Esercizio e Pratica Professionale E. P. A. P. DAFNE 2017 Prof.Bruno Cirica
Gli iscritti agli albi professionali dei dottori agronomi e dottori forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi che esercitano comunque attività autonoma di libera professione in forma singola o associata senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di prestazione saltuaria e/o occasionale o collaborazione coordinata e continuativa, sono obbligatoriamente iscritti o registrati all’Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale (EPAP), ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro dipendente.
Sono altresì iscritti o registrati i professionisti che esercitano l'attività professionale attraverso le forme della società di persone, di società cooperativa, di società di capitali e le rispettive società di appartenenza.
Tipo di contributi istituzionali I contributi obbligatori: Soggettivo Integrativo Solidarietà Maternità L’Ente istituisce con appositi regolamenti ulteriori contributi facoltativi
Contributi soggettivo e di solidarietà A) Soggettivo - E’ obbligatorio, annuo, ed è pari al 10% del reddito professionale netto di lavoro autonomo (risulta dalla dichiarazione dei redditi); B) Solidarietà - E’ obbligatorio, annuo, ed è pari al 2 per mille del reddito professionale netto di lavoro autonomo (risulta dalla dichiarazione dei redditi); E’ comunque dovuto un contributo soggettivo minimo ed un contributo di solidarietà pari rispettivamente a 581,00 euro e 12,00 euro (entrambi deducibili dalle imposte dirette); Si può corrispondere un contributo soggettivo anche in misura superiore; Gli iscritti per la prima volta non ancora trentenni possono chiedere la riduzione dei contributi minimi al trenta per cento per i primi tre anni di iscrizione.
Contributi integrativo e di maternità Integrativo - E’ obbligatorio, annuo e consiste in una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi lordi che concorrono a formare il reddito imponibile dell’attività professionale; La % di cui al punto precedente è fissata nella misura del 2% ed il relativo importo è obbligatoriamente evidenziato sul documento fiscale emesso (in previsione sarà portato al 4%); Va versato all’Ente indipendentemente dall’effettivo pagamento effettuato dal debitore; Non concorre alla formazione del reddito imponibile e su di esso è dovuta l’IVA; E’ comunque dovuto un contributo integrativo minimo di 81,00 euro. Maternità – Importo forfettario pari a 28,00 euro.
Prestazioni A) Pensione di vecchiaia; B) Pensione di inabilità e/o invalidità; C) Pensione ai superstiti, di reversibilità o indiretta; D) Indennità di maternità e paternità. Nei limiti della disponibilità di bilancio l’Ente può corrispondere: A) Assistenza integrativa sanitaria; B) Sussidi; C) Agevolazioni in caso di calamità naturali; D) Piccoli prestiti.
Contributi minimi Fissati annualmente per coloro che non raggiungono una certa fascia di reddito 2015 pari ad € 6.060,00 Contributo minimo circa € 700
FRAZIONABILITA' DEI SOLI CONTRIBUTI MINIMI A tutti i nuovi iscritti che al momento dell’iscrizione abbiano meno di 30 anni, qualora siano tenuti al solo versamento dei contributi minimi, l’Ente dà la possibilità di ridurre del 70% gli stessi per i primi tre anni d’iscrizione. Tale possibilità viene meno qualora i contributi da versare siano superiori ai minimi. In questo caso il neo iscritto, ancorché abbia meno di 30 anni, dovrà versare il contributo soggettivo (10% reddito netto) il contributo di solidarietà (0,2% del reddito netto) e il contributo integrativo (2% volume d'affari) nella loro totalità.
BANDO ASSISTENZA ISCRITTI EPAP 2016 L’Ente ha previsto per l’anno 2016 lo stanziamento dell’importo di € 300.000 suddiviso in due scaglioni semestrali di € 150.000. L’importo del primo scaglione è ripartito tra le diverse categorie di trattamento di assistenza secondo i seguenti importi: - rette di ammissione in case di riposo: € 20.000 - spese per assistenza domiciliare: € 30.000 - assegno di studio: € 15.000 - spese funerarie: € 35.000 - provvidenze straordinarie: € 50.000
Pensione di Vecchiaia SOGGETTI AVENTI DIRITTO Hanno diritto a presentare la domanda per la corresponsione della pensione di vecchiaia gli iscritti che abbiano maturato tutti i seguenti requisiti: A) 1. compimento del sessantacinquesimo anno di età; 2. anzianità di iscrizione non inferiore a cinque anni, anche se non consecutivi. L’anzianità di iscrizione utile per il diritto alla pensione di vecchiaia decorre dalla data di prima iscrizione all’Epap, indipendentemente dall’eventuale cessazione dell’attività, in costanza di iscrizione all’Albo professionale; 3. versamento effettivo di almeno cinque anni di contribuzione. Oppure B) 1. maturazione di un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, indipendentemente dall’età anagrafica.
SISTEMA DI CALCOLO DELLA PENSIONE A) La pensione si determina moltiplicando il montante individuale per il coefficiente di trasformazione relativo all’età dell’iscritto al momento del pensionamento Il montante individuale dell’iscritto è pari alla somma dei contributi soggettivi rivalutati annualmente su base composta al 31 dicembre di ciascun anno. La rivalutazione non si applica sui contributi relativi all’anno di maturazione dei requisiti. Il tasso di rivalutazione è pari alla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale calcolata dall’Istat, con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare.
Indennità di maternità OGGETTO DELLA TUTELA L’indennità di maternità è corrisposta al verificarsi dei seguenti eventi. a) Gravidanza e puerperio L’indennità è riconosciuta per un periodo di cinque mesi che comprende i due mesi precedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla nascita del bambino. b) Adozione o affidamento L’indennità è riconosciuta per un periodo di cinque mesi che comprende i due mesi precedenti la data di effettivo ingresso del bambino in famiglia e i tre mesi successivi. L’indennità spetta a condizione che il bambino non abbia superato i diciotto anni di età, oppure i diciotto anni se di nazionalità straniera (Sentenza Corte Costituzionale n. 205 del 07/10/2015). c) Aborto spontaneo o terapeutico L’indennità è corrisposta in caso di aborto spontaneo o terapeutico verificatosi non prima del 3° mese di gravidanza.
è pari ai cinque dodicesimi dell’80% del reddito professionale denunciato ai fini Irpef dalla professionista iscritta nel secondo anno anteriore a quello dell’evento. Per esempio: se l’evento avviene nell’anno 2009, e il reddito dichiarato ai fini Irpef nell’anno di riferimento 2007 è uguale a 30.000 euro, la misura dell’indennità di maternità = 30.000 x 0.8 x 5/12 = 10.000 euro. Nota bene: in caso di aborto spontaneo o terapeutico l’indennità spetta in misura intera qualora l’aborto avvenga dopo il compimento del sesto mese di gravidanza. Se invece l’aborto interviene dopo il compimento terzo mese di gravidanza ma prima del sesto, l’indennità è corrisposta in misura ridotta, pari ad 1/5 di quella ordinaria. Nulla spetta qualora l’aborto intervenga prima del compimento terzo mese di gravidanza.
Indennità di maternità minima L’indennità di maternità non può essere, comunque, inferiore ai 5/12 dell’80% del salario minimo giornaliero stabilito per i lavoratori dipendenti con riferimento alla qualifica di impiegato (tab. A allegata al d. l. n. 402/1981 convertito con modificazioni nella l. 537/1981). Il salario minimo è quello dell’anno cui si verifica l’evento; nel caso di periodo ricadente a cavallo di due anni, la retribuzione di riferimento sarà quella pro quota di ciascun anno. Indennità di maternità massima La legge 15 ottobre 2003, n. 289, ha fissato un importo massimo erogabile pari a cinque volte l’importo dell’indennità minima, ovvero pari a 21.910,60 euro lorde per l’anno 2008 e 22.609,60 euro lorde per l’anno 2009.
Indennità di Paternita’ L’indennità di paternità è corrisposta al verificarsi dei seguenti eventi: a) Gravidanza e puerperio L’indennità è corrisposta per i tre mesi successivi alla nascita del bambino. b) Adozione o affidamento L’indennità è corrisposta per i tre mesi successivi alla data di effettivo ingresso del bambino in famiglia. L’indennità spetta a condizione che il bambino non abbia superato i sei anni di età.
Indennità di paternità SOGGETTI AVENTI DIRITTO Hanno diritto a presentare la domanda per l’erogazione dell’indennità di paternità i liberi professionisti iscritti all’EPAP nei casi previsti dalla deliberazione n. 31/2007 ovvero: a) mancato diritto della madre a percepire l’indennità perché non iscritta ad alcuna Cassa o Ente di Previdenza, pubblico o privato ovvero perché disoccupata di lunga durata; b) morte della madre; c) grave infermità della madre; d) affidamento esclusivo al padre.
Sanzioni