IL DECRETO 81/2008 E LA GESTIONE DELLA SICUREZZA IN AZIENDA Nome ditta IL DECRETO 81/2008 E LA GESTIONE DELLA SICUREZZA IN AZIENDA Docente:
PRINCIPI ISPIRATORI Costituzione art. 32 “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività” Art. 2087 c.c. L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
NORME GIURICHE ATTUALI E PREGRESSE D.P.R. 547/55 sicurezza D.Lgs 277/91 Rumore D.P.R. 303/56 igiene 626/94 D.M. 10/03/98 incendio D.Lgs 25/02 chimico D.Lgs 233/03 esplosione D.Lgs. 187/05 vibrazioni D.Lgs. 195/06 rumore D.Lgs. 81/2008
IL SISTEMA NORMATIVO CHE DISCIPLINA LA SICUREZZA SUL LAVORO il DPR n. 547 del 1955 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” il DPR n.303 del 1956 “Norme per l’igiene del lavoro” Il D.Lgs. n.277 del 1991 “Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti “chimici, fisici e biologici”
Legislazione speciale D.P.R. 547/55 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro Nello specifico il DPR 547/55 stabilisce le caratteristiche che devono avere: gli ambienti di lavoro; le protezioni delle macchine; i mezzi di sollevamento e di trasporto; gli impianti e gli apparecchi elettrici. Interi titoli del decreto sono dedicati agli aspetti della sicurezza relativi a: le materie e i prodotti pericolosi e nocivi; le manutenzioni e la riparazione; i mezzi personali di protezione.
Legislazione speciale Norme generali per l’igiene del lavoro D.P.R. 303/56 Norme generali per l’igiene del lavoro Nello specifico il DPR 303/56 stabilisce le caratteristiche igieniche e ambientali che devono avere: i locali di lavoro; i servizi igienico-assistenziali; i presidi di pronto soccorso. Inoltre stabilisce l’obbligo della sorveglianza sanitaria periodica per le lavorazioni che espongono l’operatore all’azione delle sostanze tossiche, nocive o irritanti, indicate in un apposito allegato.
Legislazione speciale Modifiche D.Lgs. 25 febbraio 2002 Concerne la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti “chimici, fisici e biologici” durante il lavoro. VALUTAZIONE DEL RISCHIO Per ogni tipo di agente contemplato nella legge (PIOMBO - AMIANTO - RUMORE) il datore di lavoro deve valutare: Misure preventive e protettive da applicare ai lavoratori per ridurre i rischi Esposizione dei lavoratori all’agente Effetti dell’agente sull’ambiente di lavoro Modifiche D.Lgs. 25 febbraio 2002 Modifiche D.Lgs. 195/2006
nato dal recepimento di direttive europee. Decreto Legislativo 626/94 nato dal recepimento di direttive europee. OBIETTIV “il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori” attraverso un sistema di adempimenti e procedure, finalizzati principalmente alla costituzione di un vero e proprio sistema aziendale per la gestione della sicurezza e la salute dei lavoratori.
“Modello organizzativo” DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 Emanato con l’obiettivo di raggruppare in un unico testo normativo l’insieme delle varie disposizioni dal 1955 ad oggi. Sempre più “il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori” viene individuato attraverso un sistema di adempimenti e procedure, finalizzati principalmente alla costituzione di un vero e proprio sistema aziendale per la gestione della sicurezza e la salute dei lavoratori. “Modello organizzativo” N.B. il D.Lgs 81/2008 non ha abolito tutte le precedenti leggi in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro
DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 In particolare il nuovo decreto ha evidenziato i seguenti nuovi rischi particolari tra cui anche quelli: quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, quelli connessi alle differenze di genere, all'età , alla provenienza da altri Paesi quelli da esposizione a campi elettromagnetici quelli da esposizione a radiazioni ottiche artificiali
QUALI SONO LE NOVITA’ PIU’ IMPORTANTI INTRODOTTE DAL 626 E AMPLIATE DAL D.LGS.81/2008 LA PIANIFICAZIONE DELLA SICUREZZA L’ORGANIZZAZIONE IL COINVOLGIMENTO DI TUTTE LE FUNZIONI AZIENDALI NELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA
SISTEMA GESTIONE SICUREZZA SICUREZZA NELL’AMBIENTE DI LAVORO NON INDOTTO DALL’ALTO, MA BASATO SUL PRINCIPIO DELL’AUTOTUTELA E PREVENZIONE. DATORE DI LAVORO DIRIGENTI PREPOSTI OPERAI Consulenti RSPP Medico Competente SICUREZZA NELL’AMBIENTE DI LAVORO ORGANI DI VIGILANZA
gravita’ (entità del danno) PAROLE CHIAVE Parte 1a PERICOLO Rischio probabilità gravita’ (entità del danno) ×
PAROLE CHIAVE PERICOLO la proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (per esempio materiali o attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro, ecc.) avente il potenziale di causare danni. RISCHIO la combinazione della probabilità che si verifichi un incidente e della gravità che questo comporta
CIRCOSCRIVERE IL PERICOLO PAROLE CHIAVE In presenza di PERICOLO, si devono adottare i seguenti provvedimenti, in ordine di priorita’: ELIMINARE IL PERICOLO CIRCOSCRIVERE IL PERICOLO PROTEGGERE LE PERSONE N.B. La migliore e piu’ sicura tecnologia non e’ sufficiente se non e’ impiegata da un soggetto consapevole che si ponga in maniera critica e ragionata il problema della sicurezza
SISTEMA GESTIONE SICUREZZA PREVENZIONE SOGGETTIVA SVILUPPO DI UNA CONOSCENZA INDIVIDUALE DELLA SICUREZZA DA SOGGETTO PASSIVO ... AD OPERATORE ATTIVO
invalidità temporanea invalidità permanente MALATTIA PROFESSIONALE PAROLE CHIAVE Parte 2a INFORTUNIO invalidità temporanea Lesione invalidità permanente MALATTIA PROFESSIONALE
PAROLE CHIAVE Parte 2a INFORTUNIO è ogni evento traumatico, fortuito e violento avvenuto sul luogo di lavoro MALATTIA PROFESSIONALE malattia dovuta all’azione nociva, lenta e protratta nel tempo, di prodotti, materiali, sostanze e di altri fattori negativi presenti nell’ambiente di lavoro
I TRE COMPONENTI FONDAMENTALI L’INFORTUNIO E LA MALATTIA DERIVANO DA UN CONCATENARSI DI EVENTI CHE INTERVENGONO ALL’INTERNO DI UN SISTEMA IN CUI INTERAGISCONO TRE COMPONENTI FONDAMENTALI UOMO MACCHINA AMBIENTE
IL COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE Perché il sistema funzioni bisogna che tutto il personale venga coinvolto in maniera adeguata mediante: INFORMAZIONE FORMAZIONE ADDESTRAMENTO .
Formazione Informazione (a livello verbale o scritto) Obbligo di formazione: (novità introdotta con il D.Lgs. 626/94 e rafforzato con il D.Lgs. 81/2008) educazione della persona sufficiente e adeguata, anche rispetto alle conoscenze linguistiche Fornire notizie (a livello verbale o scritto)
Addestramento Complesso delle attivita’ dirette a far apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro
Formazione e Informazione A chi? ai Lavoratori (senza oneri a loro carico) agli Addetti alle gestione delle emergenze (antincendio e pronto soccorso) al RLS (Rappresentante Lavoratori) ai Preposti (novita’ :il D.Lgs. 81/2008 ne specifica i contenuti)
Formazione e Informazione Addestramento Quando ? Al momento dell’assunzione Al momento del trasferimento o cambiamento di mansione In occasione di cambiamenti dell’organizzazione aziendale: Nuove attrezzature Nuove tecnologie Nuove sostanze o preparati pericolosi
Formazione e Informazione Su che cosa? sui rischi “ambientali” sulle normative di sicurezza e disposizioni aziendali sui rischi legati alla mansione specifica sulle misure di prevenzione e protezione adottate sui pericoli relativi all’uso di sostanze e preparati pericolosi
Formazione e Informazione su che cosa? sulle procedure di Pronto soccorso, Lotta antincendio, Evacuazione sui nominativi: del RSPP del Medico Competente degli Addetti alle Emergenze
L’ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA Quali sono le figure fondamentali, oltre al datore di lavoro?
ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA Datore di Lavoro Medico Competente RSPP Dirigenti Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Preposti Lavoratori Addetti al Primo soccorso Addetti Antincendio ed Emergenza
LE FIGURE DELLA SICUREZZA DATORE DI LAVORO DIRIGENTE PREPOSTO LAVORATORE RSPP E IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IL MEDICO COMPETENTE E LA SORVEGLIANZA SANITARIA IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA GLI ADDETTI ALL’ANTINCENDIO, ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE E AL PRIMO SOCCORSO
IL DATORE DI LAVORO Chi è? il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore,…che ha la responsabilità dell‘organizzazione stessa in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Il Datore di Lavoro Organizzare il lavoro in modo sicuro fornendo i mezzi di protezione per la sicurezza Obblighi Esercitare vigilanza e controllo mediante la gerarchia aziendale. Coinvolgere, responsabilizzare e delegare ad ogni singola funzione il proprio ruolo per la sicurezza
IL DATORE DI LAVORO OBBLIGHI VALUTAZIONE DEI RISCHI (non delegabile) per la sicurezza e la salute durante il lavoro (con MC, RSPP e RLS) ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO VDR (non delegabile) (contenente criteri adottati, individuazione delle misure da attuate e dei DPI, programma per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l’individuazione dei ruoli dell’ organizzazione aziendale, indicazione del nominativo dell’ RSPP, del RLS, del MC) DESIGNAZIONE RSPP (non delegabile)
IL DATORE DI LAVORO Designa i componenti ASPP OBBLIGHI Designa i componenti ASPP Nomina il MEDICO COMPETENTE (ove previsto) Designa Addetti squadra antincendio e gestione delle emergenze, addetti primo soccorso Fornisce ai lavoratori i necessari e idonei DPI Sorveglianza anche per mezzo di collaboratori dei lavoratori Adempie alla informazione, formazione, addestramento Adotta misure per la gestione dell’emergenza Consulta l’RLS e utilizza il SPP
IL DIRIGENTE Chi è? persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa. N.B. La definizione di Dirigente non era mai stata data dalla precedente normativa. La definizione arriva con il D. Lgs. 81/2008
IL PREPOSTO Chi e’? persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa N.B. La definizione di Preposto non era mai stata data dalla precedente normativa. La definizione arriva con il D. Lgs. 81/2008
Prima di lui ci sono Datore di lavoro e Dirigenti IL PREPOSTO Chi e’? Il preposto è “l’ultimo scalino” della gerarchia delle responsabilità di prevenzione e protezione Prima di lui ci sono Datore di lavoro e Dirigenti
Chi puo’ essere preposto? IL PREPOSTO Chi puo’ essere preposto? Sia un lavoratore esperto che uno inesperto, purché a questo competa impartire ordini e direttive. Si realizza qualora, anche senza formale attribuzione, al dipendente viene chiesto di recitare uno specifico ruolo organizzativo in azienda Tale attività deve essere nota e riconosciuta dal datore di lavoro e dai lavoratori
IL PREPOSTO Cosa fa? Sovrintende ed organizza il lavoro altrui. Rileva eventuali carenze in tema di prevenzione riscontrate nel luogo di lavoro, segnalando sia le deficiente dei mezzi, delle attrezzature, dei DPI, sia ogni altra condizione di pericolo . Svolge attività di controllo e sorveglianza Controlla che i lavoratori usino i DPI e gli altri mezzi di protezione, e si comportino in modo da non creare pericoli per sé e per gli altri.
IL PREPOSTO Cosa fa? Collabora ai fini dell’attuazione delle misure di sicurezza Attua il piano di manutenzione delle macchine, attrezzature e impianti,predisponendo verifiche e controlli sulle stesse per garantirne la perfetta efficienza. Non è affidato al preposto il compito di adottare e organizzare le misure di prevenzione
IL LAVORATORE Chi è? E' la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale svolge un’ attivita’ lavorativa , con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un ‘arte, una professione. N.B. Il D.Lgs. 81/2008 dà una nuova definizione di lavoratore (la 626 collegava invece la definizione di lavoratore al concetto di lavoro subordinato)
Diritti dei Lavoratori …alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro …ad essere informati e formati e addestrati …alla tutela (ovvero il lavoratore non è sanzionabile): Se si allontana in caso di pericolo grave Se assume iniziative in caso di pericolo grave poiché impossibilitato ad avvisare un superiore
Doveri(obblighi) dei Lavoratori Contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dall’autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro. Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale. Utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza. Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione (DPI) messi loro a disposizione
Doveri (obblighi) dei Lavoratori Segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al dirigente o al preposto, le deficienze dei mezzi e dispositivi, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza. Intervenire, nell’ambito delle competenze e possibilità, in caso di urgenza, per eliminare i pericoli, informando l’RLS. Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo senza averne ottenuta l’autorizzazione. Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possono compromettere la propria sicurezza o quella di altri lavoratori.
Doveri (obblighi) dei Lavoratori Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro Contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dall’autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) Chi è? Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro 1 RLS fino a 200 dipendenti 3 RLS da 200 a 1000 dipendenti 6 RLS oltre 1000 dipendenti N° RLS N.B. Novita’ D.Lgs. 81/2008: Nelle aziende ove non è presente il RLS interviene di diritto il RLST che ne fa le funzioni.
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) Ha il diritto di: Verificare l’applicazione delle misure di sicurezza Proporre attività di prevenzione e formazione Avvertire il responsabile aziendale dei rischi individuati
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) Mandato organizzativo: accesso ai luoghi di lavoro raccolta dai lavoratori le indicazioni di problemi di sicurezza sua consultazione da parte del Datore di lavoro ricevere informazioni
Prevenzione e Protezione Il Servizio di Prevenzione e Protezione Cos’è? E’ l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda, finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori
PREVENZIONE E PROTEZIONE SPP IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SPP Cosa deve fare? 1) Individua i fattori di rischio e valuta i rischi e individua le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro 2) Elaborare le misure di prevenzione e protezione e ne verifica l’efficacia (sistemi di controllo) 3) Predispone le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali
PREVENZIONE E PROTEZIONE SPP IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SPP 4) Propone i programmi di formazione e informazione dei lavoratori 5)Partecipa alle consultazioni in materia di salute e sicurezza, nonche’ alla runione periodica 6) Informa i lavoratori sui rischi, sulle misure di prevenzione e sicurezza N.B. Gli Addetti SPP non possono subire pregiudizio a causa dell’attività svolta nell’espletamento del proprio incarico
Chi è? IL MEDICO COMPETENTE E’ un Medico specializzato in Medicina del lavoro o altre specializzazioni equipollenti (iscritto nell’ elenco dei Medici competenti, istituito presso il Ministero della Salute). Collabora con il Datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi, nominato dal Datore di Lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria
IL MEDICO COMPETENTE Cosa deve fare? Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria, obbligatoria per i lavoratori: esposti a piombo, amianto, rumore addetti alla movimentazione manuale dei carichi chi utilizza videoterminali chi utilizza sostanze chimiche o comunque pericolose
IL MEDICO COMPETENTE Cosa deve fare? Esecuzione degli accertamenti sanitari preventivi e periodici. Esprimere giudizio di idoneità specifica alla mansione, Istituzione e aggiorna per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza una cartella sanitaria e di rischio, con salvaguardia del segreto professionale(>15 lavoratori, concorda con il Datore di lavoro, il luogo di custodia) Tenuta registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e biologici. Esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie per legge e di quelle eventualmente disponibili nei confronti di agenti biologici presenti nelle lavorazioni.
Collabora col datore di lavoro e con il SPP: IL MEDICO COMPETENTE Collabora col datore di lavoro e con il SPP: alla valutazione dei rischi predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori predisposizione del servizio di pronto soccorso e dell'assistenza medica di emergenza; alla formazione ed informazione dei lavoratori
IL MEDICO COMPETENTE Comunica in riunione periodica i risultati anonimi collettivi Effettuare visite mediche ulteriori, su richiesta del lavoratore Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno o a cadenza diversa
La Sorveglianza Sanitaria Compatibilità con la mansione Esami clinici e biologici, indagini diagnostiche mirate al rischio specifico Esami specialistici (previo consenso) IDONEO IDONEO CON PRESCRIZIONI Compatibilità con la mansione NON IDONEO
Addetti alla Gestione delle Emergenze Prevenzione incendi e lotta antincendio Evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato Salvataggio Primo soccorso
Addetti alla Gestione delle Emergenze Chi sono: Personale interno, espressamente individuato e designato dal datore di lavoro a svolgere questo tipo di compito Adeguata formazione teorico - pratica
Organi di Controllo S.P.I.S.A.L. Ispettorato Provinciale del Lavoro A.R.P.A. I.N.A.I.L. Vigili del Fuoco Autorità di P. S. Magistratura
Apparato sanzionatorio Previste specifiche sanzioni a carico: del Datore di Lavoro dei Dirigenti e dei Preposti del Medico competente dei Lavoratori
Norme di comportamento Vietato fumare dove non è permesso Non correre Non ingombrare con qualsiasi ostacolo le uscite di sicurezza o le vie di transito Nelle aree esterne condurre gli automezzi a velocità moderata
Segnaletica L’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza è una delle misure generali di tutela da impiegarsi per aumentare lo standard di sicurezza e salute del luogo di lavoro. Sono previste diverse categorie di segnali caratterizzate da forme e colori standardizzati. Nelle tabelle seguenti si riportano alcuni segnali di avvertimento e altri segnali specificamente applicabili all’impiego di prodotti chimici I recipienti o serbatoi, le tubazioni o canalizzazioni contenenti liquidi o gas nocivi o pericolosi devono essere chiaramente identificati nel contenuto e contrassegnati con i relativi simboli di pericolo. La disposizione non si applica unicamente ai recipienti utilizzati per una breve durata, o a quelli il cui contenuto cambia frequentemente, a condizione che si prendano provvedimenti alternativi idonei, in particolare, azioni di informazioni o di formazione degli addetti, che garantiscono un livelli idoneo di protezione. La funzione delle segnalazioni di avvertimento e di sicurezza è quella di completare le misure di prevenzione e protezione già in atto, richiamando in loco la formazione e le conoscenze fornite ai lavoratori in precedenza o evitando errori di interpretazione o di identificazione
Segnaletica di pericolo (avvertimento)
Segnaletica di obbligo (prescrizione)
Segnaletica di divieto
Segnaletica di soccorso o salvataggio Doccia di sicurezza Lavaggio degli occhi Pronto soccorso Estintore Telefono per gli interventi antincendio Lancia antincendio
Alcune situazioni frequenti Spesso la fretta gioca brutti scherzi Non è una vergogna chiedere
Alcune situazioni frequenti Indumenti a prova di impigliamento STOP – Pensa, poi solleva
Alcune situazioni frequenti Attenzione ai veicoli in manovra! Ergonomia del posto di lavoro
Alcune situazioni frequenti Mantenere libere le vie di fuga Conoscete la pericolosità dei prodotti?
Alcune situazioni frequenti Manutenzioni sicure Elettricità
Fine Realtà aziendali
Figure di riferimento LOGO DITTA Responsabile di Stabilimento: Responsabile del SPP: Addetto alla Sicurezza: Medico competente: Dott.
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Sig.
Addetti alla squadra antincendio e gestione delle emergenze Sig.
Addetti alla squadra di primo soccorso Sig.
Realtà aziendali Ordine e pulizia
Realtà aziendali Ordine e pulizia
Identificazione eventuali sostanze Realtà aziendali Identificazione eventuali sostanze
DPI e metodi di svolgimento delle attività Realtà aziendali DPI e metodi di svolgimento delle attività NO OK
Realtà aziendali Ordine=Sicurezza
Realtà aziendali Estintori
Manutenzione - Quadro elettrico in sicurezza Realtà aziendali Manutenzione - Quadro elettrico in sicurezza OK!