MODI DI ESTINZIONE DIVERSI DALL’ADEMPIMENTO

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Transcript della presentazione:

MODI DI ESTINZIONE DIVERSI DALL’ADEMPIMENTO   Il modo di estinzione tipico dell’obbligazione è l’adempimento del debitore. Tuttavia l’obbligazione può estinguersi anche in altri modi: - alcuni modi di estinzione hanno portata generale, hanno cioè un’incidenza generale su tutti i diritti (ad es. prescrizione, art. 2934 c.c.) - altri sono disciplinati dalla legge in una apposita sede (Capo IV Libro IV del codice civile, - artt. 1230 – 1259 )

MODI DI ESTINZIONE DIVERSI DALL’ADEMPIMENTO SATISFATTORI: quando soddisfano l’interesse creditorio (compensazione, confusione)   NON SATISFATTORI: quando non soddisfano l’interesse creditorio, ma producono ugualmente l’estinzione dell’obbligazione (novazione, remissione del debito, impossibilità sopravvenuta)

Novazione oggettiva (artt. 1230 -1235 cod. civ.)   La novazione è il contratto con il quale le parti sostituiscono all’obbligazione originaria che si estingue, una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso    Due tipi di novazione: Novazione oggettiva: quando la nuova obbligazione si caratterizza per un oggetto o titolo diverso (apposita disciplina) Novazione soggettiva: quando la nuova obbligazione presenta una diversità di soggetti (semplice rinvio alle norme contenute nel capo dedicato alla delegazione, espromissione e accollo)

Per aversi novazione sono necessari:   - obligatio novanda: ossia l’obbligazione originaria da sostituire - aliquid novi: ossia un mutamento dell’oggetto o del titolo dell’obbligazione (non produce novazione il mutamento di un elemento accessorio dell’obbligazione) - animus novandi: ossia la volontà di estinguere l’obbligazione precedente creandone una nuova; tale volontà non si presume ma deve risultare in modo non equivoco, altrimenti si avrà soltanto assunzione di un nuovo rapporto obbligatorio accanto a quello precedente

La novazione si differenzia dalla:   Prestazione in luogo dell’adempimento (art. 1197 cod.civ.)

REMISSIONE DEL DEBITO (art. 1236 cod. civ.)   La remissione è una rinunzia del creditore, in tutto o in parte, al suo diritto con la necessaria conseguenza che l’obbligazione si estingue e il debitore viene liberato, pur non avendo adempiuto la prestazione. In ogni caso, il debitore può opporsi, dichiarando in un congruo termine di non volerne approfittare.    La remissione può essere: - espressa - tacita (la legge prevede un caso particolare: la restituzione volontaria del titolo originale del credito al debitore dalla quale si presume la remissione del debito con conseguente liberazione dei condebitori in solido, art. 1237 cod. civ.) La rinunzia alle garanzie dell'obbligazione non fa presumere la remissione del debito

COMPENSAZIONE (artt. 1241-1252 cod. civ.) La compensazione si verifica quando due soggetti sono contestualmente creditore e debitore l’uno dell’altro. I debiti reciproci si estinguono fino a concorrenza del loro ammontare .   Funzione della compensazione: realizzare una economia di atti, evitando che siano posti in essere due adempimenti Tipi di compensazione: - legale - giudiziale - volontaria

COMPENSAZIONE LEGALE PRESUPPOSTI   COMPENSAZIONE LEGALE      PRESUPPOSTI - omogeneità o fungibilità: le cose devono essere della stessa specie, come il danaro, o almeno devono essere fungibili, cioè appartenenti allo stesso genere - liquidità: il credito deve essere oggettivamente certo nel suo ammontare - esigibilità: il credito non deve essere sottoposto a temine o a condizione L’estinzione dei due debiti opera fin dal giorno della loro coesistenza. Tuttavia, il giudice non può rilevare d’ufficio la compensazione e, pertanto, la parte che vuole avvalersene, ha l’onere di sollevare la relativa eccezione

  COMPENSAZIONE LEGALE   PRESUPPOSTI - omogeneità o fungibilità: le cose devono essere della stessa specie, come il danaro, o almeno devono essere fungibili, cioè appartenenti allo stesso genere - liquidità: il credito deve essere oggettivamente certo nel suo ammontare - esigibilità: il credito non deve essere sottoposto a temine o a condizione L’estinzione dei due debiti opera fin dal giorno della loro coesistenza. Tuttavia, il giudice non può rilevare d’ufficio la compensazione e, pertanto, la parte che vuole avvalersene, ha l’onere di sollevare la relativa eccezione

Si basa sull’accordo delle parti; sono superabili i   COMPENSAZIONE VOLONTARIA   Si basa sull’accordo delle parti; sono superabili i requisiti richiesti per le altre ipotesi L’accordo può essere posteriore alla coesistenza dei crediti o preventivo

CONFUSIONE (art. 1253 cod. civ.)    Si ha quando si riuniscono in uno stesso soggetto le qualità di debitore e creditore Effetti: - estinzione dell’obbligazione - estinzione delle garanzie eventualmente prestate da terzi Quando la confusione si verifica in relazione a diritti reali limitati essa prende il nome di consolidazione (es. usufruttuario che divenga proprietario del bene che aveva in usufrutto)

IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA (art. 1256 cod. civ.)   IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA (art. 1256 cod. civ.) E’ modo di estinzione delle obbligazioni non satisfattivo. L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa mpossibile L’impossibilità deve essere: - sopravvenuta, intervenuta cioè dopo la nascita dell’obbligazione - oggettiva - non imputabile al debitore - definitiva - totale

IMPOSSIBILITÀ PARZIALE (art. 1258 cod. civ.)   IMPOSSIBILITÀ PARZIALE (art. 1258 cod. civ.) “Se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte, il debitore si libera dall’obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile. La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subito un deterioramento, o quando residua alcunché dal perimento totale della cosa”

RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE Si ha responsabilità extracontrattuale o aquiliana nel caso di violazione del dovere generico di neminem laedere, cioè del dovere di non ledere l’altrui sfera giuridica    L’art. 2043 cod. civ. costituisce la norma cardine della responsabilità extracontrattuale e dispone che “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.   Gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale sono: - il fatto materiale; - il nesso di causalità; - il danno ingiusto; - il criterio di imputazione (elemento soggettivo: dolo o colpa; in alcuni casi profilo oggettivo: es. responsabilità ex art. 2049 cod. civ.).

FATTO MATERIALE: comprende il comportamento ELEMENTI COSTITUTIVI FATTO MATERIALE: comprende il comportamento della persona e l’evento dannoso.    NESSO DI CAUSALITÀ: l’evento dannoso, per l’art. 1223 cod. civ., richiamato dall’art. 2056 cod. civ., deve essere una conseguenza immediata e diretta dell’atto; ciò sta a significare che tra l’atto e l’evento deve esistere un nesso di causalità

ELEMENTI COSTITUTIVI. L’INGIUSTIZIA DEL DANNO   INGIUSTIZIA DEL DANNO: lesione di una situazione giuridica soggettiva meritevole di tutela e quindi protetta dall’ordinamento con il divieto di neminem laedere. La dottrina tradizionale riteneva danno ingiusto solo quello conseguente alla lesione di diritti assoluti perché solo questi possono essere fatti valere erga omnes; si assiste però negli ultimi anni ad un progressivo allargamento delle situazioni giuridiche tutelate come ad esempio: Il riconoscimento di una tutela risarcitoria dei valori esistenziali dell’individuo sganciata dagli schemi rigidi dei cd. diritti della personalità desumibili dal codice (diritto al nome, all’onore, all’integrità fisica), quindi tutela della riservatezza, dell’identità personale, della salute. La lesione di un diritto di credito ad opera di un terzo, quando abbia impedito l’adempimento

ELEMENTO SOGGETTIVO: L’IMPUTABILITA’: Il soggetto agente deve aver commesso il fatto con dolo o colpa. In particolare:   Il dolo consiste nella volontaria trasgressione del dovere giuridico: l’atto illecito è doloso quando è stato commesso con coscienza e volontà La colpa, invece, consiste nella violazione di un dovere di diligenza, cautela o perizia, nei confronti di terzi: l’atto illecito è colposo quando l’evento dannoso non è voluto ma cagionato per negligenza, imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Presupposto della colpevolezza (dolo o colpa) è l’imputabilità, ossia l’esistenza nel soggetto agente della capacità di intendere e volere nel momento in cui ha commesso il fatto (art. 2046 cod. civ.); solo in tal caso il fatto dannoso può ritenersi la conseguenza di una libera scelta dell’agente

PRINCIPALI DIFFERENZE TRA RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE E CONTRATTUALE Capacità: per responsabilità extracontrattuale è sufficiente la capacità naturale; mentre per aversi responsabilità contrattuale occorre la capacità di obbligarsi, cioè di agire.   Onere della prova: nella responsabilità contrattuale il creditore deve provare solo di avere un credito esigibile e l’inadempimento, mente è a carico del debitore dare la prova di non aver potuto adempiere per causa a lui non imputabile; nella responsabilità extracontrattuale, invece, il danneggiato deve dimostrare il fatto materiale, il danno subito e il rapporto di causalità, nonché la colpa dell’agente

SEGUE: Danni risarcibili: in caso di responsabilità contrattuale sono risarcibili solo i danni prevedibili nel momento in cui è sorta l’obbligazione, sempre che l’inadempimento sia colposo; nella responsabilità extracontrattuale sono risarcibili tutti i danni che siano conseguenza immediata e diretta della condotta dell’agente   Prescrizione: cinque anni nella responsabilità extracontrattuale; ordinaria, decennale, nella responsabilità contrattuale