Diritto privato e di famiglia

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Diritto privato e di famiglia UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA Corso di Laurea in Servizio Sociale Diritto privato e di famiglia A.A. 2017/18 prof. Luca VILLA 1 1 1

I fatti Giuridici evento naturale che produce conseguenze nel campo del diritto, indipendente dalla volontà umana esempi: il decorso del tempo, la nascita la morte di una persona, il crollo di un edificio un terremoto.

Gli atti giuridici Esempi: qualunque atto umano che produce conseguenze nel campo del diritto Esempi: il contratto: atto concluso tra due o più parti, tra le quali produce effetti gli atti unilaterali: atto formato da una sola parte, ma che produce effetti rispetto ad altri

distinzioni Atti leciti & illeciti Atti leciti: dichiarazioni di scienza (es. testimonianza) Atti negoziali (o negozi giuridici): manifestazioni di volontà dalle quali derivano effetti giuridici voluti da chi li compie (es testamento, contratto): ci costituiscono, modificano estinguono rapporti giuridici a) atti unilaterali; b) bilaterali: per effetto della volontà di un solo soggetto (es a) testamento); o in base ad un accordo tra almeno 2 soggetti (es b) il contratto di compravendita o locazione);

Le persone vivono e agiscono tengono comportamenti compiono atti giuridici con i quali dispongono dei propri diritti assumono obblighi compiono atti che producono obblighi anche se non voluti (ad es. atti illeciti) conseguenze giuridiche favorevoli (acquisto di diritti) e sfavorevoli (obblighi) i diritti devono poter essere soddisfatti, gli obblighi devono essere adempiuti

Il contratto

la controprestazione può essere principale strumento dell’autonomia privata Art. 1321 c.c.: Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. ogni scambio è un contratto, non ogni contratto comporta uno scambio (es donazione) la controprestazione può essere contestuale dilazionata o differita

L’autonomia contrattuale Principio liberale: i privati sono liberi di concludere i contratti che vogliono, con le persone che vogliono, determinandone liberamente il contenuto, pur nel rispetto di alcuni limiti stabiliti dalla legge. Ogni persona è il miglior giudice del proprio interesse Art. 1322 c.c.: Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge.

Contratti tipici e atipici 1322 comma 2 cc Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico. Regolati da: norme generai sul contratto giurisprudenza

Pacta sunt servanda I limiti dell’autonomia contrattuale: Art. 1372 c.c.: Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge. I limiti dell’autonomia contrattuale: tutela contraente più debole politica economica tariffe (es equo canone, tassi interesse) oligopoli, monopoli, antitrust

Requisiti del contratto (1325 cc) I requisiti del contratto sono: 1) accordo delle parti 2) causa 3) oggetto 4) forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità

1) accordo delle parti Ovvero le parti abbiano manifestato reciprocamente le proprie volontà, e queste siano dirette allo stesso scopo (art. 1326 sgg.). Una volta raggiunto l'accordo, si dice che il contratto è concluso (o stipulato): a partire da tale momento si producono i suoi effetti. Proposta  accettazione proposta valida se contiene tutti gli aspetti rilevanti accettazione valida se uguale alla proposta (altrimenti = nuova proposta) Concluso quando l’accettazione arriva all’indirizzo del proponente Buona fede durante le trattative – responsabilità precontrattuale (non ingannarsi, fornire le informazioni necessarie)

2) La causa Scopo oggettivo e comune dell’atto, sintesi degli effetti giuridici principali del contratto irrilevanza dei motivi individuali (a meno che…) nullità delle cause illecite, art 1343 cc, contrarie a: norme imperative ordine pubblico buon costume contratto in frode alla legge (1344 cc) nullità dei motivi illeciti comuni (1345 cc)

3) L’oggetto Ciò che le parti vogliono realizzare – avente contenuto patrimoniale – possibile, lecito, determinato/determinabile (1346 cc) cose future (1348 cc) determinazione deferita ad un terzo (art 1349 cc)

4) La Forma Principio di liberta della forma, Forma tipica quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità Forma orale (compravendita beni mobili, in genere il contratto di lavoro) Forma scritta (ad substantiam / ad probationem): scrittura privata semplice (alcuni contratti di lavoro) scrittura privata autenticata (dal notaio o altro pubb. uff) atto pubblico (formata dal notaio). Es: compravendita immobili e diritti reali su immobili

Tutela del consumatore Attività assicurative, commerciali su larga scala il codice del consumo (D. lgs 206/2005) contratti tra consumatore e professionista i doveri di informazione (D. Lvo 21/2014). Art 50: fuori casa invio contratto su carta. Art 51, contratti via Internet e telefono le condizioni generali del contratto e le clausole vessatorie (art 33 D lgs 206/2005; art 1341 cc). Nullità anche se sottoscritte

1341 cc Condizioni generali di contratto. Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità , facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze , limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Gli effetti del contratto (1372 cc) Effetti obbligatori: sorgono obbligazioni a carico delle parti Effetti reali o traslativi: producono il trasferimento della proprietà o di un altro diritto reale Esempi: vendita di un bene specifico, pagamento tra 1 settimana con consegna tra 1 mese Vendita di 10 kg di pane tra 1 mese (l’individuazione) Vendita a rate con riserva di proprietà (ultima rata)

Proprietà e consegna la proprietà si trasferisce con l’accordo (1376 cc) (a) e sorgono effetti obbligatori (pagamento e consegna) eccezione: trasferimento di cose indeterminate l’individuazione (1378 cc) (b); trasferimento della proprietà all’ultima rata (c) la distruzione fortuita del bene trasferito grava sul proprietario (e quindi in momenti differenti a seconda degli effetti traslativi). Eccezione la vendita a rate

Il recesso dal contratto (art 1372 cc) ipotesi previste dalla legge ipotesi previste dalle parti su accordo di entrambe le parti con atto unilaterale (1373 cc) recesso e prestazioni continuate (1373 co 2 cc) recesso immotivato o solo in ipotesi determinate (recesso per giusta causa) es: tutela del consumatore: entro 14 gg per i contratti fuori casa o via internet (art 52 D.lgs 206) Contratti di locazione (diverse regole per conduttore e locatore) Lavoro (diverse regole per lavoratore e datore di lavoro)

Il contratto e i terzi 1372 c. 2°: «il contratto non produce effetto rispetto ai terzi». le regole, che le parti si sono date con il contratto e che devono rispettare, non possono far sorgere obblighi a carico di terze persone. può invece far sorgere diritti a favore di terze persone: è il contratto a favore di terzo (es: assicurazione sulla vita con indennizzo a favore del terzo)

Elementi accidentali del contratto: condizione e termine gli effetti del contratto sono sottoposti al verificarsi di un evento futuro e incerto (incertus an e quando) condizione sospensiva e condizione risolutiva gli effetti del contratto inizieranno a prodursi o cesseranno in un determinato momento termine iniziale (es: p.r.g. area edificabile) termine finale Esempi Locazione (iniziale, finale e essenziale) Assicurazione vita

Rappresentanza e procura La rappresentanza è l’istituto mediante il quale un soggetto (rappresentante) agisce in nome e per conto di un altro (rappresentato), spendendo il suo nome; gli effetti degli atti giuridici conclusi cadranno nella sfera giuridica del rappresentato. può essere volontaria o legale. Esempi: il commesso di un negozio l’acquisto di un appartamento per conto altrui il genitore e il tutore

La procura Il conflitto di interessi (1394 cc) Esempi: È l’atto unilaterale che attribuisce i poteri al rappresentante. la forma (qualsiasi forma a seconda del bene trasferito, scritta se procura a compiere atti che richiedono la forma scritta) i limiti: procura generale e speciale onere per i terzi: esibizione della procura (art 1393 cc) rappresentante senza procura (1398 cc) e i terzi Il rappresentante con procura scaduta o modificata e i terzi (1396 cc) La ratifica del rappresentato e gli effetti (1399 cc) Il conflitto di interessi (1394 cc) Esempi: il mandato (l’agente immobiliare) il contratto di lavoro

Art. 1393. Giustificazione dei poteri del rappresentante Il terzo che contratta col rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata. Art. 1394. Conflitto d'interessi. Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi col rappresentato può essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo. Art. 1399. Ratifica. Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, il contratto può essere ratificato dall'interessato , con l'osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso. La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi. Il terzo e colui che ha contrattato come rappresentante possono d'accordo sciogliere il contratto prima della ratifica. Il terzo contraente può invitare l'interessato a pronunciarsi sulla ratifica assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica s'intende negata. La facoltà di ratifica si trasmette agli eredi.

Invalidità del contratto Nullità: il contratto non produce effetti fin dall’origine Mancanza di requisiti (1325) Contrarietà a norme imperative, ordine pubblico, buon costume (contratto illecito) Nullità parziale clausola essenziale clausola vessatoria

Art. 1418. Cause di nullità del contratto. Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325, l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'articolo 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 1346. Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge. Art. 1345. Motivo illecito. Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe. Art. 1346.Requisiti. L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.

Annullabilità: il contratto produce effetti, transitoriamente, ma può essere annullato contratto concluso dall’incapace vizi della volontà errore (1428, 1429 cc): essenziale, riconoscibile (solo per atti a titolo oneroso) violenza morale (1434 cc)  minaccia di un male ingiusto e notevole Il timore reverenziale (1437 cc) la minaccia di far valere un diritto (1438 cc) dolo (determinante)  inganni e raggiri (1439)

Art. 1427.Errore, violenza e dolo. Il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza, o carpito con dolo, può chiedere l'annullamento del contratto, secondo le disposizioni seguenti. Art. 1428. Rilevanza dell'errore. L'errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall'altro contraente. Art. 1434.Violenza. La violenza è causa di annullamento del contratto anche se esercitata da un terzo. Art. 1435. Caratteri della violenza. La violenza deve essere di tal natura da fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni a un male ingiusto e notevole. Si ha riguardo, in questa materia, all'età, al sesso e alla condizione delle persone. Art. 1439. Dolo. Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato. Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio. Art. 1440. Dolo incidente. Se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto è valido, benché senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse; ma il contraente in mala fede risponde dei danni.

Conseguenze dell’invalidità Contratto nullo fin dall’origine imprescrittibile chiunque vi abbia interesse restituire tutto Contratto annullabile dalla sentenza prescrizione (5 anni) solo l’incapace o al contraente viziato

L’esecuzione del contratto Adempimento e inadempimento L’interpretazione del contratto La responsabilità contrattuale e le cause imprevedibili sopravvenute (1218) La diligenza media (del paterfamilias) La diligenza professionale (regola d’arte)

L’inadempimento L’inadempimento consiste tanto nella mancanza totale della prestazione, quanto nella sua esecuzione inesatta per qualità (grado di diligenza insufficiente), quantità (incompletezza), tempo (ritardo) luogo di effettuazione. Conseguenza  risarcimento del danno danno emergente e lucro cessante l’impossibilità sopravvenuta non imputabile (oggettiva e assoluta). Eccezione  obbligazioni pecuniarie

La risoluzione del contratto Inadempimento (1453) La diffida ad adempiere (1454 cc) Inadempimento di scarsa importanza (1455 cc) La clausola risolutiva espressa ( 1456 cc) Il termine essenziale (1457 cc) Effetto retroattivo (1458 cc) Eccezione: prestazioni periodiche scelta del creditore: pretendere l’esecuzione, risolvere, chiedere i danni Impossibilità sopravvenuta (14631466) Trasferimento della proprietà Eccessiva onerosità sopravvenuta (1467  1469) Squilibrio di valore non prevedibile Restituire le prestazioni già eseguite (es 2033 cc) Contratti a prestazioni corrispettive o ricontrattare le condizioni  Contratti a prestazioni periodiche o continue (salvi gli effetti) Eccezione: i contratti aleatori (es assicurazione) 1469 cc

Rescissione Contratto concluso a condizione inique in stato di necessità (1447) Sproporzione tra le prestazioni eccedente la metà del valore dipesa da stato di bisogno di cui l’altra parte ha approfittato (1448) Non si applica ai contratti aleatori (1448 co4 cc)

La responsabilità patrimoniale del debitore Art. 2740 c.c.: Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri Art. 2741 c.c.: I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salvo le cause legittime di prelazione. Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche. (par condicium creditorum) si paga in proporzione

Il processo esecutivo inadempimento al contratto ricorso al giudice sentenza accertamento condanna inadempimento alla sentenza pignoramento espropriazione vendita

Cause legittime di prelazione I diritti reali di garanzia Il patrimonio del debitore costituisce la garanzia generale per il creditore Cause legittime di prelazione I privilegi generali (crediti dei lavoratori, inps, fisco) I diritti reali di garanzia Pegno e ipoteca esempio: Mutuo bancario ventennale con ipoteca sulla casa Divieto di patto commissorio, art 2744 cc: È nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno.

Responsabilità Responsabilità contrattuale Art. 1218 Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Responsabilità extracontrattuale (o aquiliana, o civile) Art. 2043 c.c. Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. 38

Contratti tipici Vendita e locazione

La Vendita (art 1470 cc) La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.

Obblighi del venditore (1476) Le obbligazioni principali del venditore sono: 1) quella di consegnare la cosa al compratore; 2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto; 3) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi/difetti della cosa.

Vendita a rate con riserva della proprietà (1523 cc) I vizi occulti vizi che il compratore non conosce , né può conoscere con l’ordinaria diligenza decadenza: 8 giorni dalla scoperta e entro 1 anno dalla consegna tutela del consumatore (128 D. lgs 206/2005): 2 mesi dalla scoperta, 2 anni dalla consegna Vendita a rate con riserva della proprietà (1523 cc)

Obblighi del compratore (1498 cc) Il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto. In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue. Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore

La locazione (1571 cc) La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo. locatore e conduttore obblighi locatore (1575 cc) e conduttore (1587) Tempo determinato o indeterminato Cose mobili e immobili

Locazione immobili urbani Leggi 392/1978 e 4311/1998 Uso abitazione e altri usi Canone e durata Norme inderogabili Canone libero (4+4) e canone tipo (3+3+ incentivi) Rifiuto 1° rinnovo (cause tipiche) Forma (scritta e registrata) Termini disdetta conduttore (6 mesi) Clausole nulle (prezzo superiore) Le spese (riscaldamento) I subentri legali (eredi conviventi, separazione art 337 sexies cc) L’inadempimento (2 mensilità  risoluzione)

Art. 337-sexies c.c. Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza. Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643.