Pluralismo e libertà religiosa

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Transcript della presentazione:

Pluralismo e libertà religiosa

Il multiculturalismo Si riconosce e rispetta l’identità culturale e religiosa delle diverse comunità presenti all’interno della compagine statale. E’ il modello canadese o inglese. Il caso particolare della «cultural defence»

Rischi del multiculturalismo Si lega l’individuo al gruppo. L’appartenenza al gruppo prevale sull’individuo. Si congela il gruppo nella sua configurazione attuale inibendo processi di revisione interni della sua cultura Considerare il gruppo come soggetto di diritti culturali vuol dire dare per scontate le strutture esistenti e sacrificare l’individuo rispetto alla maggioranza

La proposta interculturale La cultura non viene considerata come un elemento fisso e immutabile ma in continua evoluzione nel rapporto con le altre culture. La legislazione privilegia l’approccio multiculturale, ma solo quello interculturale aiuta a superare i conflitti e a tutelare l’identità e la libertà individuali.

Principio di laicità

Il significato della parola “laico”

Laicità e secolarizzazione Nel mondo anglosassone non esiste la parola «laico». E’ tradotta con «secolarizzazione», che però in italiano un concetto diverso.

Costituzione francese Art. 2. - La Francia è una Repubblica indivisibile, laica, democratica e sociale. Essa assicura l'eguaglianza dinanzi alla legge a tutti i cittadini senza distinzione di origine, di razza o di religione. Essa rispetta tutte le credenze.

Costituzione Turchia Art. 2: La Repubblica di Turchia è uno Stato democratico, laico e sociale

I emendamento Bill of Rights USA Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof;

Tribunale Federale Svizzero sent. 26/9/1990 Abstract: La laicità dello Stato si riassume in un obbligo di neutralità che impone allo Stato di astenersi negli atti pubblici, da qualsiasi considerazione confessionale, suscettibile di compromettere la libertà dei cittadini in una società pluralista.

Corte Cost.Italiana sent. 203/1989 “I valori richiamati (artt. 3 e 19) concorrono, con altri (artt. 7, 8 e 20 della Costituzione), a strutturare il principio supremo della laicità dello Stato, che é uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica. Il principio di laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale”

Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali Art. 9: 1) Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo e la libertà di manifestare la propria religione o credo individualmente o collettivamente, sia in pubblico che in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.

2) La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere oggetto di quelle sole restrizioni che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie in una società democratica, per la protezione dell’ordine pubblico, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.