Anticorruzione negli enti locali (L

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Anticorruzione negli enti locali (L Anticorruzione negli enti locali (L. 190/2012) Percorso formativo interno Incontro del 03 marzo 2017 UNIONE DEI COMUNI CORONE DEGLI EREI RELATORE: DOTT. CATALDO LA FERRERA

La corruzione è uno dei fattori che ha condizionato maggiormente lo sviluppo economico e sociale dell’Italia. Il fenomeno ha Pesato sulla crescita, sulla competitività del Sistema Paese e incide fortemente sull’attrazione di nuovi investimenti, in particolare dall’estero. Sino fine degli anni 90 l’Italia si trovava agli ultimi posti tra i Paesi europei che o risultati concreti di contrasto alla corruzione. .

Principali conseguenze della corruzione nella società: un sistema di corruzione diffusa costituisce un danno economico per l’Italia (risparmio di spesa superiore al 30%), per i cittadini onesti e per le imprese che operano nel rispetto delle norme; nella relazione della Corte dei Conti del 28 giugno 2012 è stimato che il costo stimato dalla corruzione è valutato in 60 miliardi di euro all’anno (-16% investimenti esteri; + 40% costo grandi opere pubbliche); la corruzione e l’illegalità nella pubblica amministrazione sono causa di maggiori spese o minori entrate; delegittimazione delle istituzioni; sfiducia generalizzata e dissoluzione del tessuto di relazioni positive, tra i cittadini e le istituzioni.

Classifica INTERNAZIONALE DELL’ITALIA L’Italia si posiziona al 69°posto nel mondo, con un punteggio di 43 su 100. Un piccolo ma significativo miglioramento rispetto al 2012, quando il nostro paese si posizionò 72° con una valutazione pari a 42/100, che indica finalmente una controtendenza dopo diversi anni consecutivi di costante peggioramento. • Trattandosi di un indice sulla percezione, le interpretazioni devono tenere conto del fattore “soggettivo”, ma è possibile fare alcune considerazioni generali riguardo alle performance anticorruzione dei diversi paesi del mondo: nonostante questo breve passo in avanti, l’Italia rimane ancora confinata agli ultimi posti in Europa, seguita solo da Bulgaria (41) e Grecia (40), ed allo stesso livello della Romania. • Come d’abitudine, al vertice della classifica mondiale troviamo i paesi del Nord Europa - Danimarca, Finlandia, Svezia e Norvegia –, oltre alla Nuova Zelanda, mentre l’ultima posizione è occupata da Afghanistan, Corea del Nord e Somalia (tutti con un misero voto di 8/100).

L’EUROBAROMETRO DEL 2013 SULLA CORRUZIONE - Il 97% dei rispondenti italiani ritiene che la corruzione sia un fenomeno dilagante nel nostro Paese (media UE 76%) - Incide su diritti sociali; livello di educazione è più basso nei paesi corrotti - Il 42% dei rispondenti afferma di subire personalmente la corruzione nel quotidiano (media UE 26%) - Per l’88% degli intervistati corruzione e raccomandazioni sono il modo più semplice per accedere a determinati uffici pubblici - Vi è una diffusa mancanza di fiducia nelle istituzioni pubbliche: in particolare, partiti politici, politici nazionali, regionali e locali, funzionari responsabili dell’aggiudicazione di appalti o membri di commissioni di concorso - Incide sulla legittimazione del potere pubblico - Fattore che alimenta antipolitica (anche questo è un effetto indiretto); inoltre, si pagano meno tasse

La risposta normativa ed ordinamentale al fenomeno è stata data con la legge n. 190 del 6 novembre 2012 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”) – cosiddetta legge anticorruzione -,

La legge prevede un approccio innovativo, rispetto al passato , in quanto non limitato all’aspetto della repressione penale (pur contemplato, anche con l’introduzione di nuove ipotesi di reato di derivazione pattizia internazionale, come il “traffico di influenze illecite” e “la corruzione tra privati”), ma esteso a quello della riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni in chiave di prevenzione e di trasparenza.

La diffusione della cultura della legalità e dell’integrità e la capacità di adottare iniziative attive di prevenzione del rischio sono passaggi indispensabili, non solo per migliorare l’immagine del Paese a livello internazionale, ma anche per ridare fiducia ai cittadini nei confronti delle istituzioni pubbliche, migliorando la qualità della democrazia. La trasparenza totale delle amministrazioni è il primo obiettivo da perseguire, attraverso l’apertura dei dati pubblici e l’accessibilità alle informazioni, che devono permettere un reale controllo diffuso delle azioni della pubblica amministrazione da parte della società civile.

L’aspetto preventivo è assicurato dalla obbligatoria adozione di piani di prevenzione della corruzione (sulla base delle indicazioni provenienti dal piano nazionale anticorruzione), necessari ad individuare le priorità d’intervento ed a comunicare, all’interno e all’esterno delle amministrazioni, quali siano le soluzioni adottate per individuare e contrastare i rischi. Non meno importante è l’introduzione di misure che riguardano l’integrità dei funzionari pubblici (ai quali sono stati imposti obblighi di rotazione nelle attività a rischio e nuovi codici di comportamento) e la diffusione di una cultura dell’etica pubblica che renda tutti consapevoli degli effetti nefasti della corruzione e della cattiva amministrazione

Concetto di corruzione In Italia il concetto di corruzione – prima della Legge n.190/2012 - era innanzitutto riconducibile a diverse fattispecie criminose, disciplinate nel Codice Penale, Libro II - Dei delitti in particolare, Titolo II - Dei delitti contro la pubblica amministrazione. Le relative fattispecie criminose sono tutte accomunate da alcuni elementi: - reati propri del pubblico ufficiale - accordo con il privato (DOLO come elemento soggettivo) - dazione di denaro od altre utilità Quindi, la corruzione è categoria generale, descrittiva dei seguenti reati: art. 318 c.p. - Corruzione per un atto d'ufficio (c.d. corruzione impropria) art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (c.d. corruzione propria) art. 319 ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio art. 321 c.p. - Pene per il corruttore

«sistema di prevenzione della corruzione» La Legge del 06/11/2012, n.190 Il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la L. 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, finalizzata a rafforzare l’efficacia e l’effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo, allineando l’ordinamento giuridico italiano agli strumenti di contrasto alla corruzione delineati da convenzioni internazionali ratificate dall’Italia o da raccomandazioni formulate all’Italia da gruppi di lavoro costituiti in seno all’OCSE e al Consiglio d’Europa (GRECO-Group of States against corruption) che introduce significative modifiche al: codice penale; codice di procedura penale; codice civile; Legge 241/1990; D.Lg.vo 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); D.Lg.vo 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300). Con la legge 190/2012 ed i successivi decreti attuativi si è poi creato il «sistema di prevenzione della corruzione»

Le fonti normative del “Sistema di prevenzione della corruzione” la legge 190/2012 - i decreti attuativi: - il D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; - il D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39, Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190; - il D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; D.LVO 97/2016 , di mdifica ed integrazione al d.lvo 33/2013 - le circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica (n.1/2013, n.2/2013) - le delibere A.N.A.C.

Quali enti sono interessati da questa Ambito soggettivo Quali enti sono interessati da questa normativa? tutte le pp.aa., ma non solo… infatti, sono interessati dalla normativa ANCHE i soggetti privati che svolgono attività pubblicistica

Dipartimento della Funzione Pubblica utorità nazionale anticorruzione; Soggetti interni ed esterni interessati nrl processo di applicazione e gestione della norma Dipartimento della Funzione Pubblica utorità nazionale anticorruzione; Pubbliche amministrazioni (centrali, locali..)

Autorità Nazionale Anticorruzione La ANAC (già CIVIT) svolge funzioni consultive, di vigilanza e di controllo. Nello specifico, approva il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica; analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto; esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e alle PA, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico; esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 per svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti dello Stato e degli enti pubblici

Autorità nazionale anticorruzione vigila e controlla effettiva applicazione delle misure adottate dalle PPAA e sul rispetto delle regole sulla trasparenza, disponendo nei necessari poteri ispettivi; riferisce al Parlamento sull’attività di contrasto della corruzione e dell’illegalità nelle PPAA; ordina l’adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani e dalle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con gli stessi. Trasparenza → la Commissione e le amministrazioni interessate danno notizia, nei rispettivi siti web istituzionali, dei provvedimenti adottati

Dipartimento della Funzione Pubblica a) coordina le strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità nella PA elaborate a liv. naz. ed internazionale; b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione; c) predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l’attuazione coordinata delle suddette misure; d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati necessari al conseguimento degli obiettivi previsti dalla L.190; e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti

Ruoli all’interno delle amministrazioni pubbliche Organo di indirizzo politico; Responsabile di prevenzione della corruzione; I Referenti; Organismo Interno di Valutazione; Ufficio Procedimenti Disciplinari; I dipendenti e collaboratori

Organo di indirizzo politico Individua il responsabile della prevenzione della corruzione; Su proposta del RPC, adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione. L’attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione

Responsabile di prevenzione della corruzione Propone il PTPAC; definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione; verifica l’efficace attuazione del Piano ed al suo aggiornamento verifica, d’intesa con il dirigente, l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici in cui è più elevato il rischio corruttivo; individua il personale da inserire nei programmi di formazione.

Responsabilità e sanzioni in caso di commissione nella PA di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPC risponde ex art. 21 del Dlgs 165/2001 e smi, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all’immagine, salvo che provi tutte le seguenti circostanze: a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il PTPC e di aver osservato le prescrizioni ex commi 9 e 10; b) di aver vigilato sul funzionamento ed osservanza del Piano. In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il RPC risponde ai sensi del citato art. 21 nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare

SOGGETTI CHE CONCORRONO ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DIRIGENTI svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001; art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.); partecipano al processo di gestione del rischio; propongono le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001); assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione; adottano, ove in loro potere, le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001); osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n.190 del 2012);

ALTRI SOGGETTI GLI O.I.V. L’UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (U.P.D): partecipano al processo di gestione del rischio (Allegato 1, par. B.1.2.); considerano i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti; svolgono compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013); esprimono parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato dall’Azienda (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001); L’UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (U.P.D): svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza (art. 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001); provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria (art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art.331 c.p.p.); propone l’aggiornamento del Codice di comportamento;

ALTRI SOGGETTI (2) I COLLABORATORI A QUALSIASI TITOLO TUTTI I DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE: partecipano al processo di gestione del rischio (Allegato 1, par. B.1.2.); osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n.190 del 2012); segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o all’U.P.D. (art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001); segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis l. n. 241 del 1990; artt. 6 e 7 Codice di comportamento);  I COLLABORATORI A QUALSIASI TITOLO osservano le misure contenute nel P.T.P.C.; osservano le misure contenute nel Codice di comportamento aziendale ( in fase di elaborazione) segnalano le situazioni di illecito (art. 8 Codice di comportamento

Piano di prevenzione della corruzione a) individua le attività a più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti; b) prevede meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle misure preventive; c) prevede obblighi di informazione nei confronti del RAC che deve vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del piano; d) prevede il monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti; e) Prevede monitoraggio dei rapporti tra l’Asl e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o conseguono vantaggi economici di qualunque genere, f) individuare ulteriori specifici obblighi di trasparenza

Principali Misure di prevenzione e contrasto della corruzione nella PA adozione dei P.T.P.C. adempimenti di trasparenza codici di comportamento aziendale formazione del personale rotazione del personale obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d’ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali disciplina specifica in materia di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti

Conclusioni sul piano anticorruzione E' di tutta evidenza che il compito di elaborare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione è un’attività molto complessa, non solo per la necessità di tradurre le motodologie di risk management in approcci realmente funzionanti nella specifica realtà di riferimento, ma anche per la necessità di sviluppare una sequenza di azioni con il coinvolgimento di un ampio numero di attori organizzativi. Si tratta certamente di un’attività che necessità dell’impegno e collaborazione di tutti per poter conseguire gli obiettivi prefissati