LA COSTITUZIONE 1.

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Transcript della presentazione:

LA COSTITUZIONE 1

LA COSTITUZIONE E’ LA LEGGE FONDAMENTALE DELLO STATO 2

COSTITUZIONI DELLO STATO ITALIANO COSTITUZIONE REPUBBLICANA STATUTO ALBERTINO COSTITUZIONE REPUBBLICANA 3

STATUTO ALBERTINO COSTITUZIONE CONCESSA NEL 1848 DA RE CARLO ALBERTO NEL REGNO DI SARDEGNA E PIEMONTE 4

LO STATUTO ALBERTINO DIVENTA LA PRIMA COSTITUZIONE ITALIANA 1861 REGNO D’ITALIA LO STATUTO ALBERTINO DIVENTA LA PRIMA COSTITUZIONE ITALIANA 5

CONCESSO O ELARGITO DAL SOVRANO CARATTERI DELLO STATUTO ALBERTINO CONCESSO O ELARGITO DAL SOVRANO BREVE: DEDICA POCHI ARTICOLI AI DIRITTI E ALLE LIBERTA’ DEI CITTADINI FLESSIBILE: PUO’ ESSERE MODIFICATO CON UNA LEGGE ORDINARIA DA PARTE DEL PARLAMENTO 6

L’ITALIA PARTECIPA ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE 1915 - 1918 L’ITALIA PARTECIPA ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE IL DOPOGUERRA E’ UN PERIODO DI CRISI ECONOMICA, CARATTERIZZATO DA FORTI TENSIONI SOCIALI 7

1922 1924 – ELEZIONI POLITICHE 1924 – DELITTO MATTEOTTI MARCIA SU ROMA MUSSOLINI NOMINATO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO INIZIA IL FASCISMO – STATO TOTALITARIO 1924 – ELEZIONI POLITICHE 1924 – DELITTO MATTEOTTI LEGGI FASCISTISSIME – LIMITATI I DIRITTI CIVILI E POLITICI 8

1940 – DICHIARAZIONE DI GUERRA DI MUSSOLINI 1939 LA GERMANIA DI HITLER INVADE LA POLONIA – INIZIA LA SECONDA GUERRA MONDIALE «GUERRA LAMPO»? 1940 – DICHIARAZIONE DI GUERRA DI MUSSOLINI 9

1943 FINE DEL FASCISMO BADOGLIO NOMINATO CAPO DEL GOVERNO SBARCO DEGLI ALLEATI IN SICILIA VITTORIO EMANUELE III DESTITUISCE E FA ARRESTARE MUSSOLINI FINE DEL FASCISMO BADOGLIO NOMINATO CAPO DEL GOVERNO 10

1943 MUSSOLINI VIENE LIBERATO DAI TEDESCHI E ISTITUISCE LA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA CON SEDE A SALO’ I PARTITI ANTIFASCISTI FORMANO IL COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE (CLN) E INIZIA LA «RESISTENZA» - GUERRA CIVILE 11

FINISCE PER L’ITALIA LA SECONDA GUERRA MONDIALE 25 APRILE 1945 GRAZIE ALL’INTERVENTO DEGLI ALLEATI E ALL’AZIONE DELLA RESISTENZA, L’ITALIA E’ LIBERATA DAI TEDESCHI E DAI FASCISTI FINISCE PER L’ITALIA LA SECONDA GUERRA MONDIALE 12

2 GIUGNO 1946 PER CHE COSA SI VOTA? PER LA PRIMA VOLTA SI VOTA A SUFFRAGIO UNIVERSALE ( PER LA PRIMA VOLTA VOTANO LE DONNE) SUFFRAGIO = DIRITTO DI VOTO UNIVERSALE = RICONOSCIUTO A TUTTI I CITTADINI PER CHE COSA SI VOTA? 1 - REFERENDUM ISTITUZIONALE: SCELTA TRA MONARCHIA E REPUBBLICA  VINCE LA REPUBBLICA 2 – ELEZIONE DELL’ASSEMBLEA COSTITUENTE 13

ASSEMBLEA COSTITUENTE FORMATA DA 556 DEPUTATI I “COSTITUENTI” AVEVA IL COMPITO PRINCIPALE DI APPROVARE UNA NUOVA COSTITUZIONE, CHE SOSTITUISSE LO STATUTO ALBERTINO CONTROLLAVA IL GOVERNO, ATTRAVERSO LA FIDUCIA DELEGO’ LA FUNZIONE LEGISLATIVA AL GOVERNO ELESSE COME CAPO PROVVISORIO DELLO STATO ENRICO DE NICOLA “COMMISSIONE DEI SETTANTACINQUE”: PROGETTO DI UNA NUOVA COSTITUTUZIONE DA PRESENTARE ALL’ASSEMBLEA 14

APPROVAZIONE DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA 1 GENNAIO 1948 22/12/1947 APPROVAZIONE DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA 27/12/1947 PROMULGAZIONE 1 GENNAIO 1948 ENTRA IN VIGORE LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA 15

CARATTERI DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA SCRITTA VOTATA, IN QUANTO FU APPROVATA DA UN ORGANO ELETTO DEMOCRATICAMENTE DAL POPOLO LUNGA, IN QUANTO DEDICA MOLTI ARTICOLI AI DIRITTI E ALLE LIBERTA’ DEI CITTADINI RIGIDA, IN QUANTO PUO’ ESSERE MODIFICATA SOLO DA UNA LEGGE DI REVISIONE COSTITUZIONALE (PROCEDURA AGGRAVATA) 16

LA STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA La Costituzione è composta di 139 articoli, a cui si aggiungono diciotto “disposizioni transitorie e finali”. Gli articoli dal 1°al 12 costituiscono i "I principi fondamentali" (Preambolo ). Vi è poi la Parte Prima (artt. da 13 a 54), che disciplina "I diritti e i doveri dei cittadini”. Segue la Parte Seconda (artt. da 55 a 139), che riguarda "L'ordinamento della Repubblica", e quindi il Parlamento, il Governo, il Presidente della Repubblica, la Magistratura, le Autonomie locali ecc. 17

Principi fondamentali LA STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA 1 – 12 Preambolo Principi fondamentali 13 – 54 Parte Prima Diritti e doveri dei cittadini 55 – 139 Parte Seconda Ordinamento della Repubblica I - XVIII Disposizioni transitorie e finali

ARTICOLO 1 “L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”. 19

PRINCIPIO DELLA REPUBBLICA ARTICOLO 1 – PRINCIPI FONDAMENTALI PRINCIPIO DELLA REPUBBLICA PRINCIPIO DELLA DEMOCRAZIA PRINCIPIO DEL LAVORO 20

PRINCIPIO REPUBBLICANO: con il referendum del 2 giugno 1946 i cittadini italiani hanno scelto la repubblica come forma di governo, piuttosto che la monarchia. La forma di governo prevista dalla nostra Costituzione è quella della repubblica parlamentare. PRINCIPIO DEL LAVORO: la Repubblica si fonda sul lavoro. Si vuole sottolineare l’importanza fondamentale del lavoro, dal punto di vista economico e sociale. PRINCIPIO DEMOCRATICO: democrazia vuol dire “potere del popolo". Il secondo comma stabilisce che “la sovranità appartiene al popolo”: sono i cittadini che prendono le decisioni ed esercitano il potere. Questo può avvenire "direttamente" (democrazia diretta. Sono strumenti di democrazia diretta i referendum, le petizioni, il potere di iniziativa di legge), o in via indiretta (democrazia indiretta). Le elezioni rappresentano uno strumento di democrazia indiretta. Attraverso le elezioni, i cittadini eleggono i propri rappresentanti; i rappresentanti dei cittadini, poi, prendono le decisioni in nome del popolo. 21

ARTICOLO 2 “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. 22

PRINCIPIO DEI DIRITTI INVIOLABILI DELL’UOMO: la persona è un valore assoluto e va protetta da ogni prevaricazione, anche da quelle dello Stato. Non si parla di soli cittadini, ma di “uomini”: a tutte le persone che si trovano sul territorio dello Stato (anche agli stranieri), sono riconosciuti i diritti fondamentali. "Inviolabili" significa che questi diritti non devono essere "violati“, né da altre persone, né dallo Stato. PRINCIPIO PLURALISTICO: vengono riconosciute le "formazioni sociali", cioè la famiglia, le associazioni, le chiese, i partiti, i sindacati. PRINCIPIO DELLA SOLIDARIETA': la vita dei cittadini deve ispirarsi ad un criterio di solidarietà nei confronti di chi ha bisogno. Sono previsti doveri di solidarietà politica, economica e sociale. 23

ARTICOLO 3 “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. 24

PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA FORMALE: l'art PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA FORMALE: l'art. 3 stabilisce il principio di uguaglianza in senso giuridico (o formale): tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge. PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA SOSTANZIALE: il principio di uguaglianza sostanziale presuppone che la Repubblica si impegni a intervenire a favore dei cittadini che si trovino ostacolati nello sviluppo della loro personalità a causa delle loro precarie condizioni economiche o a causa della loro situazione sociale. E’ quindi compito dello Stato intervenire affinchè anche nella “sostanza”, cioè nella realtà, nella vita di tutti i giorni, ogni persona abbia le medesime opportunità e non sia trattata in modo discriminatorio. E' dunque necessario un intervento dello Stato che garantisca a tutti le medesime opportunità (l'art. 34 prevede per esempio l'istruzione obbligatoria e gratuita per tutti). 25

ARTICOLO 4 “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”. 26

PRINCIPIO DEL LAVORO: l'art PRINCIPIO DEL LAVORO: l'art. 4 riconosce a tutti il diritto al lavoro, che è il fondamento della Repubblica ai sensi dell'art. 1, e impegna la Repubblica stessa a promuovere le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Lo Stato ha il dovere di intervenire per garantire un posto di lavoro alla maggior parte delle persone e quindi deve impegnarsi per ridurre la disoccupazione. Il lavoro però è anche un dovere per il cittadino: ognuno di noi, con la propria attività, deve contribuire al progresso della società. 27

ARTICOLO 5 “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento”. 28

PRINCIPIO DELL'UNITA' E INDIVISIBILITA' DELLA REPUBBLICA: lo Stato italiano è uno e indivisibile e non può tollerare la separazione o la perdita di parte del suo territorio. PRINCIPIO AUTONOMISTICO: la Costituzione riconosce le autonomie locali (gli enti locali: Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane), e la loro utilità nel fornire ai cittadini servizi che rispondano meglio alle esigenze locali. PRINCIPIO DEL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO: la Pubblica Amministrazione si occupa di erogare i servizi di competenza dello Stato. La P. A. è strutturata in modo decentrato con organi centrali (a Roma, per esempio i ministeri) e organi periferici decentrati. 29

ARTICOLO 6 “La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche”.   PRINCIPIO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: lo Stato, con apposite leggi, tutela e garantisce le minoranze che hanno lingua, cultura e tradizioni diverse da quella italiana. La norma costituzionale si riferisce, ad esempio, alle minoranze linguistiche che vivono in alcune Regioni di confine come il Trentino e la Val d’Aosta. 30

ARTICOLI 7 E 8 ARTICOLO 7 “Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale”.  ARTICOLO 8 “Tutte le confessIoni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla Cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”. 31

PRINCIPIO DELLA LIBERTA' DI RELIGIONE: l'art PRINCIPIO DELLA LIBERTA' DI RELIGIONE: l'art. 7 riguarda i rapporti tra Chiesa Cattolica e Stato, "ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani". Il secondo comma regola i rapporti tra Chiesa Cattolica e Stato, dichiarando ancora validi i Patti Lateranensi, stipulati nel 1929, e imponendo che le modifiche debbano essere concordate. Una legge dello Stato non potrebbe cambiare la suddetta regolamentazione senza l'accordo della Chiesa Cattolica. I Patti Lateranensi sono stati in parte modificati nel 1984 con il Nuovo Concordato. L'art. 8 stabilisce il principio di libertà religiosa, meglio esplicitato dagli artt. 19 e 20. 32

ARTICOLO 9 “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. 33

PRINCIPIO DELLA PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLA RICERCA: lo Stato deve tutelare la cultura e la ricerca, ad esempio investendo risorse nell’istruzione e nella ricerca. PRINCIPIO DELLA TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO E DELL'AMBIENTE: lo Stato deve tutelare e valorizzare il proprio patrimonio storico e artistico e l’ambiente. 34

ARTICOLO 10 “L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici”. 35

PRINCIPIO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE: la Repubblica ha scelto di rapportarsi alle altre nazioni in base al diritto internazionale e non ai rapporti di forza. Lo straniero non può essere discriminato o rifiutato: la sua condizione è regolata dalla legge, che applica il diritto internazionale e i trattati internazionali. Lo straniero che ha subito nel suo Paese discriminazioni, o addirittura persecuzioni dovute a motivi politici, ha diritto ad ottenere asilo. 36

ARTICOLO 11 “L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà dei popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri lo pace e la giustizia fra le nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”. 37

PRINCIPIO PRINCIPIO DELLA COESISTENZA PACIFICA: l'art PRINCIPIO PRINCIPIO DELLA COESISTENZA PACIFICA: l'art. 11 stabilisce il principio della pace e il ripudio della guerra: le controversie internazionali devono essere superate con il diritto e non con la forza. L’Italia può aderire alle organizzazioni internazionali, anche se questo comporta limitazioni della propria sovranità. 38

ARTICOLO 12 “La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni”. 39