CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI BREVETTI (art. 473 comma II^ c.p.) CONDOTTA (oggetto materiale della condotta è il brevetto per invenzione o domanda di brevetto per invenzione): - (1) contraffazione di brevetto; - (2) alterazione di brevetto; - (3) uso del brevetto contraffatto o alterato senza concorso nella contraffazione o alterazione. - (1) contraffazione di brevetto: si verifica quando il contraffattore riproduce integralmente l'attestato di brevetto (falso documentale) ovvero fabbrica un prodotto (eventualmente brevettato) od utilizza un procedimento (eventualmente brevettato) con caratteristiche tecniche e soluzione tecnica ovvero idea inventiva integralmente identiche a quelle oggetto di brevetto; 1 1
CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI BREVETTI (art. 473 comma II^ c.p.) – segue – - (2) alterazione di brevetto: si verifica quando il contraffattore/alteratore riproduce parzialmente l'attestato di brevetto (falso documentale) ovvero fabbrica un prodotto (eventualmente brevettato) od utilizza un procedimento (eventualmente brevettato) con caratteristiche tecniche parzialmente identiche e soluzione tecnica ovvero idea inventiva identica a quelle oggetto di brevetto; - (3) uso del brevetto contraffatto o alterato senza concorso nella contraffazione o alterazione: si verifica nei casi di utilizzo commerciale (detenzione per la vendita, commercializzazione...) dell'attestato e/o dell’oggetto contraffatto o alterato. 2 2
CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI BREVETTI (art. 473 comma II^ c.p.) – segue – ELEMENTO SOGGETTIVO: dolo generico; BENE GIURIDICO TUTELATO: “fede pubblica” ovvero la fiducia del pubblico nella genuinità od autenticità di documenti brevettuali e di prodotti e procedimenti oggetto di brevetto per invenzione; PENA: reclusione da 1 a 4 anni + multa da € 3.500 ad € 35.000; PROCEDIBILITA': d'ufficio. 3 3