I requisiti d’accesso alle prestazioni

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Transcript della presentazione:

I requisiti d’accesso alle prestazioni Perugia - Seminari di studi previdenziali La vecchiaia nella tutela pensionistica Alberto Avio - UniFe Buon Compleanno Cassa! 17 luglio 1898 – 17 luglio 2017 I requisiti d’accesso alle prestazioni

I requisiti d’accesso: le coordinate per individuare il bene protetto Prima del primo problema: si è vecchi quando non si può più lavorare o non si può più lavorare quando si è vecchi? Il primo problema: la vecchiaia non è una situazione oggettiva

Un mondo complicato Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD) Lavoratori autonomi: agricoltura, commercio, artigianato Gestione Separata Dipendenti Pubblici Casse professionali privatizzate, INPGI, ENASARCO, etc.. EX: volo, dazieri, IPOST, etc... Un mondo complicato

… che noi semplificheremo. Il 1898: il 17 luglio di 119 anni fa. Vecchiaia 60/65 oppure invalidità. Si è capaci o incapaci di lavorare a 60 anni nel 1898? Il parametro oggettivo unico che possiamo utilizzare: la speranza di vita al pensionamento. Limiti: non ci dice come erano le condizioni fisiche del soggetto. Speranza di vita a 60 anni nel 1898: 13,75. Nel 2012: 24,51. Speranza di vita alla nascita (1898): 42 anni Speranza di vita a 20 anni: 43 anni Cosa possiamo trarre da questi dati?

Sostenibilità economica Vs. Interesse protetto. La metà dei nati arrivava a 42 anni di vita La metà di coloro che erano riusciti a sopravvivere ed avevano 20 anni arrivavano a 63 anni di vita Avendo determinato in 65 anni l’età di pensionamento, meno della metà di chi aveva cominciato a lavorare arrivava – vivo – alla pensione 1881: nel range 60/64 anni si situa il 3% dell’intera popolazione. Nel 2010 gli over 70 erano il 10% della popolazione

Sostenibilità economica vs. manovra economica 1915-1918: iscrizione provvisoriamente obbligatoria; 1919-1923: iscrizione obbligatoria. Requisiti: 65 anni di età e 240 contributi quindicinali 1918: speranza di vita a 20 anni: 26,76 (guerra+spagnola) 1922: speranza di vita a 65 anni: 11,19 1935: rd 1827. 4 ottobre emanazione decreto; 3 ottobre guerra di Etiopia. Requisiti di accesso invariati; speranza di vita a 65 anni: 12,3; inserimento di pensione anticipata con riduzione della prestazione: a 60 anni -37%; a 64 -10%

Requisiti d’accesso e politiche occupazionali: il Rd 14 aprile 1939 n 60 anni di età ♂; 55 anni di età♀ 15 anni di anzianità ass. e contr. La speranza di vita, rispetto al 1935, è rimasta pressoché inalterata; le donne hanno una speranza di vita più alta degli uomini. Motivi dell’abbassamento dell’età e della diversificazione Disoccupazione – siamo alla vigilia della 2^ guerra (ma l’abbassamento ha un periodo transitorio) Politiche familiari del fascismo: la protezione della donna moglie e madre

Gli interventi degli anni ’50 - ‘60 L.218/1952. Requisiti inalterati. la relazione alla legge: le età richieste non rispondono al requisito di «vecchiaia», ma sono «innegabilmente bassi», e sono mantenuti tali «considerata la particolare situazione dell’occupazione nel nostro paese». Interventi per i lav. autonomi: l.1047/1957 (agricoltura); l.463/1959 (artigiani); l.613/1966 (commercianti). Età 65/60 anni. Ma non vi è presunzione di incapacità lavorativa: il soggetto può proseguire nella sua attività lavorativa.

Dal 1965 al 1995 1965, l.903. introduzione pensione di anzianità. 35 anni di contribuzione; interruzione di ogni attività di lavoro subordinato. 1968: introduzione del divieto di cumulo prestazione/retribuzione 1969, l. 153: nessuna novità rispetto ai requisiti d’accesso 1973, n.1092: TU quiescenza dipendenti civili e militari. Quiescenza con anzianità di servizio (15/20/25 anni) Età di collocamento a riposo indipendente dal diritto alla quiescenza, nello status giuridico: presunzione assoluta di impossibilità a proseguire nello svolgimento delle mansioni (variabile con le mansioni) 1977, l.903: la formale parità di trattamento, mai entrata – nonostante C.Cost. 1988/498 – nel mondo del reale.

… segue… Negli anni ‘70 e ‘80 intervengono provvedimenti che consentono, a determinate condizioni, il pensionamento anticipato (prepensionamenti) ed anche, al contrario, il mantenimento della tutela limitativa del licenziamento fino ai 65 anni (per raggiungere il minimo o il massimo contributivo). Una vecchiaia a geometria variabile… 1992: la crisi economica. Elevazione 65/60 anni età pensionabile; Elevazione a 20 anni anzianità contributiva Parificazione pubblico/privato Introduzione di una età pensionabile minima (57 anni) per la pensione di anzianità

L’introduzione della pensione contributiva Anche in questo caso siamo di fronte ad un intervento fondato sul riequilibrio economico. Il legislatore, a differenza del passato, opera sul sistema di calcolo per risolvere la questione economica, dunque i requisiti di accesso possono focalizzarsi sul bene protetto. Età pensionabile disponibile e determinata tra 57 e 65 anni. 5 anni di anzianità contributiva Condizione per la liquidazione prima dei 65 anni: prestazione ≥ 1,2 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑒 l’assegno sociale.

335/1995 Flessibilità nell’ accesso= Autodeterminazione della vecchiaia lavorativa ? 65 anni come momento al raggiungimento del quale non ci sono condizioni di liquidità = presunzione di perdita della capacità lavorativa E’ necessario risolvere il rapporto di lavoro = questioni di solidarietà od anche diritto al riposo, ancorché autodeterminato?

Le modifiche L.243/2004: eliminazione della flessibilità. 65/60 età pensionabile. La spiegazione ufficiale non soddisfa (liberalizzare l’età pensionabile – vd.art.1, lett.4; innalzare l’età pensionabile media) Totale cumulabilità pensione/reddito da lavoro Modifiche alla pensione di anzianità (2004-2008, quota 96) Dl 78/2009 (anticrisi): aumento automatico dell’età pensionabile in relazione all’aumento della speranza di vita al pensionamento Dl 78/2010: liquidazione della pensione differita di 12 mesi (a 66 anni).

Decreto “salva Italia” 201/2011 Aumento a 66 anni dell’età pensionabile in un nuovo range 66-70 Come per la “vecchia” 335: possibilità di pensionarsi prima dei 70 anni, purché si abbiano 20 anni di contribuzione + una prestazione il cui calcolo dia una somma ≥𝑎 1,5 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑒 l’assegno sociale. Nuova presunzione di impossibilità al lavoro oltre 70 anni? Pensioni anticipate: 42 anni di contribuzione 63 anni + prestazione ≥𝑎 2,8 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑒 l’assegno sociale (montante di 364.000 euro, ovvero un reddito medio annuo di 55.150€ per 20 anni, per il lavoratore dipendente) [Dip.Funzione pubblica interpreta diversamente x i dip. PA]

Problema: l’innalzamento del quantum lavorativo non impegna il datore Problema: l’innalzamento del quantum lavorativo non impegna il datore. Quid Iuris nel caso di licenziamento? Le possibili scelte: Tutela del reddito, formazione specifica, collocamento mirato Pensione di invalidità Provvedimenti ad hoc, eccezionali, temporanei. Prestazioni di accompagnamento Esodati Assegni straordinari di sostegno al reddito Anticipo finanziario a garanzia pensionistica Indennità “APE sociale” RITA: rendita integrativa temporanea anticipata