La riforma della Costituzione

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Transcript della presentazione:

La riforma della Costituzione 4 dicembre 2016 La riforma della Costituzione

COSTITUZIONE RIGIDA Approvazione con procedura aggravata Leggi costituzionali adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione sottoposte a referendum popolare

RIFORMA 2001 RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE l.cost. 3/2001 Ordinamento policentrico della Repubblica Principio di sussidiarietà Possibilità di autonomia regionale differenziata Competenza legislativa generale per le regioni

RIFORMA 2001 64,2% FAVOREVOLI RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE Approvata solo a maggioranza assoluta REFERENDUM OTTOBRE 2001 34% DEI VOTANTI 64,2% FAVOREVOLI

approvata a magg. assoluta nel novembre 2005 RIFORMA 2005 RIFORMA COSTITUZIONALE c.d DEVOLUZIONE approvata a magg. assoluta nel novembre 2005 Modifica o sostituisce interamente 53 degli 85 articoli della II parte della Costituzione

RIFORMA 2005 RIFORMA COSTITUZIONALE c.d DEVOLUZIONE Senato federale rappresentativo delle regioni Riduzione numero senatori e deputati Competenze diverse per Camera e Senato nell’approvazione delle leggi

RIFORMA 2005 RIFORMA COSTITUZIONALE c.d DEVOLUZIONE Rafforzamento dei poteri del “premier” Rapporto di fiducia solo con la Camera Sfiducia costruttiva Meno poteri al Presidente della Repubblica

RIFORMA 2005 RIFORMA COSTITUZIONALE c.d DEVOLUZIONE Aumentano le materie di competenza esclusiva delle Regioni Tornano alla competenza esclusiva dello Stato alcune materie prima incluse nella legislazione concorrente Clausola dell’interesse nazionale

RIFORMA 2005 61,7% CONTRARI RIFORMA COSTITUZIONALE c.d DEVOLUZIONE REFERENDUM GIUGNO 2006 53,7 % DEI VOTANTI 61,7% CONTRARI

RIFORMA 2001 / 2005 Entrambe approvate a maggioranza assoluta. Quella del 2001 fu approvata dal centrosinistra con l’astensione del centrodestra e confermata al referendum costituzionale. Quella del 2006, fu approvata con i voti soltanto del centrodestra e respinta al referendum

RIFORMA 2016 “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione”

RIFORMA 2016 La discussione della legge è cominciata l’8 agosto del 2014 e si è conclusa il 12 aprile del 2016, venti mesi in totale. La legge è passata tre volte alla Camera e altre tre al Senato.

RIFORMA 2016 Approvata dal Senato con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 20 gennaio 2016. Approvata dalla Camera con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 12 aprile 2016

PARTI MODIFICATE NO NO ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA Sì PRINCIPI FONDAMENTALI DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI NO ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA Sì

Elementi essenziali SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PARITARIO REVISIONE DEL RIPARTO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE TRA STATO E REGIONI ELIMINAZIONE DELLE PROVINCE DALLA COSTITUZIONE E SOPPRESSIONE DEL CNEL

Bicameralismo paritario I poteri delle due Camere sono pari: votano la fiducia al governo un testo di legge per essere approvato deve avere il sì di entrambe. Per ogni modifica fatta dai senatori, si torna dai deputati; e, se questi lo cambiano, ancora in Senato. È la navetta parlamentare COSTITUZIONE VIGENTE

Bicameralismo differenziato Il Parlamento resta articolato su due rami ma solo la Camera vota la fiducia al governo ed è rappresentativa della Nazione e quindi eletta direttamente dal popolo, mentre il nuovo Senato rappresenta le istituzioni territoriali RIFORMA DELLA COSTITUZIONE

Composizione camere Camera dei Deputati : 630 deputati Senato: 315 senatori eletti + senatori a vita COSTITUZIONE VIGENTE

Composizione camere Camera dei Deputati : 630 deputati Senato: 100 senatori RIFORMA DELLA COSTITUZIONE

Composizione del Senato I 315 senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato i 25 anni di età. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto 40 anni di età. 5 senatori a vita sono nominati dal Presidente della Repubblica Sono senatori gli ex Presidenti della Repubblica COSTITUZIONE VIGENTE

Composizione del Senato I senatori sono 100, distribuiti nel modo seguente: 74 consiglieri regionali; 21 sindaci; fino a 5 cittadini nominati dal Presidente della Repubblica (per 7 anni); Senatori a vita (ex Presidenti della Repubblica RIFORMA DELLA COSTITUZIONE

Composizione del Senato Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due. La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti. RIFORMA DELLA COSTITUZIONE

Status di senatore Per essere eletti senatori non sarà più necessario avere 40 anni, ne basteranno 18. I senatori conservano l’immunità al pari dei deputati Ai senatori non spetta alcuna indennità RIFORMA DELLA COSTITUZIONE

Compiti del Senato Cura raccordo tra Stato-Regioni, comuni e Ue Potere di inziativa legislativa Approvazione, insieme alla Camera di leggi su materie specifiche Presentazione di modifiche alle leggi di competenza della Camera Elezione del Presidente della Repubblica RIFORMA DELLA COSTITUZIONE

Funzione legislativa La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. COSTITUZIONE VIGENTE

Funzione legislativa Solo per alcuni tipi di legge resta il sistema bicamerale RIFORMA DELLA COSTITUZIONE Per tutte le altre leggi varrà il procedimento monocamerale “partecipato” E’ previsto anche un il procedimento monocamerale “rinforzato”

Procedimento bicamerale Previsto per leggi costituzionali leggi attuazione costituzione su certe materie indicate leggi riguardanti l’ordinamento degli enti locali leggi di principio sulle associazioni fra comuni leggi sulla partecipazione a formare/attuare diritto UE leggi su prerogative senatori legge elettorale Senato leggi ratifica trattati UE leggi attuazione titolo V (regioni, enti locali) RIFORMA DELLA COSTITUZIONE

Procedimento bicamerale - Iniziativa - Discussione e approvazione da parte della Prima Camera - Discussione e approvazione da parte della Seconda Camera – Senza modifiche  Promulgazione e Pubblicazione sulla G.U. -Emendamenti da parte della seconda Camera? Navetta parlamentare… -Promulgazione e Pubblicazione sulla G.U. RIFORMA DELLA COSTITUZIONE

Procedimento monocamerale partecipato - Iniziativa - Discussione e approvazione da parte della Camera dei deputati -Trasmissione al Senato Nessuna proposta di emendamenti da parte del Senato?  Promulgazione e Pubblicazione sulla G.U. - Proposta di emendamenti da parte del Senato La Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva - Promulgazione e Pubblicazione sulla G.U. RIFORMA DELLA COSTITUZIONE

Procedimento monocamerale partecipato L’approvazione spetta alla Camera ma, entro 10 giorni dal via libera il Senato, su richiesta di un terzo dei suoi membri, “può” decidere di esaminare il disegno di legge. Ha tempo 30 giorni per fare proposte, che la Camera potrà, a maggioranza semplice accogliere in tutto o in parte o respingere senza appello. RIFORMA DELLA COSTITUZIONE

Procedimento monocamerale partecipato Per le leggi di “bilancio” l’esame del Senato è obbligatorio ma deve presentare le sue proposte entro 15 giorni e la Camera può sempre bocciarle RIFORMA DELLA COSTITUZIONE

Procedimento monocamerale rinforzato Se il disegno di legge interviene su competenze regionali per tutelare l’interesse nazionale RIFORMA DELLA COSTITUZIONE le proposte del Senato votate a maggioranza assoluta possono essere respinte dalla Camera solo a maggioranza assoluta

Iniziativa legislativa il Governo ciascun parlamentare il popolo con la raccolta di 50.000 firme ( iniziativa popolare) il CNEL - i Consigli regionali COSTITUZIONE VIGENTE

Iniziativa legislativa il Governo ogni deputato e senatore il Senato, se la proposta è votata dalla maggioranza assoluta - i Consigli regionali - 150.000 elettori (iniziativa popolare) RIFORMA DELLA COSTITUZIONE

Iniziativa legislativa IL CNEL viene soppresso RIFORMA DELLA COSTITUZIONE

Iniziativa popolare RIFORMA DELLA COSTITUZIONE La discussione e la deliberazione sulle proposte di legge d’iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari. RIFORMA DELLA COSTITUZIONE

Corsia preferenziale Sulle leggi non bicamerali il Governo ritiene un disegno di legge essenziale per l’attuazione del programma può chiedere alla Camera una corsia preferenziale con voto a scadenza predeterminata (70 85 giorni). Questo consente al Governo di attuare il proprio programma senza il ricorso a decreti legge RIFORMA DELLA COSTITUZIONE

Referendum abrogativo Quorum Referendum valido se: ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. COSTITUZIONE VIGENTE

Referendum abrogativo Quorum se un referendum è chiesto non da 500.000, ma da 800.000 elettori, il quorum è la metà più uno di chi ha votato alle ultime elezioni RIFORMA DELLA COSTITUZIONE

Decreti legge Conversione in legge COSTITUZIONE VIGENTE I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione COSTITUZIONE VIGENTE

Decreti legge Conversione in legge RIFORMA DELLA COSTITUZIONE Se il Presidente della Repubblica rinvia al Parlamento il decreto convertito, esso resta vigente per altri trenta giorni (90 in tutto) RIFORMA DELLA COSTITUZIONE

Decreti legge Contenuto RIFORMA DELLA COSTITUZIONE - Non possono riguardare materia costituzionale o elettorale, i trattati internazionali, l’approvazione di bilanci, la delegazione legislativa. - Non possono essere ripetute norme contenute in precedenti decreti non convertiti - Devono contenere misure di immediata applicazione, con materie omogenee e corrispondenti al titolo RIFORMA DELLA COSTITUZIONE

Presidente della Repubblica Elezione Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione COSTITUZIONE VIGENTE

Presidente della Repubblica Elezione Eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. Non ci sono più i delegati regionali perchè i senatori rappresentano già le regioni Si passa dunque da 1008 grandi elettori a 730 (più i senatori a vita) RIFORMA DELLA COSTITUZIONE

Presidente della Repubblica Quorum L’elezione ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’ assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. COSTITUZIONE VIGENTE

Presidente della Repubblica Quorum Per i primi tre scrutini è necessaria una maggioranza dei due terzi dei componenti come oggi Dal 4° scrutinio serve la maggioranza dei tre quinti dei componenti Dal 7° scrutinio basta la maggioranza dei tre quinti (60%) ma calcolata sui “votanti” e non più sui “componenti”. RIFORMA DELLA COSTITUZIONE

Governo fiducia COSTITUZIONE VIGENTE Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. COSTITUZIONE VIGENTE

Governo fiducia RIFORMA DELLA COSTITUZIONE Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati RIFORMA DELLA COSTITUZIONE

Corte costituzionale Composizione La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati: per un terzo dal Presidente della Repubblica per un terzo dal Parlamento in seduta comune per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. COSTITUZIONE VIGENTE

Corte costituzionale Composizione RIFORMA DELLA COSTITUZIONE Quindici giudici: un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica. RIFORMA DELLA COSTITUZIONE

Corte costituzionale Leggi elettorali RIFORMA DELLA COSTITUZIONE Su ricorso di almeno un quarto dei deputati ovvero di un terzo dei senatori le leggi elettorali per le due Camere possano essere impugnate davanti alla Corte costituzionale prima della loro promulgazione, pubblicazione ed entrata in vigore. RIFORMA DELLA COSTITUZIONE

Corte costituzionale Leggi elettorali RIFORMA DELLA COSTITUZIONE Il ricorso della minoranza parlamentare è possibile retroattivamente anche per le leggi elettorali approvate nel corso dell’attuale legislatura e già in vigore , cioè per l’Italicum RIFORMA DELLA COSTITUZIONE

STATO ed ENTI LOCALI La Repubblica è costituita COSTITUZIONE VIGENTE dai Comuni, dalle Province dalle Città metropolitane dalle Regioni dallo Stato COSTITUZIONE VIGENTE

STATO ed ENTI LOCALI Abolizione delle Province La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane dalle Regioni dallo Stato RIFORMA DELLA COSTITUZIONE

Funzione legislativa delle regioni Competenza esclusiva dello Stato in alcune materie (es. difesa, armi, moneta, ordine pubblico, cittadinanza …) Competenza concorrente tra Stato (determinazione dei princìpi fondamentali) e regioni in altre materie ( es. tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio ) Competenza regionale residuale in materie non riservate alla legislazione statale COSTITUZIONE VIGENTE

Funzione legislativa delle regioni Ampliate le materie di competenza esclusiva dello Stato ( energia, sicurezza sul lavoro, sicurezza alimentare … ) Cancellate le materie a competenza ripartita Competenza esclusiva regionale in alcune materie specifiche e in quelle non riservate alla competenza dello Stato RIFORMA DELLA COSTITUZIONE

Funzione legislativa delle regioni Clausola di supremazia Lo Stato può intervenire in materie di competenza regionale quando lo richiede “la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica”, cioè “dell’interesse nazionale”. RIFORMA DELLA COSTITUZIONE

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