Le “forme di stato”.

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Transcript della presentazione:

Le “forme di stato”

Le definizioni possibili a) modo in cui si strutturano i rapporti fra lo Stato (Stato-apparato) e la società (Stato-comunità) b) modo in cui si strutturano i rapporti fra l’autorità e la libertà (fra governanti e governati) c) modo in cui “si combinano” gli elementi costitutivi dello Stato

Che cosa è essenziale nello Stato e quindi ne determina la forma ? Dall’insieme dei principi e valori a cui lo Stato ispira la sua azione Identificazione della “finalità prevalente”, perseguita in una certa epoca storica dallo Stato, la quale determina il modo di atteggiarsi dei rapporti Stato/società

Le forme di governo

Le possibili definizioni a) modo in cui si strutturano i rapporti fra gli organi principali di uno Stato-apparato b) modo in cui la funzione di direzione politica (di governo o di indirizzo politico) è distribuita fra gli organi principali (costituzionali) dello Stato c) modo di essere di uno degli elementi costitutivi dello Stato, quello in cui si esprime la volontà sovrana

Le relazioni fra forme di stato e forme di governo FORMA DI STATO (es.: democrazia pluralistica) più forme di governo (es.: governo parlamentare; governo presidenziale; governo semipresidenziale)

Forme di stato e forme di governo: a quale domanda rispondono ? Forma di stato : quale è la finalità prevalente dello Stato? Forma di governo: chi e come governa all’interno dell’apparato statale per perseguire la finalità prevalente?

Evoluzione storica delle forme di stato 1) STATO ASSOLUTO (XV-XVIII sec.) Finalità prevalente : Concentrazione del potere politico in un’unica istanza unitaria rappresentata dalla Corona; limitazione del peso delle corporazioni e della nobiltà feudale Chi governa ? Il monarca è titolare della funzione legislativa, esecutiva e giudiziaria (i giudici sono nominati dal Re) monarchia assoluta (forma monocratica) Il caso della Francia e dell’Inghilterra

Segue: evoluzione storica delle forme di stato 2) STATO DI POLIZIA (assolutismo illuminato) il caso della Prussia e dell’Austria (1740-1790) Finalità prevalente: cura esclusiva da parte del sovrano del benessere collettivo ( espansione dell’intervento dello Stato) Chi governa? Il monarca attraverso l’ausilio di una sempre più ampia burocrazia

Segue : evoluzione delle forme di stato 3) STATO LIBERALE DI DIRITTO (Fine 700/prima metà 800) i casi della Francia, dell’Inghilterra e degli Stati Uniti d’America Finalità prevalente: Garanzia dei diritti “naturali” dell’uomo, dell’eguaglianza di fronte alla legge, anche tramite il principio di separazione dei poteri

segue Chi governa? Pluralità di risposte possibili corrispondenti alle seguenti forme di governo: Monarchia costituzionale; Governo parlamentare (monarchico e/o repubblicano). RINVIO

Segue: evoluzione delle forme di stato I caratteri dello Stato di diritto liberale: Garanzia dei diritti (tutela della libertà e dei diritti degli individui); le libertà individuali “negative” e lo “Stato minimo” (critica); Separazione dei poteri Principio di legalità Principio rappresentativo (divieto di mandato imperativo)

Sulla separazione dei poteri Da Montesquieu (Lo spirito delle leggi) Ad un potere (in senso soggettivo) una funzione ciascuna funzione a poteri distinti (in margine al rischio di leggi “tiranniche”) ciascun potere “controlla” e limita l’altro (sistema di pesi e contrappesi) (Europa ed Stati Uniti)

Sul principio di legalità Tutela dei diritti e ruolo della legge (in margine allo Stato di diritto) sull’uso non arbitrario e “giustiziabile” del potere la legge “generale e astratta” la legge è espressione della volontà della Nazione

Sul principio rappresentativo Rappresentanza: il significato di una formula Dalla “rappresentanza degli interessi” dei parlamenti medioevali alla “rappresentanza politica” dello Stato di diritto liberale La rappresentanza della Nazione: Elettorato attivo= funzione Cura dell’interesse nazionale Divieto del “mandato imperativo”

Segue: evoluzione delle forme di stato 4) STATO DEMOCRATICO (DEMOCRAZIA PLURALISTICA) Finalità prevalente : Riconoscimento e garanzia della pluralità dei gruppi, degli interessi, delle idee, dei valori che possono confrontarsi nella società ed esprimere la loro voce nei Parlamenti; riconoscimento e tutela dell’eguale libertà dei cittadini anche attraverso la predisposizione di misure positive di intervento

Segue: le democrazie pluralistiche. I presupposti - Progressivo allargamento del diritto di voto (fino al suffragio universale) compimento della democrazia (sovranità popolare) ; Affermazione dei partiti politici di massa come strumenti di partecipazione dei cittadini alla vita politica compimento della democrazia (sovranità popolare); Configurazione degli organi elettivi come luoghi di confronto e di scontro di interessi eterogenei; Riconoscimento, accanto ai diritti di libertà “negativi” ed ai diritti civili e politici, dei diritti “sociali” Stato sociale

Qualche precisazione 1) il passaggio dallo Stato di diritto liberale alla democrazia pluralistica non è ovunque graduale: le esperienze degli Stati totalitari (v. Italia e Germania); 2) nelle democrazie pluralistiche il ruolo dei partiti politici non è ovunque lo stesso : v. i partiti “macchine elettorali” negli USA 3) l’intervento pubblico nell’economia non è declinato ovunque allo stesso modo: fra “dominanza pubblicistica” e “dominanza privatistica”

Segue: le democrazie pluralistiche I caratteri “nuovi”: Pluralismo non solo di valori ed interessi, ma anche di formazioni sociali e di formazioni politiche: strumenti di partecipazione all’attività dello Stato e di limitazione e controllo del potere Eguaglianza sostanziale e diritti sociali (il welfare) Lo sviluppo dei caratteri dello Stato liberale: Separazione dei poteri Principio rappresentativo Principio di legalità (principio di costituzionalità)

I caratteri “nuovi” nell’ordinamento costituzionale italiano A) Pluralismo di formazioni sociali e di formazioni politiche : art.2 Cost. : riconoscimento e tutela dei diritti inviolabili dell’uomo “sia come singolo che nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità”; art.18 Cost.: libertà di associazione; art.8 Cost.: pluralismo delle confessioni religiose;

Segue : i caratteri “nuovi” nell’ordinamento costituzionale italiano art. 33 Cost.: pluralismo delle scuole e della cultura art. 39 Cost.: pluralismo sindacale art. 49 Cost.: pluralismo dei partiti politici

Segue: i caratteri “nuovi” nell’ordinamento costituzionale italiano Eguaglianza sostanziale e diritti sociali A) Principio di eguaglianza - dall’eguaglianza formale all’eguaglianza “sostanziale” (i diritti sociali e l’intervento pubblico nell’economia: artt. 41 e 42 Cost.) Il “canone di ragionevolezza” ed il legislatore le “azioni positive”

Segue : i caratteri nuovi nell’ordinamento costituzionale italiano B) i diritti sociali: Dall’eguaglianza sostanziale all’impegno dello Stato a garantire eguali opportunità Es.: artt.32, 34, 38 Cost. ; art. 117, comma secondo, lettera m), Cost. La “crisi del debito sovrano” e il principio del pareggio di bilancio (art. 81 Cost.)

Lo sviluppo dei caratteri dello Stato liberale nella Costituzione italiana A) La separazione dei poteri il principio nel costituzionalismo liberale : - le funzioni fondamentali dello Stato (legislativa, esecutiva e giudiziaria) devono essere attribuite a poteri (= complessi unitari di organi) distinti e separati che si controllano reciprocamente

Segue: lo sviluppo (…) La trasformazione del principio nella democrazia pluralistica : a) la “moltiplicazione” dei poteri e delle funzioni sulla cd funzione di indirizzo politico : a chi spetta? Il continuum Parlamento e governo; la scissione governo-amministrazione; il potere dei giudici

Segue: lo sviluppo(…) b) la “collaborazione” fra poteri (il caso della funzione di indirizzo politico); c) la garanzia giurisdizionale della Costituzione (e quindi del rispetto delle sfere di attribuzione costituzionalmente assegnate a ciascun potere) : alla Corte costituzionale

Segue : lo sviluppo (…) Il principio rappresentativo: Rappresentanza politica ≠ rappresentanza privatistica (mandato) Rappresentanza politica ≠ rappresentanza di interessi (mandato imperativo) L’esempio dei parlamenti medioevali

segue La rappresentanza nel costituzionalismo liberale: Elezione di soggetti chiamati a curare l’interesse della intera collettività, in quanto rappresentanti della Nazione, non revocabili (prima della scadenza del mandato e non vincolati ad un mandato imperativo) Responsabilità “politica” del rappresentante Voto= funzione pubblica Tutela dell’interesse nazionale

segue Le principali trasformazioni del principio nella democrazia pluralistica: l’intermediazione dei partiti e la nuova valenza del divieto del mandato imperativo (art.67 Cost.) In margine: la crisi dei partiti ; il rafforzamento dei governi; la regola della maggioranza ed i suoi limiti la questione della rappresentanza territoriale (l’art.57 Cost)

La riforma costituzionale il nuovo art. 55 Cost. «Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. (…) Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione. Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali »

Segue: la riforma costituzionale Art. 57 Cost.: «Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica. I Consigli regionali ed i Consigli delle Province autonome di Trento e Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.(…)»

Segue: la riforma costituzionale art. 67 «i membri del Parlamento esercitano le funzioni senza vincoli di mandato»

Qualche riferimento ai “modelli” Il caso del Bundesrat in Germania (i delegati dei Lander; voto unitario; vincolo alle istruzioni dei governi locali): è organismo federale sui generis (è qualificabile come una seconda camera?) Il caso del Senato francese (rappresentanza delle collettività territoriali; collegio di grandi elettori composto da deputati e rappresentanti delle collettività territoriali)

segue I temperamenti della democrazia rappresentativa nella Costituzione italiana Gli istituti di democrazia diretta Il referendum abrogativo (art.75 Cost.) L’iniziativa legislativa popolare (art.71 Cost.) La petizione (art.50 Cost.)

segue Il referendum abrogativo l’abrogazione= perdita di efficacia della legge RINVIO le fonti del diritto L’oggetto del referendum : legge o atto con forza di legge Procedimento: a) richiesta : popolare (500.000 elettori) regionale (5 consigli regionali) b) controllo di conformità alla legge presso l’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione

segue c) giudizio di “ammissibilità” del referendum da parte della Corte costituzionale d) indizione del referendum da parte del Presidente della Repubblica e) voto Il referendum come “fonte del diritto”: RINVIO Può il Parlamento “bloccare” o “rendere inutile” il referendum? Il caso delle sentenze n. 68 del 1978 e n. 199 del 2012

Il caso del referendum costituzionale Quali le caratteristiche? quale disciplina ? Il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione In margine alla questione del rispetto del diritto di voto eguale e libero

Segue: lo sviluppo Il principio di legalità Nel costituzionalismo liberale: l’esercizio di qualsiasi potere pubblico si fonda su una previa norma attributiva delle competenze al fine di assicurare un uso non arbitrario e “giustiziabile” del potere (-la legge generale ed astratta: i codici) - la legge è formata dai rappresentanti della Nazione)

segue Il principio di legalità nelle democrazie pluralistiche: - Legalità formale e legalità sostanziale Legalità e “riserva di legge” : anche la legge è soggetta al principio di legalità

segue Il principio di legalità nella Costituzione italiana:dove rintracciarlo ? - artt.101, 113, 23 e 25 Cost.. La “riserva di legge” nella Costituzione italiana: il significato di garanzia RINVIO alle fonti del diritto

segue Dal principio di “legalità” al “principio di costituzionalità” Dal controllo del giudice al controllo della Corte costituzionale

Altre classificazione di forme di stato inerenti al rapporto fra sovranità e territorio Stato unitario Stato “composto”: Stato federale Stato regionale

segue In particolare: I caratteri dello Stato federale: Esistenza di un ordinamento statale federale con una Costituzione scritta rigida e di altri enti territoriali politici dotati di proprie Costituzioni (Stati membri, Laender etc.); Ripartizione di competenze fra Stato centrale e Stati membri quanto alle principali funzioni stabilita dalla Costituzione dello Stato centrale

segue c) esistenza di un Parlamento bicamerale con una Camera rappresentativa degli Stati membri d) partecipazione (diretta o indiretta) degli Stati membri al procedimento di revisione costituzionale e) presenza di una Corte costituzionale giudice dei conflitti fra Stato centrale e Stati membri

segue I caratteri dello Stato regionale: a) Il riconoscimento da parte della Costituzione scritta e rigida dello Stato dell’esistenza di enti territoriali dotati di autonomia politica, nei limiti della Costituzione, secondo propri statuti; b) l’attribuzione di competenze legislative e amministrative;

segue c) mancanza di una seconda Camera rappresentativa delle Regioni; d) nulla o scarsa partecipazione delle Regioni all’esercizio della funzione di revisione costituzionale

segue Problema: Come qualificare l’ordinamento costituzionale italiano? Artt.5, 114, 117, 118 e 119 Cost.

In margine alla riforma costituzionale riconoscimento di una seconda camera rappresentativa delle istituzioni territoriali; partecipazione alla revisione della Costituzione Come le modifiche incidono sulla forma di stato regionale ?