LE NOVITA’ SULLE PENSIONI PER I DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI E SANITA’ A cura di Alessandra Carta
LE CASSE PENSIONI Cassa Pensione dei Dipendenti degli Enti Locali Cassa Pensione Insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate Cassa Pensione Ufficiali Giudiziari Cassa Pensione Sanitari Cassa Trattamenti Pensionistici ai Dipendenti Dello Stato
La disciplina pensionistica: le principali leggi D.P.R. n. 1092/1973 testo unico in materia di previdenza del personale civile e militare dello Stato (contiene le regole che si applicano ancora oggi con riferimento particolare al calcolo delle quote di pensione maturate fino al D.lgs. n. 503/1992) R.d.l. n. 680/1938, legge n. 1035/1939, legge n. 965/1965, legge n.274/1991 - principali leggi contenenti le regole che si applicano ancora oggi con particolare riferimento al calcolo delle quote di pensione maturate fino al d.lgs. 503/1992 per gli iscritti alle casse degli enti locali, dei sanitari, degli insegnanti elementari delle scuole parificate, degli ufficiali giudiziari
La disciplina pensionistica: le principali leggi Decreto legislativo n. 503/92 (riforma Amato) innalzamento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia e di anzianità e rideterminazione della base di calcolo del trattamento pensionistico Legge n. 335/95 (riforma Dini Treu) introduzione del sistema contributivo (prestazione in funzione dei contributi versati) e inasprimento dei requisiti di accesso alle pensioni di anzianità Legge n. 449/97 (finanziaria 1998) - ulteriore inasprimento dei requisiti di accesso alla pensione di anzianità (omogeneizzazione con le regole dei privati)
La disciplina pensionistica: le principali leggi Legge delega n. 243/2004 (legge Maroni) ulteriore innalzamento età del pensionamento dal 2008 (scalone) Legge n. 247/2007 (legge Damiano) passaggio graduale (scalini) ai nuovi limiti previsti dalla riforma Maroni e istituzione del requisito della “quota” (età + anzianità contributiva) Legge n. 102/2009 (manovra 2010) - innalzamento graduale dell’età pensionabile delle dipendenti pubbliche e previsione di una meccanismo di adeguamento dei limiti di età per il pensionamento all’incremento della speranza di vita
La disciplina pensionistica: le principali leggi Legge n. 122/2010 (manovra 2011) innalzamento rapido dell’età pensionabile delle dipendenti pubbliche, allineamento triennale dell’innalzamento dell’età pensionabile e dei coefficienti di trasformazione, decorrenze posticipate di un anno della pensione (finestre mobili) ricongiunzione solo onerosa dei periodi presso più regimi Legge 183/2010 - età pensionabile dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale D.L. 201/2011, convertito con modifiche nella legge n. 214/2011 (decreto Salva – Italia) - nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia e per la pensione anticipata
Le linee guida delle riforme Il sistema pensionistico pubblico, “a ripartizione”, subisce l’influenza dei seguenti fenomeni: - variazione nel rapporto tra il numero degli occupati e dei pensionati - allungamento della vita media - diminuzione del tasso di natalità Dalla fine degli anni 70, per effetto di questi fattori aumenta la spesa pensionistica
Le linee guida delle riforme Per contenere la spesa e stabilizzarla in rapporto al PIL, queste le leve utilizzate: Riduzione dell’ammontare delle pensioni pagate (= minori uscite) Aumento dei contributi versati (= maggiori entrate) Aumento dell’età minima per andare in pensione (= minori uscite e contemporaneamente maggiori entrate)
La disciplina delle pensioni I SISTEMI DI CALCOLO DEL TRATTAMENTO DI PENSIONE
I sistemi di calcolo MISTO MONTI con pro-rata dal 2012 - Art. 24 comma 2 D.L. n. 201/2011 CONTRIBUTIVO MISTO
IL SISTEMA MISTO MONTI con pro-rata 2012 I sistemi di calcolo IL SISTEMA MISTO MONTI con pro-rata 2012 A chi si applica? Si applica a coloro che possono far valere un’anzianità contributiva, al 31 dicembre 1995, pari o superiore a 18 anni (art. 1 comma 13 della Legge 8 agosto 1995, n.335 e art. 24 comma 2 del D.L. n. 201/2011 ).
IL SISTEMA CONTRIBUTIVO I sistemi di calcolo IL SISTEMA CONTRIBUTIVO A chi si applica? Si applica a coloro che sono privi di anzianità contributiva al 31/12/1995 o che optino per tale sistema (art.1 comma 23 della Legge 8 agosto 1995, n.335).
I sistemi di calcolo IL SISTEMA MISTO A chi si applica? Si applica a coloro che possono far valere un’anzianità contributiva, al 31 dicembre 1995, inferiore a 18 anni (art.1 comma 12 della Legge 8 agosto 1995, n.335).
LEGGE 190/2014 ART. 1, COMMA 707 “A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo. «In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa»”.
LEGGE 190/2014 ART. 1, COMMA 707 La norma interessa i soggetti iscritti all’A.G.O. ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e con riferimento ai quali la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo. Nei confronti di tali lavoratori ai fini della determinazione dell’importo del trattamento pensionistico la norma prevede che venga effettuato un doppio calcolo con le seguenti regole
LEGGE 190/2014 ART. 1, COMMA 707 I due sistemi di calcolo della pensione da mettere a confronto sono i seguenti: pensione calcolata applicando i criteri vigenti a partire dal 1° gennaio 2012: calcolo retributivo secondo le regole vigenti al 31 dicembre 2011 per le anzianità contributive maturate a tale data e calcolo contributivo per le anzianità maturate a partire dal 1° gennaio 2012; b. pensione calcolata applicando il calcolo interamente retributivo per tutte le anzianità contributive maturate dall’assicurato. Al riguardo, l’anzianità contributiva che può essere valorizzata ai fini della determinazione della misura della pensione è pari “all’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa”. Viene così superato il concetto di massima anzianità contributiva, stabilendo che l’anzianità contributiva valorizzabile sia pari a quella necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione che deve essere incrementata con l’anzianità contributiva che dovesse maturare il l avoratore fino al primo periodo utile per la corresponsione della prestazione. I lavoratori conseguano, quindi, la valorizzazione di tutti i periodi lavorativi accreditati compresi quelli eventualmente maturati dalla data di conseguimento del diritto a quella di effettiva corresponsione della pensione.
La disciplina delle pensioni misto Contributivo Misto Monti Quale pensione ?
La disciplina delle pensioni Quale pensione nel misto? Pensione di Vecchiaia Anticipata Inabilità
La pensione di vecchiaia La disciplina delle pensioni Sistema misto Monti/Fornero e sistema misto La pensione di vecchiaia Personale iscritto alle forme esclusive requisiti dal 01.01.2012 al 31.12.2012 Si acquisisce in seguito alla cessazione dal servizio con 66 anni di età e con almeno 20 anni di anzianità contributiva (art.24, comma 6 lettera c), e comma 7 D.L. n. 201/2011)
Adeguamenti agli incrementi della speranza di vita dal 2013 Legge 3 agosto 2009, n. 102 di conversione del D.L. 78/2009 - legge 112/2010 di conversione del D.L. 78/2010 – legge 111/2011 – D.L. 201/2011 Le disposizioni prevedono l’adeguamento dei requisiti minimi per l’accesso alle pensioni di vecchiaia ed anticipata in ragione dell’incremento della speranza di vita. Con Decreto 06.12.2011 del MEF, è fissato al 1° gennaio 2013 il primo incremento della speranza di vita di 3 mesi Dal 2013 al 2018 l’adeguamento avrà periodicità triennale. Dal 2019 l’adeguamento alla speranza di vita sarà biennale (D.L. 201/2011). Qualora, per effetto dei predetti adeguamenti agli incrementi della speranza di vita, non sia assicurata l'età minima di 67 anni, sono ulteriormente incrementati con decorrenza dall’anno 2021
Evoluzione dei requisiti per la pensione di vecchiaia La disciplina delle pensioni Sistema misto L. Monti/Fornero e sistema misto Evoluzione dei requisiti per la pensione di vecchiaia Anno Età 2012 66 anni 2013 66 anni e 3 mesi 2014 2015 2016 66 anni e 7 mesi 2017 2018 2019 67 anni 2020 2021 67 anni e 3 mesi Dal 2016 stima
La pensione anticipata La disciplina delle pensioni Sistema misto L. Monti/Fornero e sistema misto La pensione anticipata Si acquisisce in seguito alla cessazione dal servizio avvenuta prima di aver raggiunto il limite di età per la pensione di vecchiaia, se in possesso di determinati requisiti.
Anzianità contributiva La disciplina delle pensioni Sistema misto L. Monti/Fornero e sistema misto I requisiti per la pensione anticipata dal 01.01.2012 (art.24, comma 10 D.L. n. 201 del 06.12.2011 e legge n. 111/2011) Anno Anzianità contributiva Uomini Donne 2012 42 anni e 1 mese 41 anni e 1 mese 2013 42 anni e 5 mesi 41 anni e 5 mesi 2014 - 2015 42 anni e 6 mesi 41 anni e 6 mesi 2016 – 2017 - 2018 42 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi
Evoluzione dei requisiti per la pensione anticipata La disciplina delle pensioni Sistema misto L. Monti/Fornero e sistema misto Evoluzione dei requisiti per la pensione anticipata Anno Anzianità contributiva Uomini Donne 2012 42 anni e 1 mese 41 anni e 1 mese 2013 42 anni e 5 mesi 41 anni e 5 mesi 2014 42 anni e 6 mesi 41 anni e 6 mesi 2015 42 anni e 6 mese 41 anni e 6 mese 2016 42 anni e 10 mese 41 anni e 10 mese 2017 2018 2019 43 anni e 3 mese 42 anni e 3 mese 2020 2021 43 anni e 6 mese Dal 2016 stima
La pensione anticipata dal 01.01.2012 La disciplina delle pensioni Sistema misto L. Monti/Fornero e sistema misto La pensione anticipata dal 01.01.2012 Sulla quota retributiva del trattamento è applicata una riduzione percentuale par a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (ovvero rispetto ai 60 anni di età). Nel caso in cui l’età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero dei mesi.
La pensione anticipata dal 01.01.2012 La disciplina delle pensioni Sistema misto L. Monti/Fornero e sistema misto La pensione anticipata dal 01.01.2012 L’art. 1, comma 113 della legge n. 190/2014 (cd legge di stabilità) ha stabilito che: “Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1º gennaio 2015, il secondo periodo del comma 2-quater dell’art. 6 del decreto legge n. 216/2011 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017»”. In sostanza chi matura i requisiti per la pensione anticipata entro il 31/12/2017 con qualsiasi tipo di contribuzione non sarà soggetto ad alcuna penalizzazione.
La disciplina delle pensioni Sistema contributivo La pensione di vecchiaia requisiti dal 01.01.2012 Si acquisisce in seguito alla cessazione dal servizio con 66 anni di età e con almeno 20 anni di anzianità contributiva effettiva e che l’importo della pensione risulti non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale. (art.24, comma 6 lettera c), e comma 7 D.L. n. 201/2011). Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo della pensione se in possesso di un’età anagrafica pari a 70 anni, ferma restando un’anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni.
La disciplina delle pensioni Sistema contributivo Evoluzione dei requisiti per la pensione di vecchiaia Anno Età 2012 66 anni 2013 66 anni e 3 mesi 2014 2015 2016 66 anni e 7 mesi 2017 2018 2019 67 anni 2020 2021 67 anni e 3 mesi Dal 2016 stima 28
La disciplina delle pensioni Sistema contributivo La pensione anticipata Si acquisisce in seguito alla cessazione dal servizio avvenuta prima di aver raggiunto il limite di età per la pensione di vecchiaia, se in possesso di determinati requisiti.
La disciplina delle pensioni Sistema contributivo I requisiti per la pensione anticipata dal 01.01.2012 (art.24, comma 10 D.L. n. 201 del 06.12.2011 e legge n. 111/2011) Anno Anzianità contributiva Uomini Donne 2012 42 anni e 1 mese 41 anni e 1 mese 2013 42 anni e 5 mesi 41 anni e 5 mesi 2014 - 2015 42 anni e 6 mesi 41 anni e 6 mesi 2016 – 2017 - 2018 42 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi
La disciplina delle pensioni Sistema contributivo Evoluzione dei requisiti per la pensione anticipata Anno Anzianità contributiva Uomini Donne 2012 42 anni e 1 mese 41 anni e 1 mese 2013 42 anni e 5 mesi 41 anni e 5 mesi 2014 42 anni e 6 mesi 41 anni e 6 mesi 2015 42 anni e 6 mese 41 anni e 6 mese 2016 42 anni e 10 mese 41 anni e 10 mese 2017 2018 2019 43 anni e 3 mese 42 anni e 3 mese 2020 2021 43 anni e 6 mese Dal 2016 stima
La disciplina delle pensioni Sistema contributivo Ulteriori requisiti per la pensione anticipata dal 01.01.2012 (art.24, comma 11 D.L. n. 201 del 06.12.2011 e legge n. 111/2011) Anno Età Anzianità contributiva Soglia Minima 2012 63 ANNI 20 ANNI 2,8 assegno sociale 2013 – 2014 - 2015 63 ANNI E 3 MESI Non inferiore 2,8 assegno sociale 2016 – 2017 - 2018 63 ANNI E 7 MESI L’ammontare della pensione non può essere inferiore a 2,8 l’importo dell’assegno sociale - se la pensione è inferiore può essere erogata solo al raggiungimento dei 70 anni
Disapplicazione della “finestra mobile” Art. 24, comma 5 D.L. n. 201 del 06.12.2011 e legge n. 111/2011 Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 non trovano applicazione le disposizioni che prevedono la “finestra mobile”. La pensione, rispetto alla maturazione dei requisiti, avrà decorrenza immediata 33 33 33
NORMATIVA DI SALVAGUARDIA Art.24, commi 3 e 14 decreto legge n. 201/2011 Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011 continuano a trovare applicazione: ………per soggetti che maturano i requisiti prescritti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 secondo la normativa vigente a tale data 34
La disciplina delle pensioni Sistema misto Monti e sistema misto La pensione di vecchiaia - Requisiti fino al 31.12.2011 Si acquisisce in seguito alla cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età con almeno 15 anni di servizio (14 anni 11 mesi 16 gg) (art.2, comma 3, lettera c D.Lgs. 503/92) e (art. 59 comma 1 lettera b Legge 449/97) Per coloro che sono privi di anzianità contributiva al 31/12/1992 sono richiesti almeno 20 anni. Fino al 31/12/2009 le donne, ancorché dimissionarie, conseguono il diritto a pensione, con gli stessi requisiti, dal compimento dei 60 anni (Art. 2,comma 21 Legge 335/95) Dal 01/01/2010 al 31/12/2011 le donne, ancorché dimissionarie, conseguono il diritto a pensione, con gli stessi requisiti, al compimento del 61° anno (Art. 22 ter Legge 102/2009)
Esempi pensioni di vecchiaia con salvaguardia Iscritto con 65 anni il 15/11/2011 con 25 anni di anzianità contributiva Maturazione diritto il 15/11/2011 decorrenza pensione 16/11/2012 Iscritta con 61 anni il 15/11/2011 con 15 anni di anzianità contributiva (con anzianità al 1992) Maturazione diritto il 15/11/2011 decorrenza pensione 16/11/2012 36 36 36
Esempi pensioni di vecchiaia nuovo regime Iscritto con 65 anni il 15/03/2012 con 25 anni di anzianità contributiva Maturazione diritto il 15/06/2013 (66 e 3) decorrenza pensione 16/06/2013 Iscritto con 65 anni il 15/03/2012 con 18 anni di anzianità contributiva Compimento 66 anni e 3 mesi il 16/06/2013 con 19 anni e 3 mesi di anzianità Maturazione diritto il 15/03/2014 decorrenza pensione 16/03/2014 37 37 37
Esempi pensioni di vecchiaia nuovo regime Iscritta con 64 anni di età il 15/11/2011 con 18 anni di anzianità contributiva (in servizio dal 15/11/1993) Compimento 20 anni di anzianità contributiva il 15/11/2013 con 66 anni di età Maturazione diritto il 15/02/2014 con 66 anni e 3 mesi e 20 anni e 3 mesi di anzianità contributiva decorrenza pensione 16/02/2014 38 38 38
La disciplina delle pensioni PENSIONE DI VECCHIAIA SISTEMA CONTRIBUTIVO REQUISITI VALIDI FINO AL 31/12/2011 dal al età Donne uomini Fino al 31/12/2007 57 01/01/2008 31/12/2009 60 65 01/01/2010 31/12/2011 61 a condizione che risultino versati almeno 5 anni di contribuzione effettiva e che l’importo della pensione risulti non inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale per età inferiori ad anni 65
Esempi pensioni di vecchiaia con salvaguardia nel sistema contributivo Anche se non impossibili sono improbabili situazioni con salvaguardia per gli iscritti nel sistema contributivo Iscritta con anzianità di servizio con inizio dopo 01/01/1996 con 61 anni di età il 15/12/2011 e 15 anni di anzianità contributiva Maturazione del diritto il 15/12/2011 solo a condizione che l’importo della pensione, maturata a tale data, non sia inferiore ad euro 514,80 corrispondente all’importo dell’assegno sociale del 2011 aumentato di 1,2 In tale eventuale situazione la pensione potrà avere decorrenza dal 16/12/2012 40
Esempi pensioni di vecchiaia con il contributivo nuovo regime La prima fattispecie che può verificarsi riguarderà L’iscritto in servizio dal 01/01/1996 che maturerà 20 anni di anzianità contributiva e avrà una età anagrafica prevista in quel anno Maturazione del 20° anno il 31/12/2015 con 66 anni e 3 mesi di età e con l’ulteriore condizione che l’importo della pensione non sia inferiore all’”importo soglia” “1,5” Se tutte le condizione vengono soddisfatte la pensione, previa cessazione dal servizio, avrà decorrenza dal 01/01/2016 41
La disciplina delle pensioni Sistema misto Monti e sistema misto La pensione di anzianità - Requisiti fino al 31.12.2011 DAL AL ETA’ SERVIZIO SOLO SERVIZIO 01/01/2008 30/06/2009 35 40 01/07/2009 31/12/2010 QUOTA 95 36 01/01/2011 31/12/2011 QUOTA 96
Esempi pensioni d’anzianità con salvaguardia Iscritto con 59 anni e 8 mesi di età e 35 anni e 4 mesi di anzianità (quota 95) il 15/11/2010 Maturazione diritto il 15/11/2010 decorrenza 01/07/2011 Anche successivamente il 1° gennaio 2012 potrà cessare dal servizio in qualsiasi momento con decorrenza immediata e può richiedere la certificazione del diritto a pensione. 43 43 43
Esempi pensioni d’anzianità con salvaguardia Iscritto con 60 anni e 8 mesi di età e 35 anni e 4 mesi di anzianità (quota 96) il 15/11/2011 Maturazione diritto il 15/11/2011 decorrenza 16/11/2012 Potrà cessare dal servizio il 15/11/2012 e la pensione avrà decorrenza immediata e può farsi certificare il diritto Potrà cessare anche prima ma la pensione avrà decorrenza dal 16/11/2012 44 44 44
Esempi pensione anticipata nuovo regime Iscritto con 59 anni di età e 39 anni e 11 mesi di anzianità il 31/12/2011 Maturazione diritto alla pensione anticipata il 31/07/2014 con anni 42 e mesi 6 di anzianità e con 61 anni e 7 mesi di età con decorrenza 01/08/2014 Con riduzione pari a 0,4167% (1% : 12 x 5) della quota di pensione maturata al 31/12/2011 45 45 45
Esempi pensione anticipata nuovo regime Iscritta con 59 anni di età e 39 anni e 11 mesi di anzianità il 31/12/2011 Maturazione diritto alla pensione anticipata il 30/06/2013 con anni 41 e mesi 5 di anzianità e con 60 anni e 6 mesi di età con decorrenza 01/07/2013 46 46 46
NORMATIVA DI SALVAGUARDIA Art.24, comma 3 decreto legge 201/2011 – Art. 1, comma 281 legge n. 208/2015 Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011 continuano a trovare applicazione: …………… lavoratrici che accedono al pensionamento in virtù di quanto disposto dall’articolo 1, comma 9 della legge n. 243/2004 (donne con 57 anni età e 35 di contribuzione che optano per il sistema di calcolo contributivo - disposizione prevista, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015) ancorché maturino i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2012; La disposizione potrà essere utilizzata per le iscritte che maturano i requisiti (57* e 35) entro il 31/12/2015 * Dal 01/01/2013 57 anni e 3 mesi
Normativa di salvaguardia (Legge n. 208/2015) Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011 continuano a trovare applicazione nel limite massimo numerico stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei confronti di: a) n. 2.000 lavoratori che nel corso dell’anno 2011 hanno usufruito giorni di congedo per assistere figli ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive modificazioni. Decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2017; per espressa previsione normativa, il trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2016. Le domande vanno presentate alla direzione territoriale del lavoro entro il 1° marzo 2016 (circolare n. 36/2015 del Ministero del lavoro).
NORMATIVA DI SALVAGUARDIA Art.24, commi 3 e 14 decreto legge n. 201/2011 Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano altresì ad applicarsi: agli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 ancorché maturino i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2012; - ai lavoratori che accedono al trattamento pensionistico in regime di totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 e s.m.i., ai quali continua ad applicarsi il comma 3, dell’articolo 12 della legge n. 122/2010.
Benefici pensionistici per i lavoratori dipendenti che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti (D.lgs. 67/2011) DESTINATARI lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all’art. 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999 conducenti di veicoli di capienza non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo. Il Ministero del Lavoro ha chiarito che il limite minimo di capienza del veicolo (9 posti) possa intendersi comprensivo del posto riservato al conducente.
Benefici pensionistici per i lavoratori dipendenti che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti (D.lgs. 67/2011) DESTINATARI lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all’elenco n. 1 contenuto nell’allegato 1 al D.lgs. n. 67/2011, cui si applicano i criteri per l’organizzazione del lavoro previsti dall’art. 2100 c.c., impegnati all’interno di un processo produttivo in serie, “contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenza di postazioni, che svolgono attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso contino o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità”. Al riguardo, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che il richiamo testuale ai “criteri” di cui all’art. 2100 del c.c. è evidentemente riferito al vincolo dell’osservanza, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro, “di un determinato ritmo produttivo” o alla valutazione della prestazione “in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione” e non al sistema del cottimo come metodo di retribuzione che, come tale, non può considerarsi un criterio utile a selezionare gli aventi diritto ai benefici introdotti dal D.lgs. n. 67/2011.
Benefici pensionistici per i lavoratori dipendenti che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti (D.lgs. 67/2011) DESTINATARI lavoratori notturni il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro di lavoro a turni e che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino, per un numero di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009; al di fuori dei casi di cui al punto precedente, lavoratori che prestano la loro attività lavorativa per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.
Condizioni per accedere al beneficio Benefici pensionistici per i lavoratori dipendenti che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti (D.lgs. 67/2011) DESTINATARI Condizioni per accedere al beneficio Il beneficio pensionistico è riconosciuto, a domanda, per i seguenti periodi: a) per almeno sette anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017; b) per almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.
REQUISITI PER LAVORI USURANTI + finestra mobile Benefici pensionistici per i lavoratori dipendenti che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti (D.lgs. 67/2011) REQUISITI PER LAVORI USURANTI + finestra mobile Requisiti ridotti Dal 1/7/2008 al 30/6/2009 57 anni + 35 1 luglio 2009 57 anni quota 93 2010 57 anni quota 94 2011 2012 60 anni quota 96 Dal 2013 al 2015 61 anni e tre mesi con quota 97 e tre mesi Dal 2016 al 2018 61 anni e 7 mesi con quota 97,6
REQUISITI PER LAVORI NOTTURNI + finestra mobile Benefici pensionistici per i lavoratori dipendenti che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti (D.lgs. 67/2011) REQUISITI PER LAVORI NOTTURNI + finestra mobile da 64 a 71 notti da 72 a 77 notti da 78 notti Dal 1/7/2008 al 30/6/2009 57 anni + 35 1 luglio 2009 58 anni quota 93 57 anni quota 93 2010 58 anni quota 94 57 anni quota 94 2011 59 anni quota 94 2012 62 anni quota 98 61 anni quota 97 60 anni quota 96 Dal 2013 al 2015 63 anni e tre mesi con quota 99 e tre mesi 62 anni e tre mesi con quota 98 e tre mesi 61 anni e tre mesi con quota 97 e tre mesi Dal 2016 al 2018 63 anni e 7 mesi con quota 99,6 62 anni e 7 mesi con quota 98,6 61 anni e 7 mesi con quota 97,6
DISPOSIZIONI PROCEDURALI Benefici pensionistici per i lavoratori dipendenti che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti (D.lgs. 67/2011) DISPOSIZIONI PROCEDURALI Le domande intese ad ottenere il pensionamento anticipato i cui requisiti sono stati conseguiti o si conseguono entro il corrente anno, devono essere trasmesse esclusivamente in via telematica (circolare n .71 del 30.04.2013)
DISPOSIZIONI PROCEDURALI Benefici pensionistici per i lavoratori dipendenti che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti (D.lgs. 67/2011) DISPOSIZIONI PROCEDURALI Si sottolinea che la domanda deve riportare tutte le informazioni che sono considerate condizioni necessarie ai fini della procedibilità dell’istanza. In particolare l’interessato deve: a) indicare la volontà di avvalersi, per l’accesso al pensionamento, del beneficio in esame; b) specificare i periodi per i quali è stata svolta ciascuna delle attività considerate come particolarmente faticose e pesanti; c) in caso di lavoro notturno dovranno essere indicate anche il numero delle notti per ciascun anno.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA Benefici pensionistici per i lavoratori dipendenti che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti (D.lgs. 67/2011) DOCUMENTAZIONE NECESSARIA Per consentire la verifica dei requisiti in capo al richiedente gli enti datori di lavoro devono trasmettere all’Ufficio I Pensioni della Direzione Centrale Previdenza, la seguente documentazione: a) certificazione attestante lo svolgimento e la durata delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti svolte dal dipendente in relazione alle diverse tipologie previste dalla legge; b) Certificazione della posizione assicurativa con le modalità in uso presso l’Inps.
La disciplina delle pensioni Totalizzazione italiana Con la totalizzazione il dipendente può cumulare i contributi versati presso due o più enti previdenziali per ottenere un’unica pensione (decreto legislativo 42 del 2 febbraio 2006). A chi si rivolge La totalizzazione può essere esercitata dai dipendenti iscritti a due o più forme di previdenza. Quali prestazioni si ottengono e requisiti Con la domanda di totalizzazione si possono richiedere le seguenti prestazioni: pensione di vecchiaia: occorre avere 65 anni di età e almeno 20 anni di anzianità contributiva; pensione di anzianità: occorre avere 40 anni di anzianità contributiva; pensione di inabilità; pensione indiretta ai superstiti. L’età di 65 anni richiesta per ottenere la pensione di vecchiaia riguarda sia gli uomini sia le donne; per conseguire le pensioni di anzianità e di vecchiaia, inoltre, è necessario aver cessato l’attività lavorativa. I requisiti per la pensione di inabilità da totalizzazione e per quella ai superstiti sono quelli previsti dall’ente previdenziale presso cui il dipendente è iscritto al momento dell’evento invalidante o della morte.
La disciplina delle pensioni Totalizzazione italiana Condizioni per l’esercizio della totalizzazione Il dipendente non deve essere già titolare di una pensione erogata da uno degli enti presso cui è possibile presentare domanda di totalizzazione. Chi fa domanda di totalizzazione a partire dal primo gennaio 2008, per ottenere la pensione di vecchiaia o anticipata, può cumulare i periodi di anzianità contributiva esistenti nelle varie gestioni, purché siano di almeno 3 anni. Dal 1° gennaio 2012 non è prevista nessun limite di anzianità contributiva. Nel determinare l’anzianità contributiva, ciascun ente tiene conto della normativa in vigore alla data di presentazione della domanda. La nuova disciplina estende la possibilità di totalizzazione anche ai casi in cui il dipendente ha già raggiunto i requisiti minimi per la pensione presso uno degli enti cui ha versato i contributi; il dipendente, però, non deve già essere titolare di un trattamento pensionistico.
La disciplina delle pensioni Totalizzazione italiana Come si calcola la prestazione in caso di totalizzazione Gli enti interessati, ciascuno per la parte di propria competenza, determinano la misura dei trattamenti in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati anche se coincidenti. La quota della pensione totalizzata è determinata secondo i criteri di calcolo dell’opzione al sistema contributivo (decreto legislativo n. 180 del 30 aprile 1997) a meno che non si sia maturato il diritto autonomo alla pensione; in questo caso i criteri di calcolo sono quelli del fondo pensionistico (sistema) di appartenenza.
La disciplina delle pensioni Totalizzazione italiana Calcolo della quota Inpdap Le prerogative riconosciute ad un iscritto Inpdap dal decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010, determinano una modifica anche in merito alle modalità di liquidazione della quota di pensione Inpdap in regime di totalizzazione. In questo caso l’autonomo diritto, condizione necessaria per lo liquidazione della quota di pensione (di competenza) con il sistema di calcolo retributivo, si intende conseguito a partire dal 31 luglio 2010 in presenza dei requisiti minimi contributivi prescritti, e quindi anche in assenza di contestuale raggiungimento, in costanza di attività lavorativa, del requisito anagrafico di 65 anni prescritto per una pensione di vecchiaia. In pratica, nel caso di pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione, l’iscritto ha diritto alla liquidazione della quota di pensione a carico della Gestione ex Inpdap con il sistema misto a condizione che abbia raggiunto almeno 20 anni di contribuzione.
La disciplina delle pensioni Totalizzazione italiana Pagamento e decorrenza La facoltà di totalizzazione si applica dal primo gennaio 2006. Secondo quanto stabilito dall’art. 12 del decreto legge n. 78, convertito con modifiche nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, i trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità derivanti dalla totalizzazione, maturati a partire dal primo gennaio 2011, decorrono trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti (ad eccezione del comparto scuola). In applicazione della legge n. 111/2011 per chi accede alla pensione di anzianità in regime di totalizzazione la finestra mobile sarà di: 19 mesi nei confronti di coloro che maturano il diritto nel 2012; 20 mesi nei confronti di coloro che maturano il diritto nel 2013; 21 mesi nei confronti di coloro che maturano il diritto nel 2014.
La disciplina delle pensioni Totalizzazione italiana Pagamento e decorrenza Per coloro invece che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2010, rimangono in vigore le precedenti disposizioni (decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione). Restano invariati anche i termini di decorrenza per le pensioni ai superstiti (primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa) e per le pensioni di inabilità (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione). Il pagamento degli importi liquidati dai singoli enti è sempre effettuato dall’Inps.
La disciplina delle pensioni La nuova disciplina dal punto di vista dell’ente datore di lavoro La nuova disciplina riguarda i requisiti per l’accesso al trattamento; l’art. 24 non ha invece modificato il regime dei limiti di età, la cui vigenza è stata espressamente confermata (comma 4 dell’art. 24). “……..Il proseguimento dell’attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza…….”
La disciplina delle pensioni La nuova disciplina dal punto di vista dell’ente datore di lavoro Rimangono, pertanto, vincolanti per tutti i dipendenti i limiti fissati dalla normativa generale (compimento del 65° anno di età). In base ai principi generali, una volta raggiunto il limite di età ordinamentale l’amministrazione prosegue il rapporto di lavoro con il dipendente sino al conseguimento dei requisiti minimi per l’accesso alla pensione. (il principio della prosecuzione si desume dall’art. 6, comma 2 bis, del D.L. n. 248 del 2007, convertito in l. n. 31 del 2008, a proposito del reintegro sul posto di lavoro a seguito di licenziamento) Se il diritto alla percezione della pensione è stato già acquisito alla data del raggiungimento del limite di anni 65 l’amministrazione dovrà collocarlo a riposo
La disciplina delle pensioni La nuova disciplina dal punto di vista dell’ente datore di lavoro In quest’ottica, il comma 7 dell’art. 24, nel quale si prevede che si prescinde dal requisito di importo minimo della pensione nel caso in cui il dipendente abbia un’età anagrafica di 70 anni, rappresenta una norma eccezionale, finalizzata a consentire la maturazione del diritto a pensione anche in favore di quei lavoratori che altrimenti - in caso di vigenza del limite di importo minimo – non sarebbero in grado di fruire del trattamento neppure alla prescritta età anagrafica. Inoltre, in linea con i principi enunciati dalla Corte costituzionale, rimane salvo anche dopo la recente riforma che, in caso di domanda, l'amministrazione è tenuta a disporre il trattenimento in servizio per quei dipendenti che non hanno ancora raggiunto il requisito di contribuzione minimo per la maturazione del diritto a pensione (Corte costituzionale, n. 282 del 1991)
La disciplina delle pensioni La nuova disciplina dal punto di vista dell’ente datore di lavoro Esempi di situazioni di immediata applicazione - Donna nata il 23.05.1950. 61 anni di età al 31.12.2011 – anzianità contributiva pari a 23 anni al 31.12.2011. Avendo maturato il diritto alla pensione di vecchiaia nel 2011, il collocamento a riposo d’ufficio dovrà avvenire al compimento del 65° anno di età e cioè a decorrere dal 24 maggio 2015. - Uomo nato il 10.08.1951. 60 anni di età al 31.12.2011 – anzianità contributiva pari a 36 anni al 31.12.2011. Avendo maturato il diritto alla pensione di anzianità nel 2011 (quota 96), il collocamento a riposo d’ufficio dovrà avvenire al compimento del 65° anno di età e cioè a decorrere dal 11 agosto 2016. - Uomo nato il 12.03.1947. 64 anni di età al 31.12.2011 – anzianità contributiva pari a 21 anni al 31.12.2011. Non avendo maturato il diritto alla pensione nel 2011, il collocamento a riposo d’ufficio dovrà avvenire al compimento dei 66 anni e 3 mesi di età e cioè a decorrere dal 13 giugno 2013.
La disciplina delle pensioni La nuova disciplina dal punto di vista dell’ente datore di lavoro Art.24, comma 4 decreto legge n. 201/2011 “…..Il proseguimento dell’attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall’operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all’età di settant’anni,……” Nel settore del lavoro pubblico, pertanto, non opera il principio di incentivazione alla permanenza in servizio sino a 70 anni. I nuovi criteri di calcolo basati sulla modifica del coefficiente troveranno applicazione durante il periodo di prosecuzione del servizio: per quei dipendenti i cui ordinamenti già stabiliscono tale età anagrafica quale limite di permanenza;
La disciplina delle pensioni PENSIONE DI INABILITA’ ALLE MANSIONI Art. 13 legge 274/91 E’ la prestazione che spetta agli iscritti alla CPDEL – CPI – CPS – CPUG cessati dal servizio per inabilità alle mansioni (inabilità relativa): servizio richiesto 20 anni (19 anni 11 mesi e 16 gg) decorrenza dal giorno successivo alla cessazione (art.1 comma 32 L. 335/95) e (art. 59 comma 1 lettera b L. 449/97)
La disciplina delle pensioni PENSIONE DI INABILITA’ ASSOLUTA Art. 13 legge 274/91 E’ la prestazione che spetta agli iscritti alla CPDEL – CPI – CPS – CPUG cessati dal servizio per inabilità assoluta e permanente a svolgere a svolgere qualsiasi proficuo lavoro: servizio richiesto 15 anni (14 anni 11 mesi e 16 gg) decorrenza dal giorno successivo alla cessazione (art.1 comma 32 L. 335/95) e (art. 59 comma 1 lettera b L. 449/97)
La disciplina delle pensioni PENSIONE DI INABILITA’ (Art. 2 comma 12 Legge 335/95) Pensione di inabilità assoluta agli iscritti a tutte le casse pensioni gestite dall’INPDAP Iscritti cessati dal servizio per infermità, non dipendente da causa di servizio, per la quale gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa: servizio effettivo richiesto almeno 5 anni, di cui 3 nell’ultimo quinquennio decorrenza dal giorno successivo alla cessazione dal servizio, ovvero dal 1° giorno del mese successivo dalla data della domanda, se prodotta dopo il collocamento a riposo. Se la domanda viene prodotta dopo la cessazione dal servizio può essere presentata entro due anni dalla cessazione e il motivo di cessazione dal servizio deve essere per inabilità (alle mansioni o a proficuo lavoro).
La disciplina delle pensioni PENSIONE DI INABILITA’ (Art. 2 comma 12 Legge 335/95) articolo 24, comma 2 decreto legge n. 201/2011 La quota di pensione riferita alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012 è calcolata con il sistema contributivo. Di conseguenza, per le pensioni di inabilità con decorrenza successiva al 1° gennaio 2012, la relativa maggiorazione si calcola secondo le regole del sistema contributivo ossia nei limiti di un’anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni e riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età (articolo 1, comma 15, della legge n. 335/1995).
La disciplina delle pensioni PENSIONE AI SUPERSTITI La pensione di reversibilità Spetta ai superstiti del titolare di pensione. La pensione indiretta Spetta ai superstiti dell’assicurato che, alla data di morte, poteva vantare almeno 15 anni di servizio, oppure 5 anni di cui almeno 3 nei 5 anni precedenti la data di morte (Art.1, comma 41 legge 335/1995)
La disciplina delle pensioni AVENTI DIRITTO FRATELLI E SORELLE CONIUGE FIGLI GENITORI FIGLI MINORI DI 18 ANNI FIGLI STUDENTI FIGLI INABILI A CARICO ULTRASESSANTACINQUENNI A CARICO NON TITOLARI DI PENSIONE FINO A 21 ANNI SE STUDENTI DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE FINO A 26 ANNI SE UNIVERSITARI INABILI A CARICO NON TITOLARI DI PENSIONE
La disciplina delle pensioni ALIQUOTE DI REVERSIBILITA’ CON LIMITI IN BASE AL REDDITO CONIUGE SOLO 60% CONIUGE CON UN FIGLIO 80% CONIUGE CON 2 O PIU’ FIGLI 100% FIGLIO 70% 2 FIGLI 80% 3 O PIU’ FIGLI 100% GENITORI FRATELLI E SORELLE 15%
Età pensionabile dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale (Legge 183/2010 ) La legge 4 novembre 2010, n. 183, pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 9 novembre 2010 all'articolo 22 ha modificato le disposizioni in materia di età pensionabile dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale. In particolare detto articolo ha riformulato il comma 1 dell'articolo 15-nonies del D.lgs. n. 502/1992, prevedendo che "1/ limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti".
Età pensionabile dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale (Legge 183/2010 ) Con la locuzione "servizio effettivo" si devono ricomprendere tutte le attività lavorative effettivamente rese e. in particolare, oltre al servizio prestato presso l'amministrazione o ente di appartenenza. anche i servizi comunque resi per lo Stato (quale ad esempio il servizio militare purché già valorizzato a fini pensionistici), i servizi ricongiungibili ai sensi della legge n. 523/1954 o 1092/1973. i servizi correlati ad attività lavorativa e ricongiunti ai sensi della legge n. 29/1979 o n. 45/1990 ovvero totalizzati ai sensi del Reg. CE 1606/1998 o ai sensi del D.lgs. n. 42/2006 ed i servizi riscattati (ad es. per lavoro prestato all'estero): restano, per contro, esclusi i periodi valorizzati attraverso il riscatto di periodi non connessi con attività effettivamente resa ma correlati a titoli di studio (es. laurea, dottorato di ricerca ecc..).
Età pensionabile dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale (Legge 183/2010 ) In virtù della modifica introdotta, quindi, il limite massimo di età dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale si suddivide in due diverse fattispecie alternative: 1) al compimento del 65° anno di età; 2) al maturare del 40° anno di servizio effettivo e nel limite di 70 anni di età. Il canale di età pensionabile individuato al punto 2 è stabilito ad istanza dell'interessato e può essere applicato anche ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale in servizio alla data del 31 gennaio 2010 (articolo 22, comma 3, della legge n. 183/2010) che chiedano di essere riassunti ai sensi della disposizione in oggetto. L'esercizio della facoltà in esame e lo conseguente riassunzione in servizio, per i dirigenti già cessati ma in servizio alla suddetta data, determina necessariamente il venire meno dell'individuazione del titolo "limiti di età" per le risoluzioni del rapporto di lavoro avvenute al compimento del 65° anno di età, in quanto lo nuova età pensionabile è individuata alla maturazione dei 40 anni di servizio effettivo e nel limite dei 70 anni di età.
La disciplina delle pensioni Sistema Misto L La disciplina delle pensioni Sistema Misto L. Monti/Fornero (pro – rata 2012) La misura del trattamento pensionistico per le gestioni dei pubblici dipendenti Il calcolo della pensione basato sull’importo delle retribuzioni percepite nell’ultima parte della vita lavorativa rapportato a coefficienti di rendimento collegati agli anni di anzianità contributiva maturata fino al 31.12.2011.
La disciplina delle pensioni Sistema Misto L La disciplina delle pensioni Sistema Misto L. Monti/Fornero (pro – rata 2012) La misura del trattamento pensionistico per le gestioni dei pubblici dipendenti Al 31/12/92 il calcolo della pensione era basato sull’importo della retribuzione percepita l’ultimo giorno di lavoro rapportata al “rendimento” maturato in base al totale del servizio utile. Con il D.lgs. 503/92 la pensione, basata sull’importo della retribuzione percepita l’ultimo giorno di lavoro, rapportata al coefficiente di “rendimento” maturato, rimane garantita solo per le anzianità contributive acquisite al 31/12/1992 (QUOTA A). Per le anzianità maturate dal 01/01/1993 la base di calcolo è individuata da una media delle retribuzioni annue percepite in un determinato periodo di tempo detto “periodo di riferimento”, prossimo al pensionamento e rivalutate in base agli indici del costo della vita (più un punto) (QUOTA B). Con la L. 724/94: a decorrere dal 01/01/1995 i coefficienti di rendimento, se superiori al 2% annuo, devono allinearsi a tale percentuale.
La disciplina delle pensioni Sistema Misto Monti (pro – rata 2012) La misura del trattamento pensionistico per le gestioni dei pubblici dipendenti Il sistema retributivo fino al 31.12.2011 lega l’importo della pensione alle retribuzioni annue percepite dall’iscritto negli ultimi anni di servizio, rapportate a rendimenti percentuali maturati rispetto all’anzianità contributiva utile a pensione. In estrema sintesi i parametri rilevanti sono: 1) anzianità contributiva fino al 31.12.2011; 2) retribuzione lorda pensionabile: - ultima retribuzione per la c.d. quota A (anzianità fino al 31.12.1992) - media delle retribuzioni percepite in un determinato periodo di tempo detto “periodo di riferimento” per la c.d. quota B (anzianità dal 1993) 4) Rivalutazione delle retribuzioni (coefficienti che variano ogni anno) 5) Aliquota di rendimento (diversa per Stato e EELL)
La disciplina delle pensioni Sistema Misto Monti (pro – rata 2012) La misura del trattamento pensionistico per le gestioni dei pubblici dipendenti La quota A – per gli iscritti alla CPDEL/CPS/CPUG/CPI La base pensionabile da utilizzare per i rendimenti maturati fino al 31.12.1992 (quota A di pensione) è determinata per gli iscritti alla (CPDEL), (CPS), (CPUG) (CPI) da tutti gli emolumenti che rivestono carattere di fissità nell’ammontare, continuità nel tempo e che sono corrispettivi all’attività lavorativa svolta, a condizione che gli stessi siano previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, leggi o regolamenti (artt. 15 e 16 della legge n. 1077/1959 e artt. 1 e 3 della legge n. 965/1965). A titolo esemplificativo gli emolumenti che vengono valutati sono lo stipendio, comprensivo dell’indennità integrativa speciale, la retribuzione di anzianità, eventuali indennità di ente o di istituto, comunque denominate, la retribuzione di posizione per i dirigenti e qualsiasi altra indennità che sia stata corrisposta e che non sia collegata a prestazioni a carattere discontinuo, aleatorio o straordinario.
La disciplina delle pensioni Sistema Misto Monti (pro – rata 2012) La misura del trattamento pensionistico per le gestioni dei pubblici dipendenti La quota B – per gli iscritti alla CPDEL/CPS/CPUG/CPI La c.d. quota B è determinata considerando l’aliquota di rendimento riferita agli ulteriori servizi valutabili (dal 1993 al 31.12.2011) e alla media delle retribuzioni percepite in un determinato periodo di tempo detto “periodo di riferimento”, comprensive dal 01.01.1996 degli elementi accessori corrisposti (es. straordinario, indennità legate ai risultati e/o alla produttività).
La disciplina delle pensioni Sistema Misto Monti (pro – rata 2012) La misura del trattamento pensionistico Le aliquote di rendimento L’aliquota di rendimento rappresenta la percentuale della base pensionabile che determina la pensione nel sistema retributivo fino al 31.12.2011. Dall’esame degli anni utili a pensione sono ricercati e individuati due rendimenti: il primo relativo agli anni posseduti al 31.12.1992 (da utilizzare per la quota A) il secondo relativo agli anni posseduti dal 1.1.1993 fino al 31.12.2011 (da utilizzare per la quota B). 85
La disciplina delle pensioni Sistema Misto Monti (pro – rata 2012) La misura del trattamento pensionistico Le aliquote di rendimento Ogni anno (e mese) di anzianità contributiva utile, determina un aumento percentuale tale da raggiungere: il 100% complessivo della retribuzione con 40 anni di servizio (dipendenti degli Enti locali) fino al 31.12.1994. N.B. Dal 1 gennaio 1995 gli anni di servizio sono considerati al 2% all’anno nei casi in cui le percentuali di rendimento siano più elevate (L. 724/94 – L. 335/1995).
La disciplina delle pensioni Sistema Misto Monti (pro – rata 2012) La misura del trattamento pensionistico La quota C – per le gestioni dei pubblici dipendenti Dal 01-01-2012 Per le anzianità maturate da tale data vengono accantonati i contributi pensionistici, i quali, rivalutati ogni anno secondo l’indice del PIL, costituiranno il Montante Contributivo. La quota si calcola moltiplicando: Montante contributivo X Il coefficiente di trasformazione, legato all’età alla data di decorrenza della pensione. (L. 335/95 – L. 247/2007 – D.M. 15/05/2012)
COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE Età Valori in % fino al 31.12.2009 Valori in % fino al 31.12.2012 Valori in % dal 01.01.2013 57 4,720 4,419 4,304 58 4,860 4,538 4,416 59 5,006 4,664 4,535 60 5,163 4,798 4,661 61 5,334 4,940 4,796 62 5,514 5,093 63 5,706 5,257 5,094 64 5,911 5,432 5,259 65 6,136 5,620 5,435 66 5,624 67 5,826 68 6,046 69 6,283 70 6,541 88
COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE Età Valori in % dal 01.01.2016 57 4,246 58 4,354 59 4,447 60 4,589 61 4,719 62 4,856 63 5,002 64 5,159 65 5,326 66 5,506 67 5,700 68 5,910 69 6,135 70 6,378 89
La disciplina delle pensioni Sistema Misto Monti La misura del trattamento pensionistico 1° base pensionabile X Coeff. al 31/12/1992 = 1° quota di pensione Quota di Pensione retributiva 2° base pensionabile X Coeff. dal 1/1/93 al 31/12/2011 = 2° quota di pensione Montante Contributivo dal 1/1/2012 X Coeff.di Trasformazione = 3° quota di pensione Quota di Pensione contributiva = Totale Pensione Mista
La misura del trattamento pensionistico Pensione contributiva La disciplina delle pensioni Sistema Misto (art. 1 comma 12 legge 335/95) La misura del trattamento pensionistico 1° base pensionabile X Coeff. al 31/12/1992 = 1° quota di pensione Quota di Pensione retributiva 2° base pensionabile X Coeff. dal 1/1/93 al 31/12/95 = 2° quota di pensione Montante Contributivo dal 1/1/1996 X Coeff.di Trasformazione = 3° quota di pensione Quota di Pensione contributiva = Totale Pensione Mista
Il sistema contributivo 92
Il calcolo della pensione nel sistema contributivo IL MONTANTE CONTRIBUTIVO IL COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE
La disciplina delle pensioni Sistema contributivo La misura del trattamento pensionistico DETERMINAZIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO L’IMPONIBILE ANNUO comprensivo della 13^ (art.1 comma 8 L.335/95); MASSIMALE CONTRIBUTIVO (art.2 comma 18 L.335/95); L’ALIQUOTA DI COMPUTO (art.1 comma 10 L.335/95); P.I.L. (art.1 comma 9 L.335/95).
Il calcolo della pensione nel sistema contributivo La progressione del Montante
IL CALCOLO DELLA PENSIONE COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE Età Valori in % fino al 31.12.2009 Valori in % fino al 31.12.2012 Valori in % dal 01.01.2013 57 4,720 4,419 4,304 58 4,860 4,538 4,416 59 5,006 4,664 4,535 60 5,163 4,798 4,661 61 5,334 4,940 4,796 62 5,514 5,093 63 5,706 5,257 5,094 64 5,911 5,432 5,259 65 6,136 5,620 5,435 66 5,624 67 5,826 68 6,046 69 6,283 70 6,541 96
COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE Età Valori in % dal 01.01.2016 57 4,246 58 4,354 59 4,447 60 4,589 61 4,719 62 4,856 63 5,002 64 5,159 65 5,326 66 5,506 67 5,700 68 5,910 69 6,135 70 6,378 97
Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti NOVITA’ Legge n. 228 del 24/12/2012 art. 1, commi 239 - 248 Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti L’art.1, comma 239 della legge n. 228/2012 ha introdotto un nuovo istituto per riunire i periodi di contribuzione non coincidenti di cui l’iscritto è titolare e che risultano accreditati in più gestioni assicurative, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29. Il nuovo istituto di cumulo dei periodi assicurativi può essere esercitato dai soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria pubblica (con esclusione, pertanto, delle Casse privatizzate), ai fini del trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero dei trattamenti di inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.
Cumulo dei periodi ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia NOVITA’ Legge n. 228 del 24/12/2012 art. 1, commi 239 - 248 Cumulo dei periodi ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia Il cumulo dei periodi assicurativi ai sensi della legge in oggetto può essere richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia con i requisiti anagrafici e contributivi previsti dall’articolo 24, rispettivamente comma 6 e comma 7 della legge n. 214/2011, ove ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate: - Il soggetto non sia titolare di trattamento pensionistico presso alcuna delle gestioni obbligatorie pubbliche; - Il soggetto sia in possesso di periodi assicurativi non coincidenti; - Il soggetto non abbia maturato il diritto al trattamento pensionistico in una singola gestione
Cumulo dei periodi ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia NOVITA’ Legge n. 228 del 24/12/2012 art. 1, commi 239 - 248 Cumulo dei periodi ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia Nell’ipotesi in cui in una gestione siano previsti requisiti anagrafici e di contribuzione diversi, il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia si consegue al raggiungimento dei requisiti più elevati e ove sussistano nella gestione previdenziale alla quale il lavoratore risulta da ultimo iscritto ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, anche tali ulteriori requisiti devono risultare pienamente soddisfatti. In ogni caso, il cumulo deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le diverse gestioni pensionistiche obbligatorie.
NOVITA’ Legge n. 228 del 24/12/2012 art. 1, commi 239 - 248 Cumulo dei periodi ai fini della pensione di inabilità e ai superstiti Il trattamento di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n, 222 (esteso agli iscritti alla gestione ex Inpdap dall’articolo 2, comma 12 della legge 8 agosto 1995, n. 335), ferme restando le condizioni di non titolarità di trattamento pensionistico e cumulo di periodi non coincidenti, deve essere liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate, ancorché tali soggetti abbiano già maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una di dette gestioni. Con tale previsione, il legislatore ha inteso valorizzare tutta la contribuzione a favore dell’interessato, presente nelle diverse gestioni, ai fini di un unico trattamento di inabilità, indipendentemente dalla circostanza che, in una delle gestioni, risulti già soddisfatto il requisito contributivo di 5 anni di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la presentazione della domanda.
NOVITA’ Legge n. 228 del 24/12/2012 art. 1, commi 239 - 248 Cumulo dei periodi ai fini della pensione di inabilità e ai superstiti Ciò comporta che il c.d. “bonus”, ossia la maggiorazione del servizio per gli anni mancanti il 60° anno di età, è determinato sul valore differenziale tra 60 e l’età alla decorrenza della pensione, tenendo conto degli anni complessivi maturati nelle diverse gestioni obbligatorie e nel limite di 40 anni di anzianità contributiva. Il diritto alla pensione di inabilità ed ai superstiti è conseguito in conformità con quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42. In particolare, considerato che il diritto alla pensione di inabilità è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al verificarsi dello stato invalidante, qualora il soggetto risulti iscritto alla gestione ex Inpdap al momento dell’evento invalidante, oltre alla pensione di cui al citato articolo 2, comma 12 della legge n. 335/1995, il cumulo dei periodi assicurativi è consentito anche nelle ipotesi di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro ai sensi ai sensi dell’articolo 42 del DPR n. 1092/1973.
NOVITA’ Legge n. 228 del 24/12/2012 art. 1, commi 239 - 248 Cumulo dei periodi ai fini della pensione di inabilità e ai superstiti Il diritto alla pensione ai superstiti è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte. Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti rileva la sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi risultanti presso le singole gestioni.
Determinazione del trattamento pensionistico NOVITA’ Legge n. 228 del 24/12/2012 art. 1, commi 239 - 248 Determinazione del trattamento pensionistico Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. Di conseguenza, per la determinazione dell’anzianità contributiva rilevante ai fini del trattamento pensionistico pro quota è necessario individuare preliminarmente il sistema di calcolo tenendo conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti accreditati presso le diverse gestioni obbligatorie, tenendo comunque presente che le anzianità contributive maturate a partire dal 1° gennaio 2012 sono valutate con il sistema contributivo (art. 24, comma 2 legge n. 214/2011). Una volta individuato il sistema di calcolo, pertanto, il trattamento pro quota viene determinato con il sistema retributivo (fino al 31 dicembre 2011), misto (ossia nell’ipotesi di soggetti che al 31 dicembre 1995 risultino in possesso di un’anzianità contributiva complessiva, inferiore a 18 anni) o contributivo in rapporto al periodo di iscrizione presso la singola gestione secondo le regole generali vigenti.
Determinazione del trattamento pensionistico NOVITA’ Legge n. 228 del 24/12/2012 art. 1, commi 239 - 248 Determinazione del trattamento pensionistico Si cita, ad esempio, il caso di un soggetto, nato il 31 marzo 1947, destinatario di un sistema di calcolo misto (in quanto al 31 dicembre 1995 risulta in possesso di un’anzianità contributiva complessiva, sommando i periodi assicurativi presso le diverse gestioni, inferiore a 18 anni) con un’anzianità contributiva complessiva al 31 dicembre 2011 pari a 32 anni, di cui 15 anni presso il FPLD (periodo dal 1980 al 1994) e 17 presso la gestione ex Inpdap (dal 1995 al 2013).
Determinazione del trattamento pensionistico NOVITA’ Legge n. 228 del 24/12/2012 art. 1, commi 239 - 248 Determinazione del trattamento pensionistico In questa ipotesi, qualora l’interessato chieda il cumulo dei periodi assicurativi ai sensi della disposizione in esame al compimento di 66 anni e 3 mesi (requisito anagrafico previsto dal citato articolo 24, comma 6 della legge n. 214/2011 adeguato agli incrementi della speranza di vita) con effetto dal 1° settembre 2013, il trattamento pensionistico pro quota determinato dalla gestione ex Inpdap è calcolato in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati (nell’esempio in esame, 1995-2013), sommando la parte retributiva (quota b) di pensione, relativa all’anno 1995 e la parte contributiva, per i periodi dal 1° gennaio 1996 in poi. La pensione pro quota a carico del FPLD dell’Inps è determinata è data dalla somma della quota a) e b) della pensione in rapporto ai periodi di iscrizione maturati nella gestione Inps (nell’esempio in esame, 1980-1994).
La disciplina delle pensioni EQUO INDENNIZZO E PENSIONE DI PRIVILEGIO (articolo 6 decreto legge n. 201/2011) Ferma la tutela derivante dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata
La disciplina delle pensioni EQUO INDENNIZZO E PENSIONE DI PRIVILEGIO (articolo 6 decreto legge n. 201/2011) La disposizione non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. Non si applica, inoltre: ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto (06/12/2011); ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda;
La disciplina delle pensioni EQUO INDENNIZZO E PENSIONE DI PRIVILEGIO (articolo 6 decreto legge n. 201/2011) Procedimenti di riconoscimento della pensione di privilegio in corso alla data di entrata in vigore del decreto (06/12/2011) Riguarda tutti gli iscritti che, cessati dal servizio prima del 06/12/2011, avevano chiesto la pensione di privilegio I cessati dal servizio dopo 06/12/2011 non potevano avere in corso il procedimento riconoscimento e pertanto non potranno più produrla
La disciplina delle pensioni EQUO INDENNIZZO E PENSIONE DI PRIVILEGIO (articolo 6 decreto legge n. 201/2011) Procedimenti per i quali alla data del 06/12/2011 non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda Riguarda tutti gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG per i quali, cessati dal servizio prima del 06/12/2011, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda Per l’iscritto cessato dal servizio il 05/12/2006 il termine è scaduto il 05/12/2011 L’iscritto cessato dal servizio il 05/12/2011 ha ancora cinque anni per la presentazione della domanda che potrà produrla entro il 05/12/2016
LE PRESTAZIONI DI FINE LAVORO DEI DIPENDENTI PUBBLICI MANUALE D’USO: presentazioni PPT LE PRESTAZIONI DI FINE LAVORO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
Le “liquidazioni” dei dipendenti pubblici MANUALE D’USO: presentazioni PPT Le “liquidazioni” dei dipendenti pubblici Pensare alla pensione richiama quella che è chiamata comunemente “la liquidazione” anche nel pubblico impiego, vale a dire le prestazioni di fine servizio. Esse entrano in gioco sia per la determinazione del reddito disponibile, quando si è pensionati, sia nella scelta dell’adesione ad una forma pensionistica complementare Analizziamo in sintesi i diversi trattamenti che, alla cessazione del rapporto di lavoro, vengono erogati ai dipendenti pubblici e che si possono classificare in due tipologie: Trattamenti di Fine Servizio (indennità di buonuscita – indennità premio di servizio – indennità di anzianità) – Consistono in una somma di denaro “una tantum” corrisposta al dipendente al momento della cessazione dal servizio Trattamenti di Fine Rapporto - Come il TFS, consiste nel trattamento “una tantum” che il dipendente consegue alla cessazione del servizio, ma ha natura e modalità di calcolo diverse.
IPS e Buonuscita – caratteristiche comuni I lavoratori in regime di TFS I dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001 Rimane in ogni caso in regime di TFS il personale cosiddetto “non contrattualizzato” e individuabile ne: I magistrati ordinari, amministrativi e contabili Gli avvocati e i procuratori dello Stato Il personale militare e delle forze armate di polizia Il personale della carriera diplomatica e prefettizia I professori e i ricercatori universitari (segue …)
IPS e Buonuscita – caratteristiche comuni ….. I lavoratori in regime di Tfs I dipendenti della Camera dei Deputati, del Senato, della Repubblica e del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica Il personale dei Vigili del Fuoco (nota operativa n.35/2008) I dipendenti degli Enti che svolgono la loro attività in materie contemplate dall’art. 1 del Decreto L.vo del Capo provvisorio dello Stato 17/7/1947, n. 691 e delle leggi n. 281/1985 e n. 287/1990 (personale della Borsa, Consob, ecc.) ed il personale delle altre authority, se previsto dai relativi ordinamenti
I trattamenti di fine servizio L’indennità premio di servizio (IPS) Che cos’è: consiste in una somma di denaro “una tantum” corrisposta al dipendente al momento della cessazione dal servizio (a condizione che l’iscritto abbia almeno un anno di iscrizione) Legge di base: legge 8/3/68, n. 152 e s.m.i. Destinatari: riguarda i dipendenti di ruolo e salariati degli EE.LL., dipendenti di Regioni, Province, ASL, Consorzi comunali, provinciali e Comunità montane e di ogni altro Ente possa classificarsi come Ente Locale Regime finanziario: Capitalizzazione a Premio Medio Generale Ente gestore prestazione: INPS, gestione ex Inpdap (già Inadel) (segue…)
I trattamenti di fine servizio L’indennità premio di servizio (IPS) Retribuzione di riferimento: (fissata dalla legge) voci fisse e continuative Finanziamento della prestazione: contribuzione pari al 6,10 % dell’80% della retribuzione di riferimento (retribuzione contributiva utile) Calcolo dell’indennità: E’ pari a 1/15 dell’80% della retribuzione di riferimento dell’ultimo anno precedente la cessazione moltiplicato per gli anni utili (ivi compresi quelli riscattati), computando per anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi (trascurando quella uguale o inferiore)
Il trattamento di fine rapporto (TFR) MANUALE D’USO: presentazioni PPT Il trattamento di fine rapporto (TFR) Che cos’è: consiste in una somma di denaro corrisposta al dipendente alla risoluzione del rapporto di lavoro il cui diritto sorge al termine di un servizio pari ad almeno 15 giorni continuativi nel mese, regolato dall’art . 2120 del codice civile (settore privato) esteso al settore pubblico con l’Accordo quadro Aran – Sindacati 29/07/1999 e dal Dpcm 20 dicembre 1999 Destinatari: i dipendenti del settore privato e pubblico. Nel settore pubblico riguarda i dipendenti a tempo determinato con contratto in essere al 30/05/2000 ovvero assunti successivamente e i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 1°/1/2001 (Dpcm 2 marzo 2001) E’ costituito da accantonamenti annui di quote del 6,91% della retribuzione utile. Gli accantonamenti vengono annualmente contabilizzati e rivalutati con l’applicazione del tasso dell’1,5% in misura fissa e del 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo Istat. La rivalutazione è applicata agli accantonamenti maturati fino al 31/12 dell’anno precedente e non opera per gli accantonamenti dell’anno in corso.
Il regime fiscale di TFS e TFR MANUALE D’USO: presentazioni PPT Il regime fiscale di TFS e TFR La tassazione dei trattamenti di fine servizio è diversa da quella del trattamento di fine rapporto. Di seguito il confronto TFS quota esente del 40,98% (IPS) defiscalizzazione di € 309,87 (£ 600.000) per ogni anno di servizio o frazione di anno tassazione in funzione del reddito di riferimento TFR rendimenti annui tassati dell’11% applicazione dell’aliquota media Irpef degli ultimi 5 anni sulla prestazione lorda (tassazione separata in via provvisoria da parte del sostituto e poi conguagliata dall’Agenzia delle Entrate) Per i rapporti a tempo determinato inferiori a 2 anni c’è una detrazione di € 63 annui, da scomputare direttamente dall’irpef lorda
La riforma 2010 e le nuove regole per il pagamento del TFS/TFR Sia che si tratti di prestazioni di fine servizio comunque denominate , sia che si tratti di TFR, a partire dalle cessazioni intervenute dal 31/5/2010 sono state introdotte nuove modalità riguardanti l’accesso al pagamento. Se la prestazione dovuta ha un importo lordo massimo di €. 90.000 viene erogata in un’unica soluzione e seguendo la scadenza già prevista per la generalità dei casi Nel caso in cui la prestazione superi l’importo lordo di €. 90.000 ma sia inferiore a 150.000€, fermo restante il pagamento del primo acconto nei modi sopra stabiliti, la seconda rata è erogata dopo 12 mesi dalla decorrenza del diritto al primo pagamento Nel caso in cui la prestazione superi l’importo lordo di €. 150.000, fermi restanti i pagamenti dei primi due acconti nei modi sopra stabiliti, la terza ed ultima rata è erogata dopo 24 mesi dalla decorrenza del diritto al primo pagamento
L’erogazione dei TFS/TFR Termini di pagamento L’art. 1, commi 22 e 23, del D.L. n.138/2011, convertito con la L. 148/2011 ha introdotto nuove scadenze di pagamento per le prestazioni di fine lavoro, modificando i termini dell’ art. 3 del D.L. 79/97, convertito con la L. 140/1997. Questi i nuovi termini per cessazioni successive al 13 agosto 2011 Termine breve: entro 105 giorni (15+90) Inabilità Decesso Termine di 6 mesi Raggiungimento limiti di età e di servizio Cessazione servizio per termine contratto tempo determinato Cessazione servizio per anzianità massima contributiva maturata entro il 31/12/2011
L’erogazione dei TFS/TFR Termini di pagamento Termine di 24 mesi Tutti gli altri casi di cessazione e, quindi, per: Dimissioni volontarie Recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento, destituzione dall’impiego ) Deroghe per vecchi termini I vecchi termini valgono se entro il 12 agosto 2011 (31 dicembre per il personale scolastico e Afam) si è maturato il dritto a pensione. Pertanto: - 105 giorni per maturazione dei limiti di età o servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, compreso il raggiungimento del termine finale dei contratti a tempo determinato - 6 mesi per maturazione del diritto alla pensione anticipata
L’erogazione dei TFS/TFR Termini di pagamento ATTENZIONE !! La deroga si intende nel senso che il requisito pensionistico maturato entro il 12 agosto 2011 (31 dicembre per scuola ed Afam) condiziona il termine di pagamento anche a prescindere dalla effettiva causa di cessazione effettiva dal servizio. Pertanto, se al 12 agosto 2011 (31 dicembre per scuola ed Afam) si erano raggiunti i requisiti della pensione di anzianità con la quota il termine rimane di sei mesi anche qualora la (successiva) cessazione del rapporto di lavoro avvenga per pensionamento di vecchiaia e/o raggiungimento del limite di età ordinamentale o di servizio.
L’erogazione dei TFS/TFR Termini di pagamento ATTENZIONE! In caso di pensione di anzianità (con il sistema delle quote), ma senza aver raggiunto al 12 agosto 2011 il requisito del limite di età e/o quello dell’anzianità massima, il termine è di 6 mesi anche qualora successivamente avesse raggiunto, al momento della cessazione, i predetti requisiti di accesso.
La riforma 2014 e le nuove regole per il pagamento del TFS/TFR Sia che si tratti di prestazioni di fine servizio comunque denominate , sia che si tratti di TFR, nei confronti di coloro che maturano il diritto a pensione a partire dal 1° gennaio 2014 sono state introdotte nuove modalità riguardanti l’accesso al pagamento. Se la prestazione dovuta ha un importo lordo massimo di €. 50.000 viene erogata in un’unica soluzione e seguendo la scadenza già prevista per la generalità dei casi Nel caso in cui la prestazione superi l’importo lordo di €. 50.000 ma sia inferiore a €. 100.000, fermo restante il pagamento del primo acconto nei modi sopra stabiliti, la seconda rata è erogata dopo 12 mesi dalla decorrenza del diritto al primo pagamento Nel caso in cui la prestazione superi l’importo lordo di €. 100.000, fermi restanti i pagamenti dei primi due acconti nei modi sopra stabiliti, la terza ed ultima rata è erogata dopo 24 mesi dalla decorrenza del diritto al primo pagamento
L’erogazione dei TFS/TFR Nuovi termini per le pensioni di vecchiaia Termine di 12 mesi Tutti i soggetti che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia a decorrere dal 1° gennaio 2014:
LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI DIPENDENTI PUBBLICI MANUALE D’USO: presentazioni PPT LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI DIPENDENTI PUBBLICI
La previdenza obbligatoria e complementare – qualche differenza MANUALE D’USO: presentazioni PPT La previdenza obbligatoria e complementare – qualche differenza Previdenza complementare Previdenza obbligatoria Automaticità della prestazione .. Obbligo diretto per lo Stato di previsione e assicurazione Iscrizione obbligatoria Criterio di stretta corrispettività e principio della capitalizzazione Libertà di attivazione dei piani da parte delle “fonti istitutive” Libertà di adesione
Principi fondamentali della previdenza complementare MANUALE D’USO: presentazioni PPT Principi fondamentali della previdenza complementare Complementare al I pilastro non alternativo alla pensione pubblica concorre ad assicurare un adeguato tenore di vita dopo il pensionamento Capitalizzazione individuale i contributi, versati e investiti, sono restituiti (con i relativi rendimenti) al lavoratore sotto forma di prestazione Adesione libera e volontaria ogni lavoratore può decidere se e dove aderire, in piena consapevolezza e autonomia
Le forme pensionistiche complementari Il fondo negoziale MANUALE D’USO: presentazioni PPT Le forme pensionistiche complementari Il fondo negoziale Contribuzione definita È definita l’entità della contribuzione ma non l’ammontare delle prestazioni, che dipendono da diversi fattori, fra i quali: gli anni di contribuzione i rendimenti l’entità della contribuzione la rendita che si sceglierà al termine della fase di accumulo
MANUALE D’USO: presentazioni PPT La contribuzione a un fondo pensione di un dipendente pubblico e le implicazioni per il TFS-TFR La principale voce di finanziamento della previdenza complementare è il TFR. Il dipendente pubblico in regime di TFS che voglia aderire ad un fondo negoziale può farlo solo esercitando l’opzione per la trasformazione del TFS in TFR. L’opzione, in base all’accordo quadro Aran sindacati del 2 marzo 2006, è esercitabile fino al 31 dicembre 2015. Non è da escludere un nuovo accordo di proroga di questo termine. Vediamo in dettaglio quello che avviene al momento dell’adesione al fondo pensione negoziale, in cui si determina il passaggio dal TFS al TFR.
Il passaggio dal TFS al TFR MANUALE D’USO: presentazioni PPT La contribuzione a un fondo pensione di un dipendente pubblico e le implicazioni per il TFS-TFR Il passaggio dal TFS al TFR Si effettua il calcolo del TFS maturato fino al momento dell’adesione e lo si trasforma in TFR. Successivamente viene rivalutato annualmente dall’ex Inpdap del 75% del tasso di inflazione e dell’1,5% fisso. Al fondo viene destinata la quota dell’accantonamento di Tfr, che matura dopo l’adesione, nella misura prevista dalla contrattazione (di norma pari al 2%) che viene versata al fondo pensione al momento della cessazione. La restante quota di TFR non destinata a previdenza complementare (di norma pari al 4,91%), anch’essa rivalutata, è corrisposta al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro, unitamente all’importo di TFR derivante dalla trasformazione del TFS spettante sino all’adesione. Per incentivare l’adesione alla previdenza complementare è previsto che l’Inps gestione ex Inpdap accrediti ai dipendenti iscritti all’ex Enpas o all’ex Inadel un contributo pari all’1,5% della base contributiva utile del TFS
Il trattamento di fine servizio, il TFR e l’opzione Il TFR è la principale fonte di finanziamento della previdenza complementare. Per aderire alla previdenza complementare è necessaria la trasformazione dei vecchi TFS in TFR, che avviene mediante la cosiddetta opzione contestuale all’adesione ad un fondo pensione complementare 132
l TFR, l’opzione e la previdenza complementare In altre parole, al momento della cessazione, il TFR andrà così ripartito: Per gli “optanti”, in servizio al 31/12/2000 All’interessato, quale prestazione finale, l’importo di TFR derivante dalla trasformazione del TFS spettante sino all’adesione, nonché il TFR in misura intera relativo al periodo intercorrente tra la data di adesione e quella di decorrenza della contribuzione ed, infine, le quote residue di TFR che non confluiscono a previdenza complementare e maturate dall’adesione alla cessazione. Le quote così calcolate vengono determinate con i criteri delle rispettive discipline Al Fondo, vengono conferiti gli accantonamenti di TFR nella misura prevista dalla contrattazione e che al momento non può superare il 2% della base utile TFR Per gli assunti dal 1°/1/2001 All’interessato, quale prestazione finale, il TFR maturato dalla data di assunzione all’adesione Al Fondo vengono conferiti gli accantonamenti di TFR, in misura intera, maturati dall’adesione alla cessazione del rapporto di lavoro
L’opzione per il TFR e la previdenza complementare MANUALE D’USO: presentazioni PPT L’opzione per il TFR e la previdenza complementare Dipendente a tempo indeterminato In servizio al 31/12/2000 Opta per il TFR aderendo alla Previdenza complementare Non aderisce alla previdenza complementare Assunto dopo il 31/12/2000 TFR Aderisce alla Prev Compl : intero TFR al Fondo Non aderisce: intero TFR al lavoratore TFR: max 2% al Fondo + 1,5% base TFS TFS Scadenza per l’opzione: 31/12/2015
Il TFR e la previdenza complementare per i tempi determinati MANUALE D’USO: presentazioni PPT Il TFR e la previdenza complementare per i tempi determinati Dipendente a tempo determinato al 30/5/2000 o assunto successivamente TFR Aderisce alla Previdenza Complementare Non aderisce alla Previdenza Complementare TFR al lavoratore Intero TFR al Fondo
MANUALE D’USO: presentazioni PPT L’opzione per il TFR e la previdenza complementare - Il reale e la posizione figurativa Contributo datore di lavoro + eventuale bonus d’avvio Fondo pensione TFR Contributo del lavoratore + eventuale contribuzione aggiuntiva Quota aggiuntiva 1,5% (solo optanti) Accantonamenti figurativi versati alla cessazione Contribuzione versata periodicamente
Le specificità per il pubblico impiego: la posizione figurativa MANUALE D’USO: presentazioni PPT Le specificità per il pubblico impiego: la posizione figurativa A precisazione dello schema precedente è da sottolineare che: La posizione individuale dell’aderente del pubblico impiego che si costituisce presso il Fondo è formata da due parti: - “il montante presso il fondo” comprendente gli accantonamenti fatti tempo per tempo e che includono la contribuzione obbligatoria del dipendente, la contribuzione obbligatoria datoriale, la contribuzione volontaria aggiuntiva del dipendente, l’eventuale ‘bonus’ spettante per 12 mensilità a chi si iscrive nei prima due anni di vita del Fondo; in questo montante possono entrare a far parte anche le quote di tfr provenienti dall’Inps - gestione ex Inpdap quando si smette di lavorare ma non si ha diritto al pensionamento; - “il montante figurativo presso l’Inps - gestione ex Inpdap” corrispondente agli accantonamenti di Tfr (in misura parziale o intera), all’eventuale accantonamento aggiuntivo calcolato sull’imponibile Tfs spettante per coloro (iscritti Inps - gestione ex Inpdap ai fini Tfs) che aderendo esercitano il diritto all’opzione da Tfs a Tfr. Questi accantonamenti vengono conferiti al Fondo solo al momento della cessazione del servizio che abbia almeno un giorno di interruzione rispetto al successivo. Figuratività del TFR Il TFR dei dipendenti pubblici iscritti al proprio fondo negoziale non viene versato al fondo durante la fase di accumulo ma solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro Le quote di TFR destinate a previdenza complementare sono contabilizzate dall’Inpdap che le rivaluta sulla base dei rendimenti di un paniere di fondi, in una prima fase, e dei rendimenti del fondo stesso in fase successiva Data la sua natura figurativa non può essere oggetto di anticipazione
Le prestazioni erogabili da un fondo pensione MANUALE D’USO: presentazioni PPT Le prestazioni erogabili da un fondo pensione Le anticipazioni I riscatti per perdita dei requisiti di partecipazione o premorienza Il trasferimento La pensione complementare
MANUALE D’USO: presentazioni PPT La previdenza complementare del dipendente pubblico prima del pensionamento Le anticipazioni E’ Prevista l’anticipazione della posizione presso il fondo (non di quella presso l’Inps - gestione ex Inpdap), con 8 anni di iscrizione, per spese sanitarie, acquisto e ristrutturazione prima casa per lavoratori o figli Possibilità di anticipazioni per congedi formazione e parentali Possibilità reintegrazione (ricostruzione della posizione “anticipata” mediante versamenti aggiuntivi) Il Riscatto Se si smette di lavorare senza aver raggiunto il diritto alla prestazione può essere chiesto il riscatto di tutto il maturato (liquidazione entro 6 mesi) In caso di decesso, la posizione stessa viene riscattata dal coniuge, dai figli, dai genitori a carico. In mancanza di tali soggetti o di diverse disposizioni del lavoratore la posizione rimane al Fondo contrattuale In caso di decesso, la posizione va agli eredi per gli iscritti a forme pensionistiche individuali
Quale pensione complementare? le regole vigenti MANUALE D’USO: presentazioni PPT La previdenza complementare del dipendente pubblico Le prestazioni Quale pensione complementare? le regole vigenti Prestazione pensionistica di vecchiaia: 5 anni di partecipazione al Fondo ed età pensionabile del sistema pensionistico obbligatorio Prestazione pensionistica di anzianità: cessazione attività lavorativa, 15 anni di partecipazione al Fondo ed età inferiore di 10 anni al massimo rispetto a quella prevista per la pensione pubblica di vecchiaia La liquidazione del maturato può essere richiesta in rendita o in capitale nella misura max del 50%; se la rendita che si ricava dalla conversione del montante è inferiore all’assegno sociale, può essere richiesto tutto in capitale
E’ il momento del pensionamento: le rendite offerte MANUALE D’USO: presentazioni PPT E’ il momento del pensionamento: le rendite offerte Rendita vitalizia immediata differita Caratteristiche generali di una rendita La rendita vitalizia immediata o differita si differenzia a seconda della data di inizio pagamento delle rate Una rendita, oltre che immediata o differita, può essere: Costante: l’importo della rendita non varia nel corso dell’erogazione Rivalutabile: le prestazioni sono indicizzate al rendimento di un fondo di riferimento dove sono investite le riserve a copertura degli impegni assunti dall’assicuratore Indicizzata: le prestazioni sono indicizzate alla variazione del tasso di inflazione preso a riferimento Per ottenere il calcolo della prima annualità di rendita si moltiplica il montante finale per il coefficiente di “conversione” Tale coefficiente dipende da tre elementi: Basi demografiche Tasso tecnico Caricamenti costante rivalutabile indicizzata
E’ il momento del pensionamento: le rendite offerte MANUALE D’USO: presentazioni PPT E’ il momento del pensionamento: le rendite offerte Caratteristiche generali La rendita vitalizia immediata o differita si differenzia a seconda della data di inizio pagamento delle rate. Una rendita, oltre che immediata o differita, può essere: - Costante: L’importo della rendita non varia nel corso dell’erogazione - Rivalutabile: Le prestazioni sono indicizzate al rendimento di un fondo di riferimento dove sono investite le riserve a copertura degli impegni assunti dall’assicuratore - Indicizzata: le prestazioni sono indicizzate alla variazione del tasso di inflazione preso a riferimento
E’ il momento del pensionamento: le rendite offerte MANUALE D’USO: presentazioni PPT E’ il momento del pensionamento: le rendite offerte Per ottenere il calcolo della prima annualità di rendita si moltiplica il montante finale per il coefficiente di “conversione” Tale coefficiente dipende da tre elementi: Basi demografiche Tasso tecnico Caricamenti
E’ il momento del pensionamento: le rendite offerte MANUALE D’USO: presentazioni PPT E’ il momento del pensionamento: le rendite offerte Le basi demografiche sono lo strumento che le compagnie d’assicurazione utilizzano per definire il valore della rendita da erogare. Si basano sulla speranza di vita in relazione al sesso e all’età al momento di richiesta della rendita Il tasso tecnico nelle assicurazioni vita è il rendimento minimo che viene riconosciuto dalla compagnia in via anticipata sulla rata di rendita (accrescendone l’importo). I caricamenti sono una parte significativa dei costi gestionali delle imprese assicurative.
E’ il momento del pensionamento: le rendite offerte MANUALE D’USO: presentazioni PPT E’ il momento del pensionamento: le rendite offerte Concludendo: ecco i fattori che influenzano il valore della rendita vitalizia A parità di altre condizioni: un uomo prende più di una donna a una maggiore età corrisponde una rendita maggiore un caricamento maggiore riduce la rendita una tavola demografica con incorporate maggiori aspettative di vita (di norma quella più recente) riduce la rendita una rendita posticipata è maggiore di una rendita anticipata
MANUALE D’USO: presentazioni PPT Il settore del pubblico impiego ed i fondi oggi: Il punto sul fondo “Perseo” (Enti locali – Sanità)… A seguito della sottoscrizione, il 14 maggio 2007, dell’accordo istitutivo il 21/12/2010 è nato Perseo. Riguarda un bacino di potenziali aderenti di circa 1.300.000 lavoratori, suddivisi in circa 700.000 per la Sanità ed in circa 540.000 per Regioni ed Autonomie locali, ivi comprese le Camere di Commercio presenti sul territorio nazionale Era stato inizialmente previsto che le categorie di Segretari comunali e Dirigenti sanitari potessero scegliere in un successivo momento l’ingresso nel Fondo; il 5 marzo 2008 sono stati sottoscritti gli accordi che prevedono l’adesione allo stesso fondo anche per il personale medico e dirigente del servizio sanitario nazionale
Il fondo “Perseo” (Enti locali – Sanità)… MANUALE D’USO: presentazioni PPT Il fondo “Perseo” (Enti locali – Sanità)… Il 23 dicembre 2010 è stato costituito con atto pubblico presso il notaio. A fine 2011 è stata rilasciata l’autorizzazione all’esercizio da parte di Covip. Nel mese di aprile 2012 ha ottenuto l’autorizzazione all’esercizio da parte della Covip. La piena operatività è attiva dal 15 settembre 2012 (raccolta adesioni e contribuzioni)
Queste le regole per il Fondo PERSEO Adesione consentita a dipendenti tempo indeterminato, anche part-time; Adesione consentita a dipendenti a tempo determinato, anche part-time ed ogni altra tipologia di rapporto di lavoro flessibile, di durata pari o superiore a tre mesi continuativi; Possono essere destinatari delle prestazioni del fondo i lavoratori dipendenti delle Organizzazioni sindacali firmatarie dell’ accordo istitutivo del Fondo
“Perseo”… queste le regole statutarie - La contribuzione - Quota iscrizione (una - tantum di 2,75 €) a carico sia del datore di lavoro che dell’aderente; Quota associativa annua, a valere sulla contribuzione, determinata annualmente dal C.D.A.; Contribuzione: trattenuta mensilmente dalla busta paga pari all’1% sull’imponibile TFR ed ulteriore 1% a carico datore lavoro; Accantonamenti TFR e quote aggiuntive: una quota di TFR, ovvero l’intero TFR a seconda che si tratti di dipendente cosiddetto ‘optante’ già in servizio al 31/12/2000 o di dipendente a tempo indeterminato in TFR assunto dopo il 31/12/2000 o a tempo determinato con contratto in corso al 30/5/2000 o successivo; la quota aggiuntiva (dell’1,5% sulla retribuzione di riferimento del TFS) vale per i soli dipendenti pubblici iscritti all’Inps ai fini della gestione Tfs/Tfr Il lavoratore può versare un’aliquota di contribuzione a proprio carico più elevata rispetto a quella definita dalle fonti istitutive, secondo gli scaglioni stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
I potenziali aderenti di Perseo Si riepilogano i comparti contrattuali che compongono la platea dei destinatari del Fondo: Personale dirigente e non dirigente del comparto Regioni Personale dirigente e non dirigente comparto Autonomie locali Personale non dirigente comparto Sanità Personale appartenente alle aree dirigenziali sanitarie III area (amministrativa, sanitaria, tecnica e professionale) e IV area (medica e veterinaria) Segretari comunali e provinciali Personale dipendente di organizzazioni regionali ed interregionali, nonché ANCI, CINSEDO, UNIONCAMERE dipendenti di case di cura private, di strutture ospedaliere gestite da enti religiosi, di imprese private eroganti servizi socio-sanitari assistenziali ed educativi i lavoratori dipendenti delle Organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo istitutivo
LE VALUTAZIONI E LE SCELTE DA FARE PER LA PIANIFICAZIONE PREVIDENZIALE MANUALE D’USO: presentazioni PPT LE VALUTAZIONI E LE SCELTE DA FARE PER LA PIANIFICAZIONE PREVIDENZIALE
Il check up e la pianificazione previdenziale MANUALE D’USO: presentazioni PPT Il check up e la pianificazione previdenziale IL CHECK UP PREVIDENZIALE Poter rispondere agli interrogativi su quanto ammonterà la mia pensione pubblica e se sarà adeguata alle mie esigenze, comporta una serie di operazioni che possono essere così sintetizzate: Verifica della posizione previdenziale e pensionistica, della sua correttezza e completezza mediante estratti conto (anche on - line) degli enti previdenziali; Simulazione dell’importo finale della pensione sulla base della carriera attesa e dell’anno di pensionamento. Si può fare utilizzando i programmi di simulazione (P3 – programma personalizzato di previsione - pianificazione) disponibili sul web e presso l’Inps gestione ex Inpdap Simulazione dell’importo finale del trattamento di fine lavoro, in base alla carriera attesa e agli effetti del passaggio a Tfr. È possibile presso le sedi provinciali e territoriali dell’Inps – gestione ex Inpdap Si tenga conto che quando si smette di lavorare una serie di spese vengono meno come quelle di: trasporto, vitto e vestiario per il lavoro; (in parte) cura della casa affidata a colf per mancanza di tempo. Ma potrebbero aggiungersi altre spese come quelle: sanitarie; Connesse al tempo libero (viaggi, cultura e spettacoli) Si ricordano le domande iniziali. Quanto reddito mi garantirà la pensione pubblica in rapporto all’ultimo stipendio? Lo ritengo sufficiente? Se no, di quanta integrazione potrei avere bisogno per raggiungere il livello che ritengo sufficiente e/o adeguato? Qual è il livello di contribuzione ad una forma di previdenza complementare che devo e/o posso sostenere per assicurarmi questa integrazione? Quali sono gli strumenti e le modalità da usare (tra le forme pensionistiche e, nel loro ambito, tra le linee di investimento) per costruirmi questa integrazione?
Il check up e la pianificazione previdenziale MANUALE D’USO: presentazioni PPT Il check up e la pianificazione previdenziale IL CHECK UP PREVIDENZIALE È importante ricordare che le valutazioni servono non solo per la scelta della previdenza complementare ma anche per verificare costi e benefici delle seguenti operazioni per le prestazioni previdenziali pubbliche: riscatto laurea; riscatto di maternità al di fuori del rapporto di lavoro; ricongiunzioni di contribuzioni versate presso più enti previdenziali contribuzione volontaria e/o riscatto di periodi di non lavoro accredito del servizio militare o civile.
Il check up e la pianificazione previdenziale MANUALE D’USO: presentazioni PPT Il check up e la pianificazione previdenziale Tassi di sostituzione netti o lordi? Il tasso di sostituzione netto, che esprime il rapporto tra la prima pensione netta e l’ultima retribuzione netta, è più preciso nell’indicare il reddito effettivo disponibile e può meglio aiutare ad analizzare il bisogno di un eventuale reddito aggiuntivo alla pensione pubblica. È più elevato rispetto a quello lordo perché sulla pensione non gravano i contributi alle gestioni previdenziali (invece trattenuti sulla retribuzione). L’affidabilità delle previsioni di questo tasso dipende dall’invarianza nel tempo dei livelli di contribuzione e tassazione nonché dall’invarianza del rapporto tra tassazione della pensione e tassazione della retribuzione. Il tasso di sostituzione lordo è meno preciso nel rappresentare il reddito disponibile ma non è influenzabile dalle modifiche della tassazione e della contribuzione nel corso del tempo.
Il check up e la pianificazione previdenziale IL PIANO PREVIDENZIALE MANUALE D’USO: presentazioni PPT Il check up e la pianificazione previdenziale IL PIANO PREVIDENZIALE È il momento delle eventuali scelte da fare non solo sul secondo pilastro ma anche sul primo in funzione del tasso di sostituzione complessivo atteso. Sempre utilizzando i modelli di simulazione sulla pensione attesa (P3) ed anche i progetti esemplificativi dei fondi pensione è possibile: Verificare la convenienza di riscatti, ricongiunzioni e contribuzioni volontarie nella previdenza pubblica ed eventualmente attivarli. Programmare, per quanto dipende da noi, l’età di pensionamento Scegliere se, quanto versare alla previdenza complementare e presso quale comparto di investimento per conseguire il tasso di sostituzione atteso. Scegliere la forma pensionistica a cui versare. Il check - up previdenziale, come quello sanitario, va ripetuto periodicamente anche per verificare ed eventualmente aggiornare il “piano previdenziale”
MANUALE D’USO: presentazioni PPT Elementi generali di valutazione per la convenienza della previdenza complementare Disponibilità del contributo datoriale Nel caso in cui si scelga, infatti, di non aderire a previdenza complementare tale contributo non è reso fruibile in alcun modo; Deducibilità fiscale della contribuzione La contribuzione è deducibile fiscalmente dal reddito complessivo del lavoratore, senza alcun adempimento formale da sostenere; Quota aggiuntiva dell’1,5% esclusivamente per i cosiddetti “optanti” iscritti alle gestioni Tfs dell’ex Inpdap è previsto il versamento aggiuntivo della quota a carico dell’Inps - gestione ex Inpdap dell’1,5% sulla retribuzione di riferimento del TFS Rendimento nel medio lungo periodo, presumibilmente superiore a quello del TFR
MANUALE D’USO: presentazioni PPT I tassi di sostituzione senza e con previdenza complementare (dopo la legge 122/2010 e prima della riforma Monti - Fornero) Anno di pensionamento 2010 2020 2030 2040 2050 2060 Anni di contributi alla previdenza complementare 10 20 30 37 Tasso di sost. a 67 anni senza complementare al lordo 72,7 66,6 64,5 63,2 62,4 61,2 con la complementare al lordo 71,2 72,8 75,3 76,2 74,8 Tassi di sostituzione lordi e netti - pensionamento a 67 anni con 37 anni di contribuzione senza e con la previdenza complementare La riduzione dei tassi di sostituzione dipende in misura significativa dalla revisione triennale dei coefficienti di trasformazione (che diventerà biennale a decorrere dal 2019) Fonte: Ragioneria generale dello Stato – Le tendenze di medio lungo periodo nel sistema pensionistico e socio sanitario – aggiornamento 2011 – scenario di base
I tassi di sostituzione senza e con previdenza complementare, al lordo ed al netto (dopo la riforma Monti - Fornero) Anno di pensionamento 2010 2020 2030 2040 2050 2060 Anni di contributi alla previdenza complementare 8 18 28 38 Tasso di sostituzione a 68 anni senza la complementare al lordo 74,00 71,20 68,90 66,00 65,10 63,60 Tasso di sostituzione a 68 anni senza la complementare al netto 83,10 80,50 78,30 75,40 74,60 73,10 Tasso di sostituzione a 68 anni con la complementare al lordo 76,40 78,00 79,10 80,10 Tasso di sostituzione a 68 anni con la complementare al netto 87,00 90,20 93,10 94,90 La riduzione dei tassi di sostituzione dipende in misura significativa della revisione triennale dei coefficienti di trasformazione (che diventerà biennale a decorrere dal 2019). Fonte: Ragioneria generale dello Stato – Le tendenze di medio lungo periodo nel sistema pensionistico e socio sanitario – aggiornamento 2012 scenario di base.
MANUALE D’USO: presentazioni PPT I tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria + previdenza complementare (dopo la riforma Monti-Fornero) Figura tipo e parametri utilizzati per la previdenza complementare: Dipendente con 68 anni di età Inizio della contribuzione a partire dal 2010 Aliquota di finanziamento della complementare 6,91% (=Tfr) Rendimento annuo della complementare 2% reale, al lordo delle spese amministrative e dell’imposizione fiscale (imposta sostitutiva 11%) Prestazione interamente in rendita Indicizzazione della rendita pari al tasso di inflazione. Fonte: Ragioneria generale dello Stato – Le tendenze di medio lungo periodo nel sistema pensionistico e socio sanitario – aggiornamento 2012
MANUALE D’USO: presentazioni PPT I rendimenti del montante figurativo presso l’Inps - gestione ex Inpdap aggiornamento 2011 La rivalutazione degli accantonamenti figurativi delle quote di Tfr (e dell’eventuale 1,5% aggiuntivo su base Tfs per gli “optanti”) avviene sulla base della media ponderata dei risultati conseguiti dai fondi pensione negoziali, individuati con il decreto del ministro dell’economia e delle finanze del 23 dicembre 2005. Tali fondi sono: ALIFOND, ARCO, COMETA, COOPERLAVORO, FONCHIM ,FONDENERGIA, FOPEN, LABORFONDS, PEGASO, PREVIAMBIENTE, PREVICOOPER, QUADRI E CAPI FIAT, SOLIDARIETA' VENETO Anno Rendimento 2002 -3,36% 2003 5,03% 2004 4,45% 2005 7,32% 2006 3,90% 2007 2,25% 2008 -6,42% 2009 9,15% 2010 2,89% 2011 0,00% 2012 6,29%