Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Arezzo

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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Arezzo Cessione e conferimento dello Studio Professionale Trasformazione dell’Associazione Professionale

Cessione e conferimento dello Studio La cessione dello Studio è un contratto atipico, non regolamentato dal Codice Civile, ma valido ed efficace

Cessione e conferimento dello Studio «L’attività professionale anche se svolta con mezzi strumentali e con assistenza di ausiliari è e resta insostituibilmente personale, non essendo diretta alla produzione di un servizio per lo scambio e non trattandosi di organizzazione imprenditoriale»

Cessione e conferimento dello Studio Era negata la validità del contratto di cessione dello studio e del suo avviamento, questo fino al pronunciamento della Corte di Cassazione con sentenza del 9 Febbraio 2010 n. 2860, la quale riconosce legittimo il contratto di cessione dello Studio Professionale.

Cessione e conferimento dello Studio Obblighi positivi di fare Attività promozionale di presentazione e di canalizzazione della clientela al nuovo professionista, garantendo e agevolando la continuità dello Studio

Cessione e conferimento dello Studio Obblighi negativi di non fare Atti di sviamento della clientela attraverso la ripresa dell’attività del cedente sullo stesso mercato o attraverso attività volte a non consentire l’instaurazione e/o la prosecuzione del rapporto tra cliente e professionista subentrante.

Cessione e conferimento dello Studio La sentenza 2860/2010 evidenzia come ‘’…. anche gli Studi Professionali possono essere organizzati in forma di azienda, ogni qual volta, al profilo personale dell’attività svolta si affianchino un’organizzazione di mezzi e strutture, un numero di titolari e dipendenti ed un’ampiezza di locali adibiti all’attività, tali che il fattore organizzativo e l’entità dei mezzi impiegati sovrastino l’attività professionale del titolare o, quanto meno, si pongano rispetto a essa, come entità giuridica dotata di una propria rilevanza strutturale e funzionale che, seppur non separata dall’attività del titolare, assuma una rilevanza economica’’

Cessione e conferimento dello Studio Valido il conferimento dello Studio Professionale nella Stp, a fronte del quale il professionista previa valutazione dell’avviamento e della clientela riceverebbe quote di partecipazione nella società conferitaria

Trasformazione dell’associazione professionale L’introduzione nel nostro ordinamento della L. 183/2011 ha determinato il sorgere della questione se sia possibile ‘’convertire’’ gli studi e le associazioni professionali già esistenti in società tra professionisti.

Trasformazione dell’associazione professionale In giurisprudenza e dottrina, sono emersi tre orientamenti: L’associazione professionale è un’associazione atipica riconducibile al fenomeno delle associazioni non riconosciute di cui all’art. 36 c.c. e caratterizzata da un fascio di rapporti obbligatori interni. L’associazione professionale è assimilabile ad una società semplice. Conclusione a cui è pervenuta la Corte d’appello di Milano sulla base della considerazione che l’associazione tra professionisti rappresenta una delle più rilevanti e concrete manifestazioni del tipo sociale in questione e riconoscendo all’associazione il carattere di centro autonomo di imputazione giuridica. Sulla scorta di quanto messo in evidenza dalla Corte di Appello di Milano , la Corte di Cassazione in più occasioni ha precisato che ancorché privo di personalità giuridica lo studio associato rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazioni di interesse cui la legge conferisce capacità di porsi come centri autonomi di imputazione di rapporti giuridici, muniti di legale rappresentanza pur sempre in conformità alla disciplina di cui art. 36 e ss. c.c. Tali orientamenti sono però riconducibili in costanza del divieto di costituire società tra professionisti.

Trasformazione dell’associazione professionale Venuto meno tale divieto, appare forse preferibile l’orientamento, che in passato era minoritario, secondo cui le associazioni tra professionisti avrebbero avuto la natura di società semplice. Se si aderisce alla tesi suddetta, la trasformazione in STP, nella quale si adotti un modello diverso dalla società semplice, avrebbe la natura di trasformazione progressiva omogenea da società semplice in altro tipo sociale.

Trasformazione dell’associazione professionale Tale circostanza comporta la distinzione tra i casi di: Trasformazione di società di persone in società di capitali (dell’art. 2500 - ter. c.c.) Trasformazione in altra società di persone, che in assenza di norme ad hoc, sarebbero comunque disciplinata dai principi generali della trasformazione (art. 2498 e ss. c.c.)

Trasformazione dell’associazione professionale Trasformazione in società di capitali consenso della maggioranza degli associati secondo la parte attribuita a ciascuno degli utili come risulta dallo statuto; all’associato dissenziente deve essere riconosciuto in ogni caso il diritto di recesso dalla società; possibile opposizione dei creditore (per le obbligazioni sorte prima degli adempimenti pubblicitari di cui all’art. 2500 c.c., a meno che i creditori abbiano espressamente dato il loro consenso alla trasformazione); la delibera diventa efficace dalla trascrizione al Registro Imprese; il capitale risultante dalla trasformazione, oltre a non essere inferiore ai minimi legali deve essere determinato sulla base dei valori risultati da una relazione di stima

Trasformazione dell’associazione professionale Qualora la Stp sia una S.p.A. o una S.a.p.a. andranno osservate le ulteriori disposizioni dettate in punto di responsabilità dell’esperto e di verifica e revisione degli amministratori, oltre alla disciplina specificata dettata per l’apporto d’opera o di servizi. L’art. 2500 quater c.c. riconosce ai soci di società personali il diritto all’assegnazione di un numero di azioni o di una quota proporzionale alla sua partecipazione, e in particolare, al socio d’opera una quota in misura corrispondente alla partecipazione che l’atto costitutivo già gli riconosceva precedentemente alla trasformazione o in mancanza d’accordo tra i soci.

Trasformazione dell’associazione professionale La trasformazione in società di capitali deve risultare da atto pubblico (art. 2500 c.c.), contenente quanto previsto per l’atto di costituzione del tipo adottato. Nel nuovo statuto, le regole proprie del tipo societario di arrivo andranno pertanto integrate con la speciale disciplina di cui alla legge n. 183/2011 per la Stp.

Trasformazione dell’associazione professionale Trasformazione in società di persone Nella trasformazione omogenea progressiva, può essere annoverata l’ipotesi dello studio associato che intenda trasformarsi in una Stp costituita secondo i tipi della società di persone.

Trasformazione dell’associazione professionale La trasformazione della società di persone andrà assunta con il consenso unanime dei soci, in quanto la regola prima citata sembra valere solo per la trasformazione in società di capitali. E’ tuttavia ammessa con clausole ad hoc, la trasformazione assunta secondo il principio maggioritario dei consensi, purché all’eventuale socio dissenziente sia riconosciuta la possibilità di esercitare il recesso.

Trasformazione dell’associazione professionale Trasformazione eterogenea da studio associato in Stp Lo studio associato, pur privo di personalità giuridica, è ente dotato di soggettività giuridica e centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici, ovvero la tesi in base alla quale lo studio associato è riconducibile all’associazione non riconosciuta atipica caratterizzata dall’esercizio di un’attività economica.

Trasformazione dell’associazione professionale La trasformazione eterogenea appare limitata alle ipotesi di trasformazione in società di capitali di consorzi, società consortili, comunioni d’azienda, associazioni riconosciute e fondazioni.

Trasformazione dell’associazione professionale Considerando: Il tipo societario di arrivo, in base ad una mera interpretazione letterale del dato normativo, sembrerebbe precludere alla trasformazione in società di persone. Tale esclusione, non ha ragione d’esser posto perché, il legislatore si è occupato esclusivamente della riforma delle società di capitali, tralasciando l’ambito delle società di persone rispetto alle quali però la trasformazione pare essere un’operazione pienamente legittima.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Arezzo Grazie! Salvi Fabio Via Fabio Filzi, 26 – Arezzo Email: fabio@salvifabio.eu