Le limitazioni alla libertà nel corso del procedimento penale

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Transcript della presentazione:

Le limitazioni alla libertà nel corso del procedimento penale Misure pre-cautelari e cautelari

ART. 13 COST. La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva

Libertà di movimento

Riserva di legge Riserva di giurisdizione (con provvedimento motivato)

Riserva di giurisdizione (con provvedimento motivato) Riserva di legge Art. 272: riserva di codice: Le libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma delle disposizioni del c.p.p. (libro IV, Titolo I) Riserva di giurisdizione (con provvedimento motivato) Tutti i provvedimenti cautelari sono emessi con ordinanza da un giudice

Art. 27 COMMA 2 COST. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

MISURE PRE-CAUTELARI Misure di polizia: eccezionali, provvisorie, Arresto in flagranza e fermo

ART. 13 COMMA 3 Cost. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

CONCETTO DI FLAGRANZA E' in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato…

…oppure chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone …oppure è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.

Arresto OBBLIGATORIO: previsto per alcuni reati individuati per limiti di pena o tipologia (art. 380) Lo stato di flagranza impone alla polizia di procedere all’arresto

Arresto FACOLTATIVO: previsto per alcuni reati individuati per limiti di pena o tipologia (art. 381) Non è sufficiente lo stato di flagranza; si procede all'arresto soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto

Fermo di indiziato di delitto Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria di propria iniziativa possono dispone il fermo della persona gravemente indiziata di alcuni gravi delitti (individuati per misura della pena o tipologia)

DOVERI DELLA POLIZA Immediatamente: Dare notizia al pubblico ministero del luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito. Avvertire l'arrestato o il fermato della facoltà di nominare un difensore di fiducia e dei diritti esercitabili: silenzio, informazioni sull’accusa, accesso agli atti su cui si fonda l’arresto o il fermo, traduzione, convalida da parte del giudice, assistenza medica. Informare della misura restrittiva il difensore di fiducia o quello di ufficio. Entro 24 ore: Porre l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero.

Il pubblico ministero può procedere all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, e liberarlo, se risulta evidente che l'arresto o il fermo è stato eseguito per errore di persona o fuori dei casi previsti dalla legge

Altrimenti, entro 48 ore dall'arresto o dal fermo il pubblico ministero chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari Il g.i.p. fissa l'udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero e al difensore.

L'UDIENZA DI CONVALIDA si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore dell'arrestato o del fermato. Ha 2 funzioni: Controllare la legittimità dei presupposti dell’arresto e del fermo Decidere su eventuali richieste del pubblico ministero di misure cautelari

TIPOLOGIA DELLE MISURE CAUTELARI   A) PERSONALI Coercitive - Custodiali (custodia cautelare in carcere, in luogo di cura, arresti domiciliari) Obbligatorie (divieto di espatrio, divieto e obbligo di dimora, allontanamento da casa familiare, obbligo di presentazione alla p.g., divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa) Interdittive Sospensione potestà genitori Sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio Divieto di esercitare determinate attività professionali B) REALI Sequestro preventivo Sequestro conservativo

PRESUPPOSTI APPLICATIVI DELLE MISURE CAUTELARI Limiti di pena relativi al reato ipotizzato Gravi indizi di colpevolezza (fumus commissi delicti) Esigenze cautelari (pericula libertatis)

LIMITI DI PENA Le misure cautelari possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza. «Indizio» ha un significato diverso da quello assegnato al termine dall’art. 192, in tema di valutazione della prova

Se dovesse essere resa una decisione immediatamente, sulla base degli atti disponibili, essa sarebbe di condanna. Giudizio prognostico, basato sul materiale attualmente a disposizione (che è tuttavia fluido, unilaterale, non ancora sottoposto al vaglio del contraddittorio)

Problema: quali regole in materia di PROVA si applicano agli INDIZI di colpevolezza?

Problema: quali regole in materia di PROVA si applicano agli INDIZI di colpevolezza? Risponde l’art. 273 comma 1 bis - Nella testimonianza indiretta occorre indicare il nome della fonte, a pena di inutilizzabilità (195 comma 7) - La polizia deve rivelare i nomi degli informatori e questi devono essere sentiti, a pena di inutilizzabilità (203) - Le intercettazioni devono rispettare i requisiti di legge (271 comma 1) - Le dichiarazioni rese da coimputati o imputati in procedimenti connessi devono essere supportate da riscontri (192 commi 3 e 4)

LE ESIGENZE CAUTELARI (art. 274) a) Pericolo di inquinamento delle prove b) Pericolo di fuga c) Pericolo di commissione di gravi reati

ALCUNE SPECIFICAZIONI: a) Le situazioni di concreto ed attuale pericolo per la prova non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti b) il pericolo di fuga deve riguardare un procedimento in cui il giudice ritenga che possa essere irrogata in concreto una pena superiore a due anni di reclusione c) I delitti di cui si teme la commissione riguardano: l’uso di armi o di altri mezzi di violenza personale, o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata. Oppure della stessa specie di quello per cui si procede (ma soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni)

Come scegliere fra le diverse misure? La misura da applicare è scelta dal giudice Come scegliere fra le diverse misure?

͢ Esigenze cautelari Fatto e sanzione Principio di ADEGUATEZZA: nel disporre le misure, il giudice deve tener conto della SPECIFICA IDONEITA’ della misura, in relazione alla NATURA e il GRADO delle ESIGENZE CAUTELARI del caso concreto. ͢ Esigenze cautelari Principio di PROPORZIONALITÀ: ogni misura deve essere proporzionata alla ENTITA’ DEL FATTO e alla SANZIONE che sia stata applicata (in caso di misura applicata con la sentenza di condanna) o che si ritiene possa essere irrogata (in caso di misura disposta prima di allora). Fatto e sanzione

Regole particolari vigono per la scelta della più grave fra le misure: la custodia cautelare in carcere È sempre un’extrema ratio Non può essere applicata quando la pena potrebbe essere condizionalmente sospesa È preclusa, salvo esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, per alcune categorie «deboli» (madri di figli piccoli, persone anziane e gravemente malate)

Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ad associazioni mafiose, terroristiche o eversive, è obbligatorio applicare la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari: presunzione assoluta di adeguatezza del carcere

Per una ricca serie di fattispecie: presunzione relativa di adeguatezza del carcere: è possibile dimostrare che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con misure diverse (onere della prova sul ristretto)

PROCEDIMENTO APPLICATIVO La richiesta di misure cautelari proviene sempre dal PUBBLICO MINISTERO ed è rivolta al giudice competente per la fase in cui si trova il procedimento Indagini preliminari UP Dibattimento Impugnazioni G.i.p. G.u.p. Giudice del dibattimento Giudice delle impugnazioni

Se il giudice si dichiara incompetente, le misure disposte cessano di avere effetto se, entro 20 giorni dalla trasmissione degli atti, il giudice competente non emette un nuovo provvedimento cautelare.

Il pubblico ministero presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda (ossia quelli che dimostrano i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari) nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.

Sulla richiesta del pubblico ministero il giudice, da solo, provvede con ORDINANZA.

A pena di nullità l’ordinanza cautelare deve contenere: - le generalità dell'imputato o quanto altro valga a identificarlo; - la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate; - l'esposizione e l’autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per cui assumono rilevanza, tenuto anche conto del tempo trascorso dal fatto di reato - l'esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, - in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l'esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'articolo 274 non possono essere soddisfatte con altre misure; - la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione alle indagini da compiere, allorché questa è disposta al fine di garantire l'esigenza cautelare di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 274; - la data e la sottoscrizione del giudice.

L’ordinanza cautelare si esegue immediatamente, mediante la CATTURA dell’imputato o la NOTIFICAZIONE del provvedimento.

Manca ancora un passaggio fondamentale perché la procedura si perfezioni: L’INTERROGATORIO DI GARANZIA Entro 5 giorni dall’esecuzione del provvedimento in caso di CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE Entro 10 giorni per le altre misure A pena di PERDITA DI EFFICACIA della misura

Interrogatorio condotto dal giudice con la PRESENZA NECESSARIA DEL DIFENSORE. Se la persona ristretta è in carcere, obbligo di registrare l’interrogatorio. L’interrogatorio del giudice deve sempre precedere quello del pubblico ministero (il p.m. può solo chiedere di anticiparlo, se la misura applicata è custodiale: entro 48 ore dal provvedimento)

REVOCA o SOSTITUZIONE della misura I RIMEDI REVOCA o SOSTITUZIONE della misura RIESAME IMPUGNAZIONI APPELLO RICORSO PER CASSAZIONE

REVOCA E SOSTITUZIONE Le misure sono immediatamente revocate quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, i presupposti applicativi. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, il giudice sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose.

Alla revoca provvede il giudice che procede con ORDINANZA, su richiesta dell’imputato, del p.m. o anche d’ufficio. Il p.m. va comunque sentito, se non è lui a chiedere la revoca. Se l’imputato chiede di essere interrogato e la richiesta di revoca si fonda su elementi nuovi o sopravvenuti, il giudice deve interrogarlo.

IL RIESAME Mezzo di impugnazione proponibile solo dall’IMPUTATO e dal suo DIFENSORE …contro l’ordinanza che DISPONE una misura COERCITIVA Giudice competente: Tribunale in composizione collegiale del luogo nel quale ha sede la corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza cautelare

Mezzo di impugnazione «totalmente devolutivo»: il Tribunale è chiamato a rendere una nuova decisione su tutta la questione cautelare. Non è obbligatorio per l’impugnante indicare i MOTIVI

I TEMPI DEL RIESAME 10 GIORNI per proporlo (a pena di decadenza) 5 GIORNI perché l’autorità che procede trasmetta gli atti al tribunale del riesame 10 GIORNI (dalla ricezione degli atti) per decidere 30 GIORNI (o 45) per depositare la motivazione