LE RAGIONI A) Disordine normativo B) Contenimento pratiche elusive C) Adeguamento diritto europeo (art. 106 TFUE)
(art. 18 della legge 124 del 7 agosto 2015) LE FINALITÀ (art. 18 della legge 124 del 7 agosto 2015) a) Assicurare la chiarezza della disciplina b) Assicurare la semplificazione normativa c) Assicurare la tutela e promozione della concorrenza, con particolare riferimento al superamento dei regimi transitori
OPZIONE DICHIARATAMENTE PRIVATISTICA I PRINCIPI (art. 19 co. 1 d.lgs. 175/2016) OPZIONE DICHIARATAMENTE PRIVATISTICA Salvo quanto previsto nel presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi
IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE LA DISCIPLINA PREVIGENTE (art. 18, commi 1 e 2, del d.l. n. 112/2008 conv. nella legge 133/2008 e s.m., oggi abrogato dall’art. 28 lett. g) del d. lgs. 175/2016) GLI OBBLIGHI ASSUNZIONALI ERANO DIVERSI IN RELAZIONE AL SERVIZIO SVOLTO DALLE SOCIETÀ
IN PARTICOLARE A) Le società che gestivano servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica dovevano adottare, con i propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; B) Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo dovevano adottare, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità ed imparzialità.
IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE LA DISCIPLINA VIGENTE (art. 19, co. 2, del d. lgs. 175/2016, in vigore dal 23.09.2016) Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità ed imparzialità e dei principi di cui all’art. 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione l’art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
NOVITÀ a) Disciplina unica per tutte le società a controllo pubblico b) Ambito soggettivo di applicazione (ass. ex art. 16 L. 56/87, ass. obbligatorie, dirigenti, contratti a termine) c) Applicazione diretta dell’art. 35 co. 3 del decreto legislativo 165/2001 in caso di mancata adozione dei provvedimenti per il reclutamento del personale d) Nullità espressa dei contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure, salva l’applicazione dell’art. 2126 c.c. ai fini retributivi e) Obbligo di pubblicazione dei provvedimenti sul sito istituzionale
RESTA FERMA LA GIURISDIZIONE ORDINARIA SULLA VALIDITÀ DEI PROVVEDIMENTI O DELLE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE Le norme in materia di reclutamento del personale dipendente dalle società a controllo pubblico sono norme di diritto sostanziale e pertanto non incidono sul riparto della giurisdizione, che rimane devoluta al Giudice Ordinario (Cass. Sez. Unite, n. 7759 del 27 marzo 2017)
LA DISCIPLINA TRANSITORIA (art. 25 d.lgs 175/2016 come modificato dall’art. 16 del d.lgs 100/2017) a) Entro il 30.09.2017 le società a controllo pubblico effettueranno una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze b) L’elenco del personale eccedente con puntuale indicazione dei profili professionali è trasmesso alla ragione nel cui territorio la società ha sede legale c) Le regioni formano e gestiscono l’elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ed agevolano processi di mobilità in ambito regionale d) Dopo il 30.03.2018 le regioni trasmettono all’ANPAL gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedentatari e non ricollocabili. Le modalità con le quali operare nelle fasi sub a),b), c) e d) sono fissate da emanando decreto interministeriale
DIVIETO DI ASSUNZIONI ECCEZIONI A decorrere dalla data in vigore del decreto interministeriale e fino al 30.06.2018 le società a controllo pubblico non possono procedere a nuove assunzioni se non attingendo agli elenchi regionali o ANPAL. ECCEZIONI Per profili infungibili inerenti a specifiche competenze che non siano disponibili negli elenchi regionali o ANPAL.
IL CONTENIMENTO DEI COSTI DEL PERSONALE (art. 19, co. 5, 6 e 7, d.lgs. 175/2016) Le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sulle spese di finanziamento, ivi comprese quelle per il personale delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni, tenendo conto del settore in cui ciascuna opera Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi da recepire, ove possibile, nel caso di contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello. Obbligo di pubblicazione dei provvedimenti e dei contratti sui siti istituzionali.
I TRATTAMENTI ECONOMICI (art. 11 co. 6 d. lgs. 175/2016) a) Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono definiti indicatori dimensionali quali/quantitativi per individuare fino a 5 FASCE per la classificazione delle società a controllo pubblico b) Per ciascuna fascia è individuato il limite del compenso massimo al quale le società a controllo pubblico devono fare riferimento per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere ai dipendenti c) Il limite del trattamento economico onnicomprensivo non può superare 240.000 euro annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico d) Il decreto definisce altresì i criteri per la determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell’esercizio precedente. La parte variabile non può essere corrisposta in caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell’amministratore. e) Divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva. f) Divieto di stipulare patti di non concorrenza ex art. 2125 e 2596 c.c.
QUESTIONI a)Il rapporto tra fonte eteronoma e contratto collettivo (deroghe in peius e in melius al CCNL) b) Legittimità costituzionale delle disposizioni che prevedono un tetto massimo nel trattamento economico di amministrati e dipendenti anche ove si cumulino con le pensioni perché “il carattere limitato delle risorse pubbliche giustifica la necessità di una predeterminazione complessiva delle risorse che l’amministrazione può corrispondere a titolo di retribuzioni e pensioni” (Corte Costituzionale n. 124 del 26 maggio 2017; Corte Costituzionale n. 153 del 14 luglio 2015) c) Cosa deve intendersi per “trattamento economico annuo”: include il TFR? d) Retribuzione variabile: - se i risultati negativi non dipendono dalla responsabilità dell’amministratore? - come e con quali tempi si accerta la responsabilità dell’amministratore?
LAVORO FLESSIBILE ED APPARATO SANZIONATORIO A TEMPO DETERMINATO A TEMPO INDETERMINATO limite del 20% lav. tempo ind SOMMINISTRAZIONE
SOMMINISTRAZIONE IRREGOLARE In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione è nullo ed i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore (co.1) Se la somministrazione avviene al di fuori dei limiti e delle condizioni previste dalla legge il lavoratore può chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo, con effetto dall’inizio della somministrazione (co. 2) SOMMINISTRAZIONE IRREGOLARE (art. 38 d.lgs. 81/2015) Questa disposizione non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Quid per le società a controllo pubblico?
LAVORO A TEMPO DETERMINATO No limiti, fatta salva l’applicazione dell’art. 19 del d.lgvo 175/2016 in materia di reclutamento QUALE SANZIONE PER I CONTRATTI A TERMINE ILLEGITTIMI? NON TROVA APPLICAZIONE LA REGOLA DEL DIVIETO DI CONVERSIONE OPERANTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (art. 36 co. 5 d.lgs.165/2001) MA LE NORME DI ACCESSO HANNO CARATTERE IMPERATIVO
CASSAZIONE CIVILE n. 23702 del 18.10.2013 COMMA 4 L’organizzazione di un servizio pubblico secondo un modello privatistico non solleva l’ente organizzatore dai vincoli di finanza pubblica ma non lo sottrae neppure, salva espressa eccezione, alla normativa civilistica propria del modello. CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAV. n. 4632 DEL 22.02.2017 La previsione legislativa di una concorsualità per le assunzioni non può che impedire la conversione, dal momento che l’automatica trasformazione del rapporto precorso inter partes finirebbe per eludere le garanzie predisposte dall’obbligo del concorso a tutela dell’interesse pubblico.