3 2 1 Ordinante debito garantito Beneficiario Debito assunto dall’ordinante nei confronti del committente (beneficiario) destinatario dell’attività d’impresa dell’ordinante 1 Ordine impartito al garante di assumere una garanzia nei confronti del beneficiario debito garantito garante Contratto autonomo di garanzia Beneficiario 3 Le garanzie autonome, in questa struttura più elementare, risultano caratterizzate dalla presenza di tre rapporti giuridici: 1) quello fra ordinante e garante; 2) quello di base fra ordinante e beneficiario; 3) quello di garanzia in senso stretto fra garante e beneficiario. L’assetto negoziale scaturisce dall’ordine impartito al garante, normalmente una banca o compagnia di assicurazioni, di assumere una garanzia nei confronti del beneficiario, vale a dire nei confronti del committente, più in generale del soggetto che risulta destinatario dell’attività economica dell’ordinante
4 1 2 3 Ordinante (Italia) Beneficiario (Spagna) Garante o committente garantito Garante (banca o assicurazione italiana) 3 4 Banca spagnola Le garanzie autonome possono assumere una configurazione più complessa nelle ipotesi in cui il rapporto di base (2) sia caratterizzato dalla presenza di imprese di diversa nazionalità, in quanto la banca del paese dell’ordinante, invitata ad assumere la garanzia (1), chiede ad altra banca del paese cui appartiene il beneficiario di farsi garante nei confronti di questi (3). In tal modo, da un lato, viene soddisfatta l’esigenza del committente garantito di ricevere una garanzia da un’azienda di credito del suo paese; dall’altro, quest’ultima azienda di credito accetta di intervenire nel finanziamento a condizione di essere tenuta indenne da una banca che appartenga al paese dell’operatore da cui proviene la richiesta di rilascio della garanzia (4).
I contratti autonomi di garanzia in materia di appalti sono funzionali a coprire i rischi connessi all’inadempimento assoluto o relativo di una serie di obblighi in vario modo connessi alla predisposizione finanziaria o all’esecuzione materiale dell’opera appaltata Bid bond: garanzie di mantenimento dell’offerta senza modificare le condizioni stabilite dall’appaltante. Il garante si impegna a versare un importo che corrisponde alla differenza fra il prezzo previsto dall’offerta e quello dell’eventuale aggiudicazione. Performance bond: si garantisce la corretta esecuzione dell’opera. Il garante verserà al beneficiario una somma nel caso in cui l’appaltatore non esegua esattamente le prestazioni dedotte in contratto. Advance payment guarantee: Il garante si obbliga ad anticipare quanto economicamente necessario per dare inizio ai lavori (materiale, contratti di lavoro, impiantistica, ecc.). Manteinance bond: il garante assicura l’accesso ai fondi necessari per fare fronte ai difetti di costruzione scoperti dopo il completamento dell’opera appaltata. Retention money bond: il committente chiede al garante somme per costituire un fondo di copertura per fare fronte alle eventuali spese impreviste derivanti da errori commessi dall’appaltatore nell’esecuzione dei lavori o da imprevisti tecnici. Le somme vengono versate in funzione della stadiazione dei lavori.