IL RAPPORTO OBBLIGATORIO O OBBLIGAZIONE

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Transcript della presentazione:

IL RAPPORTO OBBLIGATORIO O OBBLIGAZIONE 1

L’OBBLIGAZIONE E’ UN RAPPORTO GIURIDICO NEL QUALE UNA PARTE, DETTA DEBITORE, E’ OBBLIGATA AD ESEGUIRE UNA PRESTAZIONE DI CONTENUTO PATRIMONIALE IN FAVORE DI UN’ALTRA, DETTA CREDITORE. CON IL TERMINE OBBLIGAZIONE SI INDICANO SOLO QUEI RAPPORTI GIURIDICI NEI QUALI LA PARTE PASSIVA E’ TENUTA AD ESEGUIRE UNA PRESTAZIONE DI NATURA PATRIMONIALE, CIOE’ VALUTABILE IN DENARO. 2

prestazione patrimoniale DEBITORE CREDITORE prestazione patrimoniale 3

IL DIRITTO RICONOSCIUTO AL CREDITORE VIENE DETTO DIRITTO DI CREDITO O DI OBBLIGAZIONE. Quindi il creditore vanta nei confronti del debitore una posizione soggettiva attiva, meglio un DIRITTO SOGGETTIVO, chiamato DIRITTO DI CREDITO o DI OBBLIGAZIONE: infatti può pretendere che il debitore esegua in suo favore una prestazione patrimoniale. Il debitore avrà, viceversa, una POSIZIONE SOGGETTIVA PASSIVA, detta OBBLIGO. 4

SONO ELEMENTI INDISPENSABILI in un rapporto obbligatorio le PARTI e la PRESTAZIONE PATRIMONIALE. LE PARTI SONO: IL DEBITORE (PARTE PASSIVA) E IL CREDITORE (PARTE ATTIVA). 5

Il DIRITTO DI CREDITO è un diritto soggettivo con le caratteristiche seguenti: - DISPONIBILE: il titolare può disporne liberamente, trasferendolo ad altra persona; RELATIVO: il titolare, cioè il creditore, può esercitarlo SOLO nei confronti del debitore, (non è quindi un diritto assoluto); - PATRIMONIALE: ha un contenuto valutabile economicamente, (consegnare un bene, consegnare una somma di denaro, eseguire una prestazione); - NON HA LA CARATTERISTICA DELL’IMMEDIATEZZA: il titolare ha bisogno della collaborazione del debitore per veder soddisfatto il suo interesse. 6

In cosa può consistere la prestazione? in un DARE (pagare una somma, consegnare un bene) in un FARE (eseguire un’opera) in un NON FARE (colui che vende un’attività economica ha l’obbligo di non fare concorrenza …). 7

Quali sono le fonti delle obbligazioni? OGNI ALTRO ATTO O FATTO IDONEO CONTRATTO FATTO ILLECITO OGNI ALTRO ATTO O FATTO IDONEO 8

CLASSIFICAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI SEMPLICI MULTIPLE NATURALI PECUNIARIE 9

OBBLIGAZIONI CON PIU’ DEBITORI Supponiamo che tre amici (parte debitrice) chiedano e ottengano un prestito da una banca (creditore) per aprire una palestra: in questo caso avremo un’obbligazione con più debitori. Nel caso di OBBLIGAZIONE CON PIU’ DEBITORI si distingue tra: OBBLIGAZIONE SOLIDALE: consente al creditore di pretendere l’intera prestazione anche da uno solo dei condebitori; OBBLIGAZIONE PARZIARIA: consente a ciascuno dei condebitori di eseguire solo la propria parte della prestazione. 10

I CONDEBITORI SONO TENUTI IN SOLIDO, SE DALLA LEGGE O DAL TITOLO NON RISULTA DIVERSAMENTE. Questo vuol dire che nel caso di obbligazioni con più debitori, se non è previsto diversamente, dalle parti o dalla legge, si ha un’obbligazione solidale. quindi La regola generale è la solidarietà passiva (PRESUNZIONE DI SOLIDARIETA’ PASSIVA): un debitore può essere obbligato a pagare per tutti. Dopo aver eseguito la prestazione per intero, avrà un DIRITTO DI REGRESSO (azione di regresso) nei confronti degli altri condebitori. 11

OBBLIGAZIONI CON PIU’ CREDITORI Anche nel caso di OBBLIGAZIONE CON PIU’ CREDITORI si distingue tra: OBBLIGAZIONE PARZIARIA: ciascuno dei creditori può esigere solo la parte di prestazione che gli compete; OBBLIGAZIONE SOLIDALE: anche uno solo dei creditori può pretendere l’intera prestazione. Per regola l’obbligazione è parziaria (PRESUNZIONE DI PARZIARIETA’): il debitore dovrà pagare ad ogni creditore la sua parte), salvo nei casi previsti dalla legge (si pensi ad cassetta di sicurezza o ad un conto corrente con più cointestatari) o per accordo tra le parti. 12

OBBLIGAZIONI NATURALI Sono quei doveri, aventi un contenuto patrimoniale, che sorgono per effetto di regole morali e sociali e non per imposizione di legge (ad esempio se paghiamo un debito ormai prescritto o un debito di gioco). Il titolare dell’interesse non può agire in giudizio. Il debitore non è tenuto ad effettuare la prestazione, ma se spontaneamente la esegue non può chiedere la ripetizione. Le OBBLIGAZIONI CIVILI sono tutte le altre: consentono al creditore di agire in giudizio. 13

OBBLIGAZIONI PECUNIARIE Sono quelle che hanno per oggetto la consegna di una somma di denaro. Gli INTERESSI costituiscono un’obbligazione pecuniaria accessoria che si aggiunge all’obbligazione principale. I crediti liquidi (cioè determinati) ed esigibili (l’adempimento può essere richiesto in ogni momento) di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscono diversamente: gli INTERESSI CORRISPETTIVI sono sempre dovuti, salvo che non siano stati esclusi (si calcolano applicando il tasso legale stabilito annualmente dal Ministero dell’Economia); gli INTERESSI MORATORI invece sono dovuti dal debitore a titolo di risarcimento per il ritardo (mora) nell’adempimento dell’obbligazione pecuniaria e si aggiungono agli interessi corrispettivi. Se si applica un tasso di interesse eccessivo rispetto al tasso legale, si commette il reato di usura 14

L’ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI MODI DI ESTINZIONE SATISFATTORI 15

L’ADEMPIMENTO E’ L’ESECUZIONE ESATTA DELLA PRESTAZIONE DA PARTE DEL DEBITORE. 16

TEMPO DELL’ADEMPIMENTO LUOGO DELL’ADEMPIMENTO ADEMPIMENTO DEL TERZO CRITERI PER VALUTARE SE IL DEBITORE HA ESEGUITO “ESATTAMENTE” LA PRESTAZIONE: DILIGENZA TEMPO DELL’ADEMPIMENTO LUOGO DELL’ADEMPIMENTO ADEMPIMENTO DEL TERZO DESTINATARIO DELL’ADEMPIMENTO PRESTAZIONE IN LUOGO DELL’ADEMPIMENTO (DATIO IN SOLUTUM) 17

DILIGENZA DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA DILIGENZA PROFESSIONALE (SE L’OBBLIGAZIONE HA PER OGGETTO UN’ATTIVITA’ PROFESSIONALE) - PRESTAZIONE ESEGUITA “A REGOLA D’ARTE”? 18

IL TEMPO DELL’ADEMPIMENTO SE E’ STABILITO UN TERMINE, SALVO PATTO CONTRARIO, E’ A FAVORE DEL DEBITORE IL LUOGO DELL’ADEMPIMENTO LUOGO STABILITO DALLE PARTI. ALTRIMENTI: Consegna di una cosa certa? Luogo in cui si trovava la cosa quando l’obbligazione è sorta Obbligazione pecuniaria? Al domicilio del creditore Altri casi? Al domicilio del debitore 19

ADEMPIMENTO DEL TERZO Il creditore è tenuto ad accettare l’adempimento da parte di un terzo; se ha uno specifico interesse, però, può pretendere che ad eseguire la prestazione sia il debitore in persona. 20

DESTINATARIO DELL’ADEMPIMENTO Il destinatario dell’adempimento è il creditore o il suo rappresentante. Se l’adempimento viene effettuato a favore di un terzo che non risulta legittimato a riceverlo, il debitore dovrà ripetere la prestazione in favore del creditore. 21

PRESTAZIONE IN LUOGO DELL’ADEMPIMENTO (DATIO IN SOLUTUM) Con il consenso del creditore, il debitore si libera anche eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta. 22

Altri modi di estinzione satisfattori COMPENSAZIONE E’ un modo di estinzione delle obbligazioni che ricorre quando due soggetti hanno debiti reciproci che si estinguono per le quantità corrispondenti. CONVENZIONALE (SEMPRE AMMESSA) LEGALE (DEBITI OMOGENEI, ESIGIBILI E LIQUIDI) GIUDIZIALE (DEBITI OMOGENEI, ESIGIBILI E NON LIQUIDI, MA DI PRONTA LIQUIDAZIONE) CONFUSIONE La posizione di creditore e quella di debitore vengono a coincidere giuridicamente nella stessa persona. Può avvenire per successione mortis causa o per atto tra vivi (es. fusione di due società …). 23

MODI DI ESTINZIONE NON SATISFATTORI IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA PER CAUSA NON IMPUTABILE AL DEBITORE REMISSIONE Atto unilaterale con cui il creditore rinuncia ... NOVAZIONE Accordo con cui le parti sostituiscono una nuova obbligazione a quella originaria. NOVAZIONE OGGETTIVA: ricorre quando i soggetti sono gli stessi e cambia l’oggetto dell’obbligazione. NOVAZIONE SOGGETTIVA: ricorre quando un nuovo soggetto sostituisce il debitore originario. 24 24

IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA PER CAUSA NON IMPUTABILE AL DEBITORE Si ha l’estinzione dell’obbligazione se l’impossibilità è: SOPRAVVENUTA OGGETTIVA (assoluta impossibilità ad eseguire la prestazione: ad esempio per obbligazioni “di dare cose specifiche” e quelle “di fare”) CAUSA NON IMPUTABILE AL DEBITORE (no dolo o colpa del debitore: diligenza richiesta + l’impossibilità deve dipendere da “caso fortuito” o “causa di forza maggiore”)

Evento imprevedibile e inevitabile, causato da terzi CASO FORTUITO Evento imprevedibile e inevitabile, causato da terzi (es. incidente stradale) CAUSA DI FORZA MAGGIORE Eventi che derivano dalla volontà di altri, alla quale non ci si può opporre (es. requisizione da parte di un ente pubblico), o dalle forze della natura cui non è possibile resistere (es. terremoto). In caso di impossibilità parziale, il debitore deve eseguire la parte che risulta possibile, a meno che il creditore non abbia un interesse a riceverla.

INADEMPIMENTO MANCATA (inadempimento assoluto) O INESATTA (inadempimento relativo) ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE - SE E’ IMPUTABILE AL DEBITORE, PUO’ DIPENDERE DA: DOLO COLPA LIEVE O COLPA GRAVE 27 27

RESPONSABILITA’ PER DOLO: L’ONERE DELLA PROVA RICADE SUL CREDITORE RESPONSABILITA’ PER COLPA: SI PRESUME LA COLPA DEL DEBITORE. ONERE DELLA PROVA SUL DEBITORE, SE L’INADEMPIMENTO NON E’ DIPESO DA SUA COLPA. 28 28

RESPONSABILITA’ PER COLPA NEGLIGENZA: mancanza di cura o di diligenza IMPRUDENZA: mancanza di attenzione IMPERIZIA: mancanza di competenze o di conoscenze 29 29

RESPONSABILITA’ PER COLPA COLPA LIEVE: mancanza di diligenza media o di diligenza professionale COLPA GRAVE: mancato rispetto dei criteri minimi di diligenza 30 30

RESPONSABILITA’ DEI DANNI COLPA  SOLO DANNI PREVEDIBILI DOLO  SIA DANNI PREVEDIBILI CHE DANNI NON PREVEDIBILI 31 31

RESPONSABILITA’ PER COLPA OBBLIGAZIONI DI RISULTATO  Il debitore è responsabile, se non è riuscito a realizzare il risultato dovuto. OBBLIGAZIONI DI MEZZI  Il debitore è responsabile, se non ha eseguito la prestazione con la diligenza richiesta. 32 32

CONSEGUENZE DELL’INADEMPIMENTO ESECUZIONE FORZATA: adempimento coattivo in forma specifica (stesso risultato che …) RISARCIMENTO DEL DANNO DANNO EMERGENTE + LUCRO CESSANTE NECESSARIO UN NESSO DI CAUSALITA’ OPPURE 33 33

RISARCIMENTO DEL DANNO DANNO EMERGENTE  diminuzione patrimoniale provocata dall’inadempimento LUCRO CESSANTE  mancato guadagno che il creditore ha subito a causa dell’inadempimento NECESSARIO UN NESSO DI CAUSALITA’: il danno deve essere una conseguenza diretta dell’inadempimento. 34 34

E se debitore nullatenente? PIGNORAMENTO DEI BENI + VENDITA LA TUTELA DEL CREDITO RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE DEL DEBITORE: il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri. ESECUZIONE FORZATA E se debitore nullatenente? PIGNORAMENTO DEI BENI + VENDITA 35 35

DIRITTO DIRITTI REALI SU COSA DI PROPRIETA’ ALTRUI DIRITTI REALI DIRITTI DI GODIMENTO REALI SU COSA ALTRUI DI GARANZIA (USUFRUTTO, USO, (PEGNO E ABITAZIONE, IPOTECA) SUPERFICIE, ENFITEUSI, SERVITU’)

I DIRITTI REALI DI GARANZIA LE GARANZIE REALI I DIRITTI REALI DI GARANZIA L’IPOTECA E IL PEGNO 37 37

L’IPOTECA L’IPOTECA E’ UN DIRITTO REALE DI GARANZIA PER EFFETTO DEL QUALE UN DATO BENE IMMOBILE O MOBILE REGISTRATO VIENE VINCOLATO A GARANZIA DI UN CREDITO  CREDITORE IPOTECARIO. 38 38

Oggetto di ipoteca sono i beni immobili e i beni mobili registrati Oggetto di ipoteca sono i beni immobili e i beni mobili registrati. L’ipoteca si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari, in modo che tutti gli interessati al bene ne possano essere a conoscenza. Il creditore acquista un diritto di prelazione sul bene, rispetto agli altri creditori. 39 39

In funzione della natura del titolo, si distinguono tre tipi di ipoteca: - l’ipoteca è VOLONTARIA quando la volontà di ipotecare risulta da un contratto o da una dichiarazione scritta unilaterale; -         l’ipoteca è GIUDIZIALE se l’elemento giustificativo o titolo è costituito da una sentenza; -         l’ipoteca si dice LEGALE nei casi in cui è la legge ad autorizzare l'iscrizione (il venditore può iscrivere ipoteca sul bene acquistato dall’acquirente, ma non ancora pagato). 40 40

E’ VIETATO IL PATTO COMMISSORIO, CIOE’ QUEL PATTO CON IL QUALE SI CONVIENE CHE, IN CASO DI INADEMPIMENTO, LA PROPRIETA’ DEL BENE IPOTECATO O DATO IN PEGNO PASSI AL CREDITORE (il creditore potrebbe approfittare dello stato di bisogno del debitore, facendo ipotecare beni il cui valore sia notevolmente superiore al credito: si realizzerebbe in questo modo una forma indiretta di usura). 41 41

ESTINZIONE DELL’IPOTECA Adempimento dell’obbligazione, cancellazione dell’iscrizione, mancato rinnovo dell’iscrizione (l’iscrizione dura solo venti anni), perimento del bene ipotecato, rinuncia da parte del creditore . 42 42

IL PEGNO IL PEGNO E’ UN DIRITTO REALE DI GARANZIA PER EFFETTO DEL QUALE UN BENE MOBILE VIENE VINCOLATO A GARANZIA DI UN DETERMINATO CREDITO  CREDITORE PIGNORATIZIO. OGGETTO DI PEGNO POSSONO ESSERE I BENI MOBILI E LE UNIVERSALITA’ DI BENI MOBILI E I CREDITI. 43 43

Si costituisce per CONTRATTO, ma si perfeziona con la consegna al creditore della cosa (lo SPOSSESSAMENTO è l’elemento costitutivo del pegno, così come la trascrizione è l'elemento costitutivo dell'ipoteca). Lo spossessamento deve risultare da un atto scritto con data certa. 44 44

IL PATTO COMMISSORIO E’ VIETATO. Il creditore pignoratizio ha il diritto di entrare in possesso del bene e di fare propri i frutti di questo. Non può usare il bene senza il consenso del debitore, lo deve custodire e ne risponde della perdita o del deterioramento. IL PATTO COMMISSORIO E’ VIETATO. 45 45