAZIONE

- IMPRESE DI GRANDI DIMENSIONI IN DIFFICOLTÀ - definizione di impresa in difficoltà ai sensi del punto 2.1 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU n. C 244 del 1.10.2004): in generale per la Commissione un’impresa è in difficoltà quando non è in grado con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.

PMI IN DIFFICOLTA’ una PMI è in difficoltà quando: se è a responsabilità limitata, ha perduto più della metà del capitale sottoscritto, e la perdita di oltre un quarto di detto capitale è intervenuta nel corso degli ultimi 12 mesi; se almeno alcuni soci hanno responsabilità illimitata, qualora abbia perduto più della metà del capitale e la perdita di oltre un quarto di detto capitale è intervenuta nel corso degli ultimi 12 mesi; indipendentemente dal tipo di società, se ricorrono le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura di una procedura concorsuale per insolvenza.

1. AIUTI DI IMPORTO LIMITATO MAX 500.000 EURO PER IMPRESA SOLO REGIMI (NO AIUTI AD HOC) NON A IMPRESE IN DIFFICOLTA’ PRIMA DEL 1 LUGLIO 2008 NO A IMPRESE SETTORE PESCA NO A IMPRESE DI PRODUZIONE AGRICOLA NO AIUTI ALL’ESPORTAZIONE EROGATI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2010 OBBLIGO DI SPECIALE DICHIARAZIONE DE MINIMIS (PERIODO 1.1.08-31.12.10)

CUMULO Le misure di aiuto temporanee: - non possono essere cumulate con gli aiuti “de mimimis” per i medesimi costi ammissibili - possono essere cumulate con altri aiuti compatibili o con altre forme di finanziamento comunitarie a condizione che le intensità massime pertinenti di aiuto vengano rispettate Cumulo aiuti de minimis ricevuti prima del QRT con aiuti di importo limitato: rispetto della soglia dei 500.000 euro per il periodo 1.1.2008 – 31.12.2010 Cumulo aiuti de minimis con le altre misure contenute nella disciplina temporanea : l’importo degli aiuti concessi in de minimis dopo l’1.1.2008 deve essere dedotto dall’aiuto concesso x lo stesso fine nel quadro delle misure temporanee [questa regola non si applica alle misure di semplificazione (assicurazione al credito all’esportazione) e agli aiuti di importo limitato di 500.000 euro]

NOTIFICA GLI AIUTI DI CUI ALLA PRESENTE COMUNICAZIONE DEVONO ESSERE NOTIFICATI LA COMMISSIONE SI E’ IMPEGNATA A GARANTIRE UNA RAPIDA AUTORIZZAZIONE

ELENCHI, REGISTRAZIONI E RELAZIONI ENTRO IL 31.7.2009 OBBLIGO DI FORNIRE A COMMISSIONE ELENCO DI REGIMI POSTI IN ESSERE OBBLIGO DI CONSERVARE PER 10 ANNI LE REGISTRAZIONI DI AIUTI CONCESSI ENTRO IL 31 OTTOBRE 2009, OBBLIGO DI PRESENTARE RELAZIONE SULLE MISURE ADOTTATE

LA PROCEDURA ART. 88 TRATTATO CE - REG. CE 659/1999 31

ARTICOLO 88 CE “La Commissione procede con gli Stati membri all’esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune. […] Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro oservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell’articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. […] Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell’artciolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato memro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto ad una decisione finale.”

2.QUELLI NOTIFICATI ALLA COMMISSIONE E NON CONTESTATI AIUTI ESISTENTI AIUTI NUOVI 1.QUELLI ESISTENTI IN UNO STATO MEMBRO CUI E’ STATA DATA ESECUZIONE PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO QUALSIASI PROGETTO DI AIUTI NUOVI, COMPRESE LE MODIFICHE DI AIUTI ESISTENTI NONCHE’ IL RIFINANZIAMENTO DI AIUTI ESISTENTI RITENUTI COMPATIBILI 2.QUELLI NOTIFICATI ALLA COMMISSIONE E NON CONTESTATI 3.MISURE ADOTTATE NEL QUADRO DI UN REGIME APPROVATO DALLA COMMISSIONE 4.QUELLI CONCESSI, SIA PURE ILLEGALMENTE, DA OLTRE DIECI ANNI 33

+ PROCEDIMENTO D'INDAGINE FORMALE COMUNICAZIONE ALLO STATO MEMBRO - pubblicata nella GUCE - (valutazione preliminare della Commissione) + MESSA IN MORA=invito allo Stato membro e a tutti gli interessati a presentare le proprie osservazioni (entro il termine normalmente di un mese) DECISIONE POSITIVA DECISIONE CONDIZIONATA DECISIONE NEGATIVA 34

(da svolgere entro un termine ragionevole) AIUTI NUOVI (Art. 88, paragrafo III) NOTIFICA PREVENTIVA ALLA COMMISSIONE ESAME PRELIMINARE (da svolgere entro un termine ragionevole) LA MISURA NON COSTITUISCE AIUTO L’AIUTO E’ COMPATIBILE CON IL MERCATO COMUNE PROCEDIMENTO D’INDAGINE FORMALE 35

1. Notifica allo Stato membro della decisione della Commissione in cui si avverte dell’avvio della procedura 2. Invito allo Stato membro e a tutti gli interessati a presentare le loro osservazioni entro un dato termine. La decisione di avviare la procedura è pubblicata sulla GUCE - (entro max 18 mesi, termine ordinatorio) DECISIONE 36

DECISIONE NEGATIVA - Lo Stato ha l’obbligo di recuperare gli aiuti non compatibili se già erogati, con interessi, prescrizione decennale dalla data di apertura della procedura per aiuti nuovi, efficacia invece ex nunc per aiuti esistenti Solo l’impossibilità oggettiva assoluta giustifica il non recupero Legittimo affidamento invocabile solo per aiuti notificati (es. aiuti abusivi), ovvero aiuti concessi ai sensi dei regolamenti di esenzione 37

QUINDI, SE UN AIUTO NON RIENTRA NELL’AMBITO DEI REGOLAMENTI DI ESENZIONE (o in de minimis) NOTIFICA 38

nel settore degli aiuti Trasparenza dei flussi finanziari nel settore degli aiuti Verifica del rispetto del divieto di cumulo degli aiuti D.M. 18 ottobre 2002 E’ fatto obbligo a tutti gli enti pubblici di comunicare regolarmente allo Stato (Ministero delle Attività Produttive) qualsiasi misura di aiuto alle imprese. 39

INFORMAZIONI DA COMUNICARE — SOGGETTO BENEFICIARIO DELLE AGEVOLAZIONI ED EVENTUALE APPARTENENZA A GRUPPI, HOLDING ECC. — NORMA O PROVVEDIMENTO A MONTE — TIPOLOGIA E AMMONTARE DELLE AGEVOLAZIONI CONCESSE — AGEVOLAZIONI REVOCATE — INVESTIMENTI PREVISTI E REALIZZATI 40

http://www.bda.incentivialleimprese.it 41

BANCA DATI ANAGRAFICA SERVE PER IL MONITORAGGIO DEL CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI SI IMMETTONO I DATI TRAMITE PASSWORD E USERNAME OGGI IL SISTEMA FUNZIONA SOLO PARZIALMENTE (NON TIENE CONTO DEL REG. DE MINIMIS 1998/2006) 42

DICHIARAZIONE DEGGENDORF (art. 1 co DICHIARAZIONE DEGGENDORF (art. 1 co. 1223 Finanziaria 2007 – DPCM 23 maggio 07) I DESTINATARI DEGLI AIUTI POSSONO AVVALERSI DELLE MISURE AGEVOLATE SOLO SE DICHIARANO DI NON RIENTRARE TRA COLORO CHE HANNO RICEVUTO E, SUCCESSIVAMENTE NON RIMBORSATO O DEPOSITATO IN UN CONTO BLOCCATO, AIUTI ILLEGALI O INCOMPATIBILI 43

GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE !