Diritto Il Governo
Organi necessari Organi non necessari Il Governo è l'espressione della maggioranza parlamentare, cioè della coalizione di partiti che hanno ottenuto il maggior numero di seggi in Parlamento. E’ titolare del potere esecutivo e svolge sia una attività di governo, sia un’attività amministrativa in senso stretto. la sua attività è diretta a realizzare un determinato programma politico; l’attività amministrativa in senso stretto, invece, è diretta a soddisfare concretamente i bisogni pubblici e dare esecuzioni alle leggi. PALAZZO CHIGI - ROMA Il Governo è un organo costituzionale complesso, composto a sua volta da altri organi dotati di autonomia e di specifiche funzioni, ma che ne rappresentano gli elementi essenziali ed indispensabili. Organi necessari Organi non necessari VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ; CONSIGLIO DEI MINISTRI ; I MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO ; PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ; I SOTTOSEGRETARI ; MINISTRI . I COMMISSARI STRAORDINARI .
I MINISTRI partecipano alle deliberazioni del consiglio dei ministri e dirigono il ministero cui sono preposti. Il CONSIGLIO DEI MINISTRI è formato dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Consiglio dei ministri e dai singoli ministri , che stabilisce l’indirizzo politico e garantisce l’unità dell’azione del Governo. Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dirige la politica generale del Governo e promuove e coordina l’attività dei singoli ministri (rispetto ai quali ha un ruolo di superiorità dal punto di vista politico ma non dal punto di vista giuridico). La Carta costituzionale disciplina la formazione del Governo con una formula semplice e concisa: "Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri". Stando a tale formula sembrerebbe che la formazione del Governo non sia frutto di un vero e proprio procedimento. Invece, nella prassi, la sua formazione si compie mediante un complesso ed articolato processo, nel quale si può distinguere la fase delle consultazioni (fase preparatoria), da quella dell'incarico, fino a quella che caratterizza la nomina; a queste potrebbe aggiungersene una ulteriore che si risolve nell'effettuazione del giuramento prescritto dall'art. 93 e della fiducia dei due rami del Parlamento.
Formazione del GOVERNO Il Presidente svolge le consultazioni, per prassi costituzionale, per individuare il potenziale Presidente del Consiglio in grado di formare un governo che possa ottenere la fiducia dalla maggioranza del Parlamento. Il conferimento dell'incarico può essere preceduto da un mandato esplorativo che si rende necessario quando le consultazioni non abbiano dato indicazioni significative. Al di fuori di questa ipotesi, il Presidente conferisce l'incarico direttamente alla personalità che può costituire un governo ed ottenere la fiducia dal Parlamento. L'incaricato, che di norma accetta con riserva, dopo un breve giro di consultazioni, si reca nuovamente dal capo dello Stato per sciogliere, positivamente o negativamente, la riserva. Prima di assumere le funzioni, il Presidente del Consiglio e i Ministri devono prestare giuramento. Entro dieci giorni dal decreto di nomina, il Governo è tenuto a presentarsi davanti a ciascuna Camera per ottenere il voto di fiducia. “ Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione ! "
Responsabilità politica: Responsabilità giuridica: I membri del Governo sono responsabili politicamente nei confronti del Parlamento e quindi indirettamente del corpo elettorale, nel senso che devono ottenere e mantenere la fiducia di entrambe le Camere. ' RESPONSABILITA DEL GOVERNO Responsabilità politica: Responsabilità giuridica: I membri del governo sono responsabili politicamente nei confronti del parlamento e, indirettamente, nei confronti degli elettori. Il Presidente del Consiglio è responsabile per la politica generale del Governo: i singoli ministri sono responsabili collegialmente per le decisioni del Consiglio dei ministri e individualmente per gli atti del ministero cui sono preposti. I membri del governo sono responsabili giuridicamente per gli atti compiuti in violazione di norme giuridiche. Tale responsabilità è: CIVILE, per i danni causati ingiustamente a terzi; AMMINISTRATIVA, per i danni causati alla pubblica amministrazione; PENALE, per i reati commessi. In materia penale un membro del Governo può essere giudicato solo a seguito dell’autorizzazione a procedere della Camera di appartenenza.