COSAP SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL CANONE Il Canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione ad occupare il suolo pubblico e in mancanza di questo dall'occupante di fatto.
Sono soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee realizzate su strade, piazze ed aree appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del Comune di Firenze , comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati. Il Canone si applica anche alle occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio
Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi durata pari o superiore ad un anno. Le frazioni di anno ai fini della determinazione del Canone sono computate per intero.
Sono temporanee le occupazioni comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile realizzate a seguito del rilascio di un atto concessorio ed aventi durata di effettiva occupazione inferiore ad un anno. Sono abusive le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione
Chiunque intenda occupare il suolo pubblico (inteso anche come sopra/sotto suolo) oppure le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio deve, benchè escluso dal pagamento del Canone, ai sensi dell'art.4 del Regolamento Comunale COSAP comunque ottenere il relativo atto concessorio costituente titolo per effettuare l'occupazione stessa:
CALCOLO Per le occupazioni permanenti l'ammontare del Canone, dovuto per l'intero anno solare indipendentemente dall'inizio dell'occupazione nel corso dell'anno, è determinato moltiplicando la tariffa base (art.22 Reg. COSAP) x il coefficiente moltiplicatore (art. 23 Reg. COSAP) x la misura dell'occupazione. Per le occupazioni temporanee l'ammontare del Canone è determinato moltiplicando la tariffa di base giornaliera x il coefficiente moltiplicatore x la misura dell'occupazione x il numero dei giorni dell'occupazione.
Per le occupazioni permanenti il pagamento del Canone, dovuto per l'intero anno solare, deve essere effettuato entro 30 giorni dal rilascio della concessione e comunque entro il 31 dicembre dell'anno del rilascio, mentre per le successive annualita' il versamento deve essere effettuato entro il 31 maggio dell'anno di riferimento.
Per le occupazioni temporanee invece il pagamento del Canone deve essere effettuato al momento del rilascio della concessione e comunque non oltre il termine iniziale dell'occupazione stabilito nell'atto stesso. Se il Canone da versare è superiore a Euro 258,23 puo' essere corrisposto in n. 3 rate, di pari importo, alle seguenti scadenze: 31 maggio - 31 luglio - 31 ottobre dell'anno di riferimento. Non sono ammesse rateizzazioni, relativamente all'anno di rilascio, per le concessioni rilasciate dal 1 novembre in poi
ESCLUSIONI DAL CANONE Sono esclusi dal Canone diverse occupazioni tra le quali a titolo esemplificativo: innesti/allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi; insegne/impianti di pubblicità; tende solari,faretti,lampioni,specchi parabolici,griglie,festoni adobbi e luminarie. L'elenco completo delle esclusioni è stabilito dall'art.4 del Regolamento COSAP
AGEVOLAZIONI L'elenco completo delle agevolazioni è stabilito dagli art.26 e 27 del Regolamento COSAP.