LA VALUTAZIONE DEI SERVIZI AI FINI GIURIDICI ED ECONOMICI PIANO NAZIONALE FORMAZIONE PERSONALE ATA LA VALUTAZIONE DEI SERVIZI AI FINI GIURIDICI ED ECONOMICI E I NUOVI STRUMENTI OPERATIVI Relatore Antonino Foti ITIS MARCONI JESI 23 SETTEMBRE 2017 antoninofoti@hotmail.com
SOMMARIO – Parte 1- Cenni generali: definizioni; Il quadro normativo di riferimento; Il flow-chart del procedimento amministrativo; I criteri di valutazione e procedibilità; Gli adempimenti amministrativi; Le responsabilità; Il sistema dei controlli; La chiusura della pratica elettronica.
Cenni generali Definizione di che cosa sono(giuridicamente): a) la dichiarazione dei servizi; b) il riconoscimento dei servizi ai fini della progressione della carriera(la cosiddetta ricostruzione della carriera).
b) La dichiarazione dei servizi Definizione: è lo strumento attraverso il quale il dipendente dichiara all’Amm.ne Scolastica il proprio stato giuridico pregresso ed il curriculum professionale Normativa: Art.145 del DPR 1092/73 Strumento: il modello accluso alla nota ministeriale n.1943/D13 del 10/8/1999; Tempistica: la dich. dei serv. si rende, anche se negativa: 1) all’atto della stipula del contratto a t.i. e/o a t.d.; 2) comunque entro 2 anni dalla dichiaraz. originaria Conseguenze: Consente il riconoscimento dei servizi e benefici ai fini: a) della progressione di carriera; b) della quiescenza; c) della buonuscita e/o del TFR Tipologia giuridica: Autocertificazione ex art.46 del DPR 445/2000 se viene sottoscritta la Sez. II del Quadro 6 Tipologia dati trattati ex art.4 D.Lgs. 196/2003: identificativi, sensibili e giudiziari Modalità trattamento dati: Con strumenti elettronici(SIDI) art.34 D.Lgs.196/03 – Senza ausilio di strumenti elettronici(fascicolo personale) Adempimenti organizzativi: 1) Individuazione responsabile del procedimento(ex art.4 L.241/90); 2) Incarico del trattamento dati(ex art.30 D.Lgs.196/2003); 3) U.O.R. nell’ambito del Piano di lavoro ex art.53 del CCNL
SEGUE ……….LA DICHIARAZIONE DEI SERVIZI LA “TIPOLOGIA” GIURIDICA DELLA DICHIARAZIONE DEI SERVIZI: E’ LA DECLARATORIA DI TUTTI SERVIZI E PERIODI PRESTATI DAL DIPENDENTE AL MOMENTO DELL’ASSUNZIONE IN SERVIZIO, RESA CON LA FATTISPECIE DELL’AUTOCERTIFICAZIONE; E’ PREVISTA DALL’ART.145 DEL T.U. 1092/73; IL DIPENDENTE PUO’ RENDERE LA DICHIARAZIONE ENTRO DUE ANNI DA QUELLA ORIGINARIA(ART.145 COMMA 3 DEL DPR 1092/73); I SERVIZI E PERIODI NON DICHIARATI NON POSSONO ESSERE NE’ RISCATTATI NE’ COMPUTATI AI FINI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA . La Corte dei Conti, tuttavia, ha più volte affermato che il criterio di non valutabilità dei periodi e servizi non dichiarati, è ampiamente superato dalla normativa sopravvenuta (vedi L. 29/79 e D.P.R. 351/88, quest’ultimo ha di fatto riaperto i termini). Pertanto, la non valutabilità (ex art. 145 D.P.R. 1092/73) va intesa in maniera più favorevole per il dipendente e quindi superata .
….l’ulteriore scopo della dichiarazione dei servizi….. AI FINI DELL’EMANAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI QUIESCENZA, L’INTERESSATO PUO’ RILASCIA- RE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’, DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, INTEGRANDO LA DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL DPR 1092/73. Pertanto, AI SENSI DEGLI ART.2 E 3 DEL DPR 351/98 È PREVISTA L’INTEGRAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RESA ALL’EPOCA DELL’IMMISSIONE IN RUOLO Quanto sopra al fine di consentire l’emissione del decreto di riscatto (pensione e/o buonuscita) acquisendo la autocertificazione del dipendente. ART.2 E 3 DPR. 351/ 98
INTEGRARE PRECEDENTE ART 145 DPR 1092/73 LA DICHIARAZIONE SERVE A : AUTOCERTIFICARE SERVIZI AI FINI DEL RISCATTO CONSENTIRE EMANAZIONE DEI DECRETI R.P. E R.B. RICEVUTA LE DICHIARAZIONI GLI UFFICI PREPOSTI DEVONO ESPERIRE I CONTROLLI EX ART. 70 E 71 DPR 445/2000
LA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA: FATTISPECIE GIURIDICA E’ LA FICTIO IURIS CHE CONSENTE IL RICONOSCIMENTO GIURIDICO DEI SERVIZI PRE- RUOLO. PER TALE EFFETTO IL DIPENDENTE OTTIENE L’INQUADRAMENTO NELL’AMBITO DELLA PROGRESSIONE DEGLI INCREMENTI STIPENDIALI PREVISTI DALLE NORME VIGENTI. (IN SOSTANZA E’ UN AUMENTO DELL’ANZIANITA’ UTILE AI FINI DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA) IIL DIPENDENTE OTTIENE L’INQUADRAMENTO NEL RETICOLO RETRIBUTIVO PREVISTO DAL CONTRATTO DI LAVORO MEDIANTE IL RICONOSCIMENTO DEGLI AUMENTI STIPENDIALI AL TRASCORRERE DI DETERMINATI PERIODI TEMPORALI (EX ANTE 31.12.1995 E/O EX POST IL 31.12.1995) AUMENTI BIENNALI GRADONI In sostanza la ric. della carriera è il “miglioramento retributivo connesso al riconoscimento dell’anzianità di servizio”
UN RIEPILOGO DELLE TIPOLOGIE RICONOSCIMENTO/MIGLIORAMENTO Riconoscimento servizi ai fini della carriera: Da tempo determinato a tempo indeterminato; Passaggio da una posizione di ruolo ad un’altra posizione di ruolo; Temporizzazione; Supervalutazione servizi; Progressione economica per rinnovo contrattuale.
IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO L. 15.2.1958, n. 46 (art. 5) D.L. 19.6.1970 n. 370 e successive modifiche ed integrazioni Art.145 T.U. 29.12.1973, n. 1092 DD.PP.RR. 417/74 – 420/74 L. 463/78 L.312/80 Art.20 L. 24/121986, n.958 DPR 209/87 Art.4, c13, del DPR 399/88 Art. 7 L.30.12.1992 n.412 D.L.vo 297 /1994 Art. 14 DPR 275/99 C.M. 466 del 01.12.1998 Cons. stato – sez. IV – dec.265 del 4.6.1985 T.U. n.297 del 30 aprile 1994 e successive modifiche L. 107/2015 BUONA SCUOLA
IL FLOW-CHART DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 1 – Il percorso logico-giuridico 2 – il percorso tecnico- informatico.
1 - Il percorso logico-giuridico Domanda del dipendente NO Entro il termine di prescrizione SI= Criteri valutazione servizi e periodi Possesso del titolo di studio Verifica della qualifica Durata del servizio Procedura SIDI Provvedimento prescrizione diritto Impugnativa provvedimento
2 – Il percorso tecnico-informatico(SIDI)… ACCESSO AREA
1.Titolo di studio; 2.Durata del servizio; 3.Qualifica. I criteri di valutazione e procedibilità per il riconoscimento dei servizi: A) Al pers. Docente; B) Al pers. ATA 1.Titolo di studio; 2.Durata del servizio; 3.Qualifica.
1. Il titolo di studio(pers. Docente) REQUISITO GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DI QUALSIASI SERVIZIO E’ IL POSSESSO DEL TITOLO DI STUDIO PRESCRITTO AL MOMENTO DELLA PRESTAZIONE . In tal senso il D.L.370/1970 prescrive: “il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo”. PERTANTO, IL TITOLO DI STUDIO E’ QUELLO STABILITO DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI PER L’ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO E COINCIDE CON QUELLO VALIDO PER POTER OTTENERE IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO(PERS. DOCENTE).
2.La durata del servizio Ad esempio: A.s. 81/82 Il servizio non di ruolo prestato in un anno scolastico è valutato ad anni interi (art. 489, comma 1, del D.Lvo 297/94); la valutazione è subordinata alla prestazione del servizio minimo utile previsto dalla vigente legislazione. (N.B. diversa è, invece, la valutazione dei servizi ai fini pensionistici, per i quali si fa riferimento al servizio effettivamente prestato e retribuito.) Il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'a.s. 1974/75, indipendentemente dall’ordine scuola, è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale (art. 11 comma 14 della L. 124/99)[1]. Il limite per la valutazionre del servizio prestato antecedentemente all’a.s. 1974/75 è di 7 mesi per il personale docente negli istituti di istruzione secondaria e artistica (art. 5 R.D.Lvo 539/46 modificato con D.L.C.P.S. 1687/47), e di 6 mesi per il personale docente delle scuole elementari e materne (art. 12 D.Lvo 1127/48 e R.D.Lvo 55/46). [1] Per quanto riguarda le modalità operative della procedura automatica, in caso di servizio continuativo dal 1° febbraio, il periodo viene considerato completo se termina nel mese di maggio o giugno, e se è presente l’opzione “partecipazione agli scrutini”. Ad esempio: A.s. 81/82 Servizio n.d.r. dal 16/1 al 30/6 = valido?
Come si calcolano i giorni dell’a.s.? Per il calcolo del numero dei giorni di servizio prestati dall’interessato in un a.s., si applica il criterio dettato dalla Delibera n. 32 della Sezione di Controllo della Corte dei Conti del 26 maggio 1992, vale a dire: i mesi sono calcolati pari a 30 giorni indipendentemente dall’effettiva durata (28, 29 o 31 giorni) partendo dal giorno in cui inizia il periodo di servizio; le frazioni di mese vengono calcolate secondo il calendario. Nel calcolo del numero dei giorni necessari per la validità dell’anno scolastico vengono sommati periodi di servizio prestati in scuole di grado diverso ma dello stesso ordine (ad esempio scuola primaria: materna ed elementare; scuola secondaria: media inferiore e media superiore), ma non periodi di servizio prestati in scuole di diverso ordine[1]. [1] Nota del Gabinetto del 7/10/82, n. 30655.
Nel conteggio vanno considerati i periodi di servizio di congedo retribuiti e quelli di astensione obbligatoria e facoltativa per gravidanza e puerperio, purché coperti da nomina (art. 489, comma 2, del D.Lvo 297/94).
Le interruzioni del servizio La sospensione della progressione si applica nei seguenti casi: aspettativa per motivi di famiglia e di studio (art. 69 D.P.R. 3/57; art. 450 e 563 del D.Lvo 297/94; art. 24 C.C.N.L. 4/8/1995); aspettativa per ricongiungimento al coniuge che presta servizio all’estero (L. 26/80 e L. 333/85); aspettativa senza assegni come cooperante nei paesi in via di sviluppo (art. 32 L. 49/87); proroga eccezionale dell’aspettativa per motivi di salute (art. 70 D.P.R. 3/57; art. 452 e 564 del D.Lvo 297/94) e ulteriore assenza per malattia in casi particolarmente gravi (art. 23 C.C.N.L. 4/8/1995); assenze ingiustificate; aspettativa per missioni cattoliche (L. 2687/28); assenza alle visite di controllo senza giustificato motivo (art. 14 D.L. 463/83 convertito in L. 638/83); aspettativa straordinaria per recupero tossicodipendenti (art. 124 L. 162/90).
3.La qualifica Una definizione: “è la valutazione collegiale, resa in termini qualitativi attribuita, nell’arco temporale di un anno scolastico, al servizio reso dal dipendente.”.
3.La qualifica servizio prestato nelle scuole elementari e materne: Ai fini della valutazione della qualifica, ogni anno scolastico è utile se risultano le seguenti condizioni: servizio prestato nelle scuole elementari e materne: servizi prestati dal 1° ottobre 1945 al 30 settembre 1974: qualifica non inferiore a buono; servizi prestati dal 1° ottobre 1974: servizio prestato senza demerito; servizio prestato negli istituti di istruzione secondaria e artistica: servizi prestati dal 1° ottobre 1945 al 30 settembre 1955: si prescinde dalla qualifica; servizi prestati dal 1° ottobre 1955 al 30 settembre 1974: qualifica non inferiore a buono; servizi prestati dal 1° ottobre 1974: servizio prestato senza demerito.
Il riconoscimento dei servizi prestati dal personale A.T.A. Riferimento normativo:artt. 569 e 570 del D.Lvo 297/94 (che riprende quanto disposto dall’art. 19 della L. 463/78) e l’art. 4 del D.P.R. 399/88. Misura riconoscimento: L’art. 19 della L. 463/78 (ripreso dall’art. 569, comma 1, del D.Lvo 297/94) dispone che i servizi non di ruolo prestati presso le scuole statali sono riconosciuti, per la loro effettiva durata, come segue: i primi 3 anni ai fini giuridici ed economici; i 2/3 della restante parte ai soli fini economici. Condizione procedibilità: superamento del periodo di prova. Durata: IL PERIODO DI PROVA PER GLI ATA DURA 2 MESI, PER I C.S. E 4 MESI PER GLI ALTRI PROFILI ANCHE PER PERIODI DISCONTINUI ED A CAVALLO DI PIU’ A.S.,AI SENSI DELL’ART.10 DEL D.P.R. 10.1.57,N.3. Efficacia: dalla decorrenza economica della nomina in prova
La “misura” del riconoscimento dei servizi Personale docente L’art. 81 del D.P.R. 417/74 (ripreso dall’art. 485, comma 1, del D.Lvo 297/94) stabilisce il riconoscimento dei servizi pre-ruolo nella misura massima: a) di 4 anni più 2/3 della restante parte ai fini giuridici ed economici; b) il rimanente 1/3 ai soli fini economici. Deroghe(valutazione per intero, ai fini giuridici ed economici): a)personale docente delle scuole statali di istruzione secondaria ed artistica, privi della vista (art. 485, comma 4, del D.Lvo 297/94);b)personale direttivo e docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi (art. 485 comma 4 e art. 486 comma 2 del D.Lvo 297/94). Personale ATA Normativa efficace fino al 30/6/1988: art. 19 della L. 463/78 (ripreso dall’art. 569, comma 1, del D.Lvo 297/94) Misura riconoscimento: a) i primi 3 anni ai fini giuridici ed economici; b) i 2/3 della restante parte ai soli fini economici. Normativa efficace dal 01/7/1988: art. 4 comma 13 del D.P.R. 399/88 Misura riconoscimento: a) ai fini giuridici ed economici per i primi quattro anni più 2/3 della restante parte; b) ai soli fini economici il residuo 1/3.
La “misura” del riconoscimento dei servizi di insegnamento a sostegno Periodo anteriore la L.124/99 Alla data di conferma in ruolo avviene il riconoscimento del servizio pre-ruolo, eccetto i periodi prestati su posti di sostegno senza il titolo di specializzazione; A far data dal 1° giugno 1999 viene effettuata la valutazione dei periodi suddetti; il riconoscimento avviene secondo le consuete regole: i primi 4 anni sono utili ai fini giuridici ed economici; della restante parte, 2/3 sono utili ai fini giuridici ed economici, 1/3 è utile ai soli fini economici, tenendo conto, in questa suddivisione, dell’anzianità già riconosciuta alla conferma. Valutazione ex art.7 c.2 L.124/99 Ricostruzione della carriera che decorre in data 1° settembre 1999 o successiva: i periodi di servizio pre- ruolo su posti di sostegno sono valutati e riconosciuti con le regole dettate dalla normativa vigente, a prescindere dal titolo di specializzazione.
“Tetto di anzianità” Qualora l’anzianità giuridica risulti pari o superiore al numero di anni di seguito indicati l’anzianità economica derivante da riconoscimento di servizi pre-ruolo è interamente valida per il conseguimento delle posizioni retributive successive (art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/88): anni 16, per i docenti laureati di scuola secondaria di II grado; anni 18, per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna, elementare e secondaria di I grado, per i docenti diplomati della scuola secondaria di II grado ed equiparati; anni 20, per il personale ausiliario, collaboratore e qualifiche equiparate; anni 24, per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti e di danza. Pertanto, al raggiungimento del tetto di anzianità, la sola eventuale supervalutazione per servizio all’estero o in zone di confine concorre all’attribuzione degli aumenti biennali convenzionali.
Gli adempimenti amministrativi CHI FA CHE COSA
I SOGGETTI LEGITTIMATI E I REQUISITI GIURIDICI Profilo soggettivo interno: Il dipendente al momento della conferma in ruolo (docente e/o AT.A.) può avanzare formale richiesta di riconoscimento dei servizi pre-ruolo ai fini della carriera. La suddetta richiesta può, comunque, es- sere presentata entro 10 anni dalla data di confer- ma in ruolo(pers.docente) o dalla dec. economica della nomina in ruolo. Profilo soggettivo esterno:Il Dirigente dell’Istituzione scolastica di titolarità del dipendente dispone l’emanazione del decreto di ricostruzione della carriera per tutte le richie- ste avanzate a far data dall’1/9/2000(ex C.M.9/5/2001, n.86). N.B.: Pertanto, la competenza dei UU.SS.PP. resta individuata per la definizione delle pratiche presentate entro il 31/8/2000.
Fasi del procedimento amministrativo FASE 1 La domanda del dip. rispetta il termine di prescrizione decennale ex art.2948 c.c.? NO: Emissione provvedimento diniego; SI: Verifica eventuale prescrizione quinquennale – SI: Discriminazione periodo residuo benefici economici; NO: Verifica superamento periodo di prova(acquisizione fascicolo e/o carteggio specifico) FASE 2 Valutazione servizi utili Evidenziazione anni non valutati per carenza di uno dei tre requisiti Attribuzione eventuali benefici speciali e/o supervalutazioni
Fasi del procedimento amministrativo FASE 3 Calcolo dell’anzianità totale riconosciuta(v. tabella 1) Inquadramento nel reticolo retributivo spettante: dal momento del riconoscimento del diritto fino alla data di calcolo della retribuzione Emissione del provvedimento formale Iscrizione registro perpetuo decreti(ex Mod.70) FASE 4 Notifica decreto al dipendente Pubblicazione decreto albo Trasmissione organo di controllo(Ragioneria Provinciale dello Stato) Registrazione estremi visto registrazione RPS Notifica dipendente(solo estremi registrazione) Archiviazione e chiusura pratica SIDI
Ricostruzione della carriera e trattamento dei dati: profili funzionali Scheda di processo ai sensi del D.Lgs196/2003(Codice Privacy) Banca dati: Personale docente ed ATA; Fonte normativa: DPR 1092/73 – D.Lgs.297/94; Finalità trattamento: Riconoscimento benefici giuridico-economici; Modalità trattamento: Ex art.34 e 35 D.Lgs 196/03; Natura dei dati: Identificativi, sensibili e giudiziari; Comunicazione e diffusione: Informativa e notifica elaborazione Tipo di elaborazione: Con procedura mista Luogo di conservazione dei dati: uffici amministrativi e server dati – UOR 2 – (ad esempio:Armadio n.3 ADS – Stanza 14).
Tempistica Normativa: Il D.M. 6 aprile 1995, n.190, in applicazione dell’art.2 comma 2 e dell’art.4 comma 1 della L.241/90 e succ. modifiche, prescriveva: Per il riconoscimento dei benefici: 480 gg. Per gli inquadramenti retributivi: 45 gg. Per il pagamento degli eventuali arretrati: 60 gg.
Tempistica L’art. 7 della legge 69/2009 ha modificato i termini del procedimento amministrativo ex art. 2 L. 241/90. Con Circolare del Ministro per l’Innovazione e della Funzione Pubblica del 4 Luglio 2010 ha ridotto a 30 i giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi
Riconoscimento e valutazione dei servizi: benefici e supervalutazioni
Il riconoscimento dei benefici
L’art. 1 della L. 336/70 Beneficiari:ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra o per causa di guerra, profughi per l’applicazione del trattato di pace e categorie equiparate, nonché agli ex deportati ed ex perseguitati, sia politici che razziali (L. 8/7/1971 n. 541) Misura del beneficio:un’anzianità pari a due anni o, se più favorevole, del computo delle campagne di guerra, nella misura di un anno intero per ciascuna di esse riconosciuta tale dall’autorità militare (art. 2 L. 9/10/1971 n. 824), e del periodo trascorso in prigionia, in internamento, per ricovero in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti o in prigionia di guerra o in internamento. Prescrizione del diritto: entro 10 anni dalla data in cui sorge il diritto, ma una sola volta nella carriera, e decorre giuridicamente dalla decorrenza economica della nomina in prova. Effetti: valido ai fini giuridici ed economici
l’art. 44 del R.D. 1290/22 e la L. 539/50 Beneficiari: gli impiegati ... delle amministrazioni dello Stato ... spetta, agli effetti del collocamento nei quadri di classificazione ...: a) l’abbreviazione di due anni, se siano decorati al valore, ovvero mutilati o invalidi di guerra, ascritti alle prime 6 categorie, giusta la tabella annessa al D.lvo. 20 mag. 1917, n. 876 ...; b) l’abbreviazione di un anno, se abbiano ottenuto la croce di guerra o abbiano riportato ferite, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra, iscritti alle ultime 4 categorie, giusta la tabella indicata alla precedente lettera a) ...”. - R.D. 1290/22 ovvero ai sensi della L. 539/50 il beneficio si estende anche ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio...”. Misura del beneficio: miglioramento economico pari al 2,50% o al 1,25% del trattamento economico (stipendio corrispondente alla posizione stipendiale di appartenenza di cui alla tabella B allegata al C.C.N.L. stesso, eventuale assegno ad personam, eventuale rateo), secondo la categoria di infermità riconosciuta (2,50% per le prime sei categorie, 1,25% per le ultime due categorie). Questo miglioramento economico non è soggetto a riassorbimento o a rivalutazione al conseguimento di successive posizioni stipendiali.
Il beneficio per nascita figlio L’aumento periodico anticipato per nascita figlio è disciplinato dalla L. 1/39. Il beneficio in esame consiste nell’attribuzione di un aumento biennale anticipato nella classe di stipendio in godimento, che spetta dal primo giorno del mese in cui la nascita stessa è avvenuta (art. 50 comma 4 L. 312/80). Il beneficio è riassorbito al verificarsi del successivo passaggio di classe o al conseguimento di un aumento biennale nella classe in godimento, e viene applicato secondo le seguenti regole: se la data effettiva di nascita del figlio è entro il 15 del mese, la decorrenza considerata per l’anticipazione dell’aumento biennale è il primo giorno del mese stesso; se la data effettiva di nascita del figlio è successiva al 15 del mese, la decorrenza considerata per l’anticipazione dell’aumento biennale è il primo giorno del mese successivo; il beneficio è attribuito solo se tra la data di decorrenza della nascita e la data di attribuzione sopra considerata non si è maturato il conseguimento di una classe successiva di inquadramento. L’aumento anticipato viene attribuito direttamente dagli uffici che dispongono i pagamenti ed è considerato nei decreti di ricostruzione carriera o inquadramento solo nel trattamento alla data del 1° gennaio 1987 per la determinazione del valore economico dei ratei di anzianità ai sensi del D.P.R. 209/87; in ogni caso detto beneficio non è più riconoscibile dal 1° gennaio 1996.
Le supervalutazioni del servizio
Effetti Normativa Supervalutazione Servizio prestato all’estero insegnanti elementari che hanno prestato almeno un triennio di ininterrotto servizio di ruolo in uno stesso comune di montagna hanno diritto alla promozione anticipata di un anno alla classe superiore di stipendio (C.M. n. 204 del 23/6/92). art. 3 della L. 90/57 Servizio prestato in sedi di montagna equivale all’attribuzione, al termine del compimento di 3 mesi di servizio di ruolo prestato in Paesi in via di sviluppo, di un mese di anzianità utile ai soli fini economici. art. 23 comma 2 della L. 49/87 Servizio prestato in paesi in via di sviluppo è riconosciuto con riferimento al servizio prestato anche precedentemente alla domanda, e viene riassorbito al raggiungimento del successivo aumento di stipendio previsto dalla normativa vigente. Il beneficio non spetta dal 01/1/99 R.D. 1127/32 - art. 33 comma 1 del D.P.R. 3/57 Servizio prestato in zone di confine aumenti periodici dello stipendio, per i primi due anni il doppio e per i successivi con l’aumento di un terzo Art.21 del R.D. 740/40 (ripreso dall’art. 673 del D.Lvo 297/94). Servizio prestato all’estero Effetti Normativa Supervalutazione
Il riconoscimento del servizio militare I due criteri giuridici di valutazione L’art. 84 del D.P.R. 417/74 stabiliva che il servizio militare di leva (o il servizio civile sostitutivo) fosse riconoscibile solo se prestato in costanza di servizio non di ruolo. la L. 958/86 e l’art. 7 della L. 412/91 (norme confermate dall’art. 485 comma 7 e dall’art. 569 comma 3 del D.Lvo 297/94)dispongono che i periodi di servizio militare di leva in corso di prestazione alla data o prestati successivamente all’entrata in vigore della L. 958/86 (30 gennaio 1987), anche se resi non in costanza di servizio, sono validi a tutti gli effetti per l’inquadramento o la progressione economica; il beneficio va riconosciuto mediante anticipazione della posizione stipendiale in corso di maturazione.
La Legge 107/2015 Il periodo di presentazione della domanda è stato introdotto dal comma 209 art. 1 della legge 107/2015, e va dal 1° settembre al 31° dicembre di ogni anno scolastico. Entro il successivo 28 febbraio,il Miur comunica al Mef le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico.
Principi, competenze e responsabilità Il sistema dei controlli sui provvedimenti di ricostruzione della carriera Principi, competenze e responsabilità
Il sistema dei controlli: due punti di vista A.Il decentramento di funzioni alle istituzioni scolastiche B.La riforma degli organi di controllo
A.I controlli sugli atti delle istituzioni Scolastiche: presupposti giuridici L’art.21 della L.15/3/1997, n.59 IL D.P.R. 18/6/1998, n.233(processo di dimensionamento delle ist. Scolastiche) Il D.P.R. 8/3/1999, n.275(attribuzione pers. giuridica alle ist. Scolastiche) L’art.2 comma 1 del D.lgs 165/2001(le ist. Scolastiche sono considerate amm.ni statali) Conclusione………….. L’art.14 comma 7 del DPR 275/99(gli atti emanati dalle ist. Scolastiche sono “efficaci”)
B. La riforma del sistema di controllo sugli atti pubblici: presupposti giuridici D.LGS 123 DEL 30 GIUGNO 2011 ART. 5 1. Sono assoggettati al controllo preventivo di regolarita' amministrativa e contabile tutti gli atti dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato, ad eccezione di quelli posti in essere dalle amministrazioni, dagli organismi e dagli organi dello Stato dotati di autonomia finanziaria e contabile.
……segue La riforma del sistema dei controlli 2. Sono in ogni caso soggetti a controllo preventivo i seguenti atti: …. c) provvedimenti o contratti di assunzione di personale a qualsiasi titolo; d) atti relativi alle modifiche della posizione giuridica o della base stipendiale del personale statale in servizio; (IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2017 come definito dal d.lgs 93/2016)
SI A TUTTI I DOCENTI SE CON riepilogando TIPO DI SERVIZIO VALUTAZIONE SCUOLE SECONDARIE STATALI DI 1° E 2° SI A TUTTI I DOCENTI SCUOLE ELEMENTARI STATALI SCUOLE MATERNE STATALI SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA SI SOLO AGLI INSEGNANTI DI ASSISTENTE DI SCUOLA MATERNA NO ASSISTENTE VOLONTARIO UNIVERSITA' ASSISTENTE STRAORDINARIO INCARICATO UNIVERSITA’ SCUOLE PAREGGIATE SECONDARIE SCUOLE PARIFICATE ELEMENTARI EDUCANDATI FEMMINILI STATALI PROFESSORE UNIVERSITARIO INCARICATO SCUOLE POPOLARI SCUOLE SUSSIDIATE O SUSSIDIARIE SCUOLE CARCERARIE CENTRI DI LETTURA CORSI CRACIS ED ORIENTAMENTO MUSICALE SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO LIBERE ATTIVITA' COMPLEMENTARI PRE-SCUOLA/INTERSCUOLA SI SE CONGIUNTAMENTE AD INSEGNAMENTI CURRICULARI O LIBERE ATTIV. COMPL. LETTORE ISTITUTI STRANIERI LETTORE ISTITUTI STRANIERI SI A TUTTI I DOCENTI SE CON NOMINA MAE LETTORE UNIVERSITA' STRANIERE SI A TUTTI I DOCENTI SE CON NOMIMA MAE S. ITALIANE ALL'ESTERO COMPRESO DOPOSC. DOCENTE DI RELIGIONE CATTOLICA
riepilogando CONTRATTISTA ALL'UNIVERSITA' SI SE IN COSTANZA DI RAPPORTO D’IMPIEGO ASSEGNISTA ALL'UNIVERSITA' NO SCUOLE POPOLARI REGIONE SARDEGNA SI INS. SC. ELEMENTARE CORSI ISTRUZ. PER ALLIEVI ED AGENTI POLIZIA SI A TUTTI I DOCENTI SCUOLE MATERNE REGIONE SICILIA SI INS. SCUOLA MATERNA SCUOLE MATERNE COMUNALI, REGIONALI O PROVINCIALI SI INS. SC. MAT. CON NOM. APPROVATA PROVV. STUDI APPROVATA PROVV. STUDI SCUOLE MATERNE GESTITE ESMAS SI INS. SC. MATERNA SCUOLE LEGALMENTE RICONOSCIUTE TECNICO DIPENDENZA PROVINCIA C/O IST. TECNICI E LICEI SCIENTIFICI TECNICO PRATICO SI COME SERVIZIO DI INS. TECNICO PRATICO DOPOSCUOLA PATRONATI SCOLASTICI E COMUNALI SC. MATERNE GESTITE DALL'ENTE PUBBLICO DAL QUALE PROVENGONO INS. MAT. L.444/68 SI INS. DI SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE
Il Blocco degli scatti Il DL 78/2010 ha disposto (art. 9 comma 1) il blocco degli stipendi per il personale pubblico, negli anni 2011, 2012, 2013 ed ora anche il 2014, a seguito del dPR 122/2013 L’art. 9 comma 23 del DL 78/2010 ha previsto la non utilità degli anni 2010, 2011 e 2012 ai fini della progressione stipendiale per il personale scolastico. Il dPR 122/2013 ha esteso tale disposizione al 2014
Sblocco della progressione stipendiale L’art. 8 comma 14 del DL 78/2010 consente però di recuperare l’utilità degli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 ai fini della progressione economica, utilizzando risorse aggiuntive, compreso il “fondo del 30%” derivante dai risparmi effettivamente realizzati in attuazione della “riforma Gelmini” degli ordinamenti c.d. “sblocco degli scatti”
FINE PRIMA PARTE