Corso di formazione per i gestori della crisi da sovraindebitamento

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Corso di formazione per i gestori della crisi da sovraindebitamento Lezione n. 4 dott.ssa Sonia Mazzucco dott. Andrea Sismondi Bolzano 29.9.2017

Sovraindebitamento Indice argomenti 2 Ruoli e poteri del Giudice Delegato. Decreto di fissazione dell’udienza: contenuti ed effetti Modalità di raggiungimento dell’accordo Attestazione di fattibilità Effetti dell’omologazione dell’accordo sulle posizioni dei creditori 2 Bolzano 29.9.2017

RUOLI E POTERI DEL GIUDICE DELEGATO Ruoli e poteri la legge non prevede una disciplina specifica (Fallimento: artt. 25 e 26 LF) Ruolo fondamentale attuatore del procedimento giudiziale di composizione della crisi (Fallimento: solo vigilanza e controllo di regolarità) Funzioni deposito della proposta/piano → attuazione delle modalità di soddisfacimento dei creditori Esercizio dei poteri decisioni espresse mediante decreti motivati 3 Bolzano 29.9.2017

NELL’ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI RUOLI E POTERI DEL GIUDICE DELEGATO POTERI E RUOLI NELL’ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI al momento del deposito della domanda Verifica ammissibilità della proposta (ex art. 7, comma 2, e art. 10, comma 1 L. 3/2012); Richiesta integrazioni della proposta e produzione ulteriori documenti (art. 9, comma 3-ter L. 3/2012, analogamente a quanto prevede l’art. 162, comma 1 LF) 4 Bolzano 29.9.2017

NELL’ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI RUOLI E POTERI DEL GIUDICE DELEGATO POTERI E RUOLI NELL’ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI dopo il deposito della domanda fino all’udienza Proposta ammissibile  Emissione decreto (art. 10, comma 1 L. 3/2012) Il GD fissa l’udienza per la discussione della proposta e ne dispone la comunicazione ai creditori (art. 10, comma 2, lett. a) L. 3/2012) 5 Bolzano 29.9.2017

NELL’ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI RUOLI E POTERI DEL GIUDICE DELEGATO POTERI E RUOLI NELL’ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI Stabilisce le forme di pubblicità del decreto (art. 10, comma 2, lett. a) L. 3/2012) Quotidiani Registro delle imprese se trattasi di debitore imprenditore Ente che vigila sulla categoria cui l’ente appartiene se ente debitore collettivo 6 Bolzano 29.9.2017

NELL’ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI RUOLI E POTERI DEL GIUDICE DELEGATO POTERI E RUOLI NELL’ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI ordina la trascrizione del decreto se la proposta ha ad oggetto beni immobili o beni mobili registrati (art. 10, comma 2, lett. b) L. 3/2012); dispone il divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive o cautelari e l’acquisizione di cause di prelazione (art. 10, comma 2, lett. c) L. 3/2012); Autorizza gli atti di straordinaria amministrazione (art. 10, comma 3 bis L. 3/2012); 7 Bolzano 29.9.2017

NELL’ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI RUOLI E POTERI DEL GIUDICE DELEGATO POTERI E RUOLI NELL’ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI all’udienza verifica la sussistenza di atti in frode ai creditori e, in caso positivo, assume i conseguenti provvedimenti; presiede l’udienza per la discussione della proposta regolamentando gli interventi dei creditori, del debitore e dell’OCC (art. 174 LF); decide sull’ammissione provvisoria al voto (art. 176 LF). 8 Bolzano 29.9.2017

NELL’ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI RUOLI E POTERI DEL GIUDICE DELEGATO POTERI E RUOLI NELL’ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI Successivamente all’udienza e fino all’omologazione riceve la relazione finale dell’OCC su consensi e percentuale e la relazione definitiva di fattibilità (art. 12, comma 1 L. 3/2012) sulla base di questi documenti: risolve ogni altra contestazione; (art. 12 comma 2 L. 3/2012) verifica il raggiungimento della percentuale per l’accettazione della proposta (60% dei crediti) verifica l’idoneità del piano a soddisfare il pagamenti di crediti impignorabili e non falcidiabili definisce tutte le contestazioni sulla convenienza dell’accordo (incidenti di cognizione definibili con rito camerale) omologa l’accordo e ne ordina la pubblicazione 9 Bolzano 29.9.2017

NELL’ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI RUOLI E POTERI DEL GIUDICE DELEGATO POTERI E RUOLI NELL’ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI Dopo l’omologazione per tutta la durata della fase di esecuzione dell’accordo nomina il liquidatore (art. 13, comma 1 L. 3/2012), se previsto ; decide le controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi (art. 13, comma 2 L. 3/2012); vigila sull’esatto adempimento dell’accordo (art. 13, c. 2) impartisce all’OCC disposizioni d’informativa periodica; ordina lo svincolo di somme e la cancellazione dei gravami se gli atti sono conformi all’esecuzione dell’accordo (art. 13, c. 2); sospende per gravi e giustificati motivi gli atti dell’esecuzione dell’accordo (art. 13, c. 2). 10 Bolzano 29.9.2017

NEL PIANO DEL CONSUMATORE RUOLI E POTERI DEL GIUDICE DELEGATO POTERI E RUOLI NEL PIANO DEL CONSUMATORE non è previsto un accordo con i creditori  procedimento diverso Verifica ammissibilità del piano (ex art. 7, comma 2 ed art. 12 bis comma 1 L. 3/2012); Richiesta integrazioni della proposta e produzione ulteriori documenti (art. 9, comma 3 ter L. 3/2012, analogamente a quanto prevede l’art. 162, comma 1 LF); Verifica dell’assenza di atti in frode ai creditori (art. 12, bis c. 1); Omologa del piano se ritenuto conveniente e se ritenuto il debitore/consumatore meritevole; 11 Bolzano 29.9.2017

NEL PIANO DEL CONSUMATORE RUOLI E POTERI DEL GIUDICE DELEGATO POTERI E RUOLI NEL PIANO DEL CONSUMATORE fissa l’udienza per l’omologazione unico momento per i creditori per opporsi al piano, che il GD potrà comunque omologare se lo ritiene più conveniente rispetto alla liquidazione; momento di soluzione delle contestazioni; ordina la trascrizione del decreto; dispone la sospensione delle procedure esecutive, se la loro prosecuzione pregiudica la fattibilità del piano (art. 12, bis comma 2 L. 3/2012). 12 Bolzano 29.9.2017

IL DECRETO DI FISSAZIONE DELL’UDIENZA DECRETO DI FISSAZIONE DELL’UDIENZA: CONTENUTI ED EFFETTI IL DECRETO DI FISSAZIONE DELL’UDIENZA (Artt. 10 e 12 bis L. 3/2012 ) PROFILO FORMALE contenuto ordinatorio: contiene l’indicazione dell’udienza per la discussione della proposta disponendo la comunicazione ai creditori (art. 10, c. 1 L. 3/2012); prevede quindi i relativi termini: almeno 30 giorni fra la comunicazione del decreto e il termine di dieci giorni per far pervenire il voto e non più di 60 giorni fra il deposito della documentazione e l’udienza;  termini meramente ordinatori in quanto non è collegata alcuna sanzione decadenza o d’improcedibilità; contenuto di pubblicità notizia: prevede le forme di pubblicità del decreto (art. 10, c. 2 lett. a) L. 3/2012) a cura dell’OCC ed a spese del debitore;  conoscenza legale del decreto mediante la pubblicità: si reputa conosciuto tramite esso; contenuto di pubblicità dichiarativa: contiene l’ordine di trascrizione del decreto se la proposta ha ad oggetto beni immobili o beni mobili registrati (art. 10, c. 2 lett. b) L. 3/2012); 13 Bolzano 29.9.2017

DECRETO DI FISSAZIONE DELL’UDIENZA: CONTENUTI ED EFFETTI PROFILO FORMALE contenuto inibitorio: dispone il divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive o cautelari e può prevedere la sospensione delle esecuzioni nel caso di piano del consumatore (art. 12 bis comma 2 L. 3/2012)  analogia con art. 55 e 168 LF su effetti di fallimento e concordato preventivo; contenuto protettivo: dispone il divieto d’acquisizione di cause di prelazione (art. 10, c. 2 lett. c) L. 3/2012) e di compimento di atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice a pena d’inefficacia rispetto ai creditori anteriori alla pubblicità del decreto (norma del tutto similare all’art. 168, comma 3 LF). 14 Bolzano 29.9.2017

IL DECRETO DI FISSAZIONE DELL’UDIENZA DECRETO DI FISSAZIONE DELL’UDIENZA: CONTENUTI ED EFFETTI IL DECRETO DI FISSAZIONE DELL’UDIENZA (Artt. 10 e 12 bis L. 3/2012 ) PROFILO SOSTANZIALE il decreto è equiparato al pignoramento: vincolo d’indisponibilità a carico del debitore che colpisce i beni oggetto del piano contenuto nella proposta, quindi applicazione degli artt. 2912 c.c. e seguenti tutti gli atti dispositivi successivi al decreto sono senza effetto rispetto ai creditori anteriori (artt. 2913-2916 c.c.) il decreto estende i suoi effetti ad accessori, pertinenze e frutti (art. 2913 c.c.) 15 Bolzano 29.9.2017

DECRETO DI FISSAZIONE DELL’UDIENZA: CONTENUTI ED EFFETTI PROFILO SOSTANZIALE il decreto apre un periodo di stasi su alcune posizioni giuridiche: sospensione della prescrizione: deroga agli artt. 2941 e 2942 c.c. perché s’introduce una forma generalizzata di sospensione della prescrizione la cui ratio sta nel preservare i diritti per tutto il tempo di durata del procedimento mancato avveramento delle decadenze; deroga all’art. 2966 c.c. la cui ratio è la stessa della sospensione della prescrizione. Manca una norma come quella dell’art. 55 LF sugli effetti del decreto sui debiti pecuniari, ovvero la sospensione del decorso degli interessi sino alla chiusura del procedimento: applicabile perché è indispensabile avere un dato certo sull’ammontare del passivo relativo ai debiti pecuniari comprensivi di capitale ed interessi. 16 Bolzano 29.9.2017

DECRETO DI FISSAZIONE DELL’UDIENZA: CONTENUTI ED EFFETTI PROFILO SOSTANZIALE Destinatari degli effetti. Debitore OCC Creditori 17 Bolzano 29.9.2017

DECRETO DI FISSAZIONE DELL’UDIENZA: CONTENUTI ED EFFETTI PROFILO SOSTANZIALE a) Debitore - dopo la pubblicazione del decreto non può più compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice a pena d’inefficacia rispetto ai creditori anteriori alla pubblicità del decreto; non può più compiere atti di disposizione dei beni oggetto del piano di cui alla proposta (decreto = pignoramento). 18 Bolzano 29.9.2017

DECRETO DI FISSAZIONE DELL’UDIENZA: CONTENUTI ED EFFETTI PROFILO SOSTANZIALE b) OCC - dopo la pubblicazione del decreto esegue la pubblicità stabilita dal Giudice; esegue le trascrizioni del decreto ordinate dal Giudice; esegue tutte le comunicazioni disposte dal Giudice; assume ogni iniziativa opportuna o utile per l’attuazione del piano (art. 15, comma 5 L. 3/2012). 19 Bolzano 29.9.2017

DECRETO DI FISSAZIONE DELL’UDIENZA: CONTENUTI ED EFFETTI PROFILO SOSTANZIALE c) Creditori - dopo la pubblicazione del decreto non possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari; quelle di cognizione sì. non possono acquisire cause di prelazione; non sono tenuti al compimento di atti conservativi dei loro diritti (interruzione delle prescrizioni o impedimento delle decadenze); dovrebbe essere sospeso il decorso degli interessi. 20 Bolzano 29.9.2017

COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO MODALITÀ DI RAGGIUNGIMENTO DELL’ACCORDO COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO Modalità di soluzione del conflitto fra debitore e creditori ha natura contrattuale privatistica con riflessi pubblicistici (dati gli interessi e gli organi giurisdizionali coinvolti) 21 Bolzano 29.9..2017

FORMAZIONE DELL’ACCORDO MODALITÀ DI RAGGIUNGIMENTO DELL’ACCORDO FORMAZIONE DELL’ACCORDO Modo in cui: Viene a concretizzarsi e ad esprimersi l’accettazione dei creditori alla proposta del debitore viene a formarsi il consenso che, ex art. 1341 c.c., è uno degli elementi essenziali del contratto Art. 11 L. 3/2012: come si raggiunge il consenso dei creditori (il 60% dei crediti vincola anche i dissenzienti, vige il silenzio assenso) 22 Bolzano 29.9.2017

Procedimento di manifestazione del consenso a formazione progressiva MODALITÀ DI RAGGIUNGIMENTO DELL’ACCORDO Procedimento di manifestazione del consenso a formazione progressiva Intervengono Giudice Delegato OCC Creditori FASI DEL PROCEDIMENTO Comunicazione della proposta e del decreto dall’OCC ai creditori Deliberazione dei creditori comunicata all’OCC Comunicazione dell’esito della deliberazione dall’OCC al GD Soluzione delle controversie e valutazione finale 23 Bolzano 29.9.2017

MODALITÀ DI RAGGIUNGIMENTO DELL’ACCORDO 1. Comunicazione della proposta e del decreto dall’OCC ai creditori (art. 10 c. 1 L. 3/2012) Almeno 30 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione del consenso (fax, telegramma, raccomandata r.r. o PEC) simile all’art. 171 LF, tranne che per: l’invito a trasmettere la nota di precisazione del credito l’invito a comunicare l’indirizzo PEC per le future comunicazioni Modalità di conoscenza effettiva Modalità di conoscenza legale (eventuali trascrizioni disposte dal Giudice) 24 Bolzano 29.9.2017

2. Deliberazione dei creditori comunicata all’OCC MODALITÀ DI RAGGIUNGIMENTO DELL’ACCORDO 2. Deliberazione dei creditori comunicata all’OCC (art. 11 c. 1 L. 3/2012) CREDITORI: espressione del consenso alla proposta COMUNICAZIONE SCRITTA NO manifestazione di volontà orale. La forma dell’accordo è quella scritta INVIO ALL’ OCC invio al GD o alla cancelleria nulle o inefficaci; fax, telegramma, raccomandata r.r. o PEC; (modalità di comunicazione del consenso); Termine perentorio: almeno 10 giorni prima dell’udienza fissata nel decreto del Giudice delegato 25 Bolzano 29.9.2017

OCC OCC invia al GD: MODALITÀ DI RAGGIUNGIMENTO DELL’ACCORDO 3. Comunicazione dell’esito della deliberazione dall’OCC al GD (art. 12 c. 1 L. 3/2012) OCC Valutazione sussistenza accordo Invio Relazione sul consenso ai Creditori CREDITORI Entro 10 gg: Contestazioni OCC invia al GD: Relazione sul consenso Contestazioni creditori Relazione definitiva fattibilità del piano 26 Bolzano 29.9.2017

4. Soluzione delle controversie e valutazione finale MODALITÀ DI RAGGIUNGIMENTO DELL’ACCORDO 4. Soluzione delle controversie e valutazione finale ad opera del GD (art. 12 c. 2) Il Giudice delegato: Risolve le contestazioni: sulla convenienza sull’esclusione dalla formazione del consenso sull’entità dei crediti accertati dall’OCC sull’inclusione nell’elenco di taluni creditori Verifica il raggiungimento del consenso sulla base della relazione dell’OCC e delle contestazioni dei creditori Valuta se il piano è idoneo a soddisfare i creditori impignorabili e quelli non falcidiabili 27 Bolzano 29.9.2017

ATTESTAZIONE DI FATTIBILITÀ L’OCC rilascerà infine al Giudice una attestazione definitiva sulla fattibilità del Piano. Detta relazione è un documento estremamente importante poiché consiste in una relazione tecnica nella quale di prende posizione in merito alla capacità del debitore di far fronte ad un accordo ed al pagamento dei creditori non aderenti. La L. 3/2012 prevede che l’OCC/Gestore della Crisi eserciti un’attività di indagine con un’analisi critica dei dati espressi dal debitore sovraindebitato circa l’attività necessarie per attuare il piano contenuto nella proposta, ovvero ristrutturare i debiti e soddisfare i creditori e, mediante un giudizio ex ante volto ad informare il giudice ed i creditori, indichi analiticamente le ragioni in forza delle quali questo duplice obiettivo possa essere raggiunto. 28 Bolzano 29.9.2017

Documento ricorrente nel nostro ordinamento ATTESTAZIONE DI FATTIBILITÀ Documento ricorrente nel nostro ordinamento Legge Fallimentare art. 67 comma 3 lett d) «del piano» idoneo a consentire il risanamento della posizione debitoria art. 124 comma 3 «della proposta di concordato fallimentare» art. 161 comma 4 «della proposta di concordato preventivo» art. 182 bis comma 1 «dell’accordo di ristrutturazione dei debiti» L. 3/2012 Documento nel quale l’OCC svolge un’attività d’indagine sui dati espressi dal debitore sovraindebitato circa l’attività necessaria per attuare il piano contenuto nella proposta, ovvero ristrutturare i debiti e soddisfare i crediti, e, mediante un giudizio prognostico ex ante volto ad informare il Giudice ed i creditori, indica analiticamente le ragioni in forza delle quali questo duplice obbiettivo possa essere raggiunto. 29 Bolzano 29.9.2017

ATTESTAZIONE DI FATTIBILITÀ In questa fase emerge la più grande differenza tra l'accordo di composizione della crisi ed il piano del consumatore, in quanto per quest'ultimo non è necessario il consenso dei creditori per l'omologazione del suddetto piano da parte del Tribunale. L’obbligatorietà della soluzione proposta per tutti i creditori da parte del consumatore, infatti, deriva dal giudizio di omologazione che il Tribunale esprimerà sul piano predisposto dallo stesso consumatore con l’ausilio dell’OCC. Proprio per la mancata previsione di un qualunque quorum di approvazione da parte dei creditori, è necessario che l'Organismo rediga una relazione attestativa, da allegare al piano in sede di deposito. È previsto infatti che, non essendo l’accordo portato all’approvazione dei creditori, la valutazione del Tribunale debba tenere conto sia della fattibilità del piano, sia della meritevolezza del consumatore e dell’assenza di colpa nell’assunzione di obbligazioni eccessive rispetto alla sua capacità di rimborso, mentre la mancanza di convenienza potrà essere eccepita dai singoli creditori nell’ambito del giudizio di omologazione. 30 Bolzano 29.9.2017

ATTESTAZIONE DI FATTIBILITÀ Art. 9, comma 2 L. 3/2012 Nel predisporre l’attestazione di fattibilità, l’OCC svolge: ATTIVITÀ DI INDAGINE sulla condotta del debitore mediante l’accertamento delle sue condizioni di vita e l’analisi dei documenti da questi forniti o acquisita autonomamente verifica delle condizioni di vita accedendo ai luoghi di abitazione del debitore ed a quelli a lui comunque riferibili, verifica sulla condotta di vita del debitore e della sua famiglia, controllo della sua situazione familiare ascoltando anche i suoi congiunti, controllo della situazione patrimoniale mediante esame della documentazione fiscale, contrattuale e bancaria, analisi del fabbisogno di vita del debitore e della sua famiglia; analisi della sua condotta come soggetto economico, Se debitore imprenditore o professionista. 31 Bolzano 29.9.2017

2. FUNZIONE CERTIFICATIVA SULL’ATTENDIBILITÀ ATTESTAZIONE DI FATTIBILITÀ Art. 9, comma 2 L. 3/2012 Nel predisporre l’attestazione di fattibilità, l’OCC svolge: 2. FUNZIONE CERTIFICATIVA SULL’ATTENDIBILITÀ della situazione patrimoniale del debitore mediante un controllo circa la veridicità dei dati forniti o acquisita autonomamente anche tramite accesso alle banche dati Controllo della regolarità formale della documentazione Controllo effettivo su ATTIVO e PASSIVO con riferimento al PASSIVO, circolarizzare la richiesta ai creditori d’indicare il rispettivo credito indicandone il titolo con riferimento all’ATTIVO, darne una stima indicando tutte le circostanze idonee a determinare una modificazione dei valori (per es. verificando se i beni destinati a soddisfare i creditori siano liberi da gravami o vincoli) 32 Bolzano 29.9.2017

ATTESTAZIONE DI FATTIBILITÀ Art. 9, comma 2 L. 3/2012 Nel predisporre l’attestazione di fattibilità, l’OCC svolge: 3. FUNZIONE ASSEVERATIVA della attuabilità del piano all’esito delle indagini esprimerà un giudizio PRUDENTE: attenta e ponderata valutazione degli elementi fattuali oggetto delle indagini MOTIVATO: specifica indicazione delle ragioni che sorreggono le conclusioni cui l’OCC perviene COMPLETO: indagine a tutto campo sugli elementi idonei a valutare la fattibilità del piano 33 Bolzano 29.9.2017

nei confronti del Tribunale e dei creditori. ATTESTAZIONE DI FATTIBILITÀ Art. 9, comma 2 L. 3/2012 Nel predisporre l’attestazione di fattibilità, l’OCC svolge: 4. FUNZIONE INFORMATIVA nei confronti del Tribunale e dei creditori. TRIBUNALE: esonero dall’attività d’indagine e valutazione CREDITORI: adeguata informativa sulla situazione del debitore e sui possibili strumenti di soddisfazione dei crediti per decidere consapevolmente se accettare o rifiutare la proposta (c.d. consenso informato) 34 Bolzano 29.9.2017

ATTESTAZIONE DI FATTIBILITÀ Art. 9, comma 3 bis L. 3/2012 PROPOSTA DEL CONSUMATORE deve essere accompagnata da: Relazione sulla FATTIBILITÀ Relazione PARTICOLAREGGIATA dell’OCC 35 Bolzano 29.9.2017

ATTESTAZIONE DI FATTIBILITÀ Art. 9, comma 3 bis L. 3/2012 RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA allegata alla PROPOSTA DEL CONSUMATORE Stesse indagini previste per la fattibilità accertamento più approfondito sulla condotta del debitore espande il campo d’indagine dell’OCC onera l’OCC di un giudizio supplementare sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria Il tutto in funzione di una serie di informazioni aggiuntive inizialmente destinate solo al Tribunale 36 Bolzano 29.9.2017

PIANO DEL CONSUMATORE ATTESTAZIONE DI FATTIBILITÀ i creditori non votano il Giudice Delegato effettua una DOPPIA VALUTAZIONE Meritevolezza: esame della condotta del debitore Convenienza: confronto sulla prospettiva più idonea a soddisfare i creditori la relazione particolareggiata può essere contenuta nella Relazione di Fattibilità 37 Bolzano 29.9.2017

PIANO DEL CONSUMATORE ATTESTAZIONE DI FATTIBILITÀ L’OCC deve indicare: le cause dell’indebitamento le ragioni dell’incapacità di adempimento delle obbligazioni la situazione di solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni l’eventuale esistenza di atti impugnati dai creditori un giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione fornita dal consumatore, nonché sulla convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria. 38 Bolzano 29.9.2017

EFFETTI DELL’OMOLOGAZIONE DELL’ACCORDO SULLE POSIZIONI DEI CREDITORI 39 Bolzano 29.9.2017

EFFETTI DELL’OMOLOGAZIONE DELL’ACCORDO SULLE POSIZIONI DEI CREDITORI Atto finale del procedimento di raggiungimento dell’accordo o di presentazione del piano La procedura termina (appl. analogica art. 182 LF) Si apre la fase di esecuzione dell’accordo Il Giudice, dopo l’udienza per l’accertamento negativo di iniziative di frode ai creditori (nella quale in presenza di atti in frode viene disposta la revoca del decreto di ammissione) e verificato il raggiungimento delle maggioranze e la fattibilità del piano, può omologare l’accordo mediante decreto 40 Bolzano 29.9.2017

FORME, TEMPI E CONTENUTI DELL’OMOLOGAZIONE EFFETTI DELL’OMOLOGAZIONE DELL’ACCORDO SULLE POSIZIONI DEI CREDITORI FORME, TEMPI E CONTENUTI DELL’OMOLOGAZIONE FORME Decreto motivato reclamabile (art 12, co.2) TEMPI 6 mesi dal deposito della proposta: termine ordinatorio (art. 181 L.F) CONTENUTO Provvedimento di omologa Diniego di omologa 41 Bolzano 29.9.2017

Diniego di Omologazione EFFETTI DELL’OMOLOGAZIONE DELL’ACCORDO SULLE POSIZIONI DEI CREDITORI Diniego di Omologazione Diniego di omologa cause ostative quorum strutturale convenienza del piano fattibilità del piano meritevolezza del debitore (piano consumatore) nomina liquidatore 42 Bolzano 29.9.2017

EFFETTI DELL’OMOLOGAZIONE EFFETTI DELL’OMOLOGAZIONE DELL’ACCORDO SULLE POSIZIONI DEI CREDITORI EFFETTI DELL’OMOLOGAZIONE Accordo Omologato obbligatorio per tutti i creditori per titolo anteriore alla pubblicità della proposta (art. 12, c. 3); Principio maggioritario: l’omologazione vincola i creditori anteriori dissenzienti; i creditori conservano le proprie ragioni verso fidejussori, coobbligati e obbligati in via di regresso (art. 11, c. 3); Principio di tutela del credito: i coobbligati del debitore non beneficiano dell’accordo e restano tenuti per intero verso i debitori; norma uguale a quella dell’art. 135 comma 2 LF sul concordato fallimentare e 184, comma 1 LF sul concordato preventivo; deroga alla disciplina generale sugli effetti della transazione sulle solidarietà passiva (art. 1304 c.c.): il coobbligato non può comunque dichiarare di profittare della transazione; principio derogabile: la proposta può anche prevedere la sussistenza del loro obbligo nei limiti in cui il debitore formula la proposta: spetterà poi ai creditori decidere; 43 Bolzano 29.9.2017

EFFETTI DELL’OMOLOGAZIONE EFFETTI DELL’OMOLOGAZIONE DELL’ACCORDO SULLE POSIZIONI DEI CREDITORI EFFETTI DELL’OMOLOGAZIONE (…segue) Accordo Omologato i creditori per titolo posteriore non possono agire esecutivamente sui beni oggetto della proposta o del piano (art. 12, comma 3); Vincolo di destinazione sulla parte di patrimonio contemplata nella proposta; conferma della deroga al principio di responsabilità patrimoniale ex art. 2740, comma 2 c.c. l’accordo non implica novazione delle obbligazioni a meno che non sia espressamente stabilito (art. 11, comma 4); si tratterebbe di novazione oggettiva: art. 1230, c. 2 c.c.: voluta novandi non equivoca; art. 11, c. 4 : voluta novandi espressa; problema: la novazione estingue le cause di prelazione del credito originario, i creditori prelazionari dovrebbero poter votare su una proposta che preveda la novazione delle obbligazioni e l’estinzione delle cause di prelazione. 44 Bolzano 29.9.2017