RISCHIO CEM: CAMPI ELETTROMAGNETICI

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RISCHIO CEM: CAMPI ELETTROMAGNETICI UNITA’ DIDATTICA RISCHIO CEM: CAMPI ELETTROMAGNETICI

Articolo 180 - Definizioni e campo di applicazione 1. Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro (DDL) deve effettuare una valutazione di tutti i rischi da esposizione ad agenti fisici (quindi anche quelli da CEM e ROA) con cadenza almeno quadriennale.

La valutazione deve essere tempestivamente ripetuta nel caso possano esservi mutamenti, oppure i risultati della sorveglianza sanitaria ne indichino l’opportunità. (Art. 181)

La valutazione deve essere effettuata: “con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.” (art. 181, comma 1) da “personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia” (art. 181 comma 2) Sulla base dei risultati della valutazione, il DDL provvede ad identificare ed adottare le opportune misure di prevenzione e protezione, che devono essere riportante nel DVR. Nei casi in cui la natura e l’entità dei rischi non rendano necessaria una valutazione più dettagliata, viene prevista la possibilità di “giustificazione” (art. 181, comma 3).

Il D.LGS. 81/2008 E s.m.i. definisce dei: Valori d’azione (VA) I Capi VI e V, invece, prendono in considerazione in modo specifico i CEM e le ROA. Il D.LGS. 81/2008 E s.m.i. definisce dei: Valori d’azione (VA) Valori limite di esposizione (VL) Il valore numerico varia in funzione della frequenza. Sulla base dei risultati della valutazione dell’esposizione, anche tenendo conto dei VA e dei VL, si decide se, e quali, misure di prevenzione e protezione debbano essere adottate

Nel caso la condizione espositiva non comporti rischi per la salute, la valutazione del rischio può concludersi con una giustificazione delle motivazioni che non rendono necessari ulteriori approfondimenti o interventi.

Capo IV – CAMPI ELETTROMAGNETICI - riguarda i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte, dall’assorbimento di energia e da correnti di contatto, e da alcune tipologie di effetti indiretti quali l’interferenza elettromagnetica con dispositivi elettromedicali (artt. 207 e 209); - particolare attenzione deve essere prestata a tutti gli effetti per i lavoratori particolarmente sensibili al rischio (art. 209) Il rispetto dei valori limite «garantisce che i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici sono protetti contro tutti gli effetti nocivi per la salute conosciuti» DIRETTIVA 2004/40/CE

EFFETTI DIRETTI Al momento attuale, i meccanismi in grado di indurre gli effetti avversi considerati per la definizione delle misure di prevenzione sono la induzione magnetica e l’effetto magnetomeccanico per i campi statici, il flusso di ioni per le basse frequenze e la deposizione di energia, con conseguente aumento della temperatura, per le radiofrequenze. Tutti questi meccanismi possono indurre affetti acuti EFFETTI INDIRETTI Il datore di lavoro deve prestare particolare attenzione ad effetti indiretti come: • interferenza con attrezzature e dispositivi medici attivi (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati) • rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici con induzione magnetica superiore ad alcuni mT

Interferenza: è un meccanismo accertato degli effetti avversi dovuti ai CEM; il rischio è legato alla possibile interferenza dei CEM con i dispositivi medici impiantabili attivi, come i pacemakers.

L'adeguata protezione di questi lavoratori necessita una valutazione su base individuale del dispositivo o impianto specifico e dell'esposizione al CEM specifico. Per una gestione corretta potrebbe essere necessaria una collaborazione tra il medico competente ed altre figure con background scientifico differente (es. competenze di tipo fisico e/o ingegneristiche).

D.LGS. 81/08, TITOLO VIII, CAPO IV, ART. 206 SORVEGLIANZA SANITARIA è mirato alla protezione dagli effetti nocivi a breve termine derivanti dalla circolazione di correnti indotte, dall’assorbimento di energia e da correnti di contatto, oltre che da alcune tipologie di effetti indiretti quali l’interferenza elettromagnetica con dispositivi elettromedicali. particolare attenzione deve essere prestata a tutti gli effetti per i lavoratori particolarmente sensibili al rischio dei (art. 209) non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine, per i quali mancano dati scientifici adeguati che comprovino un nesso di causalità, né i rischi da contatto con i conduttori in tensione

Art. 211, comma 1. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa dal medico
 competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente 
sensibili al rischio di cui all'articolo 183, tenuto conto dei
 risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di
 lavoro L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, puo'
 disporre contenuti e periodicità diversi da quelli forniti dal
 medico competente

Nel Documento vanno indicati quanto meno i seguenti elementi: data/e di effettuazione della valutazione, con o senza misurazioni, dell’agente fisico; 2. dati identificativi del personale qualificato che ha provveduto alla valutazione, se diverso dal datore di lavoro; 3. dati identificativi del medico competente (se ed in quanto previsto ai sensi degli artt. 41 e 185) e del R-SPP che hanno partecipato alla valutazione del rischio; 4. dati identificativi del/i RLS, o, in sua/loro assenza, dei lavoratori, consultati ai sensi dell’art. 50 comma 1, modalità della loro consultazione e informazione; 5. dati identificativi della Relazione tecnica allegata (es.: eventuale numero di protocollo, numero di pagine, data) accertandosi che riporti (o integrando tali informazioni se mancanti): •quadro di sintesi degli esposti all’agente fisico articolato per fasce di rischio e individuazione su piantina delle aree a rischio; •valutazione della presenza di rischi potenzianti (ototossici, segnali di avvertimento, condizioni di lavoro estreme (fredde e/o umide), materiali esplosivi e/o infiammabili,…) e di approfondimenti specifici per singolo agente fisico (es.: valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dei DPI uditivi); •valutazione dei rischi legati alla presenza di lavoratori particolarmente sensibili, alla differenza di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi ed alla tipologia

Cosa deve riportare la Relazione Tecnica: CEM 6. programma delle misure tecniche e organizzative ritenute opportune per eliminare o ridurre il rischio da esposizione all’agente fisico individuate a seguito della valutazione, con l’indicazione della tempistica, delle modalità e delle figure aziendali preposte alla Cosa deve riportare la Relazione Tecnica: CEM 1-Premessa •Obiettivo della valutazione •Luogo e data della valutazione •Caratterizzazione del luogo di lavoro con individuazione degli apparati in grado di emettere campi elettromagnetici e delle posizioni di lavoro (layout) •Definizione delle principali caratteristiche delle sorgenti di campo e in particolare potenza e frequenza di emissione •Lista degli eventuali standard riferibili agli apparati •Eventuale dimostrazione di giustificazione

1.1 - Nel caso siano effettuate misurazioni: Descrizione delle condizioni di utilizzo dell’apparato: processo di lavoro, tempi di esposizione, posizione del lavoratore rispetto all’apparato durante le fasi che comportano esposizione ai CEM Caratteristiche della strumentazione di misura e riferimenti dell’ultima taratura; Posizioni di misura Condizioni della sorgente durante la misura: le misure devono essere effettuate nelle condizioni di utilizzo della macchina più sfavorevoli tra quelle operative, e laddove ciò non sia possibile nelle diverse modalità operative. In ogni caso le condizioni in cui sono state prese le misure (posizione dell’operatore, posizione degli altri lavoratori oltre l’operatore, tempo speso nelle postazioni, operazioni, manutenzione e riparazione a distanze dalle sorgenti inferiori a quelle raccomandate dalle istruzioni delle ditte fabbricanti, ecc.) devono essere descritte con il massimo dettaglio. Durata delle misure

2-Risultati delle misure/dei calcoli Valori misurati e/o calcolati Incertezza Indicazione della natura della grandezza misurata o calcolata (valore di picco/rms, media spaziale/temporale, ecc. In relazione al tipo di sorgente ed alla utilizzazione dei risultati, può essere opportuno elaborare questi ultimi in modo da poterli presentare in termini di: Andamenti temporali dei valori globali a banda larga in funzione del tempo e/o della distanza dalla sorgente; Spettri di frequenza; Risultati di analisi puntuali in ambienti/locali particolari (nei pressi di hot spots, feeders, commutatori, ambienti chiusi, ecc.)

3-Conclusioni con indicazione delle misure di prevenzione e protezione Sono qui da riportare i livelli di rischio identificati (si raccomanda di indicare i dati di esposizione individuali) e gli interventi suggeriti (strutturali e/o procedurali) nonché la descrizione della segnaletica da apporre nei vari ambienti. Il Documento redatto a conclusione della valutazione del rischio sulla base della Relazione Tecnica deve essere datato e contenere quanto indicato all’art.28 comma 2 ed in particolare il piano delle azioni per la riduzione del rischio.

GENERAZIONE/DISTRIBUZIONE/TRASFORMAZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA TUTTI GLI APPARECCHI ELETTROMEDICALI CHE UTILIZZANO SORGENTI RF CON POTENZA MEDIA EMESSA ELEVATA (>100 MW) TUTTI GLI APPARECCHI ELETTROMEDICALI PER APPLICAZIONI CON RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE O DI CORRENTE GENERAZIONE/DISTRIBUZIONE/TRASFORMAZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA

riprogettazione ambienti Nei casi in cui il rischio non possa essere considerato assente o, comunque, trascurabile, debbono essere definite, descritte in uno specifico programma d’azione e messe in atto, le necessarie misure volte ad eliminare o, almeno, ridurre al minimo il rischio: Il programma va definito: “Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall’esposizione agli agenti fisici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo” (Art. 182, comma 1) Esempi: riprogettazione ambienti sostituzione di attrezzature o alla loro schermatura adozione di specifici Dispostivi di Protezione Individuale (DPI)