Turismo e Beni culturali

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Transcript della presentazione:

Turismo e Beni culturali L’Italia associa la sua immagine nel mondo al suo fantastico patrimonio culturale fatto di monumenti, beni storici, artistici, archeologici, archivistici e ambientali.

Legame tra turismo e beni culturali Tra turismo e beni culturali c’è un legame inscindibile: Lo straordinario patrimonio artistico e paesaggistico italiano costituisce una delle risorse fondamentali per lo sviluppo del turismo. A sua volta il turismo può rappresentare uno strumento formidabile per assicurare la conoscenza e la diffusione dei nostri beni culturali nel mondo, sostenendone la piena valorizzazione.

Potenzialità di sviluppo Il nostro patrimonio non è però un'eredità di cui si possa disporre a piacere. da un lato è fondamentale proteggere questo patrimonio affinché passi alle generazioni future perché una volta distrutti questi beni sarebbero persi per sempre. dall’altro è fondamentale non trascurare le grandi potenzialità turistiche del patrimonio culturale che potrebbero produrre posti di lavoro e far circolare nuova ricchezza.

Sistemi integrati di valorizzazione Le bellezze culturali nel nostro paese spesso poi formano un insieme unitario con le bellezze paesaggistiche dei luoghi in cui si trovano. Riconoscere questo intimo legame estetico vuol dire adottare sistemi integrati di protezione e di valorizzazione: un momumento insieme ad una bella spiaggia in un territorio non deturpato nei suoi aspetti naturalistici, con i suoi piatti tipici, il suo folclore o i suoi prodotti dell' artigianato sono tutte risorse per il turismo in grado di generare notevoli flussi turistici.

Principi costituzionali In relazione ai beni culturali diversi sono gli articoli della Costituzione che assumono particolare importanza.

Art.9 cost “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”

Art.9 cost. La difesa del paesaggio e tutela del patrimonio culturale rientrano tra i principi fondamentali della Costituzione, articoli che non sono modificabili neppure con le leggi di revisione costituzionale. La tutela dei beni naturali e culturali è responsabilità della Repubblica, intesa non solo come obbligo per lo Stato e gli altri enti pubblici, ma anche della intera collettività. A tutti spetta dunque il compito di proteggere il patrimonio culturale perchè è un bene comune che riguarda ogni cittadino, è espressione dell’identità della Nazione, intesa come appartenenza ad un gruppo che condivide tradizioni, cultura, lingua, storia.

Art.117 cost. L’articolo inserisce tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato la «tutela dell'ambiente, dell' ecosistema e dei beni culturali» tra le materie di legislazione concorrente Stato- Regione «la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali».

Art 7 cost. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8 Cost. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze

I rapporti Stato-confessioni religiose Chiesa cattolica e Stato sono indipendenti e sovrani e i loro rapporti sono regolati in base ai Patti Lateranensi. Per le altre confessioni religiose i rapporti con lo Stato possono essere disciplinati sulla base di intese (ad es. con la Tavola valdese, con l'Unione cristiana evangelica battista, con la Chiesa evangelica luterana).

Turismo culturale e religioso Arte e fede si sono sempre intrecciate nei secoli e hanno lasciato sul territorio italiano infinite testimonianze di questo legame: dai luoghi di culto - chiese, basiliche, conventi, catacombe, sinagoghe, templii – ai tesori d'arte – dipinti, statue, reliquiari, archivi - che vi sono custoditi in numero incalcolabile.

Collaborazione Negli accordi e nelle intese si prevedono numerose forme di collaborazione tra Stato ed enti religiosi per la conservazione di questi beni. Esistono anche organismi paritetici creati appositamente per discutere su questioni di comune interesse come ad es. l’Osservatorio centrale per i beni culturali di interesse religioso di proprietà ecclesiastica istituito d'intesa tra il Ministero e la C.E.I. (Coneferenza Episcopale Italiana dei vescovi).

Art. 42 cost La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale.

La proprietà I beni culturali possono appartenere allo Stato o a privati. Questa norma costituzionale che tocca la materia dei beni culturali sotto il profilo dei limiti alla proprietà privata. Anche i proprietari privati di beni culturali infatti «sono tenuti a garantirne la conservazione»: ogni proprietario non può disporne liberamente, perchè la circolazione di questi beni è soggetta a regole precise. Anche se il bene è privato, esso incorpora un valore collettivo, che va preservato a costo di limitare la libertà del titolare, per assicurare la «funzione sociale» della proprietà.

Codice dei beni culturali e del paesaggio d.Ig.s. 22 gennaio 2004, n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio La protezione dei beni culturali oggi trova la sua fonte legislativa principale nel codice dei beni culturali e del paesaggio emanato con il d.lgs. n.42 del 2004. Formato da 184 articoli Ha dato ordine a tutta la normativa precedente nel settore.

Codice Suddiviso in quattro parti: nella prima si pongono i principi generali; nella seconda il trattamento dei beni culturali nella terza i beni paesaggistici la quarta contiene le sanzioni amministrative e penali;

Parte prima- Principi generali Compito del codice è di attuare l'art . 9 Cost e salvaguardare il patrimonio culturale secondo le attribuzioni dell’art. 117 Cost. La tutela e la valorizzazione di tale patrimonio «concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura». Tale compito spetta allo Stato e a tutti gli enti territoriali.

Competenze legislative Il codice ripartisce le competenze legslative in base al dettato dell’art.117 cost. La tutela dei beni culturali è materia in cui lo Stato ha legislazione esclusiva. La valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione di attività culturali sono riservate alla legislazione concorrente Stato-Regioni

Ruolo dello Stato TUTELA significa che allo Stato spetta di: individuare i beni del patrimonio culturale con l’imposizione del vincolo; garantirne la protezione; effettuare controlli sul regime di alienazione; stabilire le regole per la loro conservazione.

Ruolo delle Regioni VALORIZZAZIONE e PROMOZIONE significa che allo Stato spetta di dettare i principi generali in tema di gestione, valorizzazione e promozione della conoscenza del patrimonio. alle Regioni spetta il compito di fissare la disciplina di dettaglio per la fruizione di tali beni.

Competenze amministrative Per quanto riguarda le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite alle Province, alle Città metropolitane, alle Regioni e in ultima istanza allo Stato, sulla base del principio di sussidiarietà (art.118 cost.). La legge statale in materia di tutela dei beni culturali può

Turismo culturale Naturalmente i beni culturali sono strettamente collegati al turismo. Si parla di turismo culturale per indicare quella forma di turismo che ruota attorno alla conoscenza del patrimonio storico artistico e delle tradizioni culturali delle diverse parti del territorio nazionale. Nel “turismo culturale” convergono quindi tante materie, indivisibili ma diverse e diversamente distribuite alla competenza di enti diversi.

Eccesso di burocrazia Nel turismo culturale risulta a volte difficile l’individuazione dell’ente competente, generando situazioni incerte, in cui Ministero, Regioni ed enti locali, invece di cooperare, finiscono per creare solo degli ostacoli burocratici. Così spesso vediamo beni culturali deperire nel disinteresse del proprietario o peggio situazioni in cui non si sa neppure chi sia il proprietario o quale sia l'ente preposto a occuparsene.

Patrimonio culturale Fanno parte del patrimonio culturale due tipi di beni: • i beni culturali; • i beni paesaggistici.

Parte seconda- BENI CULTURALI Appartengono ai beni culturali le cose che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

Tipi Beni mobili (un quadro, una moneta antica) Beni immobili (un castello, un palazzo, un sito archeologico). Beni mobili registrati: una nave dall’interesse storico, Universalità di mobili (le pluralità di cose che appartengono alla stessa di mobili persona e hanno una destinazione unitaria) come le raccolte di pinacoteche o musei, gli archivi e più in generale «le collezioni che rivestano un eccezionale interesse.

APPARTENENZA Dal punto di vista dell' appartenenza giuridica, i beni culturali possono essere pubblici o privati. Pubblici se appartengono allo Stato, alle Regioni agli altri enti pubblici; Privati se appartengono a persone giuridiche private senza scopo di lucro singole persone fisiche.

Ritrovamenti I beni archeologici, mobili o immobili, ritrovati in seguito ad una scoperta fortuita appartengono allo Stato, E’ previsto un premio non superiore a ¼ del valore delle cose ritrovate per il proprietario dell'immobile dove è avvenuto il ritrovamento e lo scopritore. Lo scopritore ha l’obbligo di denunciare la scoperta dei beni entro 24 ore alla Soprintendenza e di provvedere alla loro conservazione.

Il vincolo culturale La legge tutela le cose di “interesse culturale”. Tale interesse costituisce il presupposto per poterle assoggettare alla specifica legislazione.

“Verifica” per i beni pubblici Le cose mobili e immobili appartenenti ad enti pubblici che rivestano interesse artistico, storico, ecc., vengono sottoposte ad un apposito “procedimento di verifica”, per accertare la sussistenza o meno di detto interesse. In attesa della verifica, tali cose sono in via provvisoria soggette alla disciplina di tutela prevista dal Codice. L'esito della verifica se positivo, comporta la definitiva sottoposizione del bene alla disciplina di tutela, se negativo, la fuoruscita da detta disciplina.

Dichiarazione per i beni privati Per i beni privati invece spetta al MIBACT la “dichiarazione dell’interesse culturale del bene”. Il procedimento è avviato dalla Soprintendenza. La dichiarazione va notificata al proprietario. Per i beni immobili il vincolo viene iscritto nei registri immobiliari. I beni mobili vengono inseriti in appositi elenchi conservati presso il Ministero.

Tutela In attesa della «verifica» dell' interesse culturale (nei casi dei beni pubblici) o dopo la «dichiarazione» dell'interesse culturale (per I beni privati), i beni culturali ricevono una particolare protezione che è la diretta conseguenza della loro importanza per la memoria collettiva.

Potere di vigilanza Sui beni culturali il MIBACT esercita un generale potere di vigilanza per mezzo di funzionari pubblici delle Soprintendendenze, organi periferici del MIBACAT, distribuiti sul territorio nazionale . La Soprintendenza può procedere a ISPEZIONI per accertare le condizioni del bene e verificare se è ben conservato e custodito.

Misure di protezione Le misure di protezione comprendono: interventi vietati in assoluto interventi soggetti ad autorizzazione

1. Interventi VIETATI I beni culturali non possono essere: distrutti danneggiati adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico smembrati in caso di archivi pubblici e privati dichiarati di interesse culturale.

2. interventi soggetti ad AUTORIZZAZIONE E’ necessaria l’autorizzazione preventiva del Ministero per: rimuovere il bene demolire il bene, anche se si procede alla sua ricostruzione; spostare i beni culturali mobili; smembrare le collezioni; effettuare lavori di edilizia.

Misure di conservazione: OBBLIGHI Le misure conservative sono misure di PREVENZIONE per limitare le situazioni di pericolo per i beni culturali; MANUTENZIONE per mantenere l’integrità del bene; RESTAURO quando è necessario intervenire sul bene per il suo recupero. In questo caso si tratta di OBBLIGHI conservativi imposti allo Stato, alle Regioni, agli enti pubblici e a tutti i privati proprietari.

Interventi conservativi volontari Gli interventi conservativi intrapresi volontariamente dal titolare del bene devono essere autorizzati dalla Soprintendenza. L'ammontare del contributo non può in genere superare il 50% della spesa, tranne che per interventi di particolare importanza per i quali il Ministero può contribuire fino al rimborso totale I beni culturali sottoposti ad interventi conservativi a carico totale o parziale dello Stato devono essere resi accessibili al pubblico.

Interventi conservativi imposti La soprintendenza può dichiarare la necessità degli interventi da realizzare nonostante l’incuria del proprietario. In questi casi: può disporre la custodia coattiva dei beni mobili facendoli trasportare in un luogo sicuro; può ordinare interventi conservativi di restauro o può provvedervi direttamente.

Le spese per il restauro Anche nel caso di interventi imposti gli oneri sono a carico del proprietario perchè l’intervento comunque aumenta il valore economico del bene. Solo in presenza di preminenti interessi connessi al rilevante interesse storico artistico o all’uso e godimento pubblico, lo stato può concorrere in tutto o in parte alla spesa sostenuta

Tutela indiretta dei beni immobili Il Ministero può imporre distanze, misure e altre norme di carattere "urbanistico" per evitare, ad esempio, che un monumento sia soffocato tra palazzi moderni e che ne snaturano l’immagine, la prospettiva, la luce e il decoro.

La circolazione dei beni culturali PUBBLICI Alcuni beni pubblici sono INALIENABILI (beni demaniali) Altri si possono vendere solo con l’AUTORIZZAZIONE del Ministero. Per beni culturali MOBILI PUBBLICI è vietata l'uscita definitiva dallo Stato. Sono possibili uscite temporanee dal territorio italiano per partecipare a mostre o esposizioni internazionali. L’uscita richiede l’autorizzazione dell’ufficio di esportazione competente.

La circolazione dei beni culturali PRIVATI I beni culturali privati si possono vendere ma occorre procedere alla denuncia dell’atto di vendita alla Soprintendenza del luogo dove si trova il bene. Entro 60 giorni la pubblica amministrazione può esercitare il diritto di prelazione acquistando il bene allo stesso prezzo. Nel caso di omessa denuncia l’atto di vendita è inefficace.