Mansioni e ius variandi
Inquadramento dei lavoratori Categorie legali: Art. 2095 c.c. Categorie dei prestatori di lavoro. I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai. Le leggi speciali [e le norme corporative], in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell'impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie dei prestatori di lavoro. Specificità della figura apicale del dirigente-subordinazione attenuata-alter ego dell’imprenditore- regime speciale in materia di licenziamento, orario di lavoro, retribuzione. Quadro: figura intermedia riconosciuta dalla legge (L. 190/1985) e nei c.coll.
Inquadramento dei lavoratori Sistemi di inquadramento dei CCNL Ogni CCNL contiene un sistema di inquadramento che serve a classificare i lavoratori in relazione ai profili professionali ai quali corrisponde un determinato livello retributivo Ogni CCNL definisce il numero di livelli (7/8 nel CCNL metalmeccanico,3/4 nel pubblico impiego) e per ciascun livello sono indicate le qualifiche professionali che vi rientrano che sinteticamente indicano le mansioni comprese. Le mansioni sono l’insieme dei compiti che il lavoratore deve eseguire in adempimento del contratto di lavoro. Nella sostanza dalle mansioni assegnate al lavoratore si deduce la sua qualifica e il suo inquadramento in un determinato livello del CCNL
Esempio di sistema di inquadramento METALMECCANICI – INDUSTRIA Categoria Qualifica 7ª quadri e impiegati con funzioni direttive 6ª impiegati con funzioni direttive 5ªS impiegati di concetto 5ª impiegati di concetto; intermedi; operai specializzati 4ª impiegati d’ordine; intermedi; operai qualificati 3ª impiegati d’ordine; operai qualificati 2ª impiegati d’ordine; operai comuni 1ª operai comuni
Mansioni e IUS VARIANDI Le mansioni costituiscono l’insieme dei compiti assegnati dal datore di lavoro al lavoratore al momento della stipulazione del contratto Costituiscono una delle modalità di definizione della prestazione fondamentale del lavoratore Al datore di lavoro è riconosciuto il potere di modificare le mansioni dedotte nel contratto (ius variandi) al fine di adattare il contenuto della prestazione dedotta all’organizzazione produttiva potere che deve essere esercitato conformemente ai limiti imposti dalla legge
Art. 2103 c.c. vecchio testo (precedente al 1970) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto. Tuttavia, se non è convenuto diversamente, l'imprenditore può, in relazione alle esigenze dell'impresa, adibire il prestatore di lavoro ad una mansione diversa, purché essa non importi una diminuzione della retribuzione o un mutamento sostanziale nella posizione di lui. Nel caso previsto dal comma precedente il prestatore di lavoro ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, se è a lui più vantaggioso.
Art. 2103 c. c. modificato dall’art. 13 L Art. 2103 c.c. modificato dall’art. 13 L. 300 1970 (Statuto dei lavoratori) 1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo o, per sostituzione di lavoratore assente con diri6o alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai CCNL e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. 2. Ogni patto contrario è nullo
Art. 2103 c.c. modificato dall’art. 13 Statuto dei lavoratori 1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al tra6amento corrispondente all’attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo o, per sostituzione di lavoratore assente con diri6o alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai CCNL e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. 2. Ogni patto contrario è nullo
Art. 2103 c.c. modificato dall’art. 13 Statuto dei lavoratori Principi contenuti nell’art. 2103 c.c. modificato nell Principio della intangibilità della retribuzione Principio della proporzionalità della retribuzione alle mansioni svolte (art. 36 Cost.) Principio della protezione della professionalità attraverso l’equivalenza delle mansioni Divieto di adibizione a mansioni inferiori (con nullità dei patti contrari-irrilevanza degli accordi individuali) Riconoscimento della categoria professionale superiore in caso di prolungata adibizione nel tempo a mansioni superiori
L. Delega 183/2014 art. 1, comma 7, lett. a) «Revisione della disciplina delle mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi, contemperando l’interesse dell’impresa all’utile impiego del personale, con l’interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla modifica dell’inquadramento. Previsione che la contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a livello interconfederale o di categoria possa individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle disposte ai sensi della presente lettera»
Art. 2103c.c. come modificato dal D.lgs. 81/2015 1. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. 2. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientrate nella medesima categoria legale. 3. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni. 4. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste da contratti collettivi.
Art. 2103c.c. come modificato dal D.lgs. 81/2015 5. Nelle ipotesi di cui al secondo e quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa. 6. Nelle sedi di cui all’articolo 2113 c.c., quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può fari assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. 7. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi. 8. Il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizza<ve e produttive. 9. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e quarto comma e fermo quanto disposto dal sesto comma, ogni pa6o contrario è nullo.
Art. 52 D.lgs. 165/2001 1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
Mansioni equivalenti D,Lgs. 81/2015. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. 2103 (1970) . Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte
Mansioni equivalenti Le mansioni erano intese dalla giurisprudenza come equivalenti in senso professionale(compresa la stessa possibilità di carriera) ed economico Dopo la riforma del 2015 può accadere che un lavoratore che ha svolto mansioni di tipo amministrativo,possa essere assegnato a mansioni di tipo tecnico o con una professionalità completamente diversa . Cambia il concetto di equivalenza professionale
Mansioni inferiori Art. 2103 del 1970 Art. 2103 del 2015 Stabilisce il divieto di adibizione a mansioni inferiori Ogni patto contrario è nullo Eccezioni: maternità, riduzione della capacità lavorativa, accordo sindacale per evitare licenziamenti collettivi l divieto di adibizione a mansioni inferiori ammette una serie di deroghe di carattere generale Ogni patto contrario è nullo … salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma,
Mansioni inferiori-2015 .3. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore, lo stesso può̀ essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore. (con conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento – comma 5) 4. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore possono essere previste da contratti collettivi (con conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento - comma 5) 6. Nelle sedi di cui all’articolo 2113, ultimo comma, o avanti alle commissioni di certificazione di cui all’articolo 76 del decreto legislativo n. 10 settembre 2003, n. 276, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità̀ o al miglioramento delle condizioni di vita.
Mansioni inferiori-2015 Comunicazione per iscritto: forma ad substantiam Mansioni del livello immediatamente inferiore e stessa categoria legale Conservazione del trattamento retributivo (ad eccezione delle indennità collegate alla prestazione) Modificazione degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore (dimostrazione del nesso di causalità) Altre ipotesi previste dai contratti collettivi: derogabilità generale da parte della c.collettiva.
Mansioni inferiori-2015 Validità degli accordi individuali di demansionamento nelle sedi della certificazione: I patti sono validi se sono conclusi nell’interesse del lavoratore 1) alla conservazione dell’occupazione 2)all’acquisizione di una diversa professionalità̀ 3) al miglioramento delle condizioni di vita. Nella precedente disciplina i patti individuali erano nulli Sola deroga attraverso la contrattazione collettiva Giurisprudenza sui disabili: legittimità del patto individuale
Mansioni superiori 1970 Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente alla categoria superiore all'attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. 2015 Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà̀ del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.
Mansioni superiori L’automaticità della qualifica superiore può essere esclusa dall’accordo individuale (l’assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà̀ del lavoratore) La durata dell’assegnazione a mansioni superiori è più lunga : 6 mesi anziché gli originari tre mesi Possibiità di deroga attraverso contratti collettivi anche aziendali
Mansioni e formazione Il mutamento di mansioni(sia orizzontali che in pejus) è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità̀ dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni. Norma non assistita da sanzione