Gli atti aventi forza di legge Decreti legge e decreti legislativi (o delegati)
La funzione legislativa: potere di creare norme giuridiche primarie REGOLA (Art.70 Cost.) : la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere Eccezione (Art.76 Cost.) : L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e solo per tempo limitato ed oggetti definiti.
Decreti legislativi Art. 77, primo comma, Cost. : il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Parlamento emana la LEGGE DELEGA Art.76 Cost. : La LEGGE DELEGA contiene: l’autorizzazione data al Governo per poter emanare il decreto legislativo Oggetto (materia), criteri direttivi e principi, tempi della delega (entro i quali emanare il decreto legislativo)
DECRETI LEGGE (art.77, II e III comma, Cost) Senza delega del Parlamento Quando: in casi straordinari di necessità ed urgenza Deliberati (decisi): dal Consiglio dei Ministri Emanati : con decreto del Presidente della Repubblica (DPR) Entrano in vigore: dal giorno della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale Il giorno stesso della pubblicazione devono essere presentati al Parlamento per la conversione (trasformazione) in legge. Se la conversione non avviene entro 60 gg, i decreti legge perdono efficacia sin dall’inizio ( come se non fossero mai stati emanati).