Trento Sala Assemblee Palazzo Stella 4 luglio 2017

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Transcript della presentazione:

Trento Sala Assemblee Palazzo Stella 4 luglio 2017 Raggruppamenti Temporanei di imprese alla luce delle ultime novità normative Trento Sala Assemblee Palazzo Stella 4 luglio 2017

Normativa di riferimento Art. 45 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 – partecipazione da parte di soggetti “plurimi” c)  i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che abbiano stabilito di operare in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni. d)  i raggruppamenti temporanei di concorrenti i quali abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; e)  i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile; f)  le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5.

Regole generali dei RTI E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento E' consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

Regole generali dei RTI Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 12 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 - RTI di tipo verticale Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; i lavori scorporabili sono assunti dai mandanti (scorporabili = importo superiore al 10 % dell'importo complessivo dell'opera ovvero di importo superiore a 150.000 euro o S.I.O.S.)

Art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 - RTI di tipo verticale Requisiti: Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti SOA, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo.

Oggetto della responsabilità solidale – art. 48 comma 5 L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

Esempio di RTI verticale Regime delle responsabilità Categoria prevalente Capogruppo Responsabilità solidale Categoria scorporabile Mandante 1 Risponde per scorporabile assunta Categoria scorporabile Mandante 2 Risponde per scorporabile assunta

Art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 - RTI di tipo orizzontale Per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria. Categoria prevalente Capogruppo Mandante 1 Mandante 2 Responsabilità solidale di TUTTI

Art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 - RTI di tipo orizzontale Requisiti: I requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Art. 83 comma 8 D. Lgs. n. 50/2016  La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 - RTI di tipo misto I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.

Esempio di RTI misto Capogruppo – responsabilità solidale su tutto Categoria prevalente Capogruppo – responsabilità solidale su tutto Mandante 1+ Mandante 2 – responsabilità solidale su categoria di assunzione Categoria scorporabile Categoria scorporabile Mandante 2 – responsabile su categoria di assunzione

Modifica delle quote di esecuzione – art. 92 D.P.R. n. 207/2010 Le quote di partecipazione al raggruppamento, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

La cooptazione nell’esecuzione dei lavori Il concorrente (singolo o plurisoggettivo) in possesso dei requisiti per la presentazione dell’offerta può cooptare nell’esecuzione dell’appalto altre imprese prive dei requisiti tecnici richiesti dal bando di gara. L’impresa cooptata deve comunque essere qualificata per l’esecuzione di lavori pubblici. Tramite cooptazione si possono eseguire lavori nel limite massimo complessivo del 20% dell’importo contrattuale, ma comunque sempre entro la qualificazione posseduta.

La cooptazione nell’esecuzione dei lavori Trattandosi dello stesso termine utilizzato per definire l’ipotesi di un RTI per anni l’impresa cooptata è stata considerata comunque una mandante del RTI a tutti gli effetti tranne che per l’apporto di qualifica.

La cooptazione nell’esecuzione dei lavori Solo recentemente la giurisprudenza è arrivata precisare che l’impresa cooptata: non è un’offerente né contraente/esecutrice dei lavori; non fa sostanzialmente parte del RTI e non va considerata nella ripartizione percentuale della partecipazione al RTI/dell’esecuzione dei lavori; non presta garanzie né deve essere indicata nelle cauzioni presentate dall’offerente; non può subappaltare lavori.

La cooptazione nell’esecuzione dei lavori È stato altresì affermato dalla giurisprudenza (da ultimo TAR Bz 354/2016) che, non trattandosi di concorrente/aggiudicatario, nei suoi confronti non vada verificata la sussistenza dei requisiti di ordine generale. Per quanto riguarda il possesso dei requisiti generali si condivide l’orientamento di ANAC che sostiene la necessità del possesso/della verifica dei requisiti generali anche in capo alle imprese cooptate.

Il RTI nelle procedure negoziate L’impresa singolarmente invitata può presentare l’offerta quale capogruppo di un RTI, coinvolgendo quindi nell’esecuzione dell’appalto anche imprese non invitate. La costituzione di un RTI tra imprese invitate non è espressamente vietato dalla legge. La giurisprudenza prevalente ritiene tuttavia legittima una previsione della lettera d’invito che escluda a pena d’esclusione tale possibilità.

Modifiche soggettive nel RTI Il decreto correttivo ha riformulato le ipotesi di modifica soggettiva di un RTI in fase di esecuzione estendendole altresì alla fase di gara. La nuova ipotesi di modifica soggettiva introdotta dal correttivo, che si aggiunge a quelle già previste, riguarda la perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti generali. Sia in capo alla mandataria che in capo alle mandanti. Se la modifiche soggettive riguarda la mandataria/capogruppo sarà la SA a decidere se proseguire o meno il contratto previa sostituzione della mandataria con altro operatore economico adeguatamente qualificato in relazione ai lavori ancora da eseguire. In mancanza la SA recede dal contratto.

Modifiche soggettive nel RTI Se le modifiche soggettive riguardano una o più mandanti sarà la mandataria/capogruppo a decidere se proseguire o meno il contratto previa sostituzione della mandante con altro operatore economico adeguatamente qualificato in relazione ai lavori ancora da eseguire La mandataria potrà peraltro anche decidere di eseguire direttamente i lavori se adeguatamente qualificata. In mancanza la SA potrà risolvere il contratto per inadempimento del RTI.

Modifiche soggettive nel RTI È ammesso anche il recesso di una o più imprese raggruppate per esigenze organizzative del RTI, purché permangano nelle rimanenti imprese sufficienti requisiti per eseguire il contratto. Dopo il correttivo il recesso è ammesso anche qualora il RTI si riduca ad un unico soggetto, purché sempre qualificato a sufficienza. Le modifiche soggettive sono ora ammesse anche in fase di gara. Rimane il dubbio in merito all’applicabilità in fase di gara dell’ipotesi relativa alla perdita dei requisiti generali, che la norma lega espressamente alla fase di esecuzione del contratto.

RTI subappaltatori Nessuna norma del Codice le disciplina Ne ha parlato l’ANAC (Determina A.V.C.P. n. 15 del 18/07/2001) ammettendole e stabilendo che debbano essere già costituite prima della richiesta di autorizzazione al subappalto Che forma devono avere? Problematiche pratiche

Grazie Le slide verranno pubblicate sul nostro sito www.ancetrento.it già nel pomeriggio. Per consulenza in materia di appalti le imprese aderenti potranno nei prossimi mesi chiamare la segreteria di ATE 0461/932129 o scrivere a info@ancetrento.it