Gli atti aventi forza di legge

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
ITALIA REPUBBLICA PARLAMENTARE il ruolo più importante non è assegnato al presidente della repubblica ma al PARLAMENTO BICAMERALE Funzione legislativa.
Advertisements

FONTI DEL DIRITTO.
FONTI DEL DIRITTO.
FONTI DEL DIRITTO.
LE FUNZIONI E LE LEGGI DEL GOVERNO
Comune di Capaci Anno 2012 Associazione Codici Sicilia.
FONTI DEL DIRITTO.
FONTI DEL DIRITTO.
L’insieme delle norme giuridiche si chiama ordinamento giuridico
Le fonti “secondarie” I regolamenti del potere esecutivo
Atti con forza di legge e regolamenti dell’Esecutivo
Diritto costituzionale
Abbiamo cinque fasi: 1. INIZIATIVA – il progetto di legge viene presentato al Parlamento 2. DISCUSSIONE E APPROVAZIONE – il progetto di legge viene discusso.
La formazione delle leggi
Formazione delle leggi Come nasce una legge Rielaborazione di un progetto sulla Costituzione a cura di due classi seconde dell'istituto tecnico e del Liceo.
Diritto pubblico 2° Lezione.
Le fonti “secondarie” I regolamenti del potere esecutivo
IL GOVERNO.
IL PROCESSO DECISIONALE
DIRITTO PUBBLICO DELL’ECONOMIA
Le fonti delle autonomie
Le Fonti del diritto pubblico italiano
Istituzioni di Diritto Pubblico Prof. F. S. Marini
FONTI DEL DIRITTO.
Fonti 1. di produzione: atti e fatti capaci di creare norme giuridiche in ottemperanza all’ordinamento giuridico 2. di cognizione:(documenti)
CORSO PREPARAZIONE concorso PUBBLICo miNiStero giuStiZia
La soggettività giuridica (i soggetti)
prof.ssa Elisabetta Bazzetta
PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLA LEGGE DELLO STATO
IL DIRITTO E LE NORME GIURIDICHE
Diritto pubblico dell’economia
LA REPUBBLICA PRESIDENZIALE E GLI STATI UNITI D’AMERICA
FONTI DEL DIRITTO.
FONTI DEL DIRITTO.
Le fonti del diritto I diversi atti normativi
FONTI DEL DIRITTO Le fonti del diritto sono gli atti o i fatti considerati dall’ordinamento idonei a creare, modificare o estinguere le norme giuridiche.
Fonti 1. di produzione: atti e fatti capaci di creare norme giuridiche in ottemperanza all’ordinamento giuridico 2. di cognizione: documenti, pubblicazioni.
LE NORME GIURIDICHE E IL DIRITTO
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
IL PARLAMENTO RUOLO E FUNZIONI ARTT. 70 E SS DELLA COSTITUZIONE.
IL GOVERNO COMPOSIZIONE RUOLO E FUNZIONI. COMPOSIZIONE E’ un organo COMPLESSO in quanto è formato da più organi:  Presidente del Consiglio Presidente.
Decreto - legge Art. 77 Cost.
Le Fonti del diritto pubblico italiano
Delegazione legislativa
IL GOVERNO.
prof.ssa Carli Moretti Donatella
Gli “atti con forza di legge”
La struttura ricorsiva dell’ordinamento giuridico e sua «originarietà»
Composizione Organi Funzioni
Delegazione legislativa
IL GOVERNO.
Legge formale, fonti primarie, legge costituzionale, legge ordinaria
REFEReNDUM COSTITUZIONALE 4 Dicembre 2016
LA CORTE COSTITUZIONALE
Le fonti in Costituzione
FONTI DEL DIRITTO.
IL GOVERNO.
alla ricerca dei fondamenti costituzionali:
Istituzioni di Diritto Pubblico Prof. F. S. Marini
Il Governo è l'organo costituzionale formato da:
Il Presidente della Repubblica
FONTI DEL DIRITTO.
PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE «ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA»
Diritto costituzionale
Gli “atti con forza di legge”
Le fonti delle autonomie
ORDINAMENTO GIURIDICO
Le Fonti del diritto pubblico italiano
La formazione delle leggi
…il Governo pone la fiducia
Transcript della presentazione:

Gli atti aventi forza di legge Decreti legge e decreti legislativi (o delegati)

La funzione legislativa: potere di creare norme giuridiche primarie REGOLA (Art.70 Cost.) : la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere Eccezione (Art.76 Cost.) : L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e solo per tempo limitato ed oggetti definiti.

Decreti legislativi Art. 77, primo comma, Cost. : il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Parlamento emana la LEGGE DELEGA Art.76 Cost. : La LEGGE DELEGA contiene: l’autorizzazione data al Governo per poter emanare il decreto legislativo Oggetto (materia), criteri direttivi e principi, tempi della delega (entro i quali emanare il decreto legislativo)

DECRETI LEGGE (art.77, II e III comma, Cost) Senza delega del Parlamento Quando: in casi straordinari di necessità ed urgenza Deliberati (decisi): dal Consiglio dei Ministri Emanati : con decreto del Presidente della Repubblica (DPR) Entrano in vigore: dal giorno della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale Il giorno stesso della pubblicazione devono essere presentati al Parlamento per la conversione (trasformazione) in legge. Se la conversione non avviene entro 60 gg, i decreti legge perdono efficacia sin dall’inizio ( come se non fossero mai stati emanati).