LA SOCIETA’ IN ACCOMANDITA PER AZIONI
La società in accomandita per azioni (s. a. p. a La società in accomandita per azioni (s.a.p.a.) è una società di capitali in cui le quote sono rappresentate da azioni e in cui sono due categorie di soci: i soci accomandatari e i soci accomandanti. La società può anche emettere obbligazioni.
Gli accomandatari sono i soli che possono amministrare la società e rispondono solidalmente, illimitatamente e sussidiariamente per le obbligazioni sociali. Gli accomandanti hanno il diritto di partecipare alla divisione degli utili, ma non possono ingerirsi nella gestione della società e rispondono per le obbligazioni sociali soltanto con la quota conferita (responsabilità limitata).
il capitale sociale non può essere inferiore a 50.000 euro; Alla s.a,p.a, si applicano gran parte delle norme che regolano le società per azioni. Pertanto: il capitale sociale non può essere inferiore a 50.000 euro; il contratto sociale deve essere redatto per atto pubblico e iscritto nel registro delle imprese; organi della s.a.p.a. sono l'assemblea dei soci (ordinaria e straordinaria), il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale; la società può emettere sia azioni che obbligazioni; i libri sociali e il bilancio sono redatti secondo le norme dettate per la s.p.a.
Norme specifiche sono poste dagli artt. 2462-2471: la denominazione della società deve contenere il nome di almeno uno dei soci accomandatari con l'indicazione di s.a.a.; l'atto costitutivo deve contenere il nome dei soci accomandatari; l'amministrazione della società è affidata di diritto (cioè senza bisogno di nomina da parte dell'assemblea) a tutti i soci accomandatari che la conservano senza limiti di tempo e non può essere ristretta ad alcuni di loro (come nella s.a.s.); i sindaci sono nominati e revocati dai soli soci accomandanti; le modifiche dell'atto costitutivo devono essere approvate dall'assemblea (con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria delle s.p.a.) e devono essere inoltre approvate da tutti i soci accomandatari. A questi la legge assegna il diritto di veto su qualsiasi modifica. 5
ACCOMANDATARI E ACCOMANDANTI Le azioni sono tutte del medesimo tipo e la qualifica di accomandatario non deriva dal possesso di azioni speciali. È socio accomandatario solo chi viene designato come tale nell'atto costitutivo o in successive modifiche. Chi acquista le azioni, da chiunque alienate, diventa solo socio accomandante. Può diventare accomandatario soltanto se l'assemblea modifica l'atto costitutivo inserendo il suo nome tra gli accomandatari. 6
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI Le società di capitali si sciolgono perché è decorso il termine, per il conseguimento dell'oggetto sociale, per una deliberazione di scioglimento presa dai soci, perché, a causa delle perdite subite dalla società, il capitale sociale si è ridotto al di sotto del minimo legale (se, tuttavia, i soci effettuano nuovi conferimenti, si evita lo scioglimento) e per altre cause (art. 2484). La s.a.p.a. si scioglie anche per la sopravvenuta mancanza di una categoria di soci (accomandatari o accomandanti), se entro sei mesi non viene ricostituita. Se si verifica una causa di scioglimento, la società entra nella fase della liquidazione: l'assemblea straordinaria deve nominare i liquidatori, i quali devono vendere i beni della società, pagare tutti i creditori sociali e distribuire tra i soci quanto eventualmente rimane. 7