XXXVII CONFERENZA ITALIANA DI SCIENZE REGIONALI

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Transcript della presentazione:

XXXVII CONFERENZA ITALIANA DI SCIENZE REGIONALI Dal fiscal compact al pareggio di bilancio degli enti territoriali. Criticità e prospettive verso la creazione di un patto euro-compatibile XXXVII CONFERENZA ITALIANA DI SCIENZE REGIONALI Elide Maria Marelli Claudio Sciancalepore Antonio Dal Bianco Massimiliano Ferraresi

L’obiettivo del contributo Il pareggio di bilancio per gli enti territoriali: Evoluzione normativa I vantaggi rispetto al PSI Questioni aperte Simulazione del saldo finale per ogni comparto territoriale seguendo: I criteri previsti dalla Legge n.243/2012 e s.m.i. I criteri euro-compatibili Il ruolo delle regioni

La Legge 243/2012 – Art. 9 ante modifiche I bilanci degli enti territoriali si trovano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: Un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali; Un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti (incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti).

Il pareggio di bilancio nella Legge di Stabilità 2015 I commi 463 e ss. dell’articolo unico della L.190/2014 hanno anticipato l’applicazione del pareggio di bilancio per le regioni a decorrere dall’esercizio 2015. Le regioni dovevano conseguire gli obiettivi previsti dall’art. 9 della L. 243/2012: Entrate finali (Titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio armonizzato) Spese finali (Titoli 1,2 e 3 dello schema di bilancio armonizzato) Inoltre, le regioni dovevano rispettare l’equilibrio di cassa della Gestione Sanitaria Accentrata. 16 SALDI DA RISPETTARE…

Il pareggio di bilancio nella Legge di Stabilità 2016 I commi 707 e ss. dell’articolo unico della L.208/2015 estendono la regola fiscale del pareggio di bilancio a tutti gli enti territoriali. Unico saldo non negativo in termini di sola competenza tra le entrate finali e le spese finali Entrate finali (Titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio armonizzato) Spese finali (Titoli 1, 2 e 3 dello schema di bilancio armonizzato) Per il solo esercizio 2016, nel saldo finale rileva anche il FPV, di entrata e si spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento.

I benefici derivanti dal superamento del PSI Semplificazione e trasparenza nella governance della finanza locale (anche in relazione alle eccezioni ed esclusioni applicate al saldo finanziario di competenza mista e ai tetti di spesa regionali). Utilizzo delle risorse disponibili senza dovere esporre una situazione di avanzo di amministrazione per perseguire il rispetto del PSI (da backward looking a forward looking). La misura del saldo finale, basata sulla competenza finanziaria potenziata, è molto simile a quella dell’indebitamento netto. Il pareggio di bilancio, come declinato dalla Legge di Stabilità per il 2016, elimina il monitoraggio della cassa per la spesa in conto capitale, favorendo così lo sblocco dei pagamenti e quindi la ripresa della spesa per investimento. Maggior accountability e responsabilità fiscale degli amministratori locali, attraverso una puntuale programmazione degli investimenti su scala pluriennale (riduzione overshooting).

Il pareggio di bilancio nella Legge di Stabilità 2016

Il pareggio di bilancio e l’armonizzazione contabile Alcune poste di bilancio non sono rilevanti per il calcolo del saldo finale valido per il rispetto del pareggio di bilancio: Avanzo di amministrazione (nonostante a livello contabile l’avanzo di amministrazione costituisce la copertura finanziaria di specifiche spese dell’ente, in forza delle disposizioni sul pareggio di bilancio tale avanzo non è computato tra le entrate finali inibendo la correlata spesa); Il FPV (La mancata rilevanza del FPV tra le entrate finali e le spese finali finisce per privare la spesa della sua copertura finanziaria generando uno squilibrio ai fini dei saldi validi per il pareggio di bilancio). Altre poste, invece, rilevano per il pareggio di bilancio ma non dovrebbero rilevare: Partite finanziarie (concessione/riscossione di crediti e acquisto/alienazione di partecipazioni) non dovrebbero rilevare nel saldo finale in quanto non impattano sull’indebitamento netto; Risorse provenienti dall’Unione Europea non dovrebbero rilevare nel saldo finale in quanto non impattano sull’indebitamento netto. Gli spazi a disposizione per lo smaltimento dell’avanzo e la contrazione dell’indebitamento dipendono paradossalmente dall’ammontare dei fondi accantonati e del rimborso prestiti.

La modifica della Legge n. 243/2012: la L. 164/2016 Sostituzione dei 4 saldi con un unico saldo, non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Per il triennio 2017-2019 è prevista l’introduzione del FPV in entrata e spesa, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, A decorrere dall’esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il FPV di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Possibilità di utilizzo dell’avanzo di amministrazione e di ricorso all’indebitamento per le operazioni di investimento, purché sia rispettato il saldo finale non negativo per il complesso degli enti territoriali della regione, compresa la regione medesima (intese regionali). La legge dello stato definirà i criteri con cui le amministrazioni territoriali parteciperanno al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.

Il pareggio di bilancio: una simulazione territoriale Utilizziamo i dati dell’esercizio finanziario 2014 delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali delle RSO. Per ogni comparto territoriale costruiamo il saldo finale come differenza tra entrate finali e spese finali. Le entrate finali sono date dalla somma del Titolo I, Titolo II, Titolo III e Titolo IV del bilancio ante armonizzazione, mentre le spese finali sono date dalla somma algebrica delle spese correnti (Titolo I) e delle spese in conto capitale (Titolo II) del bilancio ante armonizzazione. I titoli sono stati analizzati nella fase dell’accertamento (entrata) e dell’impegno (spesa). Attraverso la procedura di consolidamento dei trasferimenti otteniamo infine il saldo consolidato a livello territoriale.

Il saldo finale territoriale (1) 1. Le Regioni, nel 2014, effettuavano impegni sull’applicazione dell’avanzo di amministrazione. 2. Ricorso al debito autorizzato e non contratto per finanziare la spesa per investimenti (cd. mutui a pareggio). 3. Anticipazioni di liquidità per far fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili ex DL n. 35/2013.

Il saldo euro-compatibile: le spese Segno Spese Impegni Pagamenti + Titolo I X - Trasferimenti correnti Oneri straordinari gestione corrente Imposte e Tasse Segno Spese Impegni Pagamenti + Titolo II X - Acquisizione di titoli Partecipazioni azionarie Conferimenti di capitale Concessione di crediti e anticipazioni

Il saldo euro-compatibile: le entrate (1) Segno Entrate Accertamenti Incassi + Titolo I X - Compartecipazione Tributi Entrate devolute Tributi speciali e altre entrate proprie Segno Entrate Accertamenti Incassi + Titolo II X

Il saldo euro-compatibile: le entrate (2) Segno Entrate Accertamenti Incassi + Titolo III X - Sanzioni amministrative, ammende Proventi diversi Segno Entrate Accertamenti Incassi + Titolo IV X - Entrate permessi costruzione Alienazione di titoli Riscossione di crediti

Raccordo tra saldo di competenza ex Legge n Raccordo tra saldo di competenza ex Legge n. 243/2012 e saldo euro-compatibile Le differenze nel calcolo dei due saldi sono attribuibili: Al criterio con cui sono conteggiate alcune specifiche poste di bilancio (cassa per quello EC e competenza per quello valido ai fini del pareggio di bilancio); Esclusione (saldo EC) / inclusione (saldo ai fini del pareggio di bilancio) delle partite finanziarie. Per dare conto di tali differenze costruiamo il «saldo delle partite finanziarie», ottenuto dalla differenza tra partite finanziarie in entrata (alienazione di beni patrimoniali diversi e riscossione di crediti) e partite finanziarie in uscita (partecipazioni azionarie, conferimenti di capitale e concessione di crediti e anticipazioni). Inoltre, costruiamo il saldo degli «aggiustamenti contabili» come differenza tra voce classificata con la contabilità EC e voce valida ai fini del pareggio di bilancio, sia in entrata che in uscita: Variazioni contabili in entrata (compartecipazioni a tributi; entrate devolute, tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie, trasferimenti correnti, sanzioni amministrative, proventi diversi, entrate da permessi di costruire ed entrate in conto capitale); Variazioni contabili in uscita (trasferimenti correnti, oneri straordinari della gestione corrente, imposte e tasse, spesa in conto capitale).

Il saldo euro-compatibile territoriale 1. Il saldo EC è più simile all’indebitamento netto rispetto al saldo finale valido ai fini del pareggio di bilancio. 2. Per il comparto regionale il miglioramento del saldo è dovuto agli aggiustamenti contabili: il criterio di registrazione (cassa vs competenza) è rilevante nel determinare l’entità e la portata del saldo. 3. Per il comparto comunale il saldo delle partite finanziarie (negativo) è più rilevante rispetto agli aggiustamenti contabili: i comuni incrementano il proprio patrimonio finanziario.

Il saldo euro-compatibile per zone (1)

Il saldo euro-compatibile per zone (2) Il comparto territoriale del Nord presenta un saldo EC positivo (+109 euro pro-capite): Gli aggiustamenti contabili sono positivi (comparto regionale) Il saldo delle partite finanziarie è negativo (comparto comunale) Il comparto territoriale del Centro registra un saldo EC negativo (- 528 euro pro-capite): Gli aggiustamenti contabili sono negativi (comparto regionale) Il saldo delle partite finanziarie è positivo (comparto regionale) Per il comparto territoriale del Sud il saldo è negativo (-47 euro pro-capite): Gli aggiustamenti contabili sono positivi (sia comparto regionale che comunale Il saldo delle partite finanziarie è negativo (sia comparo regionale che comunale)

Le implicazioni del pareggio di bilancio I risultati delle simulazioni devono essere letti con cautela in quanto si sono utilizzati gli ultimi dati disponibili ma relativi all’esercizio 2014 (non necessariamente comportamenti passati predicono comportamenti futuri). Nel 2015 la situazione finanziaria dei comparti territoriali dovrebbe essere migliore in quanto il comparto regionale, già soggetto al rispetto del pareggio di bilancio, ha rispettato gli obiettivi,

Il ruolo delle regioni nel sistema di finanza locale Le intese regionali introducono margini di flessibilità nei vincoli del pareggio di bilancio incentivando l’utilizzo di “spazi finanziari” verso politiche di spesa condivise. Intesa “forte” o “debole”? Le difficoltà del potere sostitutivo statale. La necessità di raggiungere un’intesa con tutti gli enti territoriali. Il patto di solidarietà nazionale quale extrema ratio.