Aspetti giuridici e medico legali nella gestione del rischio

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Transcript della presentazione:

Aspetti giuridici e medico legali nella gestione del rischio IL FONDAMENTO GIURIDICO DELLA COLPA MEDICA

ASPETTI PENALISTICI Art. 589 Omicidio colposo “Chiunque cagiona per colpa la morte d’una persona è punito …omissis Art. 590 (Lesioni personali colpose) “Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale …omissis

ASPETTI PENALISTICI Art. 40 Rapporto di causalita' Nessuno puo'essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non e' conseguenza della sua azione od omissione. ...omissis

ASPETTI CIVILISTICI Art. 1176 “Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia” Art. 1228 “Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell’adempimento di un’obbligazione si avvale dell’opera di terzi, risponde dei fatti dolosi o colposi di costoro”. Art. 2232 Il prestatore d’opera deve eseguire personalmente l’incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l’’oggetto della prestazione”. Art. 2043 C.C. (Risarcimento per fatto illecito) “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno Art. 2236 C.C. (Responsabilità del prestatore d’opera) “Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni se non in caso do dolo o di colpa grave“

ASPETTI CIVILISTICI art. 1227 codice civile “Concorso del fatto colposo del creditore – Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza”.

Quello che cambia nella ricostruzione del nesso causale Differente valutazione in sede penale ed in sede civile del rapporto di causalità Quello che cambia nella ricostruzione del nesso causale tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria in quanto nel primo vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio” (cassazione penale S.U. 30328/02 Franzese), mentre nel secondo vige la regola della preponderanza dell’evidenza o “del più probabile che non” attesa la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa e l’equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti 6

SENTENZA FRANZESE N. 30328 DEL 10.7.2002 «Secondo i principi affermati nella [citata] sentenza Franzese (Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002), al fine di stabilire la sussistenza del nesso di causalità, occorre un duplice controllo: posta in premessa una spiegazione causale dell'evento sulla base di una legge statistica o universale di copertura sufficientemente valida e astrattamente applicabile al caso concreto, occorre successivamente verificare, attraverso un giudizio di alta probabilità logica, l'attendibilità, in concreto, della spiegazione causale così ipotizzata. Bisogna cioè verificare - sulla base delle evidenze processuali - che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione doverosa omessa o al contrario non compiuta la condotta commissiva assunta a causa dell'evento, esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non si sarebbe verificato, oppure sarebbe avvenuto molto dopo, o avrebbe comunque avuto minore intensità lesiva».

(Cassazione Sezione Terza Civile n. 23933 del 22 ottobre 2013, Pres (Cassazione Sezione Terza Civile n. 23933 del 22 ottobre 2013, Pres. Massera, rel. De Stefano). nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio".

Legge 189/2012 Art.3 comma 3 (Balduzzi) L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attivita' si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunita' scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. 9

Tuttavia, i giudici della S.C ( Sezione IV penale) con la ONERE DELLA PROVA Tuttavia, i giudici della S.C ( Sezione IV penale) con la sentenza n. 268/2013 (depositata il 30 gennaio 2013), Precisano che la suddetta abolitio criminis non opera in maniera indiscriminata, dovendo il medico, per essere ‘scriminato’, dimostrare di aver osservato le leges artis, vale a dire le regole di protocollo accettate e condivise dalla migliore scienza medica. 10

LIMITAZIONE DELLA NORMA ALLA SOLA IMPERIZIA La limitazione di responsabilità in caso di colpa lieve, osserva il Collegio, opera soprattutto per le condotte professionali conformi alle linee guida che contengono regole di perizia, ma non risulta estesa agli errori diagnostici che si rivelano come connotati da negligenza ed imprudenza; inoltre, le stesse regole per avere effetto scriminante non devono risultare ispirate unicamente alle esigenze di contenimento dei costi delle strutture asl, avendo il sanitario il dovere di disattenderle se mettono l’ammalato in pericolo. 11

COLPA LIEVE E COLPA GRAVE CRITICITA’ DECRETO BALDUZZI Distinzione colpa lieve e colpa grave Circa i termini di colpa grave e lieve manca una definizione precisa e non c’è una codifica da parte del Legislatore. Esistono però dei criteri di individuazione stabiliti dalla giurisprudenza e dalla dottrina. 12

DECRETO BALDUZZI C R I T I C I T A’ La colpa grave si caratterizza per comportamenti gravemente negligenti e per l’inosservanza di comuni regole di comportamento, per la mancanza di diligenza minima nel comportamento. La colpa lieve deriva invece dalla violazione della diligenza media 13

DIRITTO DI RIVALSA E COLPA GRAVE La colpa grave dà diritto ad azione di rivalsa da parte della struttura pubblica nei confronti del medico dipendente 14

DIRITTO DI RIVALSA E COLPA LIEVE La colpa lieve, contrariamente alla colpa grave o al dolo, non dà diritto ad azioni di rivalsa da parte della struttura pubblica nei confronti del medico dipendente anche se alcuna giurisprudenza talvolta non è stata di tale avviso 15

DIRITTO DI RIVALSA DEL SANITARIO SULLA STRUTTURA Al contrario un medico dipendente, condannato a risarcire il danno in sede civile per colpa lieve può esercitare un’azione di rivalsa nei confronti della pubblica amministrazione che verrà valutata dal giudice 16

AZIONI DI RIVALSA DELL’ERARIO CONTRO I MEDICI Spesso l’ Azienda Sanitaria e l’assicurazione trattano autonomamente il contenzioso , a volte per anni e non informano il medico . Poi fanno una transazione all’insaputa del medico . A questo punto l’Azienda segnala il fatto, anche quando non c’è colpa grave, alla Corte dei Conti, che fa richiesta al medico di decine di migliaia o centinaia di migliaia di euro. Il medico che dovrebbe potersi difendere già in corso di trattativa in sede extragiudiziale è costretto a nominare un suo avvocato per difendersi 17

Grazie a tutti voi per l’attenzione prestata 18