Pubblica Amministrazione
= l’attività svolta da determinati organi ed enti diretta alla realizzazione concreta degli interessi pubblici.
IN SENSO Oggettivo = Soggettivo = Vari atti che soddisfano gli interessi della società. Soggettivo = Insieme degli enti e degli uffici che svolgono l’attività.
PRINCIPI CHE REGOLANO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Il principio del decentramento: «La repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento». (art. 5)
Principio di legalità «I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge…» (art. 97) Principio del buon andamento «...in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione». (art. 97)
GLI ENTI LOCALI Dopo l’unificazione d’Italia, l’assetto della Pubblica amministrazione aveva un carattere accentrato. In seguito, invece, si decise di trasferire molte funzioni amministrative agli enti locali. Così nacque lo Stato regionale. Comuni Province Regioni
COMUNI = Enti pubblici dotati di una propria autonomia, che si esprime nel potere di darsi uno statuto in cui vengono stabilite le norme fondamentali relative al funzionamento del Comune e alla sua organizzazione.
Funzioni: Garantisce i servizi di carattere sociale fornitura di gas e acqua potabile, manutenzione delle strade comunali, smaltimento dei rifiuti, trasporti urbani e organizzazione di teatri, musei e biblioteche; Funzioni statali servizi di anagrafe e di stato civile e servizio elettorale; Attua la celebrazione dei matrimoni civili.
Autonomia finanziaria Per sostenere le spese dei servizi economici resi alla cittadinanza, i Comuni possono istituire tributi propri. Le persone che risiedono in un determinato comune devono infatti versare dei contributi che serviranno per pagare determinate attività svolte nel loro interesse. Esiste inoltre un’imposta comunale, chiamata ICI.
Sono costituiti da tre organi: Consiglio comunale insieme al Sindaco è l’organo di indirizzo politico, delibera sulle proposte avanzate dagli altri organi, controlla l’operato del Sindaco e quello della Giunta, approva lo Statuto, il Bilancio e i regolamenti comunali e può provocare le dimissioni di questi due organi. Giunta comunale è l’organo esecutivo e si occupa dei vari servizi. Sindaco rappresenta il Comune, presiede la Giunta e il Consiglio ed è l’organo responsabile dell’amministrazione comunale.
Elezione del Sindaco: Viene eletto direttamente dai cittadini; Nei comuni con meno di 15.000 abitanti si utilizza il sistema maggioritario uninominale e la maggioranza richiesta è quella relativa; Nei comuni di maggiori dimensioni si utilizza invece il sistema maggioritario uninominale a doppio turno con ballottaggio e la maggioranza richiesta è quella assoluta.
PROVINCE Sono costituite da tre organi: Consiglio provinciale detiene funzione deliberativa e viene eletto ogni cinque anni; Giunta provinciale detiene il potere esecutivo, viene nominato dal Presidente della provincia ed è composto dagli assessori; Presidente della Provincia ricopre un ruolo rappresentativo e presiede il Consiglio e la Giunta.
Funzioni: Tutela dell’ambiente Prevenzione delle calamità naturali Salvaguardia dell’igiene pubblica Costruzione e amministrazione delle strade Valorizzazione dei beni culturali Gestione di determinati istituti scolastici Oltre a queste funzioni possono anche approvare uno statuto per disciplinare le proprie attività.
Oltre alle province esistono anche le città metropolitane Organismi locali che assumono compiti amministrativi simili a quelli delle province e funzioni di coordinamento tra i Comuni compresi nell’area di sua competenza.
LE REGIONI Statuto Speciale Ordinario Deliberato dal Deliberato dal Parlamento Consiglio regionale
Sono costituite da tre organi: Consiglio regionale è l’organo deliberativo composto da 30 a 80 consiglieri ed eletto ogni cinque anni dai cittadini maggiorenni. La sua organizzazione è paragonabile a quella del Parlamento per la presenza di gruppi e commissioni, attraverso i quali attua il controllo politico sugli atti della Giunta e vota possibili mozioni di sfiducia nei confronti del Parlamento.
Giunta regionale è l’organo esecutivo formato dgli assessori nominati dal Presidente della Giunta che si occupano dell’amministrazione regionale. Presidente della Giunta è il rappresentante della Regione, eletto a suffragio universale, con il compito di promulgare le leggi regionali, coordinare l’attività degli assessori e dirigere le funzioni amministrative regionali.
Potere normativo delle Regioni Potere legislativo Facoltà di emanare leggi valide Competenza legislativa generale delle Regioni
Procedura di formazione delle leggi: Iniziativa promossa dalla Giunta, dai consiglieri, dal popolo o dai Consigli provinciali e comunali; Approvazione da parte del Consiglio Regionale; Promulgazione del Presidente della Giunta regionale; Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione; Entrata in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione. Le leggi possono poi essere abrogate tramite un referendum regionale.
STATUTO EMILIA-ROMAGNA Nello statuto odierno è ancora presente lo sforzo che portò alla Liberazione dopo la II Guerra mondiale sotto forma di un impegno alla difesa della Pace. È inoltre fortemente rivolto alla coscienza politica della popolazione, e quindi ai valori civili e umanitari. Dichiara infatti che la Regione non deve discriminare nessuno, impegnandola a tale proposito a concedere il diritto di voto agli immigrati residenti.
Assemblea Legislativa Lo Statuto impegna la Regione ed i suoi organi rappresentativi ed esecutivi a promuovere la partecipazione e il confronto con le organizzazioni della società Assemblea Legislativa Caratteristiche: Brevità Documento moderno aggiornatissimo sui problemi più concreti e quotidiani
Partecipazione democratica: Intervento nel procedimento di formazione dei provvedimenti qualunque soggetto può intervenire secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dalle leggi regionali; Petizioni chiunque può rivolgerne all’Assemblea legislativa per esporre comuni necessità; Interrogazioni Province, Comuni ed altri Enti Locali possono interrogare gli organi della Regione su questioni di loro competenza; Iniziativa legislativa popolare almeno 5.000 elettori, ciascun Consiglio provinciale o uno o più Consigli comunali;
Contatti con l’Assemblea legislativa lo Statuto garantisce il colloquio tra il Consiglio regionale e le associazioni di cittadini durante il procedimento legislativo; Referendum abrogativo quarantamila elettori della Regione, dieci Consigli comunali, due Consigli provinciali; Referendum consultivo ottantamila residenti nei Comuni della nostra Regione, dieci Consigli comunali, quattro Consigli provinciali; Referendum confermativo statutario Lo statuto della Regione è sottoposto all’approvazione popolare; Consiglio delle autonomie locali organo di appresentanza, consultazione e coordinamento tra la Regione e gli Enti locali.
Art. 118 «Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.»