Repubblica Italiana
INDICE Nascita e promulgazione della Repubblica Italiana Simboli della Repubblica La Costituzione Repubblicana Il Presidente della Repubblica Il Parlamento Il Governo La Corte Costituzionale La Magistratura
Il Parlamento Il Parlamento ha il potere legislativo cioè quello di fare le leggi. Esso è eletto a suffragio universale dei cittadini italiani ed è composto da Camera dei Deputati e dal Senato. Il Parlamento si riunisce in seduta comune delle due Camere nei stabiliti dalla Costituzione: elezione del Presidente della Repubblica messa sotto accusa del Presidente della Repubblica accettazione del giuramento di fedeltà del Presidente della Repubblica elezione dei rappresentanti della Corte Costituzionale elezione dei rappresentanti del Consiglio Supremo della Magistratura home indietro indice esci
Il cammino di una legge La formazione di una legge si articola in varie fasi successive, il cosiddetto iter : presentazione del progetto o disegno di legge da parte del Governo, o di singoli deputati e senatori o del popolo (con la raccolta di 50.000 firme) o del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) o dei Consigli regionali; l’approvazione o la modifica del progetto della Camera a cui è stato presentato per prima; la trasmissione del testo all’altra Camera e da una Camera all’altra fino alla sua approvazione definitiva (navette); la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La legge entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione. home indietro indice esci
La Camera dei deputati La Camera dei deputati è eletta con votazione universale (maschi e femmine) e diretta e dura in carica cinque anni. Il numero dei deputati è di seicentotrenta. Camera e Senato formano il Parlamento. A tutte e due le Camere spetta il compito di fare le leggi. La sede della Camera dei deputati è palazzo Montecitorio. Palazzo Montecitorio Fausto Bertinotti, Presidente della Camera Seduta della Camera dei Deputati home indietro indice esci
Nasce la Repubblica: il referendum del 2 giugno 1946 Il 2 giugno 1946 gli italiani votano il referendum popolare per decidere tra repubblica e monarchia. Il 54,3% degli elettori sceglie la repubblica, con un margine di appena 2 milioni di voti decretando la fine della monarchia e l’esilio dei Savoia. home indietro indice esci
La Costituzione Italiana La Costituzione della Repubblica italiana è la legge fondamentale dello Stato italiano. Fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata dal Capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, il 27 dicembre 1947. Fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 298, edizione straordinaria, del 27 dicembre 1947. È entrata in vigore il primo gennaio 1948. La Costituzione è preceduta da 12 principi fondamentali alla base di tutti gli altri articoli. Struttura della Costituzione home indietro indice esci
La Magistratura (art. 101-114) La giustizia è amministrata in nome del popolo, pertanto la Magistratura (l’insieme dei giudici) è un organo indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. home indietro indice esci
Costituzione Repubblicana La Costituzione entrò in vigore, cioè diventò una legge a tutti gli effetti, il 1° gennaio 1948. La Costituzione italiana è formata da 139 articoli, tutti fondati sui diritti naturali e inviolabili quali: il diritto alla vita, diritto alla libertà, diritto alla dignità e il diritto al lavoro. I primi 12 articoli sulla Costituzione sono i Principi fondamentali, su cui si basano tutti gli altri. La Costituzione si divide in 2 parti: la 1° parte riguarda i diritti e i doveri dei cittadini; la 2° riguarda l’ ordinamento della repubblica (il Parlamento, il Presidente della repubblica, il Governo, la Magistratura e le garanzie costituzionali - la Corte costituzionale. home indietro indice esci
Governo (art. 92-96 della Costituzione) Il Governo è l'espressione della maggioranza parlamentare, cioè della coalizione di partiti che hanno ottenuto il maggior numero di seggi in Parlamento. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio e i Ministri da lui proposti. Al Governo appartiene il potere esecutivo, cioè far applicare ed eseguire le leggi fatte dal Parlamento attraverso i regolamenti e altri atti con cui dà attuazione ed integra le disposizioni legislative . Solo in caso di necessità e di urgenza il Governo può fare leggi. Romano Prodi attuale presidente del Consiglio dei ministri home indietro indice esci
Assemblea costituente Il 2 giugno 1946 furono scelti con il voto anche 556 delegati formarono l’assemblea costituente il suo compito era quello di preparare la costituzione della Repubblica, un patto tra i cittadini italiani fondato su leggi condivise da tutti (ogni articolo ogni parola furono discussi votati nel corso di lunghi mesi di lavoro) ed eleggere il Capo provvisorio dello Stato Capo provvisorio dello Stato fu eletto Enrico De Nicola (Napoli, 9 novembre 1877 – Torre del Greco, 1 ottobre 1959) La Costituzione entrò in vigore cioè diventò una legge a tutti gli effetti, il 1 Gennaio 1948. Il Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola home indietro indice esci
Referendum Con il referendum il popolo viene consultato direttamente su temi specifici. Il 2 giugno1946 gli italiani furono chiamati a votare per un referendum istituzionale, cioè la scelta tra due possibili ordinamenti: monarchia o repubblica e l’elezione di un'assemblea costituente per scrivere la nuova legge fondamentale dello Stato. La Costituzione italiana prevede numerosi tipi di referendum: abrogativo di leggi e atti aventi forza di legge (art. 75) sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale (art. 138) sulla fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni (art. 132, c. 1) sul passaggio da una Regione ad un'altra di Province o Comuni home indietro indice esci
Il Presidente della Repubblica (art. 83-91 della Costituzione) Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. è eletto dal Parlamento in seduta comune e dura in carica sette anni. Le sue funzioni Inviare messaggi alle Camere. Indire le elezioni politiche. Autorizzare la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge. Indire i referendum popolari. Accreditare e ricevere i rappresentanti diplomatici Ratifica i trattati internazionali Comandare le Forze armate. Presiedere il Consiglio superiore della magistratura. Concedere la grazia e commutare le pene. Giorgio Napolitano (Napoli, 29 giugno 1925), attuale presidente della Repubblica home indietro indice esci
Diritti e doveri dei cittadini (art. 14 – art . 21) La Costituzione italiana riconosce ai cittadini una serie di diritti civili, diritti economico-sociali e diritti politici. I diritti civili vengono definiti 'diritti di libertà' e si suddividono in libertà individuali (ad es., la libertà personale) e libertà collettive (ad es., libertà di associazione). I diritti economico-sociali comprendono la proprietà privata, il diritto al lavoro, il diritto all'istruzione, alla salute ecc. I diritti politici garantiti sono il diritto di elettorato attivo e passivo, il diritto di petizione, il diritto di accesso agli uffici pubblici. È chiaro che a questi diritti corrispondono i doveri, cioè l’obbligo di rispettare e garantire questi diritti a tutti i cittadini, da parte di tutti (cittadini e istituzioni). home indietro indice esci
Il Senato della Repubblica Aula del Senato Il Senato è una istituzione composta da 315 senatori più i senatori a vita. (art. 57 della Cost.) Il Presidente del Senato lo rappresenta e garantisce la regolarità dei lavori parlamentari. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno. (art. 58 della Cost.) Insieme alla Camera dei Deputati, al Senato spetta la funzione legislativa. Palazzo Madama Franco Marini attuale Presidente del Senato. home indietro indice esci
I simboli della Repubblica La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni. (art. 12 della Cost.) L’Inno nazionale Il Canto degli italiani Fratelli d'Italia L'Italia s'è desta, Dell'elmo di Scipio S'è cinta la testa. Dov'è la Vittoria? Le porga la chioma, Ché schiava di Roma Iddio la creò. Stringiamci a coorte Siam pronti alla morte L'Italia chiamò. L'emblema della Repubblica Italiana è caratterizzato da tre elementi: la stella, la ruota dentata, i rami di ulivo e di quercia. La stella indica la solidarietà Italiana e ancora oggi è segno dell'appartenenza alle Forze Armate del nostro Paese. La ruota dentata d'acciaio, simbolo dell'attività lavorativa, traduce il primo articolo della Carta Costituzionale: "L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro". Il ramo di ulivo simboleggia la volontà di pace della nazione, sia nel senso della concordia interna che della fratellanza internazionale; la quercia incarna la forza e la dignità del popolo italiano home indietro indice esci
La Corte Costituzionale (art. 134-137) Composizione: è composta di quindici giudici scelti tra i magistrati nominati per nove anni. Le sue funzioni: giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni. home indietro indice esci